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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24767/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; y OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] censura l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen. per effetto della mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Considerato che tale motivo è manifestamente infondato, in quanto la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Serra, Rv. 280250 - 01); Ritenuto che, con il secondo motivo, il difensore censura l'errata applicazione dell'art. 81 cod. pen., con riferimento alla ritenuta sussistenza del concorso formale tra i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, in quanto il comportamento oppositivo dell'imputato si sarebbe risolto in un'unica condotta, tenuta nel medesimo contesto fattuale; Considerato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma primo, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio (Sez.

U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; y OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] censura l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen. per effetto della mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Considerato che tale motivo è manifestamente infondato, in quanto la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Serra, Rv. 280250 - 01); Ritenuto che, con il secondo motivo, il difensore censura l'errata applicazione dell'art. 81 cod. pen., con riferimento alla ritenuta sussistenza del concorso formale tra i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, in quanto il comportamento oppositivo dell'imputato si sarebbe risolto in un'unica condotta, tenuta nel medesimo contesto fattuale; Considerato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma primo, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 24767/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris