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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19327/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17619/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 2009 [OSCURATO:SOCIETA] unipersonale, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie, n. 138 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].M.E.S. – [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del Curatore, rappresentato e difeso, giusta delega in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 16/d -controricorrente – nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] FELICIANIe [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante -intimate - avverso la sentenza del la Corte d’appello d i Roma n. 6441 /20 19 , pubblicata in data25 ottobre 20 19 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 maggio2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] CO.M.E.S. - Costruzioni e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. - conveniva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. chiedendo, in via principale, la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 cod. civ. della vendita, effettuata in data 28 novembre 2006 dalla Comes in bonis alla [OSCURATO:PERSONA] , del locale commerciale sito in Roma, località [OSCURATO:SOCIETA] 2 e relative pertinenze, al prezzo di euro 202.529,07, nonché del successivo atto del 6 giugno 2008con cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto i medesimi immobili alla [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., nonché dell’ulteriore contratto preliminare di compravendita del 9 febbraio 2009, con il quale quest’ultima società, rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], aveva promesso in venditagli stessi immobili alla [OSCURATO:SOCIETA]. al prezzo di euro 125.000,00; in subordine, chiedeva la revoca del primo atto del 28 novembre 2006 e l’accertamento della simulazione degli atti successivi; in via ulteriormente subordinata, la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei danni.

Deduceva a sostegno della domanda che: a) al momento del primo trasferimento, sugli immobili gravavano trascrizioni pregiudizievoli, tra cui quella relativa ad una domanda giudiziale ex art. 2932 cod. civ., introdotta da [OSCURATO:PERSONA], precedente promissario acquirente dei medesimi immobili in forza di contratto preliminare di compravendita dichiarato risolto per inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA].; b) in data 28 marzo 2011 la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. e figlia della [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], marito della [OSCURATO:PERSONA] e padre di [OSCURATO:PERSONA], avevano dichiarato al curatore fallimentareche l’operazione negoziale posta in essere in data 28 novembre 2006 aveva avuto lo scopo di mantenere le porzioni immobiliari nella disponibilità della [OSCURATO:SOCIETA]. e che le stesse, frazionate in due distinte unità, erano state concesse in locazione alla [OSCURATO:SOCIETA]. ed i relativi canoni erano stati incassati da [OSCURATO:PERSONA] ( ex amministratore della [OSCURATO:SOCIETA].).

Costituitasi in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale , eccependo la prescrizione del diritto della parte attrice , spiegava domanda riconvenzionale nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. volta ad ottenere sentenza ex art. 2932 cod. civ. in relazione al contratto preliminare non concluso, e restando contumaci le altre parti convenute, il Tribunale di Tivoli a ccoglieva la domanda revocatoria dell’atto di vendita del 28 novembre 2006 e degli atti successivi, ritenendo sussistenti i relativi presupposti, e res pingeva la domanda riconvenzionale spiegata dalla società [OSCURATO:SOCIETA].

2. In esito all’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., si è costituito in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., mentre sono rimaste contumaci le altre parti, e la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha accertato la simulazione del contratto preliminare intercorso tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. del 9 febbraio 2009, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Disattesa l’eccezione di nullità della citazione in giudizio della società [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte territoriale ha ritenuto, con riguardo al requisito dell’eventus damni, che l’alienazione dei beni immobili indicati nel contratto del 28 novembre 2006 avesse indubbiamente diminuito la garanzia patrimoniale della società venditrice, rendendo maggiormente incerto il recupero dei crediti evidenziati dalla Curatela, e sottolineato che solo in grado di appello, e, dunque, in violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., l’appellante avevaeccepito che alla data dell’atto di vendita del 28 novembre 2006 il patrimonio della venditrice, poi fallita, fosse comunque sufficiente a garantire le ragioni dei creditori e non avesse comportato una diminuzione della garanzia.

Ha, inoltre, rilevato che: a) le dichiarazioni rese al Curatore da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] costituivano prove atipiche, liberamente apprezzabili dal giudice; b) era infondato l’assunto secondo il quale al momento della stipula del preliminare tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] (2 agosto 2005), quest’ultima non avesse conoscenza dell’azione intrapresa dal Prantera, introdotta nel dicembre 2005 e trascritta il 4 aprile 2006, dato che alla data del 2 agosto 2005 era già stata effettuata la registrazione del preliminare della vendita tra la [OSCURATO:SOCIETA]. ed il Prantera, sicché al momento dell’atto definitivo di vendita del 28 novembre 2006 doveva ritenersi sussistente la consapevolezza in capo alla parte venditrice ed alla parte acquirente del pregiudizio arrecato alle ragioni del Prantera; c) era condivisibile la sentenza di primo grado là dove attribuiva valore confessorio alle dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] al curatore fallimentare, avendo la prima ammesso che la vendita degli immobili da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. in suo favore avevano lo scopo di pregiudicare le ragioni del Prantera, risultando evidente che l’operazione negoziale (il ‹‹marchingegno contrattuale››) prevedeva l’assunzione, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., della qualità di effettiva proprietaria dei beni immobili, che di fatto venivano gestiti dal [OSCURATO:PERSONA], il tutto allo scopo di sottrarre i beni immobili alla garanzia di tutti i creditori ed alle azioni giudiziarie intraprese nel frattempo dal Prantera; d) anche il conferimento dei beni immobili dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA]. era avvenuto nella piena consapevolezza, da parte della predetta società, che esso aveva la finalità di sottrarre i beni ai creditori, come comprovato dal fatto che, alla data di costituzione della società, [OSCURATO:PERSONA] aveva conferito procura speciale al [OSCURATO:PERSONA] ‹‹affinché in nome e per conto della società mandante››vendesse con uno o più contratti gli immobili già oggetto di conferimento della [OSCURATO:PERSONA], sicché la [OSCURATO:SOCIETA]. non poteva essere considerata terzo di buona fede.

I giudici d’appello hanno inoltre desunto la natura simulata del contratto preliminare del 2009 dalle seguenti circostanze: 1) la [OSCURATO:SOCIETA]. era stata costituita con atto del 6 febbraio 2009 (tre giorni prima della stipula del preliminare) ed il suo unico socio era [OSCURATO:PERSONA]; b) tre giorni dopo, il 9 febbraio 2009, [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato institore a tempo indeterminato ed in pari data la Helman aveva costituito in pegno, in favore del [OSCURATO:PERSONA], l’intera sua partecipazione sociale nella [OSCURATO:SOCIETA]; c) all’art. 5 del preliminare le parti avevano dato atto che ‹‹gli effetti economici, così utili come onerosi, prendono vita dal giorno della consegna dell’immobile, che avviene alla firma del presente preliminare, così come convenuto tra le parti.

La parte promissaria acquirente subentra, pertanto, nel contratto di locazione registrato in data 12 gennaio 2009 all’ufficio delle entrate di Tivoli››; d) il prezzo di vendita era stato fissato in euro 125.000,00, importo di gran lunga inferiore al prezzo convenuto nell’originario preliminare stipulato con il Prantera e con la [OSCURATO:PERSONA]; la parte promissaria acquirente aveva, apparentemente, versato una caparra confirmatoria di soli euro 5.000,00, mentre nel preliminare era previsto che il saldo del prezzo dovesse subire una decurtazione di quanto già corrisposto dalla promissaria acquirente alla [OSCURATO:PERSONA] in dipendenza del mutuo originariamente contratto, mutuo che, sino al 2008, era stato pagato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e che successivamente non era stato pagato da alcuno; e) intercorreva un lungo lasso di tempo tra la data del preliminare (9 febbraio 2009) e la data convenuta per la stipulazione del rogito (31 dicembre 2011), che mal si conciliava con l’intento effettivo di trasferire il cespite.

Tutte le menzionate circostanze, e soprattutto la veste di creditore garantito da pegno del [OSCURATO:PERSONA], il quale risultava anche procuratore speciale della venditrice [OSCURATO:SOCIETA]. , costituivano, secondo la Corte territoriale, elementi che concorrevano a dimostrare la natura simulata del contratto preliminare.

3. Avverso la suddetta decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione, con nove motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

Entrambe le parti hanno depositato le memorie illustrative.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente deduce ‹‹Violazione e falsa applicazione degli artt. 145, 164, primo comma, art. 163 n. 2 c.p.c. e art. 101 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità del processo e della sentenza››e censura la decisione gravata nella parte in cui ha ritenuto che l’errata indicazione, nell’atto di citazione del giudizio di primo grado, dell’organo che aveva la rappresentanza della società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. integr asse mero errore materiale, inidoneo a far ritenere sussistente la nullità della citazione e della sentenza.

2. Con il secondo motivo si prospetta ‹‹ violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.››.

La società ricorrente contesta la decisione gravata là dove si afferma (pag. 11 della motivazione): ‹‹ solo nella presente impugnazione, l’appellante ha eccepito la regola circa la prova spettante al curatore fallimentare in ordine alla capienza patrimoniale del debitore al momento dell’atto›› e là dove si concl ude che ‹‹l’eccezione, pertanto, si appalesa del tutto nuova e come tale va ritenuta inammissibile››.

Secondo la ricorrente la Corte d’appello avrebbe dovuto respingere la domanda di inefficacia del contratto stipulato in data 28 novembre 2006 per non avere il Fallimento assolto l’onere probatorio, sullo stessoincombente per vicinanza della prova, del pregiudizio patrimoniale derivante dalla incapienza del patrimonio residuo, per qualità e quantità, a soddisfare i suoi creditori e si duole che tale questione sia stata ritenuta ‹‹ nuova ›› , sebbene costituisse una mera difesa.

3. Con il terzo motivo, censurando la sentenza impugnata per ‹‹violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; violazione del principio “Iudex iuxta alligata et probata iudicare debet››, la ricorrente sostiene che l’eccezione di mancato assolvimento, da parte del Curatore, dell’onere di provare il pregiudizio patrimoniale per incapienza del patrimonio residuo neppure è stata svolta per la prima volta in appello, dato che già nella comparsa di replica di primo grado aveva ripreso questo argomento difensivo.

4. Con il quarto motivosi prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Nel ribadire che sarebbe stato onere del curatore provare che l’atto dispositivo impugnato aveva diminuito il patrimonio residuo, rendendolo insufficiente a soddisfa re tutti i creditori , lamenta che i giudici d’appello, richiamando impropriamente la sentenza delle Sezioni Unite n. 28498 del 23 dicembre 2005, hanno ritenuto che tale onere, non assolto, gravasse, invece, su di essa.

5. Con il quinto motivo, rubricato: ‹‹ violazione e falsa applicazione degli artt. 2644, 2645-bis, 1351 e 2901 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza››, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto sussistente la scientia decotionis in capo a [OSCURATO:PERSONA] all’atto della stipula del contratto preliminare di compravendita con la Comes, dando rilevanza alla anteriorità della registrazione del contratto preliminare di compravendita tra la [OSCURATO:SOCIETA]. ed il Prante r a, sebbene la registrazione non avesse la finalità di pubblicità dell’atto.

Contesta pure alla Corte territoriale di non avere ritenuto che, nell’ipotesi di contratto di vendita stipulato in esito ad un preliminare, la scientia damni dell’acquirente debba essere accertata rispetto al momento della stipula del preliminare e sostiene che la motivazione resa sarebbedel tutto apparente.6.

Con il sesto motivo, prospet tando violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2730, 2731, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente assume che la Corte territoriale avrebbe erroneamente confermato il valore confessorio della dichiarazione resa dalla [OSCURATO:PERSONA] al Curatore fallimentare, correlandola alla consapevolezza del pregiudizio desunta dalla circostanza della registrazione del contratto preliminare concluso dal Prantera con la [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla intrapresa iniziativa giudiziaria di quest’ultimo.

Assume che, invece, la Corte avrebbe dovuto escludere il valore confessorio di quelle dichiarazioni per difetto dell’elemento soggettivo, giacché alla [OSCURATO:PERSONA] era mancata la consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la volontà di un fatto a sé sfavorevole, dato che l’immobile vendutole dalla Comes con contratto del 28 novembre 2006 non le apparteneva più per averlo conferito alla [OSCURATO:SOCIETA].

7. Con ilsettimo motivo l a ricorrente deduce ‹‹ violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e 1415, secondo comma, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.›› e sostiene che l’erroneo riconoscimento della fondatezza dell’azione revocatoria promossa dal Fallimento non può che comportare la cassazione della sentenza impugnata anche relativamente alla statuizione con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, era stata accertata la simulazione d el contratto preliminare intercorso tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA].

8. Con l’ottavo motivo, deducendo la ‹‹ violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 c.p.c. e dell’art. 1414 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4 cod. proc. civ.››, la ricorrente sostiene che, per effetto del l’erronea dichiarazione d ell a contumacia della società [OSCURATO:SOCIETA]., dedotta con il primo motivo di ricorso, dovrebbe ritenersi non integro il contraddittorio in relazione alla domanda di simulazione del contratto, stante la veste di litisconsorti necessari di tuttele parti del contratto.

9. Con il nono motivo, prospettando ‹‹ ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza; violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 e 2729 cod. civ. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.››, l a ricorrente lamenta che la motivazione della sentenza sarebbe del tutto mancante, illogica e contraddittoria anche in relazione alla pronuncia di simulazione del contratto preliminare di compravendita concluso nel 2009 con la [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto tutte le argomentazioni poste a fondamento dell’accoglimento di detta domanda sono inidonee a provare che il contratto fosse apparente e poggiano su presunzioni semplici non gravi, né precise, né concordanti.

10. Il primo motivo è infondato.

Ai sensi dell’art. 163 cod. proc. civ., ‹‹se attore o convenuto è una persona giuridica…, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio››.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’indicazione richiesta dal richiamato art. 163 cod. proc. civ. concerne ‹‹ l’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio›› e non ha per oggetto la persona fisica alla quale i poteri sono correttamente conferiti, per cui è sufficiente il riferimento alla denominazione in cui si estrinseca la soggettività giuridica dell’ente e non è necessaria l’indicazione precisa del nominativo del titolare dell’organo investito della rappresentanza, risultando sufficiente, ai fini dell’indicazione dell’organo o ufficio, anche il riferimento al ‹‹legale rappresentante ›› (Cass. , sez. 3, 04/08/1995, n. 8554; Cass., sez. 2, 06/09/2000, n. 11761).

La mancanza, l’insufficienza o l’erronea in dicazione, nell’atto di citazione, dell’organo o dell’ufficio della persona giuridica, avente di questa la rappresentanza in giudizio, determina, ai sensi dell’art. 164, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 163, terzo comma, n. 2, cod. civ., la nullità della citazione soltanto se e quando tale mancanza si risolva in una incertezza assoluta della medesima persona giuridica e resti insuperabile il dubbio circa l’identificazione dell’ente attore o convenuto, secondo l’apprezzamento del giudice di merito, che è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Cass., sez. 3, 05/09/2005, n. 17771).

La Corte d’appelloha rileva to che nell’atto introduttivo del giudizio il fallimento aveva citato la ‹‹società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] in persona del socio accomandante››, ma ha osservato che era stato correttamente indicato il nominativo del socio accomandatario, nonché il codice fiscale identificativo della società, elementi che rendevano certa l’identità della parte convenuta.

La decisione si pone in linea conl’orientamento di questa Corte, dovendosi escludere che il mero riferimento al ‹‹ socio accomandante››, peraltro neppure nominativamente menzionato , possa avere inciso sulla validità dell’atto o determinato incertezza assoluta sul soggetto destinatario dell’atto stesso, considerato peraltro che l’atto di citazione è regolarmente pervenuto presso la sede sociale della [OSCURATO:SOCIETA]., raggiungendo in tal modo il suo scopo (Cass., sez. 1, 25/09/2007, n. 19922; Cass., sez.

L, 06/08/2003, n. 11900; Cass., sez. 3,18/01/2001, n. 718; Cass., sez.

L,01/08/2000, n. 10089; Cass., sez. 1, 20/12/1999, n. 14313).

11. Il rigetto del primo motivo non può che comportare anche il rigetto dell’ottavo motivo, con il quale si contesta un presunto difetto di integrità del contraddittorio in relazione alla domanda di simulazione del contratto.12.

Il secondo, il terzoed il quarto motivo, strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati e sono infondati, anche se la motivazione della sentenza qui impugnata deve essere corretta, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., nei seguenti termini.

Varrà premettere, in linea generale, che per giurisprudenza consolidata di questa Corte, in sede di azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore fallimentare è onere di quest'ultimo provare: a) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito; b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole; c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto (Cass., sez. 2, 31/10/2008, n. 26331 ; Cass. , s ez. 3, 31/01/2018,n. 2336 ; Ca ss. , sez. 3, 19/07/2019, n. 19515).

Inoltre, non può trovare applicazione la regola secondo cui, a fronte dell'allegazione dell'eventus damni, incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte, in quanto il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, quindi, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa; in tale evenienza il fallimento è onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori (Cass., sez. 1, 12/04/2013, n. 8931 ; Cass., sez. 2, 03/02/2015, n. 1902 ; Cass. , sez. 3, 31/01/ 2018, n. 2336; Cass., sez. 1, 18/04/2018,n. 9565) .

Alla stregua dei superiori principi, sebbene l’eccezione inerente al mancato assolvimento dell’onere della prova dell’eventus damni da parte della curatela integrasse mera difesa, e non eccezione in senso stretto, essa era comunque soggetta all’onere di tempestiva contestazione, cosicché la deduzione svolta per la prima volta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nella comparsa di replica depositata nel giudizio di primo grado non può ritenersi ritualmente proposta.

Infatti, poiché il Fallimento nell’atto di citazione introduttivo del giudizio, come rilevato dai giudici di merito, ‹‹aveva specificamente dedotto il pregiudizio derivante al ceto dei creditori alla data dell’atto di vendita del 28 novembre 2006, adducendo come a tale data risultassero già sussistenti debiti nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per euro 819.832,09 ed inoltre che i crediti dei fratelli Paolo e di [OSCURATO:PERSONA] ammontassero già ad euro 200.000, il tutto come documentato dalle allegazioni all’atto di citazione››, è evidente che la odierna ricorrente, costituendosi in giudizio e, comunque, non oltre il termine di cui all’art. 183 cod. proc. civ., avrebbe dovuto contestare la circostanza di fatto, asserita dalla Curatela, che il patrimonio della società venditrice, poi fallita, fossecomunque insufficiente a garantire le ragioni dei creditori.

Indifetto di tempestiva contestazione, la deduzione in tal senso svolta con la memoria di replica ex art. 190 cod. proc. civ. in primo grado e ribadita in secondo grado è palesemente tardiva, cosicché essa non vale a far rientrare nel thema probandum, cristallizzato si con la scadenza dei termini preclusivi di cui all’art. 183 c.p.c., la questione di fatto relativa al pregiudizio che l’atto dispositivo arrecava alle ragioni creditorie.

Difatti, per effetto della scadenza dei predetti termini perentori, esulano dal thema probandum le circostanze di fatto non contestate tra le parti e, pertanto, in relazione ad esse non possono assumere rilievo, nel caso concreto, i criteri di ripartizione dell’onere della prova.

13. Il quinto motivo è fondato , risultando la motivazione meramente apparente.

In tema di azione revocatoria ordinaria di un contratto definitivo di compravendita di un bene promesso in vendita, la sussistenza dell'eventus damni rispetto al creditore procedente va valutata con riferimento al momento della stipula del contratto definitivo, verificandosi soltanto in tale momento il compimento di un atto dispositivo del patrimonio del debitore; per contro, l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 cod. civ. in capo all'acquirente va valutato in relazione al momento della stipula del contratto preliminare, dovendosi contemperare, in ossequio alla ratio dell'azione revocatoria, la garanzia patrimoniale dei creditori con l'affidamento del terzo nello svolgimento della propria autonomia privata (Cass., sez. 3, 18/08/2011, n. 17365; Cass., sez. 3, 12/06/2018, n. 15215; Cass., sez. 3, 26/06/2019, n. 17067).

La Corte d’appello, nel valutare l’elemento soggettivo in capo all’acquirente [OSCURATO:PERSONA] alla data di stipula del contratto preliminare di vendita con la Comes, avvenuta in data 2 agosto 2005, l’ha ritenuto sussistente sul presupposto che a quella data era già intervenuta la registrazione del contratto preliminare tra la Comes ed il Prantera, senza tuttavia minimamente illustrare le ragioni che l’hanno indotta a far discendere dalla registrazione, che costituisce adempimento al quale non sono ricollegabili effetti di pubblicità dell’atto nei confronti dei terzi, la consapevolezza in capo alla promissaria acquirente degli effetti pregiudizievoli derivanti dall’atto in danno del creditore.

Risultando erroneo il riferimento alla registrazione del contratto, la sentenza, sul punto, deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello perché riesamini nuovamente la questione della sussistenza o meno dell’elemento soggettivo, prescindendo dalla registrazione.

La fondatezza del quinto motivo consente di dichiarare assorbiti i restanti motivi.14.

In conclusione, deve essere accolto il quinto motivo, con rigetto del primo, del secondo, del terzo, del quarto motivo e dell’ottavo motivo, assorbi ti i restanti motivi, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censura accolto e rinvioalla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo; rigetta il primo, il secondo, il terzo, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17619/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 2009 [OSCURATO:SOCIETA] unipersonale, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie, n. 138 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].M.E.S. – [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del Curatore, rappresentato e difeso, giusta delega in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 16/d -controricorrente – nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] FELICIANIe [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante -intimate - avverso la sentenza del la Corte d’appello d i Roma n. 6441 /20 19 , pubblicata in data25 ottobre 20 19 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 maggio2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] CO.M.E.S. - Costruzioni e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. - conveniva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. chiedendo, in via principale, la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 cod. civ. della vendita, effettuata in data 28 novembre 2006 dalla Comes in bonis alla [OSCURATO:PERSONA] , del locale commerciale sito in Roma, località [OSCURATO:SOCIETA] 2 e relative pertinenze, al prezzo di euro 202.529,07, nonché del successivo atto del 6 giugno 2008con cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto i medesimi immobili alla [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., nonché dell’ulteriore contratto preliminare di compravendita del 9 febbraio 2009, con il quale quest’ultima società, rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], aveva promesso in venditagli stessi immobili alla [OSCURATO:SOCIETA]. al prezzo di euro 125.000,00; in subordine, chiedeva la revoca del primo atto del 28 novembre 2006 e l’accertamento della simulazione degli atti successivi; in via ulteriormente subordinata, la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei danni. Deduceva a sostegno della domanda che: a) al momento del primo trasferimento, sugli immobili gravavano trascrizioni pregiudizievoli, tra cui quella relativa ad una domanda giudiziale ex art. 2932 cod. civ., introdotta da [OSCURATO:PERSONA], precedente promissario acquirente dei medesimi immobili in forza di contratto preliminare di compravendita dichiarato risolto per inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA].; b) in data 28 marzo 2011 la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. e figlia della [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], marito della [OSCURATO:PERSONA] e padre di [OSCURATO:PERSONA], avevano dichiarato al curatore fallimentareche l’operazione negoziale posta in essere in data 28 novembre 2006 aveva avuto lo scopo di mantenere le porzioni immobiliari nella disponibilità della [OSCURATO:SOCIETA]. e che le stesse, frazionate in due distinte unità, erano state concesse in locazione alla [OSCURATO:SOCIETA]. ed i relativi canoni erano stati incassati da [OSCURATO:PERSONA] ( ex amministratore della [OSCURATO:SOCIETA].). Costituitasi in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale , eccependo la prescrizione del diritto della parte attrice , spiegava domanda riconvenzionale nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. volta ad ottenere sentenza ex art. 2932 cod. civ. in relazione al contratto preliminare non concluso, e restando contumaci le altre parti convenute, il Tribunale di Tivoli a ccoglieva la domanda revocatoria dell’atto di vendita del 28 novembre 2006 e degli atti successivi, ritenendo sussistenti i relativi presupposti, e res pingeva la domanda riconvenzionale spiegata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. 2. In esito all’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., si è costituito in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., mentre sono rimaste contumaci le altre parti, e la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha accertato la simulazione del contratto preliminare intercorso tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. del 9 febbraio 2009, confermando nel resto la sentenza impugnata. Disattesa l’eccezione di nullità della citazione in giudizio della società [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte territoriale ha ritenuto, con riguardo al requisito dell’eventus damni, che l’alienazione dei beni immobili indicati nel contratto del 28 novembre 2006 avesse indubbiamente diminuito la garanzia patrimoniale della società venditrice, rendendo maggiormente incerto il recupero dei crediti evidenziati dalla Curatela, e sottolineato che solo in grado di appello, e, dunque, in violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., l’appellante avevaeccepito che alla data dell’atto di vendita del 28 novembre 2006 il patrimonio della venditrice, poi fallita, fosse comunque sufficiente a garantire le ragioni dei creditori e non avesse comportato una diminuzione della garanzia. Ha, inoltre, rilevato che: a) le dichiarazioni rese al Curatore da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] costituivano prove atipiche, liberamente apprezzabili dal giudice; b) era infondato l’assunto secondo il quale al momento della stipula del preliminare tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] (2 agosto 2005), quest’ultima non avesse conoscenza dell’azione intrapresa dal Prantera, introdotta nel dicembre 2005 e trascritta il 4 aprile 2006, dato che alla data del 2 agosto 2005 era già stata effettuata la registrazione del preliminare della vendita tra la [OSCURATO:SOCIETA]. ed il Prantera, sicché al momento dell’atto definitivo di vendita del 28 novembre 2006 doveva ritenersi sussistente la consapevolezza in capo alla parte venditrice ed alla parte acquirente del pregiudizio arrecato alle ragioni del Prantera; c) era condivisibile la sentenza di primo grado là dove attribuiva valore confessorio alle dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] al curatore fallimentare, avendo la prima ammesso che la vendita degli immobili da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. in suo favore avevano lo scopo di pregiudicare le ragioni del Prantera, risultando evidente che l’operazione negoziale (il ‹‹marchingegno contrattuale››) prevedeva l’assunzione, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., della qualità di effettiva proprietaria dei beni immobili, che di fatto venivano gestiti dal [OSCURATO:PERSONA], il tutto allo scopo di sottrarre i beni immobili alla garanzia di tutti i creditori ed alle azioni giudiziarie intraprese nel frattempo dal Prantera; d) anche il conferimento dei beni immobili dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA]. era avvenuto nella piena consapevolezza, da parte della predetta società, che esso aveva la finalità di sottrarre i beni ai creditori, come comprovato dal fatto che, alla data di costituzione della società, [OSCURATO:PERSONA] aveva conferito procura speciale al [OSCURATO:PERSONA] ‹‹affinché in nome e per conto della società mandante››vendesse con uno o più contratti gli immobili già oggetto di conferimento della [OSCURATO:PERSONA], sicché la [OSCURATO:SOCIETA]. non poteva essere considerata terzo di buona fede. I giudici d’appello hanno inoltre desunto la natura simulata del contratto preliminare del 2009 dalle seguenti circostanze: 1) la [OSCURATO:SOCIETA]. era stata costituita con atto del 6 febbraio 2009 (tre giorni prima della stipula del preliminare) ed il suo unico socio era [OSCURATO:PERSONA]; b) tre giorni dopo, il 9 febbraio 2009, [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato institore a tempo indeterminato ed in pari data la Helman aveva costituito in pegno, in favore del [OSCURATO:PERSONA], l’intera sua partecipazione sociale nella [OSCURATO:SOCIETA]; c) all’art. 5 del preliminare le parti avevano dato atto che ‹‹gli effetti economici, così utili come onerosi, prendono vita dal giorno della consegna dell’immobile, che avviene alla firma del presente preliminare, così come convenuto tra le parti. La parte promissaria acquirente subentra, pertanto, nel contratto di locazione registrato in data 12 gennaio 2009 all’ufficio delle entrate di Tivoli››; d) il prezzo di vendita era stato fissato in euro 125.000,00, importo di gran lunga inferiore al prezzo convenuto nell’originario preliminare stipulato con il Prantera e con la [OSCURATO:PERSONA]; la parte promissaria acquirente aveva, apparentemente, versato una caparra confirmatoria di soli euro 5.000,00, mentre nel preliminare era previsto che il saldo del prezzo dovesse subire una decurtazione di quanto già corrisposto dalla promissaria acquirente alla [OSCURATO:PERSONA] in dipendenza del mutuo originariamente contratto, mutuo che, sino al 2008, era stato pagato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e che successivamente non era stato pagato da alcuno; e) intercorreva un lungo lasso di tempo tra la data del preliminare (9 febbraio 2009) e la data convenuta per la stipulazione del rogito (31 dicembre 2011), che mal si conciliava con l’intento effettivo di trasferire il cespite. Tutte le menzionate circostanze, e soprattutto la veste di creditore garantito da pegno del [OSCURATO:PERSONA], il quale risultava anche procuratore speciale della venditrice [OSCURATO:SOCIETA]. , costituivano, secondo la Corte territoriale, elementi che concorrevano a dimostrare la natura simulata del contratto preliminare. 3. Avverso la suddetta decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione, con nove motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Entrambe le parti hanno depositato le memorie illustrative. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente deduce ‹‹Violazione e falsa applicazione degli artt. 145, 164, primo comma, art. 163 n. 2 c.p.c. e art. 101 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità del processo e della sentenza››e censura la decisione gravata nella parte in cui ha ritenuto che l’errata indicazione, nell’atto di citazione del giudizio di primo grado, dell’organo che aveva la rappresentanza della società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. integr asse mero errore materiale, inidoneo a far ritenere sussistente la nullità della citazione e della sentenza. 2. Con il secondo motivo si prospetta ‹‹ violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.››. La società ricorrente contesta la decisione gravata là dove si afferma (pag. 11 della motivazione): ‹‹ solo nella presente impugnazione, l’appellante ha eccepito la regola circa la prova spettante al curatore fallimentare in ordine alla capienza patrimoniale del debitore al momento dell’atto›› e là dove si concl ude che ‹‹l’eccezione, pertanto, si appalesa del tutto nuova e come tale va ritenuta inammissibile››. Secondo la ricorrente la Corte d’appello avrebbe dovuto respingere la domanda di inefficacia del contratto stipulato in data 28 novembre 2006 per non avere il Fallimento assolto l’onere probatorio, sullo stessoincombente per vicinanza della prova, del pregiudizio patrimoniale derivante dalla incapienza del patrimonio residuo, per qualità e quantità, a soddisfare i suoi creditori e si duole che tale questione sia stata ritenuta ‹‹ nuova ›› , sebbene costituisse una mera difesa. 3. Con il terzo motivo, censurando la sentenza impugnata per ‹‹violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; violazione del principio “Iudex iuxta alligata et probata iudicare debet››, la ricorrente sostiene che l’eccezione di mancato assolvimento, da parte del Curatore, dell’onere di provare il pregiudizio patrimoniale per incapienza del patrimonio residuo neppure è stata svolta per la prima volta in appello, dato che già nella comparsa di replica di primo grado aveva ripreso questo argomento difensivo. 4. Con il quarto motivosi prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Nel ribadire che sarebbe stato onere del curatore provare che l’atto dispositivo impugnato aveva diminuito il patrimonio residuo, rendendolo insufficiente a soddisfa re tutti i creditori , lamenta che i giudici d’appello, richiamando impropriamente la sentenza delle Sezioni Unite n. 28498 del 23 dicembre 2005, hanno ritenuto che tale onere, non assolto, gravasse, invece, su di essa. 5. Con il quinto motivo, rubricato: ‹‹ violazione e falsa applicazione degli artt. 2644, 2645-bis, 1351 e 2901 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza››, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto sussistente la scientia decotionis in capo a [OSCURATO:PERSONA] all’atto della stipula del contratto preliminare di compravendita con la Comes, dando rilevanza alla anteriorità della registrazione del contratto preliminare di compravendita tra la [OSCURATO:SOCIETA]. ed il Prante r a, sebbene la registrazione non avesse la finalità di pubblicità dell’atto. Contesta pure alla Corte territoriale di non avere ritenuto che, nell’ipotesi di contratto di vendita stipulato in esito ad un preliminare, la scientia damni dell’acquirente debba essere accertata rispetto al momento della stipula del preliminare e sostiene che la motivazione resa sarebbedel tutto apparente.6. Con il sesto motivo, prospet tando violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2730, 2731, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente assume che la Corte territoriale avrebbe erroneamente confermato il valore confessorio della dichiarazione resa dalla [OSCURATO:PERSONA] al Curatore fallimentare, correlandola alla consapevolezza del pregiudizio desunta dalla circostanza della registrazione del contratto preliminare concluso dal Prantera con la [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla intrapresa iniziativa giudiziaria di quest’ultimo. Assume che, invece, la Corte avrebbe dovuto escludere il valore confessorio di quelle dichiarazioni per difetto dell’elemento soggettivo, giacché alla [OSCURATO:PERSONA] era mancata la consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la volontà di un fatto a sé sfavorevole, dato che l’immobile vendutole dalla Comes con contratto del 28 novembre 2006 non le apparteneva più per averlo conferito alla [OSCURATO:SOCIETA]. 7. Con ilsettimo motivo l a ricorrente deduce ‹‹ violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e 1415, secondo comma, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.›› e sostiene che l’erroneo riconoscimento della fondatezza dell’azione revocatoria promossa dal Fallimento non può che comportare la cassazione della sentenza impugnata anche relativamente alla statuizione con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, era stata accertata la simulazione d el contratto preliminare intercorso tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. 8. Con l’ottavo motivo, deducendo la ‹‹ violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 c.p.c. e dell’art. 1414 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4 cod. proc. civ.››, la ricorrente sostiene che, per effetto del l’erronea dichiarazione d ell a contumacia della società [OSCURATO:SOCIETA]., dedotta con il primo motivo di ricorso, dovrebbe ritenersi non integro il contraddittorio in relazione alla domanda di simulazione del contratto, stante la veste di litisconsorti necessari di tuttele parti del contratto. 9. Con il nono motivo, prospettando ‹‹ ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza; violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 e 2729 cod. civ. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.››, l a ricorrente lamenta che la motivazione della sentenza sarebbe del tutto mancante, illogica e contraddittoria anche in relazione alla pronuncia di simulazione del contratto preliminare di compravendita concluso nel 2009 con la [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto tutte le argomentazioni poste a fondamento dell’accoglimento di detta domanda sono inidonee a provare che il contratto fosse apparente e poggiano su presunzioni semplici non gravi, né precise, né concordanti. 10. Il primo motivo è infondato. Ai sensi dell’art. 163 cod. proc. civ., ‹‹se attore o convenuto è una persona giuridica…, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio››. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’indicazione richiesta dal richiamato art. 163 cod. proc. civ. concerne ‹‹ l’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio›› e non ha per oggetto la persona fisica alla quale i poteri sono correttamente conferiti, per cui è sufficiente il riferimento alla denominazione in cui si estrinseca la soggettività giuridica dell’ente e non è necessaria l’indicazione precisa del nominativo del titolare dell’organo investito della rappresentanza, risultando sufficiente, ai fini dell’indicazione dell’organo o ufficio, anche il riferimento al ‹‹legale rappresentante ›› (Cass. , sez. 3, 04/08/1995, n. 8554; Cass., sez. 2, 06/09/2000, n. 11761). La mancanza, l’insufficienza o l’erronea in dicazione, nell’atto di citazione, dell’organo o dell’ufficio della persona giuridica, avente di questa la rappresentanza in giudizio, determina, ai sensi dell’art. 164, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 163, terzo comma, n. 2, cod. civ., la nullità della citazione soltanto se e quando tale mancanza si risolva in una incertezza assoluta della medesima persona giuridica e resti insuperabile il dubbio circa l’identificazione dell’ente attore o convenuto, secondo l’apprezzamento del giudice di merito, che è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Cass., sez. 3, 05/09/2005, n. 17771). La Corte d’appelloha rileva to che nell’atto introduttivo del giudizio il fallimento aveva citato la ‹‹società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] in persona del socio accomandante››, ma ha osservato che era stato correttamente indicato il nominativo del socio accomandatario, nonché il codice fiscale identificativo della società, elementi che rendevano certa l’identità della parte convenuta. La decisione si pone in linea conl’orientamento di questa Corte, dovendosi escludere che il mero riferimento al ‹‹ socio accomandante››, peraltro neppure nominativamente menzionato , possa avere inciso sulla validità dell’atto o determinato incertezza assoluta sul soggetto destinatario dell’atto stesso, considerato peraltro che l’atto di citazione è regolarmente pervenuto presso la sede sociale della [OSCURATO:SOCIETA]., raggiungendo in tal modo il suo scopo (Cass., sez. 1, 25/09/2007, n. 19922; Cass., sez. L, 06/08/2003, n. 11900; Cass., sez. 3,18/01/2001, n. 718; Cass., sez. L,01/08/2000, n. 10089; Cass., sez. 1, 20/12/1999, n. 14313). 11. Il rigetto del primo motivo non può che comportare anche il rigetto dell’ottavo motivo, con il quale si contesta un presunto difetto di integrità del contraddittorio in relazione alla domanda di simulazione del contratto.12. Il secondo, il terzoed il quarto motivo, strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati e sono infondati, anche se la motivazione della sentenza qui impugnata deve essere corretta, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., nei seguenti termini. Varrà premettere, in linea generale, che per giurisprudenza consolidata di questa Corte, in sede di azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore fallimentare è onere di quest'ultimo provare: a) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito; b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole; c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto (Cass., sez. 2, 31/10/2008, n. 26331 ; Cass. , s ez. 3, 31/01/2018,n. 2336 ; Ca ss. , sez. 3, 19/07/2019, n. 19515). Inoltre, non può trovare applicazione la regola secondo cui, a fronte dell'allegazione dell'eventus damni, incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte, in quanto il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, quindi, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa; in tale evenienza il fallimento è onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori (Cass., sez. 1, 12/04/2013, n. 8931 ; Cass., sez. 2, 03/02/2015, n. 1902 ; Cass. , sez. 3, 31/01/ 2018, n. 2336; Cass., sez. 1, 18/04/2018,n. 9565) . Alla stregua dei superiori principi, sebbene l’eccezione inerente al mancato assolvimento dell’onere della prova dell’eventus damni da parte della curatela integrasse mera difesa, e non eccezione in senso stretto, essa era comunque soggetta all’onere di tempestiva contestazione, cosicché la deduzione svolta per la prima volta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nella comparsa di replica depositata nel giudizio di primo grado non può ritenersi ritualmente proposta. Infatti, poiché il Fallimento nell’atto di citazione introduttivo del giudizio, come rilevato dai giudici di merito, ‹‹aveva specificamente dedotto il pregiudizio derivante al ceto dei creditori alla data dell’atto di vendita del 28 novembre 2006, adducendo come a tale data risultassero già sussistenti debiti nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per euro 819.832,09 ed inoltre che i crediti dei fratelli Paolo e di [OSCURATO:PERSONA] ammontassero già ad euro 200.000, il tutto come documentato dalle allegazioni all’atto di citazione››, è evidente che la odierna ricorrente, costituendosi in giudizio e, comunque, non oltre il termine di cui all’art. 183 cod. proc. civ., avrebbe dovuto contestare la circostanza di fatto, asserita dalla Curatela, che il patrimonio della società venditrice, poi fallita, fossecomunque insufficiente a garantire le ragioni dei creditori. Indifetto di tempestiva contestazione, la deduzione in tal senso svolta con la memoria di replica ex art. 190 cod. proc. civ. in primo grado e ribadita in secondo grado è palesemente tardiva, cosicché essa non vale a far rientrare nel thema probandum, cristallizzato si con la scadenza dei termini preclusivi di cui all’art. 183 c.p.c., la questione di fatto relativa al pregiudizio che l’atto dispositivo arrecava alle ragioni creditorie. Difatti, per effetto della scadenza dei predetti termini perentori, esulano dal thema probandum le circostanze di fatto non contestate tra le parti e, pertanto, in relazione ad esse non possono assumere rilievo, nel caso concreto, i criteri di ripartizione dell’onere della prova. 13. Il quinto motivo è fondato , risultando la motivazione meramente apparente. In tema di azione revocatoria ordinaria di un contratto definitivo di compravendita di un bene promesso in vendita, la sussistenza dell'eventus damni rispetto al creditore procedente va valutata con riferimento al momento della stipula del contratto definitivo, verificandosi soltanto in tale momento il compimento di un atto dispositivo del patrimonio del debitore; per contro, l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 cod. civ. in capo all'acquirente va valutato in relazione al momento della stipula del contratto preliminare, dovendosi contemperare, in ossequio alla ratio dell'azione revocatoria, la garanzia patrimoniale dei creditori con l'affidamento del terzo nello svolgimento della propria autonomia privata (Cass., sez. 3, 18/08/2011, n. 17365; Cass., sez. 3, 12/06/2018, n. 15215; Cass., sez. 3, 26/06/2019, n. 17067). La Corte d’appello, nel valutare l’elemento soggettivo in capo all’acquirente [OSCURATO:PERSONA] alla data di stipula del contratto preliminare di vendita con la Comes, avvenuta in data 2 agosto 2005, l’ha ritenuto sussistente sul presupposto che a quella data era già intervenuta la registrazione del contratto preliminare tra la Comes ed il Prantera, senza tuttavia minimamente illustrare le ragioni che l’hanno indotta a far discendere dalla registrazione, che costituisce adempimento al quale non sono ricollegabili effetti di pubblicità dell’atto nei confronti dei terzi, la consapevolezza in capo alla promissaria acquirente degli effetti pregiudizievoli derivanti dall’atto in danno del creditore. Risultando erroneo il riferimento alla registrazione del contratto, la sentenza, sul punto, deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello perché riesamini nuovamente la questione della sussistenza o meno dell’elemento soggettivo, prescindendo dalla registrazione. La fondatezza del quinto motivo consente di dichiarare assorbiti i restanti motivi.14. In conclusione, deve essere accolto il quinto motivo, con rigetto del primo, del secondo, del terzo, del quarto motivo e dell’ottavo motivo, assorbi ti i restanti motivi, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censura accolto e rinvioalla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il quinto motivo; rigetta il primo, il secondo, il terzo, il