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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18591/2026

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e-contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 2940/2019,depositata il 5/12/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6023/2020Numero sezionale 580/2026Numero di raccolta generale 18591/2026Data pubblicazione 08/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Prato, lasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo,chiedendo di accertare lo svolgimento di attività professionale in favoredella convenuta, di accertare il mancato avveramento della condizione diimmediato pagamento di quanto convenuto quale compenso (euro35.000) o, in alternativa, di accertare la risoluzione, per colpa dicontroparte, della somma pattuita e conseguentemente di condannare laconvenuta al pagamento di euro 188.372,46, “salva la diversa somma chedovesse essere ritenuta accertata di giustizia”.L’attrice deduceva di avere svolto attività professionale in favore dellaconvenuta tra luglio 2008 e febbraio 2009, finalizzata “anche allapreparazione del concordato preventivo che, nell’arco di breve periodo,avrebbe coinvolto la società”; di avere concordato un compenso pari aeuro 35.000 limitatamente alla predisposizione dell’allegato B delladomanda di concordato, subordinando l’accettazione del compenso alpagamento immediato o comunque non oltre il deposito della domanda diconcordato e che di tale somma era stato corrisposto il minore importo dieuro 25.000.La convenuta si è costituita e ha contestato il quantum della pretesadell’attrice, negando che l’accordo per la determinazione del compensofosse soggetto a condizione e che il medesimo si riferisse a una partedell’attività svolta dall’attrice.Con la sentenza n. 1158/2015 il Tribunale ha accolto la domandadell’attrice, limitatamente all’accertamento dello svolgimento di attività diconsulenza funzionale alla presentazione dell’istanza di concordatopreventivo, ritenendo accertato, sulla base dell’istruttoria, che il compensofosse stato pattuito nella somma di euro 35.000, di cui erano state pagateeuro 25.000; ha respinto le ulteriori domande di pagamento volte, previadeclaratoria di inefficacia o in subordine di risoluzione per fatto dellaNumero registro generale 6023/2020Numero sezionale 580/2026Numero di raccolta generale 18591/2026Data pubblicazione 08/06/2026convenuta della pattuizione di pagamento, alla condanna della convenutaa pagare euro 188.372,49.2.

La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA], in particolarecontestando che il Tribunale non avesse riconosciuto il diritto a ricevere ilcompenso determinato sulla base delle tariffe professionali per l’attivitàsvolta antecedentemente alla domanda di concordato preventivo,travisando i fatti di causa, e comunque non avesse condannatocontroparte al pagamento della residua somma di euro 10.000 pattuita trale parti.Con la sentenza n. 2940/2019 la Corte d’appello di Firenze ha respinto ilgravame.3.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze propone ricorsoSilvia Bocci con atto affidato a sette motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione.Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo contesta, in relazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., omessoesame di un fatto decisivo del giudizio e travisamento della prova per testiespletata in primo grado: la Corte d’appello ha ritenuto che le prestazionisvolte dalla ricorrente prima della predisposizione del concordatorientrassero nell’importo pattuito di euro 35.000; tale convincimento èviziato da un palese travisamento della prova; il teste Comparini hariferito che l’importo di euro 35.000 fu concordato per la sola attività diraccolta e gestione dei dati contabili della società [OSCURATO:PERSONA] e non perl’attività anteriore, peraltro avvenuta quando Comparini nemmeno sioccupava della predisposizione della procedura concordataria; la Corted’appello, se avesse esaminato tale parte della deposizione di Comparini,non avrebbe potuto concludere che l’importo di euro 35.000 era statopattuito per tutta l’attività della ricorrente.1.1.

Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 6023/2020Numero sezionale 580/2026Numero di raccolta generale 18591/2026Data pubblicazione 08/06/2026La ricorrente lamenta il mancato esame, da parte della Corte d’appello, diuna parte delle dichiarazioni del testimone Comparini.

In realtà la Corted’appello, nel vagliare la censura rivolta dall’appellante, oggi ricorrente,alla pronuncia di primo grado, ha esaminato le dichiarazioni di Comparinicon specifico riferimento all’attività svolta dalla ricorrente tra luglio eagosto 2008, sottolineando come la frase richiamata a proprio favore dallamedesima deponesse in senso contrario, così che anche l’attività di quelperiodo (Comparini - specifica il giudice d’appello - pacificamenteintervenne a settembre) andava conglobata nella complessiva attività dipreparazione del concordato, non essendo la deposizione del testimone“equivocabile come limitata solo all’attività svolta dalla ricorrente sotto lasua supervisione, avendo egli ben chiarito” che il compenso era“concordato per l’intera attività”.

Non sussiste quindi il denunciato vizio ditravisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso disvista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica dellariconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio (v. alriguardo la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 5792/2024).Il motivo, in sostanza, si risolve in una contestazione della valutazionedella prova operata dal giudice di merito, che la ricorrente non condivide edi cui chiede a questa Corte di legittimità una inammissibile rivalutazione.2.

Il secondo e il terzo motivo sono tra loro strettamente connessi.Il secondo motivo denuncia, in relazione ai nn. 3, 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c.,nullità della sentenza in relazione all’art. 132 n. 4 c.p.c.; omesso esame diun fatto decisivo del giudizio e conseguente violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto; si contesta l’apparente motivazione inrelazione all’asserita contestazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell’attività svoltadalla ricorrente prima della presentazione del concordato, così facendovalere omesso esame della comparsa di risposta di primo gradoavversaria; la motivazione della Corte d’appello (“risultando pacifica dallalettura della stessa comparsa di risposta di primo grado una analiticaNumero registro generale 6023/2020Numero sezionale 580/2026Numero di raccolta generale 18591/2026Data pubblicazione 08/06/2026contestazione delle attività tutte, ive comprese quelle di cui ai punti da 1 a3 della citazione”) è apparente, in quanto non si indica il punto o lemodalità con le quali la difesa di controparte avrebbe contestato l’attivitàsvolta dalla ricorrente prima della predisposizione del concordato.Il terzo motivo lamenta, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., violazionee/o falsa applicazione di norme di diritto; la Corte d’appello, ritenendo chel’attività precedentemente svolta fosse stata contestata da controparte eche comunque rientrasse nel compenso pattuito per la predisposizione delconcordato, non ha riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire ilrelativo corrispettivo, così violando gli artt. 2230 e 2233 c.c.3.

I motivi sono entrambi inammissibili.Anzitutto, avendo la Corte d’appello valutato il contenuto della comparsadi risposta di [OSCURATO:PERSONA], non sono ravvisabili i denunciati vizi diapparenza della motivazione e di omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio (sui limiti del controllo di legittimità della motivazione e del viziodi omesso esame di fatti decisivi si vedano, per tutte, le pronunzie dellesezioni unite di questa Corte n. 8053/2014 e n. 8038/2018).

In ogni caso,si tratta di contestazione della valutazione posta in essere dal giudice dimerito di un atto di parte, ossia la comparsa di risposta di primo grado diLanificio [OSCURATO:PERSONA], atto che è trascritto alla pagina 26 del ricorso ove silegge che si “contestano recisamente” le “affermazioni relative alla natura,quantità e qualità delle prestazioni svolte” e si contesta altresìl’affermazione secondo cui il contratto di prestazione d’opera avrebbe“contenuto una clausola secondo la quale essa avrebbe accettato uncompenso inferiore alla tariffa solo per il caso in cui il pagamento fosseavvenuto entro termini precisi, in difetto essa sarebbe libera di notularesecondo tariffa”.La Corte d’appello ha ritenuto che siano state contestate tutte le attivitàsvolte dalla ricorrente: si tratta di valutazione che spettava al giudice dimerito compiere, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenutoNumero registro generale 6023/2020Numero sezionale 580/2026Numero di raccolta generale 18591/2026Data pubblicazione 08/06/2026e dell’ampiezza dell’atto della parte, che pertanto non è sindacabile daparte di questa Corte di legittimità (cfr. per tutte Cass. n. 27490/2019).4.

Il quarto, il quinto e il sesto motivo sono tra loro strettamenteconnessi:4.1.

Il quarto motivo fa valere, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.,violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345, comma 1, c.p.c., laddove èstato ritenuto che la domanda di pagamento per la somma residua,relativa all’attività di predisposizione del concordato, costituisse domandanuova preclusa in appello; la novità della domanda starebbe nel fatto cheè stata chiesta la somma di euro 10.000 per il saldo della predisposizionedel concordato, invece che per tutta l’attività che era oggetto delladomanda di primo grado; nel caso in esame, si è diminuito il petitum e lacausa petendi è rimasta uguale, ossia il contratto di prestazioniprofessionali che la ricorrente stipulò con la società [OSCURATO:PERSONA].4.2.

Il quinto motivo denuncia, in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.,violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione allacarenza di interesse ad agire della ricorrente per il pagamento del residuoimporto, e omesso esame del contenuto delle conclusioni contenute nellacomparsa di primo grado di [OSCURATO:PERSONA]; la Corte d’appello ha ritenuto che laricorrente non avesse interesse a chiedere il pagamento della residuasomma che non era mai stata contestata da controparte, invece nelleconclusioni della comparsa di risposta di primo e secondo grado lacontroparte ha chiesto il rigetto totale della domanda.4.3.

Il sesto motivo lamenta, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.,violazione o falsa applicazione dell’art. 2233 c.c.; la Corte d’appello haillegittimamente ritenuto che la domanda relativa al pagamento di euro10.000 costituisse domanda nuova e che comunque non vi fosse uninteresse alla sua proposizione, in tal modo violandoo l’art. 2233 c.c.4.4.

I motivi in esame, da trattare congiuntamente, sono fondati neitermini che seguono.Numero registro generale 6023/2020Numero sezionale 580/2026Numero di raccolta generale 18591/2026Data pubblicazione 08/06/2026La Corte d’appello ha respinto il secondo motivo di gravame volto aottenere il saldo di euro 10.000 rispetto al compenso concordato di euro35.000 e al non controverso avvenuto pagamento di euro 25.000,ritenendo la domanda nuova, come tale inammissibile in appello, e privadi interesse.

Dopo avere rilevato che il passaggio in giudicato del rigettodella domanda di risoluzione dell’accordo sul compenso, non oggetto diimpugnazione, avrebbe reso possibile la domanda di adempimento delmedesimo, il giudice d’appello ha osservato che l’appellante, oggiricorrente, non aveva proposto domanda di adempimento dell’accordocome riferibile all’intera prestazione, ma domanda di pagamento del saldoper le attività di preparazione del concordato.

Inoltre, ad avviso dellaCorte d’appello, la ricorrente non avrebbe interesse alla pronuncia dicondanna al pagamento di euro 10.000 in quanto “controparte ha sempreammesso il diritto della Bocci al pagamento del saldo”.Tali argomenti non sono condivisibili e non resistono alle censure proposte.In primo luogo, sussiste l’interesse della ricorrente a ottenere la condannaal pagamento del saldo di quanto è stato ritenuto dal medesimo giudice alei dovuto e ciò anche alla luce del comportamento processuale dicontroparte, che anche in questa sede, con il controricorso e la memoria,sostiene che il credito, per quanto non contestato nel suo ammontare, nonsia né liquido né esigibile.

Inoltre, la richiesta di condanna al pagamentodel saldo di quanto è stato ritenuto complessivamente dovuto allaricorrente non può essere considerata domanda nuova.

È vero che inprimo grado la ricorrente aveva chiesto di condannare la convenuta alpagamento di euro 188.372,46, ma tale condanna aveva chiesto perl’attività professionale svolta tra luglio 2008 e febbraio 2009, per la qualeil giudice di merito ha accertato che fosse stata concordata la sommacomplessiva di euro 35.000, così che la pretesa di condanna al pagamentodi euro 10.000 non può essere considerata nuova, tanto più che nelleconclusioni di primo grado la ricorrente aveva precisato di domandareNumero registro generale 6023/2020Numero sezionale 580/2026Numero di raccolta generale 18591/2026Data pubblicazione 08/06/2026euro 188.372,46, “salva la diversa somma che dovesse essere ritenutaaccertata di giustizia”.In definitiva, l’ulteriore condanna avrebbe dovuto essere pronunciataproprio in base alle stesse affermazioni della Corte d’appello.5.

L’accoglimento dei motivi quarto, quinto e sesto determinal’assorbimento del settimo.6.

In conclusione, sono dichiarati inammissibili i motivi primo, secondo eterzo e sono accolti i motivi quarto, quinto e sesto, con assorbimento delsettimo.La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa èrinviata, non sussistendo i presupposti per la decisione di merito di cuiall’art. 384 c.p.c., alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizionepersonale, la quale riesaminerà l’appello attenendosi alle indicazioni dellapresente decisione.Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese delpresente giudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibili i motivi primo, secondo e terzo, accoglie ilquarto, il quinto e il sesto motivo, assorbito il settimo, cassa la sentenzaimpugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per lespese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze in diversacomposizione personale.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione SecondaCivile, in data 10 marzo 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e-contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 2940/2019,depositata il 5/12/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6023/2020Numero sezionale 580/2026Numero di raccolta generale 18591/2026Data pubblicazione 08/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Prato, lasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo,chiedendo di accertare lo svolgimento di attività professionale in favoredella convenuta, di accertare il mancato avveramento della condizione diimmediato pagamento di quanto convenuto quale compenso (euro35.000) o, in alternativa, di accertare la risoluzione, per colpa dicontroparte, della somma pattuita e conseguentemente di condannare laconvenuta al pagamento di euro 188.372,46, “salva la diversa somma chedovesse essere ritenuta accertata di giustizia”.L’attrice deduceva di avere svolto attività professionale in favore dellaconvenuta tra luglio 2008 e febbraio 2009, finalizzata “anche allapreparazione del concordato preventivo che, nell’arco di breve periodo,avrebbe coinvolto la società”; di avere concordato un compenso pari aeuro 35.000 limitatamente alla predisposizione dell’allegato B delladomanda di concordato, subordinando l’accettazione del compenso alpagamento immediato o comunque non oltre il deposito della domanda diconcordato e che di tale somma era stato corrisposto il minore importo dieuro 25.000.La convenuta si è costituita e ha contestato il quantum della pretesadell’attrice, negando che l’accordo per la determinazione del compensofosse soggetto a condizione e che il medesimo si riferisse a una partedell’attività svolta dall’attrice.Con la sentenza n. 1158/2015 il Tribunale ha accolto la domandadell’attrice, limitatamente all’accertamento dello svolgimento di attività diconsulenza funzionale alla presentazione dell’istanza di concordatopreventivo, ritenendo accertato, sulla base dell’istruttoria, che il compensofosse stato pattuito nella somma di euro 35.000, di cui erano state pagateeuro 25.000; ha respinto le ulteriori domande di pagamento volte, previadeclaratoria di inefficacia o in subordine di risoluzione per fatto dellaNumero registro generale 6023/2020Numero sezionale 580/2026Numero di raccolta generale 18591/2026Data pubblicazione 08/06/2026convenuta della pattuizione di pagamento, alla condanna della convenutaa pagare euro 188.372,49.2. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA], in particolarecontestando che il Tribunale non avesse riconosciuto il diritto a ricevere ilcompenso determinato sulla base delle tariffe professionali per l’attivitàsvolta antecedentemente alla domanda di concordato preventivo,travisando i fatti di causa, e comunque non avesse condannatocontroparte al pagamento della residua somma di euro 10.000 pattuita trale parti.Con la sentenza n. 2940/2019 la Corte d’appello di Firenze ha respinto ilgravame.3. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze propone ricorsoSilvia Bocci con atto affidato a sette motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione.Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo contesta, in relazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., omessoesame di un fatto decisivo del giudizio e travisamento della prova per testiespletata in primo grado: la Corte d’appello ha ritenuto che le prestazionisvolte dalla ricorrente prima della predisposizione del concordatorientrassero nell’importo pattuito di euro 35.000; tale convincimento èviziato da un palese travisamento della prova; il teste Comparini hariferito che l’importo di euro 35.000 fu concordato per la sola attività diraccolta e gestione dei dati contabili della società [OSCURATO:PERSONA] e non perl’attività anteriore, peraltro avvenuta quando Comparini nemmeno sioccupava della predisposizione della procedura concordataria; la Corted’appello, se avesse esaminato tale parte della deposizione di Comparini,non avrebbe potuto concludere che l’importo di euro 35.000 era statopattuito per tutta l’attività della ricorrente.1.1. Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 6023/2020Numero sezionale 580/2026Numero di raccolta generale 18591/2026Data pubblicazione 08/06/2026La ricorrente lamenta il mancato esame, da parte della Corte d’appello, diuna parte delle dichiarazioni del testimone Comparini. In realtà la Corted’appello, nel vagliare la censura rivolta dall’appellante, oggi ricorrente,alla pronuncia di primo grado, ha esaminato le dichiarazioni di Comparinicon specifico riferimento all’attività svolta dalla ricorrente tra luglio eagosto 2008, sottolineando come la frase richiamata a proprio favore dallamedesima deponesse in senso contrario, così che anche l’attività di quelperiodo (Comparini - specifica il giudice d’appello - pacificamenteintervenne a settembre) andava conglobata nella complessiva attività dipreparazione del concordato, non essendo la deposizione del testimone“equivocabile come limitata solo all’attività svolta dalla ricorrente sotto lasua supervisione, avendo egli ben chiarito” che il compenso era“concordato per l’intera attività”. Non sussiste quindi il denunciato vizio ditravisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso disvista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica dellariconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio (v. alriguardo la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 5792/2024).Il motivo, in sostanza, si risolve in una contestazione della valutazionedella prova operata dal giudice di merito, che la ricorrente non condivide edi cui chiede a questa Corte di legittimità una inammissibile rivalutazione.2. Il secondo e il terzo motivo sono tra loro strettamente connessi.Il secondo motivo denuncia, in relazione ai nn. 3, 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c.,nullità della sentenza in relazione all’art. 132 n. 4 c.p.c.; omesso esame diun fatto decisivo del giudizio e conseguente violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto; si contesta l’apparente motivazione inrelazione all’asserita contestazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell’attività svoltadalla ricorrente prima della presentazione del concordato, così facendovalere omesso esame della comparsa di risposta di primo gradoavversaria; la motivazione della Corte d’appello (“risultando pacifica dallalettura della stessa comparsa di risposta di primo grado una analiticaNumero registro generale 6023/2020Numero sezionale 580/2026Numero di raccolta generale 18591/2026Data pubblicazione 08/06/2026contestazione delle attività tutte, ive comprese quelle di cui ai punti da 1 a3 della citazione”) è apparente, in quanto non si indica il punto o lemodalità con le quali la difesa di controparte avrebbe contestato l’attivitàsvolta dalla ricorrente prima della predisposizione del concordato.Il terzo motivo lamenta, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., violazionee/o falsa applicazione di norme di diritto; la Corte d’appello, ritenendo chel’attività precedentemente svolta fosse stata contestata da controparte eche comunque rientrasse nel compenso pattuito per la predisposizione delconcordato, non ha riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire ilrelativo corrispettivo, così violando gli artt. 2230 e 2233 c.c.3. I motivi sono entrambi inammissibili.Anzitutto, avendo la Corte d’appello valutato il contenuto della comparsadi risposta di [OSCURATO:PERSONA], non sono ravvisabili i denunciati vizi diapparenza della motivazione e di omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio (sui limiti del controllo di legittimità della motivazione e del viziodi omesso esame di fatti decisivi si vedano, per tutte, le pronunzie dellesezioni unite di questa Corte n. 8053/2014 e n. 8038/2018). In ogni caso,si tratta di contestazione della valutazione posta in essere dal giudice dimerito di un atto di parte, ossia la comparsa di risposta di primo grado diLanificio [OSCURATO:PERSONA], atto che è trascritto alla pagina 26 del ricorso ove silegge che si “contestano recisamente” le “affermazioni relative alla natura,quantità e qualità delle prestazioni svolte” e si contesta altresìl’affermazione secondo cui il contratto di prestazione d’opera avrebbe“contenuto una clausola secondo la quale essa avrebbe accettato uncompenso inferiore alla tariffa solo per il caso in cui il pagamento fosseavvenuto entro termini precisi, in difetto essa sarebbe libera di notularesecondo tariffa”.La Corte d’appello ha ritenuto che siano state contestate tutte le attivitàsvolte dalla ricorrente: si tratta di valutazione che spettava al giudice dimerito compiere, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenutoNumero registro generale 6023/2020Numero sezionale 580/2026Numero di raccolta generale 18591/2026Data pubblicazione 08/06/2026e dell’ampiezza dell’atto della parte, che pertanto non è sindacabile daparte di questa Corte di legittimità (cfr. per tutte Cass. n. 27490/2019).4. Il quarto, il quinto e il sesto motivo sono tra loro strettamenteconnessi:4.1. Il quarto motivo fa valere, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.,violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345, comma 1, c.p.c., laddove èstato ritenuto che la domanda di pagamento per la somma residua,relativa all’attività di predisposizione del concordato, costituisse domandanuova preclusa in appello; la novità della domanda starebbe nel fatto cheè stata chiesta la somma di euro 10.000 per il saldo della predisposizionedel concordato, invece che per tutta l’attività che era oggetto delladomanda di primo grado; nel caso in esame, si è diminuito il petitum e lacausa petendi è rimasta uguale, ossia il contratto di prestazioniprofessionali che la ricorrente stipulò con la società [OSCURATO:PERSONA].4.2. Il quinto motivo denuncia, in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.,violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione allacarenza di interesse ad agire della ricorrente per il pagamento del residuoimporto, e omesso esame del contenuto delle conclusioni contenute nellacomparsa di primo grado di [OSCURATO:PERSONA]; la Corte d’appello ha ritenuto che laricorrente non avesse interesse a chiedere il pagamento della residuasomma che non era mai stata contestata da controparte, invece nelleconclusioni della comparsa di risposta di primo e secondo grado lacontroparte ha chiesto il rigetto totale della domanda.4.3. Il sesto motivo lamenta, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.,violazione o falsa applicazione dell’art. 2233 c.c.; la Corte d’appello haillegittimamente ritenuto che la domanda relativa al pagamento di euro10.000 costituisse domanda nuova e che comunque non vi fosse uninteresse alla sua proposizione, in tal modo violandoo l’art. 2233 c.c.4.4. I motivi in esame, da trattare congiuntamente, sono fondati neitermini che seguono.Numero registro generale 6023/2020Numero sezionale 580/2026Numero di raccolta generale 18591/2026Data pubblicazione 08/06/2026La Corte d’appello ha respinto il secondo motivo di gravame volto aottenere il saldo di euro 10.000 rispetto al compenso concordato di euro35.000 e al non controverso avvenuto pagamento di euro 25.000,ritenendo la domanda nuova, come tale inammissibile in appello, e privadi interesse. Dopo avere rilevato che il passaggio in giudicato del rigettodella domanda di risoluzione dell’accordo sul compenso, non oggetto diimpugnazione, avrebbe reso possibile la domanda di adempimento delmedesimo, il giudice d’appello ha osservato che l’appellante, oggiricorrente, non aveva proposto domanda di adempimento dell’accordocome riferibile all’intera prestazione, ma domanda di pagamento del saldoper le attività di preparazione del concordato. Inoltre, ad avviso dellaCorte d’appello, la ricorrente non avrebbe interesse alla pronuncia dicondanna al pagamento di euro 10.000 in quanto “controparte ha sempreammesso il diritto della Bocci al pagamento del saldo”.Tali argomenti non sono condivisibili e non resistono alle censure proposte.In primo luogo, sussiste l’interesse della ricorrente a ottenere la condannaal pagamento del saldo di quanto è stato ritenuto dal medesimo giudice alei dovuto e ciò anche alla luce del comportamento processuale dicontroparte, che anche in questa sede, con il controricorso e la memoria,sostiene che il credito, per quanto non contestato nel suo ammontare, nonsia né liquido né esigibile. Inoltre, la richiesta di condanna al pagamentodel saldo di quanto è stato ritenuto complessivamente dovuto allaricorrente non può essere considerata domanda nuova. È vero che inprimo grado la ricorrente aveva chiesto di condannare la convenuta alpagamento di euro 188.372,46, ma tale condanna aveva chiesto perl’attività professionale svolta tra luglio 2008 e febbraio 2009, per la qualeil giudice di merito ha accertato che fosse stata concordata la sommacomplessiva di euro 35.000, così che la pretesa di condanna al pagamentodi euro 10.000 non può essere considerata nuova, tanto più che nelleconclusioni di primo grado la ricorrente aveva precisato di domandareNumero registro generale 6023/2020Numero sezionale 580/2026Numero di raccolta generale 18591/2026Data pubblicazione 08/06/2026euro 188.372,46, “salva la diversa somma che dovesse essere ritenutaaccertata di giustizia”.In definitiva, l’ulteriore condanna avrebbe dovuto essere pronunciataproprio in base alle stesse affermazioni della Corte d’appello.5. L’accoglimento dei motivi quarto, quinto e sesto determinal’assorbimento del settimo.6. In conclusione, sono dichiarati inammissibili i motivi primo, secondo eterzo e sono accolti i motivi quarto, quinto e sesto, con assorbimento delsettimo.La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa èrinviata, non sussistendo i presupposti per la decisione di merito di cuiall’art. 384 c.p.c., alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizionepersonale, la quale riesaminerà l’appello attenendosi alle indicazioni dellapresente decisione.Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese delpresente giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibili i motivi primo, secondo e terzo, accoglie ilquarto, il quinto e il sesto motivo, assorbito il settimo, cassa la sentenzaimpugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per lespese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze in diversacomposizione personale.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione SecondaCivile, in data 10 marzo 2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 18591/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris