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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00490/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza pronunciata in data 10 giugno 2020, ha confermato la sentenza resa in data 23 maggio 2019 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 6 e giorni 2 di reclusione per il reato di cui all'ari 2 del D.Lgs. 74/2000, in relazxione alle dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2010-2011, ritenuta la circostanza attenuante di cui all'art.13-bis del medesimo d.lgs., per la fraudolenta contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il accertati il 28 settembre 2011 ed il 27 settembre 2012.

2. Avverso la decisione ha presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, articolato su due motivi di doglianza.

2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio di violazione di legge in ordine agli artt. 178 lett. c) in relazione agli artt. 523,524 e 525 cod. proc. pen.

In particolare, si eccepisce la nullità assoluta della sentenza di primo grado per essere stata pronunciata in assenza del difensore nella fase della discussione orale.

Invero la decisione risulterebbe assunta in data 28 marzo 2019, laddove, invece, la discussione orale aveva luogo all'udienza successiva del 28 maggio 2019, a seguito di un rinvio disposto per legittimo impedimento del difensore, con conseguente vulnus al diritto di difesa.

2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio motivazionale in ordine agli art.81 e 133 cod. pen., per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio quanto all'aumento per effetto della continuazione interna.

Si lamenta un cattivo impiego dell'istituto della motivazione per relationem da parte del giudice di seconde cure, che si sarebbe appiattito sulla ricostruzione, già carente, prospettata dal giudice di prime cure, peraltro omettendo di fornire adeguata giustificazione dell'aumento di pena comminato per la continuazione rispetto al minimo applicabile ed addirittura "rammaricandosi" di non aver potuto riformare in peius suddetto trattamento sanzionatorio per mancata impugnazione da parte del pubblico ministero.

Tanto premesso, non sarebbe rinvenibile l'iter logico seguito dai giudici di merito in punto di trattamento sanzionatorio, non risultando motivazione sull'adeguatezza della pena inflitta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.Il primo motivo non appare meritevole di pregio nella parte in cui si eccepisce la nullità assoluta della sentenza per violazione del diritto di difesa sul presupposto - che risulta manifestamente infondato dall'esame degli atti al quale questa Corte è legittimata essendo stato dedotto un vizio di natura processuale - che la decisione si sia perfezionata in data anteriore a quella fissata per l'udienza di discussione.

Invero, risulta evidente che il Giudice di prime cure sia incorso in un errore materiale nell'indicazione della data della discussione orale dell'udienza, effettivamente svoltasi in data 28 marzo 2019, giusto verbale, ma indicata come avvenuta in data 28 maggio 2019 nella redazione dello svolgimento del processo in conseguenza di un lapsus calami.

La palese incongruenza della materiale esteriorizzazione del riferito, rispetto al concetto ad esso sotteso, si rinviene nell'incipit della sentenza impugnata e nei verbali di causa che riportano tutti la data corretta del 28 marzo 2019 per la discussione orale, il che conferma la svista del giudicante in sede rappresentativa.

Pertanto, trattasi di un mero vizio grafico sanabile attraverso la procedura di correzione dell'errore materiale.

2. Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato.

Erroneamente il ricorrente qualifica la motivazione del Giudice di seconde cure come apparente, laddove invece la Corte territoriale ha esaustivamente esplicitato le ragioni della congruità dell'aumento di pena per la continuazione, dando rilievo ai criteri di cui al 133 cod. pen., con particolare riferimento al quantum di imposta evasa nel periodo in contestazione ed alla personalità dell'imputato.

Giova altresì rilevare come, nel caso di specie, il discostamento rispetto al minimo applicabile risulta essere del tutto esiguo (di 2 giorni rispetto a quello di 1 giorno di reclusione) fatto che, pertanto, non esige specifica motivazione, sia perché va ragionevolmente escluso che il giudicante abbia abusato del potere discrezionale conferitogli dall'art.132 cod. pen., sia perché emerge comunque dal contesto complessivo della sua decisione la valutazione degli elementi obbiettivi e subiettivi dei reati commessi (in tal senso, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 05/06/2018, P.G. in proc.

F., Rv. 273533 - 01).

Quanto affermato non contraddice affatto al consolidato principio che, in tema di quantificazione della pena a seguito di riconoscimento della continuazione tra diversi reati, obbliga il giudice ad indicare e motivare non solo in ordine alla individuazione della pena base, ma anche all'entità dell'aumento ex art. 81 cod. pen. (cfr., ex multiis, Sez. 6, n. 48009 del 28/09/2016, Cocomazzi e altri, Rv. 268131, indirizzo recentemente confermato da Sez. un., 24 giugno 2021, Pizzone e altro, notizia di decisione), in quanto va considerato che l'onere motivazionale è tanto più stringente quanto più la determinazione del quantum si allontani dal medio edittale, per cui risulta certamente adeguata una motivazione sintetica quando la determinazione dell'aumento per la continuazione risulti prossima al minimo.

3. Nel caso di specie, nessuna violazione di legge o difetto di motivazione è riscontrabile nel provvedimento impugnato: i giudici di secondo grado, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nel dettaglio nella sentenza di primo grado quanto al trattamento sanzionatorio, hanno fornito risposta al motivo di appello con il quale l'imputato si era doluto per la mancata comminatoria dell'aumento al minimo possibile, confermando il giudizio valutativo già espresso dal giudice di prime cure, sulla congruità della pena inflitta in relazione ai fatti come riconosciuti, sia nella componente della pena base, che in riferimento all'aumento per la continuazione relativo al reato in continuazione.

4. Di conseguenza il ricorso è inammissibile e a ciò consegue la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza pronunciata in data 10 giugno 2020, ha confermato la sentenza resa in data 23 maggio 2019 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 6 e giorni 2 di reclusione per il reato di cui all'ari 2 del D.Lgs. 74/2000, in relazxione alle dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2010-2011, ritenuta la circostanza attenuante di cui all'art.13-bis del medesimo d.lgs., per la fraudolenta contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il accertati il 28 settembre 2011 ed il 27 settembre 2012. 2. Avverso la decisione ha presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, articolato su due motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio di violazione di legge in ordine agli artt. 178 lett. c) in relazione agli artt. 523,524 e 525 cod. proc. pen. In particolare, si eccepisce la nullità assoluta della sentenza di primo grado per essere stata pronunciata in assenza del difensore nella fase della discussione orale. Invero la decisione risulterebbe assunta in data 28 marzo 2019, laddove, invece, la discussione orale aveva luogo all'udienza successiva del 28 maggio 2019, a seguito di un rinvio disposto per legittimo impedimento del difensore, con conseguente vulnus al diritto di difesa. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio motivazionale in ordine agli art.81 e 133 cod. pen., per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio quanto all'aumento per effetto della continuazione interna. Si lamenta un cattivo impiego dell'istituto della motivazione per relationem da parte del giudice di seconde cure, che si sarebbe appiattito sulla ricostruzione, già carente, prospettata dal giudice di prime cure, peraltro omettendo di fornire adeguata giustificazione dell'aumento di pena comminato per la continuazione rispetto al minimo applicabile ed addirittura "rammaricandosi" di non aver potuto riformare in peius suddetto trattamento sanzionatorio per mancata impugnazione da parte del pubblico ministero. Tanto premesso, non sarebbe rinvenibile l'iter logico seguito dai giudici di merito in punto di trattamento sanzionatorio, non risultando motivazione sull'adeguatezza della pena inflitta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.Il primo motivo non appare meritevole di pregio nella parte in cui si eccepisce la nullità assoluta della sentenza per violazione del diritto di difesa sul presupposto - che risulta manifestamente infondato dall'esame degli atti al quale questa Corte è legittimata essendo stato dedotto un vizio di natura processuale - che la decisione si sia perfezionata in data anteriore a quella fissata per l'udienza di discussione. Invero, risulta evidente che il Giudice di prime cure sia incorso in un errore materiale nell'indicazione della data della discussione orale dell'udienza, effettivamente svoltasi in data 28 marzo 2019, giusto verbale, ma indicata come avvenuta in data 28 maggio 2019 nella redazione dello svolgimento del processo in conseguenza di un lapsus calami. La palese incongruenza della materiale esteriorizzazione del riferito, rispetto al concetto ad esso sotteso, si rinviene nell'incipit della sentenza impugnata e nei verbali di causa che riportano tutti la data corretta del 28 marzo 2019 per la discussione orale, il che conferma la svista del giudicante in sede rappresentativa. Pertanto, trattasi di un mero vizio grafico sanabile attraverso la procedura di correzione dell'errore materiale. 2. Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato. Erroneamente il ricorrente qualifica la motivazione del Giudice di seconde cure come apparente, laddove invece la Corte territoriale ha esaustivamente esplicitato le ragioni della congruità dell'aumento di pena per la continuazione, dando rilievo ai criteri di cui al 133 cod. pen., con particolare riferimento al quantum di imposta evasa nel periodo in contestazione ed alla personalità dell'imputato. Giova altresì rilevare come, nel caso di specie, il discostamento rispetto al minimo applicabile risulta essere del tutto esiguo (di 2 giorni rispetto a quello di 1 giorno di reclusione) fatto che, pertanto, non esige specifica motivazione, sia perché va ragionevolmente escluso che il giudicante abbia abusato del potere discrezionale conferitogli dall'art.132 cod. pen., sia perché emerge comunque dal contesto complessivo della sua decisione la valutazione degli elementi obbiettivi e subiettivi dei reati commessi (in tal senso, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 05/06/2018, P.G. in proc. F., Rv. 273533 - 01). Quanto affermato non contraddice affatto al consolidato principio che, in tema di quantificazione della pena a seguito di riconoscimento della continuazione tra diversi reati, obbliga il giudice ad indicare e motivare non solo in ordine alla individuazione della pena base, ma anche all'entità dell'aumento ex art. 81 cod. pen. (cfr., ex multiis, Sez. 6, n. 48009 del 28/09/2016, Cocomazzi e altri, Rv. 268131, indirizzo recentemente confermato da Sez. un., 24 giugno 2021, Pizzone e altro, notizia di decisione), in quanto va considerato che l'onere motivazionale è tanto più stringente quanto più la determinazione del quantum si allontani dal medio edittale, per cui risulta certamente adeguata una motivazione sintetica quando la determinazione dell'aumento per la continuazione risulti prossima al minimo. 3. Nel caso di specie, nessuna violazione di legge o difetto di motivazione è riscontrabile nel provvedimento impugnato: i giudici di secondo grado, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nel dettaglio nella sentenza di primo grado quanto al trattamento sanzionatorio, hanno fornito risposta al motivo di appello con il quale l'imputato si era doluto per la mancata comminatoria dell'aumento al minimo possibile, confermando il giudizio valutativo già espresso dal giudice di prime cure, sulla congruità della pena inflitta in relazione ai fatti come riconosciuti, sia nella componente della pena base, che in riferimento all'aumento per la continuazione relativo al reato in continuazione. 4. Di conseguenza il ricorso è inammissibile e a ciò consegue la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
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