Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2014
ECLI:EU:T:2014:739
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62011TJ0471
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
5 settembre 2014 (
*1
)
«Concorrenza — Concentrazioni — Mercato editoriale dei libri — Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune a condizione della retrocessione di elementi dell’attivo — Decisione di approvazione dell’acquirente degli elementi dell’attivo ceduti — Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale della decisione iniziale riguardante lo stesso procedimento — Interesse ad agire — Violazione dell’articolo 266 TFUE — Inosservanza degli impegni imposti dalla decisione di autorizzazione condizionata — Differenza tra condizioni e oneri — Principio di irretroattività — Valutazione della candidatura del cessionario — Indipendenza del cessionario rispetto al cedente — Sviamento di potere — Obbligo di motivazione»
Nella causa T‑471/11,
[OSCURATO:SOCIETA]
, con sede in Parigi (Francia), rappresentata inizialmente da O. Fréget, M. Struys e L. Eskenazi, successivamente da O. Fréget, L. Eskenazi e D. Béranger e infine da O. Fréget e L. Eskenazi, avvocati,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata da C. Giolito, O. Beynet e S. Noë, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da
[OSCURATO:PERSONA] SCA
, con sede in Parigi, rappresentata da A. Winckler, F. de Bure, J.‑B. Pinçon e L. Bary, avvocati,
e da
[OSCURATO:PERSONA]
, con sede in Parigi, rappresentata da M. Trabucchi, F. Gordon e A. Gosset‑Grainville, avvocati,
intervenienti
avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] C(2011) 3503, del 13 maggio 2011, adottata nel caso COMP/M.2978 – [OSCURATO:PERSONA]/Natexis/VUP, successivamente alla sentenza del 13 settembre 2010, [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑452/04, Racc.,
EU:T:2010:385
), mediante la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha approvato ancora una volta la [OSCURATO:PERSONA] come acquirente degli attivi ceduti, a norma degli impegni collegati alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 7 gennaio 2004, che autorizza l’operazione di concentrazione [OSCURATO:PERSONA]/Natexis/VUP,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),
composto da M. E. [OSCURATO:PERSONA], presidente, S. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e L. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: C. Kristensen, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 maggio 2014,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
1
Con la decisione 2004/422/CE, del 7 gennaio 2004, che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo sullo Spazio economico europeo (Caso n. COMP/M.2978 — [OSCURATO:PERSONA]/Natexis/VUP) (sintesi in
GU L 125, pag. 54
; in prosieguo: la «decisione del 7 gennaio 2004 di autorizzazione condizionata della concentrazione»), la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha autorizzato il progetto di acquisto da parte della prima interveniente, la [OSCURATO:PERSONA] SCA, della divisione «Edizioni» per l’Europa della [OSCURATO:PERSONA] SA, [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «VUP»).
2
Tale autorizzazione era corredata da condizioni intese ad assicurare l’osservanza, da parte della [OSCURATO:PERSONA], degli impegni, definiti da tale decisione, che essa aveva assunto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] al fine di rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune. Fra tali impegni figurava la cessione di una parte significativa degli attivi della VUP (divenuta Editis) a uno o più acquirenti indipendenti dalla [OSCURATO:PERSONA].
3
Per garantire la realizzazione dei suoi impegni, la [OSCURATO:PERSONA] doveva segnatamente designare un mandatario indipendente da essa stessa e dalla Editis e che doveva essere retribuito dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo modalità che non compromettevano la corretta esecuzione del suo mandato né la sua indipendenza.
4
Il 5 febbraio 2004, la [OSCURATO:PERSONA] ha approvato in qualità di mandatario lo studio S., rappresentato dal suo presidente, sig. B., e ha approvato il progetto che definisce il suo mandato, presentato il 30 gennaio 2004.
5
Il 9 febbraio 2004, la [OSCURATO:PERSONA] ha nominato lo studio S. come mandatario.
6
[OSCURATO:PERSONA] ha contattato varie imprese, tra cui la ricorrente, la [OSCURATO:SOCIETA], idonee a rilevare gli attivi retroceduti. La ricorrente ha manifestato il suo interesse per tale operazione. Con fax del 28 aprile 2004, essa ha comunicato la sua offerta di acquisto alla [OSCURATO:PERSONA].
7
Il 28 maggio 2004, la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver annunciato che prendeva in considerazione le offerte di acquisto di cinque potenziali acquirenti, tra cui quella della ricorrente, ma che concedeva un’esclusiva a uno di essi, cioè la seconda interveniente, la [OSCURATO:PERSONA] SA (divenuta la [OSCURATO:PERSONA]), è pervenuta con quest’ultima ad un progetto di accordo di acquisizione degli attivi della Editis.
8
Con lettera del 4 giugno 2004, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di approvare la [OSCURATO:PERSONA] come acquirente di tali attivi.
9
Il 5 luglio 2004, lo studio S. ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA] il suo rapporto di sintesi, il quale dichiarava la candidatura della [OSCURATO:PERSONA] conforme ai criteri di approvazione dell’acquirente degli attivi, fissati dagli impegni della [OSCURATO:PERSONA] nei termini definiti dalla decisione del 7 gennaio 2004 di autorizzazione condizionata della concentrazione.
10
L’8 luglio 2004, la ricorrente ha proposto un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale avverso la decisione del 7 gennaio 2004 di autorizzazione condizionata della concentrazione (causa T‑279/04).
11
Con decisione (2004) D/203365, del 30 luglio 2004 (in prosieguo: la «prima decisione di approvazione»), comunicata alla ricorrente il 27 agosto 2004, la [OSCURATO:PERSONA] ha approvato la [OSCURATO:PERSONA] come acquirente degli attivi della Editis oggetto della cessione, dopo aver constatato, basandosi segnatamente sulla relazione dello studio S., che la [OSCURATO:PERSONA] integrava i criteri di approvazione dell’acquirente fissati negli impegni della [OSCURATO:PERSONA].
12
Con contratto del 30 settembre 2004, la [OSCURATO:PERSONA] ha ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] gli attivi della Editis oggetto della cessione.
13
L’8 novembre 2004, la ricorrente ha presentato un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale avverso la prima decisione di approvazione (causa T‑452/04).
14
Il 30 maggio 2008, la [OSCURATO:PERSONA] ha venduto al gruppo spagnolo Planeta gli attivi della Editis che le aveva ceduto la [OSCURATO:PERSONA].
15
Il Tribunale (Sesta Sezione), con sentenza del 13 settembre 2010, [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑279/04, EU:T:2010:384; in prosieguo: la «sentenza T‑279/04»), ha respinto il ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente avverso la decisione del 7 gennaio 2004 di autorizzazione condizionata della concentrazione e, con sentenza emessa in pari data, [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑452/04, Racc., EU:T:2010:385; in prosieguo: la «sentenza T‑452/04»), ha annullato la prima decisione di approvazione. Il Tribunale ha ritenuto che tale decisione di approvazione fosse stata adottata alla luce di un rapporto redatto da un mandatario che non rispondeva alla condizione dell’indipendenza fissata negli impegni della [OSCURATO:PERSONA].
16
In seguito alla pronuncia della sentenza T‑452/04 (
EU:T:2010:385
), la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA], il 22 novembre 2010, una nuova domanda di approvazione della [OSCURATO:PERSONA] in qualità di acquirente degli attivi della Editis oggetto della cessione, e le ha sottoposto a tal fine, il 20 dicembre 2010, la candidatura di un nuovo mandatario. L’11 gennaio 2011, la [OSCURATO:PERSONA] ha approvato il nuovo mandatario.
17
Il 24 novembre 2010, la ricorrente ha impugnato dinanzi alla Corte la sentenza T‑279/04 (causa C‑551/10 P). Lo stesso giorno, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la sentenza T‑452/04 (cause C‑553/10 P e C‑554/10 P).
18
Il 17 dicembre 2010 e l’11 marzo 2011, la ricorrente ha inviato talune lettere alla [OSCURATO:PERSONA], concernenti il seguito da dare alla sentenza T‑452/04 (
EU:T:2010:385
), alle quali la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto con lettere del 24 febbraio e del 18 aprile 2011.
19
Il 14 febbraio e il 16 marzo 2011, si sono tenute alcune riunioni fra la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA].
20
In risposta ad una lettera della ricorrente del 25 marzo 2011, la [OSCURATO:PERSONA] ha invitato la ricorrente, il 6 aprile 2011, a sottoporre il proprio punto di vista al nuovo mandatario entro il termine di due settimane, e a trasmetterle le sue eventuali osservazioni supplementari entro un termine di tre settimane. La ricorrente ha sottoposto le sue osservazioni in merito alla nuova procedura di approvazione al nuovo mandatario con lettera del 20 aprile 2011 e alla [OSCURATO:PERSONA] con lettera del 27 aprile 2011.
21
Nella sua relazione, il nuovo mandatario ha concluso nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] era un acquirente idoneo al momento dell’operazione nel 2004.
22
Con decisione C(2011) 3503, del 13 maggio 2011 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), comunicata alla ricorrente il 27 giugno 2011, la [OSCURATO:PERSONA], in applicazione della decisione del 7 gennaio 2004 di autorizzazione condizionata della concentrazione, ha adottato una nuova decisione che approvava la [OSCURATO:PERSONA], con effetto retroattivo a partire dal 30 luglio 2004, in qualità di acquirente degli attivi della Editis che formavano l’oggetto della cessione.
23
La Corte, con sentenza del 6 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:SOCIETA] (C‑553/10 P e C‑554/10 P, Racc., EU:C:2012:682; in prosieguo: la «sentenza C‑553/10 P e C‑554/10 P»), ha respinto i ricorsi proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza T‑452/04 (
EU:T:2010:385
). Con sentenza resa in pari data, [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑551/10 P, EU:C:2012:681; in prosieguo: la «sentenza C‑551/10 P»), essa ha respinto il ricorso presentato dalla ricorrente avverso la sentenza T‑279/04 (
EU:T:2010:384
).
Procedimento e conclusioni delle parti
24
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 settembre 2011, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
25
Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale in pari data, la ricorrente ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori. Con ordinanza del 24 novembre 2011, [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA], (T‑471/11 R,
EU:T:2011:695
), il presidente del Tribunale ha respinto tale domanda di provvedimenti provvisori per difetto di urgenza e ha riservato la decisione sulle spese.
26
Con separato atto, depositato presso la cancelleria del Tribunale in pari data, la ricorrente ha proposto domanda di procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale. Con decisione del 14 ottobre 2011, il Tribunale (Ottava Sezione) ha respinto tale domanda.
27
Con atti presentati il 17 e il 24 novembre 2011, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto di intervenire nella causa a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], conformemente all’articolo 115 del regolamento di procedura. Con ordinanze del presidente dell’ottava sezione del Tribunale del 3 dicembre 2012, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono state autorizzate a intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
28
Con ordinanza del presidente dell’ottava sezione del Tribunale del 22 dicembre 2011, il procedimento nella presente causa è stato sospeso fino alla pronuncia delle sentenze che definiscono le cause C‑551/10 P, C‑553/10 P e C‑554/10 P. Il procedimento è ripreso il 6 novembre 2012.
29
In ragione del rinnovo parziale del Tribunale, la presente causa è stata attribuita ad un nuovo giudice relatore, appartenente alla seconda sezione.
30
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 64 del regolamento di procedura, ha invitato la [OSCURATO:PERSONA] a rispondere ad un quesito. [OSCURATO:PERSONA] ha ottemperato a tale richiesta nel termine impartito.
31
Le parti hanno svolto le loro difese e hanno risposto ai quesiti del Tribunale nel corso dell’udienza del 6 maggio 2014.
32
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata;
—
condannare la [OSCURATO:PERSONA] e le intervenienti alle spese.
33
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso;
—
condannare la ricorrente alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.
34
[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] chiedono che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso;
—
condannare la ricorrente a sostenere tutte le spese relative al loro intervento.
In diritto
Sulla ricevibilità
35
[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono che il ricorso sia irricevibile, sulla base del rilievo che la ricorrente è priva di interesse ad agire, in quanto, anche in caso di annullamento della decisione impugnata, essa non disporrebbe di alcun mezzo per acquistare gli attivi detenuti dalla Editis e, in caso di proposizione di un ricorso per risarcimento danni, essa non potrebbe chiedere la riparazione di un danno superiore a quello causato dall’illegittimità della prima decisione di approvazione.
36
In via preliminare, occorre rilevare che, se, in udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha espresso dei dubbi sull’interesse ad agire della ricorrente, essa, né nelle sue memorie né in udienza ha concluso per l’irricevibilità del ricorso, limitandosi a chiedere che il ricorso venisse dichiarato infondato. Orbene, ai sensi dell’articolo 40, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, di detto Statuto, le conclusioni dell’istanza d’intervento possono avere come oggetto soltanto l’adesione alle conclusioni di una delle parti. Inoltre, secondo l’articolo 116, paragrafo 3, del regolamento di procedura, l’interveniente accetta il procedimento nello stato in cui questo si trova all’atto del suo intervento.
37
Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], in quanto intervenienti nella presente controversia, non sono legittimate a sollevare un’eccezione di irricevibilità e il Tribunale non è quindi tenuto ad esaminare i motivi che esse deducono (sentenze del 24 marzo 1993, CIRFS e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑313/90, Racc.,
EU:C:1993:111
, punti da 20 a 22; del 27 novembre 1997, Kaysersberg/[OSCURATO:PERSONA], T‑290/94, Racc.,
EU:T:1997:186
, punto 76, e del 13 aprile 2011, Germania/[OSCURATO:PERSONA], T‑576/08, Racc.,
EU:T:2011:166
, punti 38 e 39). L’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] deve pertanto essere respinta.
38
Tuttavia, poiché la mancanza di interesse ad agire integra un motivo d’irricevibilità per ragioni di ordine pubblico, che deve essere rilevato d’ufficio dal giudice (ordinanza del 7 ottobre 1987, d. M./Consiglio e CES, 108/86, Racc.,
EU:C:1987:426
, punto 10, e sentenza del 14 aprile 2005, Sniace/[OSCURATO:PERSONA], T‑141/03, Racc.,
EU:T:2005:129
, punto 22), spetta al Tribunale procedere d’ufficio all’esame dell’eccezione sollevata dalle intervenienti (sentenze CIRFS e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 37 supra,
EU:C:1993:111
, punto 23, e dell’11 luglio 1990, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑305/86 e C‑160/87, Racc.,
EU:C:1990:295
, punto 23).
39
Secondo una giurisprudenza costante, l’interesse ad agire costituisce il presupposto essenziale e preliminare di qualsiasi azione giurisdizionale. L’interesse ad agire di un ricorrente presuppone che l’annullamento dell’atto impugnato possa produrre, di per sé, effetti giuridici, che il ricorso possa dunque, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto, e che questa dimostri un suo interesse reale e attuale all’annullamento del detto atto (v. sentenza del 19 giugno 2009, Socratec/[OSCURATO:PERSONA], T‑269/03,
EU:T:2009:211
, punto 36 e la giurisprudenza citata). In caso di dubbi o obiezioni, spetta al ricorrente comprovare il proprio interesse ad agire (ordinanza del 31 luglio 1989, S./[OSCURATO:PERSONA], 206/89 R, Racc.,
EU:C:1989:333
, punto 8, e sentenza Sniace/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 38 supra,
EU:T:2005:129
, punto 31). Il ricorrente deve, in particolare, dimostrare l’esistenza di un interesse personale ad ottenere l’annullamento dell’atto impugnato. Tale interesse dev’essere esistente ed attuale e va valutato al giorno in cui il ricorso viene proposto (v. ordinanza del 29 aprile 1999, Unione provinciale degli agricoltori di Firenze e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑78/98, Racc.,
EU:T:1999:87
, punto 30 e la giurisprudenza citata; sentenza del 20 settembre 2007, Salvat père & fils e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑136/05, Racc.,
EU:T:2007:295
, punto 34). Qualora l’interesse sul quale si fonda l’azione del ricorrente riguardi una situazione giuridica futura, egli dovrà stabilire che il pregiudizio a questa situazione è comunque già certo. Di conseguenza, il ricorrente non può fare riferimento a situazioni future e incerte per giustificare il suo interesse a richiedere l’annullamento dell’atto impugnato (sentenze del 17 settembre 1992, NBV e NVB/[OSCURATO:PERSONA], T‑138/89, Racc.,
EU:T:1992:95
, punto 33, e Sniace/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 38 supra,
EU:T:2005:129
, punto 26).
40
Secondo la giurisprudenza, è incontestabile che i destinatari di una sentenza di un giudice dell’Unione europea che annulla un provvedimento di un’istituzione sono direttamente toccati dal modo in cui l’istituzione dà esecuzione alla sentenza, e sono dunque legittimati ad adire il giudice dell’Unione per far rilevare le eventuali inadempienze dell’istituzione rispetto agli obblighi che le incombono in virtù delle disposizioni vigenti (v., in tal senso, sentenze del 25 novembre 1976, Küster/Parlamento, 30/76, Racc.,
EU:C:1976:165
, punti 8 e 9, e del 14 febbraio 1990, Hochbaum/[OSCURATO:PERSONA], T‑38/89,
EU:T:1990:14
, punto 9). Di conseguenza, i destinatari di una sentenza di un giudice dell’Unione che ha annullato un atto di un’istituzione sono titolari di un interesse ad agire nell’ambito di una controversia concernente l’esecuzione di tale sentenza da parte dell’istituzione di cui trattasi, e ciò anche nell’ipotesi in cui l’atto impugnato abbia nel frattempo cessato di avere effetto (sentenza del 28 febbraio 1989, van der Stijl e Cullington/[OSCURATO:PERSONA], 341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86, 266/86, 222/87 e 232/87, Racc.,
EU:C:1989:93
, punti da 15 a 18). Nella specie, la mera circostanza invocata dalle intervenienti, secondo la quale la ricorrente non disporrebbe, neanche in caso di annullamento della decisione impugnata, di alcun mezzo per acquistare gli attivi che erano detenuti dalla Editis, non può pertanto rimettere in discussione tale principio. Inoltre, occorre rammentare che, benché la facoltà di proporre alla [OSCURATO:PERSONA] un acquirente degli attivi di cui trattasi spetti unicamente alla [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente, che nel 2004 figurava nell’elenco dei cinque potenziali acquirenti che soddisfacevano i criteri di selezione definiti negli impegni, potrebbe, in linea di principio, in caso di annullamento della decisione impugnata per un motivo che renda necessaria la scelta di un acquirente diverso dalla [OSCURATO:PERSONA], essere proposta come acquirente dalla [OSCURATO:PERSONA] e approvata dalla [OSCURATO:PERSONA].
41
Poiché l’adozione della decisione impugnata costituisce la modalità secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha inteso eseguire la sentenza T‑452/04 (
EU:T:2010:385
), la ricorrente ha interesse ad agire nei confronti della decisione impugnata in ragione della sua mera qualità di parte nella causa sfociata in tale sentenza.
42
Inoltre, la decisione impugnata ha lo stesso oggetto della prima decisione di approvazione, annullata dal Tribunale nella sentenza T‑452/04 (
EU:T:2010:385
), alla quale essa si sostituisce. La ricorrente è pertanto interessata dalla decisione impugnata come lo era stata dalla prima decisione di approvazione. Orbene, né il Tribunale in tale causa né la Corte allorché aveva statuito sull’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale hanno rilevato un difetto di interesse ad agire della ricorrente nei confronti della prima decisione di approvazione, censurata dal Tribunale.
43
In subordine, occorre ricordare che un’impresa ha un interesse all’annullamento di una decisione che autorizza, sub condicione, un’operazione di concentrazione, realizzata da due suoi concorrenti, in grado di incidere sulla sua situazione commerciale (sentenza del 4 luglio 2006, easyJet/[OSCURATO:PERSONA], T‑177/04, Racc.,
EU:T:2006:187
, punto 41). Analogamente, un’impresa che figurava in un elenco ristretto di cinque potenziali acquirenti degli attivi che dovevano essere ceduti nell’ambito di un’operazione di concentrazione giustifica un interesse all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] che approva un’altra di queste cinque imprese, poiché tale decisione è necessariamente in grado di incidere sulla sua situazione commerciale, a prescindere dalla questione se, in caso di annullamento della decisione impugnata, essa potrebbe vedersi approvata come acquirente degli attivi di cui trattasi.
44
Inoltre, un ricorrente può avere un interesse a chiedere l’annullamento di un atto che lo pregiudica direttamente per ottenere che il giudice dell’Unione constati la commissione di un illecito nei suoi confronti, dato che siffatta constatazione può servire da fondamento per un’eventuale azione per risarcimento destinata a risarcire in modo adeguato il danno causato dall’atto impugnato (sentenze del 31 marzo 1998, Francia e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑68/94 e C‑30/95, Racc.,
EU:C:1998:148
, punto 74, e del 18 marzo 2009, [OSCURATO:PERSONA] M&E [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑299/05, Racc.,
EU:T:2009:72
, punti da 53 a 55).
45
Si evince da tutto quanto precede che la ricorrente ha un interesse ad agire nei confronti della decisione impugnata.
Nel merito
46
La ricorrente invoca sei motivi a sostegno del ricorso. In primo luogo, essa sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’articolo 266 TFUE, nonché il principio di irretroattività. In secondo luogo, essa ritiene che la decisione impugnata sia priva di fondamento normativo. In terzo luogo, essa sostiene che la [OSCURATO:PERSONA], tenendo conto di dati posteriori al 30 luglio 2004 e utilizzandoli in maniera selettiva, è incorsa in errori di diritto e in manifesti errori di valutazione. In quarto luogo, essa ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso errori di diritto e errori manifesti in sede di valutazione della candidatura della [OSCURATO:PERSONA]. In quinto luogo, la ricorrente deduce un motivo attinente allo sviamento di potere. Infine, in sesto luogo, essa sostiene che la decisione impugnata è viziata da difetto di motivazione.
Sul primo motivo, concernente la violazione dell’articolo 266 TFUE e del principio di irretroattività
47
In primo luogo, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA], adottando la decisione impugnata senza neutralizzare l’insieme degli effetti dell’illegittimità della prima decisione di approvazione, sebbene questa fosse stata annullata dal Tribunale per un vizio di illegittimità interna e non per un vizio procedurale, ha violato le disposizioni di cui all’articolo 266 TFUE. In secondo luogo, essa ritiene che la [OSCURATO:PERSONA], adottando la decisione impugnata, abbia violato il principio di irretroattività.
48
[OSCURATO:PERSONA] e gli intervenienti respingono gli argomenti della ricorrente. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il primo motivo sia irricevibile, in quanto esso violerebbe l’adagio non concedit venire contra factum proprium.
– Sulla ricevibilità del primo motivo
49
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il primo motivo sia irricevibile, in quanto, nella causa sfociata nella sentenza C‑553/10 P e C‑554/10 P (
EU:C:2012:682
), la ricorrente avrebbe sostenuto che la mancanza di indipendenza del primo mandatario costituiva un vizio di illegittimità esterna e non interna, contrariamente a quanto afferma adesso dinanzi al Tribunale.
50
Anzitutto, occorre rammentare che nessuna disposizione dello Statuto della Corte o del regolamento di procedura vieta ad una parte di procedere ad una qualificazione giuridica di un motivo di ricorso diversa da quella che la stessa avrebbe effettuato in un’altra controversia. Orbene, secondo la giurisprudenza, il diritto di ricorrere al Tribunale del quale dispone una persona fisica o giuridica ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE non può essere limitato in assenza di fondamento normativo espressamente previsto al riguardo senza compromettere i principi fondamentali di legalità e di rispetto dei diritti della difesa, nonché il diritto ad un ricorso effettivo e all’accesso ad un giudice imparziale, garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (sentenza del 1
o
luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑407/08 P, Racc.,
EU:C:2010:389
, punti da 89 a 91).
51
Occorre inoltre ricordare che, se è vero che le parti determinano l’oggetto della controversia, che non può essere modificato dal giudice, spetta a quest’ultimo interpretare i motivi di ricorso in base alla loro sostanza piuttosto che alla loro qualificazione, e procedere di conseguenza alla qualificazione dei motivi e degli argomenti del ricorso (v., in tal senso, sentenze del 15 dicembre 1961, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], 19/60, 21/60, 2/61 e 3/61, Racc., EU:C:1961:30; del 20 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑375/03,
EU:T:2007:293
, punti 65 e 66, e del 10 febbraio 2009, [OSCURATO:PERSONA] e DHL International/[OSCURATO:PERSONA], T‑388/03, Racc.,
EU:T:2009:30
, punto 54).
52
Infine, e in ogni caso, l’adagio non concedit venire contra factum proprium, del quale si avvale la [OSCURATO:PERSONA], riguarda unicamente, nel diritto dell’Unione, l’impossibilità, per una parte, di contestare dinanzi al giudice dell’impugnazione un elemento sostanziale o procedurale riconosciuto dinanzi al giudice di primo grado e figurante nel verbale dell’udienza tenutasi dinanzi a quest’ultimo (ordinanze del 25 ottobre 2007, Nijs/Corte dei conti, C‑495/06 P, Racc. FP,
EU:C:2007:644
, punti da 52 a 56, e del 24 giugno 2010, Kronoply/[OSCURATO:PERSONA], C‑117/09 P,
EU:C:2010:370
, punto 44).
53
Di conseguenza, senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità dell’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo deve essere considerato ricevibile.
– Sulla violazione delle disposizioni di cui all’articolo 266 TFUE
54
La ricorrente contesta alla [OSCURATO:PERSONA] la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 266 TFUE, avendo essa adottato la decisione impugnata senza neutralizzare l’insieme degli effetti dell’illegittimità della prima decisione di approvazione.
55
Ai sensi del primo comma dell’articolo 266 TFUE, l’istituzione da cui emana l’atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta. Tali disposizioni prevedono una ripartizione di competenze tra l’autorità giudiziaria e l’autorità amministrativa, in forza della quale spetta all’istituzione dalla quale emana l’atto annullato stabilire quali provvedimenti siano necessari all’esecuzione di una sentenza di annullamento (ordinanza del 13 novembre 1963, Erba e Reynier/[OSCURATO:PERSONA], 98/63 R e 99/63 R, EU:C:1963:46; sentenze dell’8 ottobre 1992, Meskens/Parlamento, T‑84/91, Racc.,
EU:T:1992:103
, punto 73, e del 17 aprile 2007, C e F/[OSCURATO:PERSONA], F‑44/06 e F‑94/06, Racc. FP,
EU:F:2007:66
, punto 33).
56
Secondo una giurisprudenza costante, le sentenze di annullamento pronunciate dai giudici dell’Unione godono, una volta divenute definitive, dell’autorità assoluta di cosa giudicata. Essa copre non solo il dispositivo della sentenza di annullamento ma anche i motivi che ne costituiscono il sostegno necessario, e ne sono pertanto inseparabili (sentenze del 26 aprile 1988, Asteris e a./[OSCURATO:PERSONA], 97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, Racc.,
EU:C:1988:199
, punti da 27 a 30; del 3 ottobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Consiglio, C‑458/98 P, Racc.,
EU:C:2000:531
, punto 81, e del 1
o
luglio 2009, ThyssenKrupp Stainless/[OSCURATO:PERSONA], T‑24/07, Racc.,
EU:T:2009:236
, punti 113 e 140). La sentenza di annullamento implica pertanto che l’autore dell’atto annullato ne adotti uno nuovo, rispettando non solo il dispositivo della sentenza, ma anche la motivazione da cui quest’ultima discende e che ne costituisce il sostegno necessario, vigilando affinché questo nuovo atto non sia viziato dalle stesse irregolarità individuate nella sentenza di annullamento (v., in tal senso, sentenza del 6 marzo 2003, Interporc/[OSCURATO:PERSONA], C‑41/00 P, Racc.,
EU:C:2003:125
, punti 29 e 30).
57
L’autorità di cosa giudicata di una sentenza riguarda tuttavia unicamente i punti di fatto e di diritto che sono stati effettivamente o necessariamente decisi (sentenza del 19 febbraio 1991, Italia/[OSCURATO:PERSONA], C‑281/89, Racc.,
EU:C:1991:59
, punto 14). Inoltre, un obiter dictum che figura in una sentenza di annullamento non beneficia dell’autorità assoluta di cosa giudicata (v., in tal senso, sentenza del 29 marzo 2011, ThyssenKrupp Nirosta/[OSCURATO:PERSONA], C‑352/09 P, Racc.,
EU:C:2011:191
, punto 132). In tal senso, l’articolo 266 TFUE obbliga l’istituzione da cui emana l’atto annullato solo nei limiti di quanto è necessario per assicurare l’esecuzione della sentenza di annullamento (sentenza Interporc/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 56 supra,
EU:C:2003:125
, punto 30).
58
Il procedimento inteso alla sostituzione di un atto annullato deve essere ripreso nel punto esatto in cui l’illegittimità è intervenuta (v., in tal senso, sentenza del 3 luglio 1986, Consiglio/Parlamento, 34/86, Racc.,
EU:C:1986:291
, punto 47), in quanto l’annullamento di un atto non incide necessariamente sugli atti preparatori (sentenza del 13 novembre 1990, Fédesa e a., C‑331/88, Racc.,
EU:C:1990:391
, punto 34). L’annullamento di un atto che pone fine ad un procedimento amministrativo comprendente varie fasi non comporta necessariamente l’annullamento di tutto il procedimento precedente l’adozione dell’atto impugnato indipendentemente dai motivi, di merito o procedurali, della sentenza di annullamento (v. sentenza del 15 ottobre 1998, Industrie des poudres sphériques/Consiglio, T‑2/95, Racc.,
EU:T:1998:242
, punto 91 e la giurisprudenza citata). L’autore dell’atto deve pertanto collocarsi alla data in cui esso aveva adottato l’atto annullato per adottare l’atto sostitutivo [v., in tal senso, sentenza del 2 maggio 2006, O2 (Germany)/[OSCURATO:PERSONA], T‑328/03, Racc.,
EU:T:2006:116
, punti 47 e 48]. Esso può tuttavia invocare, nella sua nuova decisione, motivi diversi da quelli sui quali aveva fondato la sua prima decisione (v., in tal senso, sentenza Interporc/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 56 supra,
EU:C:2003:125
, punti da 28 a 32). Inoltre, esso non è tenuto a pronunciarsi nuovamente su aspetti della decisione iniziale che non sono stati messi in discussione dalla sentenza di annullamento (v., in tal senso, sentenza del 27 novembre 1997, Tremblay e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑224/95, Racc.,
EU:T:1997:187
, punti 53 e 72).
59
Inoltre, si deve ricordare che la possibilità, per l’istituzione, di non riprendere tutto il procedimento che ha preceduto l’adozione dell’atto annullato non è subordinata alla condizione che quest’ultimo sia stato annullato per vizi procedurali (v., in tal senso, sentenze Industrie des poudres sphériques/Consiglio, cit. al punto 58 supra,
EU:T:1998:242
, punto 91, e del 9 luglio 2008, Alitalia/[OSCURATO:PERSONA], T‑301/01, Racc.,
EU:T:2008:262
, punto 103).
60
È alla luce delle considerazioni che precedono che occorre verificare se la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, abbia adottato le misure necessarie ai fini dell’esecuzione della sentenza T‑452/04 (
EU:T:2010:385
) e, in tale ambito, segnatamente esaminare se, come sostenuto dalla ricorrente, la motivazione di tale sentenza obbligava la [OSCURATO:PERSONA] a revocare la decisione del 7 gennaio 2004 di autorizzazione condizionata della concentrazione, e se tale motivazione l’obbligava a riprendere tutta la procedura a partire dal 9 febbraio 2004, data in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha nominato il primo mandatario.
61
Occorre anzitutto esaminare il dispositivo e la motivazione della sentenza T‑452/04 (
EU:T:2010:385
), la quale gode definitivamente dell’autorità assoluta di cosa giudicata, poiché la Corte ha respinto le impugnazioni proposte nei suoi confronti (sentenza del 28 febbraio 2002, Cascades/[OSCURATO:PERSONA], T‑308/94, Racc.,
EU:T:2002:47
, punto 70). Occorre rilevare che il Tribunale ha annullato la prima decisione di approvazione, accogliendo il secondo motivo dedotto dalla ricorrente, relativo al fatto che detta decisione era stata adottata alla luce di un rapporto redatto da un mandatario non indipendente dalla Editis (sentenza T‑452/04,
EU:T:2010:385
, punto 65). Per contro, il Tribunale non si è pronunciato sugli altri motivi dedotti dalla ricorrente.
62
Nei suoi argomenti relativi al secondo motivo, la ricorrente aveva indicato, segnatamente, che la sola esistenza di un dubbio circa l’indipendenza del mandatario era sufficiente per viziare di nullità il procedimento relativo agli attivi retroceduti e quindi la prima decisione di approvazione, dal momento che il rapporto di valutazione della candidatura di un acquirente redatto dal mandatario aveva costituito un elemento fondamentale e determinante della decisione della [OSCURATO:PERSONA] di approvare o no l’interessato (sentenza T‑452/04,
EU:T:2010:385
, punti 71 e 72). Il Tribunale ha accolto tale motivo, ritenendo, da un lato, che il rapporto di valutazione della candidatura della [OSCURATO:PERSONA] fosse stato elaborato da un mandatario che non rispondeva alla condizione dell’indipendenza nei confronti della Editis richiesta dal paragrafo 15 degli impegni della [OSCURATO:PERSONA] (sentenza T‑452/04,
EU:T:2010:385
, punto 107) e, dall’altro, che questa illegittimità era tale da viziare il contenuto della prima decisione di approvazione, poiché il rapporto del mandatario aveva esercitato un’influenza determinante su quest’ultima (sentenza T‑452/04,
EU:T:2010:385
, punti da 110 a 118). Il Tribunale si è dunque limitato a pronunciarsi sulla questione dell’indipendenza del primo mandatario e sugli effetti dell’assenza di indipendenza di quest’ultimo sul rapporto di valutazione della candidatura della [OSCURATO:PERSONA], e sull’incidenza di tale vizio sulla prima decisione di approvazione.
63
Se è vero che, come sottolineato dalla ricorrente, il Tribunale ha parimenti indicato, al punto 100 della sentenza T‑452/04 (
EU:T:2010:385
), che «l’esercizio da parte di B. [rappresentante del primo mandatario] delle funzioni di membro del comitato esecutivo della società detentrice dell’insieme degli attivi della Editis era tale da ripercuotersi sull’indipendenza di cui l’interessato doveva fare prova nell’elaborazione delle raccomandazioni di misure di ristrutturazione necessarie e del rapporto che informa la [OSCURATO:PERSONA] di tali raccomandazioni», tale affermazione non costituisce il sostegno necessario del dispositivo della sentenza e non è pertanto munita dell’autorità assoluta di cosa giudicata (v. punto 57 supra). Infatti, è giocoforza constatare che la legittimità delle raccomandazioni di misure di ristrutturazione necessarie formulate da detto mandatario non costituiva l’oggetto della controversia sfociata nella sentenza in discorso, né tantomeno l’insieme degli atti adottati dal mandatario diversi dal rapporto di valutazione della candidatura della [OSCURATO:PERSONA]. Alla luce degli argomenti presentati dalla ricorrente in tale causa, il Tribunale doveva limitarsi a valutare l’indipendenza del primo mandatario e gli effetti di un’eventuale mancanza di indipendenza di quest’ultimo sulla prima decisione di approvazione, la sola contestata dal ricorso.
64
Inoltre, occorre rilevare che, se, come fatto valere dalla ricorrente, nella sentenza C‑553/10 P e C‑554/10 P (
EU:C:2012:682
) viene indicato che l’indipendenza del mandatario «è un elemento degli impegni che la [OSCURATO:PERSONA] ha sottoscritto e che devono essere pienamente rispettati», che «essa è stata stabilita ex ante e si estende a tutte le attività del mandatario» (sentenza C‑553/10 P et C‑554/10 P,
EU:C:2012:682
, punto 42), che l’esercizio da parte di B. delle funzioni di membro del comitato esecutivo della [OSCURATO:SOCIETA], divenuta Editis, era tale da pregiudicare la sua indipendenza, e che «tale situazione non consentiva di assicurare l’esercizio, in completa indipendenza, degli incarichi di mandatario indipendente contemplati al paragrafo 15 degli impegni della [OSCURATO:PERSONA]» (sentenza C‑553/10 P e C‑554/10 P,
EU:C:2012:682
, punto 44), la Corte non si è tuttavia mai pronunciata sulla portata degli atti adottati dal mandatario diversi dal rapporto di valutazione della candidatura della [OSCURATO:PERSONA], preliminare all’approvazione della stessa.
65
Di conseguenza, spettava alla [OSCURATO:PERSONA], al fine di eseguire la sentenza T‑452/04 (
EU:T:2010:385
), procedere all’approvazione di un nuovo mandatario incaricato di elaborare un nuovo rapporto di valutazione della candidatura della [OSCURATO:PERSONA], collocandosi alla data alla quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di approvare la [OSCURATO:PERSONA] quale acquirente dei suoi attivi, ossia il 4 giugno 2004, e di adottare poi una decisione di autorizzazione o di diniego di approvazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla base, segnatamente, di questo nuovo rapporto.
66
Orbene, si evince dal fascicolo che, al fine di eseguire la sentenza T‑452/04 (
EU:T:2010:385
), la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto, l’11 gennaio 2011, ad approvare il nuovo mandatario proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], che le ha rimesso il suo rapporto di valutazione della candidatura della [OSCURATO:PERSONA] il 12 maggio 2011, nel quale egli ha esaminato, da un lato, la situazione al momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di approvazione la [OSCURATO:PERSONA] come acquirente di tali attivi (ossia in data 4 giugno 2004) e, dall’altro, l’evoluzione degli attivi ceduti durante il periodo successivo, distinguendo quello durante il quale essi erano detenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] (luglio 2004‑maggio 2008) e quello durante il quale essi si trovavano in possesso della Planeta (a partire dal maggio 2008). [OSCURATO:PERSONA] ha poi adottato, il 13 maggio 2011, la decisione impugnata, la quale approvava la [OSCURATO:PERSONA], con effetto retroattivo al 30 luglio 2004, quale acquirente degli attivi della Editis che formavano l’oggetto della cessione. In tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha valutato la situazione alla data del 4 giugno 2004, data della prima domanda di approvazione depositata dalla [OSCURATO:PERSONA], e ha corroborato le sue conclusioni tramite un’analisi della situazione intervenuta successivamente a tale data.
67
Adottando tali misure, la [OSCURATO:PERSONA] si è conformata al giudicato del Tribunale. Nessuno degli argomenti addotti dalla ricorrente può contraddire tale constatazione.
68
La ricorrente addebita anzitutto alla [OSCURATO:PERSONA] di non avere neutralizzato l’insieme degli effetti dell’illegittimità della prima decisione di approvazione. Essa ritiene, infatti, che la designazione di un mandatario indipendente costituisse uno degli impegni della [OSCURATO:PERSONA], sulla base del quale era stata accordata la decisione del 7 gennaio 2004 di autorizzazione condizionata della concentrazione, impegno inseparabile dalla decisione nel suo complesso. Per la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata dunque tenuta ad adottare una decisione di revoca dell’autorizzazione della concentrazione, corredata, se del caso, di un’ammenda, sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 5, e all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (
GU 1990, L 257, pag. 13
). Inoltre, la ricorrente addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver potuto prendere seriamente in considerazione il rapporto del nuovo mandatario, il quale le sarebbe stato sottoposto solo alla vigilia dell’adozione della decisione impugnata, e di avere costretto questo nuovo mandatario a redigere un rapporto incompleto ed elogiativo.
69
In primo luogo, occorre rilevare che l’annullamento della prima decisione di approvazione era di per sé privo di incidenza sulla legittimità della decisione del 7 gennaio 2004 di autorizzazione condizionata della concentrazione, in quanto tale annullamento si limitava a rendere detta decisione temporaneamente inapplicabile, fintantoché la [OSCURATO:PERSONA] non avesse preso posizione sulle conseguenze di tale annullamento, e in particolare sull’eventuale approvazione di un nuovo acquirente. Contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalle intervenienti, la circostanza che il Tribunale e la Corte, con sentenze rese lo stesso giorno di quelle che hanno annullato la prima decisione di approvazione, hanno respinto il ricorso proposto avverso la decisione del 7 gennaio 2004 di autorizzazione condizionata della concentrazione, non incideva sulla questione se la [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuta a revocare quest’ultima.
70
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta ad adottare una decisione di revoca dell’autorizzazione della concentrazione corredata di un’ammenda.
71
In via preliminare, e senza che occorra pronunciarsi sulla loro ricevibilità, si devono respingere gli argomenti delle intervenienti secondo i quali la ricorrente potrebbe contestare la mancata adozione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di misure diverse dalla decisione impugnata solo nel caso di un ricorso per carenza. Infatti, l’articolo 266 TFUE non prevede mezzi di ricorso particolari per garantire l’esecuzione delle sentenze dei giudici dell’Unione. Se un singolo ritiene che l’atto adottato in sostituzione dell’atto annullato non sia conforme alla motivazione e al dispositivo di quest’ultimo, egli può proporre un nuovo ricorso di annullamento sul fondamento dell’articolo 263 TFUE. Il ricorso per carenza, previsto dall’articolo 265 TFUE, costituisce al contrario il rimedio giurisdizionale adeguato per far accertare l’astensione illegittima di un’istituzione dall’adottare i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza comporta (sentenza del 19 febbraio 2004, SIC/[OSCURATO:PERSONA], T‑297/01 e T‑298/01, Racc.,
EU:T:2004:48
, punto 32) o per determinare se, oltre la sostituzione dell’atto annullato, l’istituzione doveva anche adottare altre misure relative ad altri atti che non erano stati contestati nell’ambito del ricorso di annullamento originario (sentenze Asteris e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 56 supra,
EU:C:1988:199
, punti da 22 a 24, e del 18 settembre 1996, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑387/94, Racc.,
EU:T:1996:120
, punto 40). Nella specie, la ricorrente è legittimata ad investire il Tribunale di un ricorso di annullamento, dal momento che essa contesta proprio il modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha eseguito la sentenza del Tribunale. Se è vero che essa addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di non avere adottato altre decisioni, e che tale contestazione potrebbe iscriversi in un procedimento per carenza, una circostanza del genere non incide sulla ricevibilità della presente censura, nella misura in cui la ricorrente, per criticare la legittimità della decisione impugnata, si fonda su argomenti concernenti il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto adottare altre misure al posto di tale decisione.
72
Occorre inoltre rilevare che, come ammesso dalle parti in udienza, il regolamento n. 4064/89 continuava ad essere applicabile al momento dell’adozione della decisione impugnata, in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (
GU L 24, pag. 1
), ai sensi del quale «[i]l regolamento (CEE) n. 4064/89 (…) continua ad applicarsi alle concentrazioni che siano state oggetto di un accordo, siano state rese note o siano state realizzate mediante acquisizione del controllo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento prima della data di applicazione del presente regolamento».
73
Occorre poi ricordare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il regolamento n. 4064/89 e la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del regolamento n. 4064/89 e del regolamento (CE) n. 447/98 della [OSCURATO:PERSONA] (
GU 2001, C 68, pag. 3
; in prosieguo: la «comunicazione sulle misure correttive») fissano una distinzione fra le condizioni e gli oneri imposti alle imprese nell’ambito di una procedura di autorizzazione di una concentrazione subordinata a condizioni. In tal senso, l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 4064/89, prevede che la [OSCURATO:PERSONA] può subordinare la sua decisione «a condizioni e oneri destinati a garantire che le imprese interessate adempiano agli impegni assunti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per modificare il progetto iniziale di concentrazione». Più precisamente, ai sensi del punto 12 della comunicazione sulle misure correttive, «la realizzazione delle singole misure comportanti una modifica strutturale del mercato rappresenta una condizione (consistente per esempio nella cessione di un’attività)», mentre «le varie fasi di adempimento necessarie per ottenere tale risultato costituiscono generalmente obblighi per le parti: per esempio, la nomina di un fiduciario con mandato irrevocabile per la cessione dell’attività».
74
In applicazione di tali disposizioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato, nella decisione del 7 gennaio 2004 di autorizzazione condizionata della concentrazione, che «la decisione di dichiarare l’operazione notificata compatibile con il mercato comune è soggetta alla condizione che la parte notificante rispetti pienamente gli impegni di cessione stipulati ai punti da 1 a 3 e 10 dell’allegato II» e che «il pieno rispetto degli altri impegni stipulati all’allegato II è imposto alla parte notificante sotto forma di onere» (punto 1010).
75
Tale distinzione fra condizioni ed oneri è importante, in quanto la loro inosservanza non comporta le medesime conseguenze.
76
In tal senso, l’articolo 8, paragrafo 5, lettera b), del regolamento n. 4064/89 stabilisce espressamente che, qualora le imprese partecipanti non osservino uno degli oneri di cui è corredata la decisione della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima può revocarla. Inoltre, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 4064/89, la [OSCURATO:PERSONA] può infliggere un’ammenda alle imprese che non osservino un onere imposto mediante decisione. Analogamente, la comunicazione sulle misure correttive (punto 12) prevede che «[q]ualora le imprese interessate violino un obbligo, la [OSCURATO:PERSONA] può revocare le decisioni di autorizzazione adottate a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, o dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) o dall’articolo 8, paragrafo 5, lettera b)», e che «[a]lle parti possono anche essere inflitte le ammende e penalità di mora previste rispettivamente dall’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), e dall’articolo 15, paragrafo 2, lettera a) del [regolamento n. 4064/89]».
77
Per contro, quanto alla violazione di una condizione, il regolamento n. 4064/89 non prevede espressamente conseguenze specifiche.
78
Secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenza del 7 giugno 2005, VEMW e a., C‑17/03, Racc.,
EU:C:2005:362
, punto 41 e la giurisprudenza citata; sentenza del 26 ottobre 2010, Germania/[OSCURATO:PERSONA], T‑236/07, Racc.,
EU:T:2010:451
, punto 44).
79
È pacifico, da un lato, che una condizione della quale può essere corredata una decisione di autorizzazione di una concentrazione adottata in forza delle disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 4064/89, costituisce una misura strutturale, senza la quale l’operazione di concentrazione non avrebbe potuto essere dichiarata compatibile con il mercato comune. Di conseguenza, in caso di inosservanza di tale condizione, l’operazione di concentrazione non può essere considerata compatibile con il mercato comune. Dall’altro, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, e dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento, la [OSCURATO:PERSONA] può ordinare qualsiasi misura idonea a ripristinare una concorrenza effettiva e infliggere un’ammenda alle imprese che non adottano le misure ordinate. Orbene, sarebbe contrario all’obiettivo stesso di tali disposizioni che la [OSCURATO:PERSONA] venga privata della possibilità di avvalersene per il solo motivo che esse non menzionano espressamente il caso in cui una parte non osservi una condizione alla quale l’operazione di concentrazione era subordinata.
80
Si evince dalle disposizioni menzionate al punto precedente che, qualora una parte non osservi una condizione, misura strutturale senza la quale la concentrazione non avrebbe potuto essere autorizzata, la decisione che dichiara la compatibilità dell’operazione con il mercato comune diviene caduca. Tale interpretazione è peraltro confermata dalla comunicazione sulle misure correttive, la quale indica, al suo punto 12, che se una condizione non viene adempiuta «non si realizza la situazione che rende la concentrazione compatibile con il mercato comune» e che «la dichiarativa di compatibilità non è più efficace». Detta comunicazione precisa che «[i]n tal caso la [OSCURATO:PERSONA] può disporre, in forza dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni, ogni misura idonea a ripristinare una concorrenza effettiva» e che «[l]e parti sono inoltre assoggettabili alle ammende di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera c)».
81
In maniera analoga, nel suo libro verde sulla revisione del regolamento n. 4064/89 (COM/2001/0745 definitivo), la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato, al punto 223, di essere ricorsa alle disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 4064/89 nei casi in cui le parti si rendevano responsabili di una grave violazione delle condizioni o degli oneri in base ai quali essa aveva autorizzato un’operazione, e che, in caso di mancato rispetto di una condizione, tale violazione comportava l’illegalità automatica dell’operazione, mentre, in caso di mancata osservanza di un onere, essa aveva la possibilità di revocare la decisione di autorizzazione dell’operazione.
82
Infine, il regolamento n. 139/2004, che ha abrogato e sostituito il regolamento n. 4064/89, indica in maniera analoga al suo considerando 31, relativo agli strumenti di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] per garantire il rispetto degli impegni, che, «[i]n caso di mancato rispetto di una condizione imposta in una decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune, non si verifica la situazione che rende la concentrazione compatibile con il mercato comune e la concentrazione, quale realizzata, non è pertanto autorizzata dalla [OSCURATO:PERSONA]»; che, «[d]i conseguenza, se realizzata, la concentrazione dovrebbe essere trattata come una concentrazione non notificata realizzata senza autorizzazione» e che, «[i]noltre, qualora la [OSCURATO:PERSONA] abbia già constatato che in mancanza della condizione la concentrazione sarebbe incompatibile con il mercato comune, essa dovrebbe avere il potere di ordinare direttamente lo smembramento della concentrazione, in modo tale da ripristinare la situazione esistente prima della realizzazione della concentrazione». Per contro, «[i]n caso di inadempimento di un obbligo imposto dalla decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe avere la facoltà di revocare la propria decisione» e «[l]a [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe inoltre avere la facoltà di imporre adeguate sanzioni pecuniarie in caso di mancato rispetto di condizioni o obblighi».
83
Si evince da tutto quanto precede, e segnatamente dalle considerazioni svolte al punto 76 supra, che, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 5, lettera b), e dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 4064/89, in caso di inosservanza di un onere imposto in una decisione che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune, la [OSCURATO:PERSONA] può procedere alla revoca di detta decisione ed infliggere un’ammenda all’impresa che non ha osservato detto onere, ma che essa non è tenuta ad adottare tali misure.
84
Nella specie, si evince dalla decisione del 7 gennaio 2004 di autorizzazione condizionata della concentrazione che «la decisione di dichiarare l’operazione notificata compatibile con il mercato comune è soggetta alla condizione che la parte notificante rispetti pienamente gli impegni di cessione stipulati ai punti da 1 a 3 e 10 dell’allegato II» e che «[i]l pieno rispetto degli altri impegni stipulati all’allegato II è imposto alla parte notificante sotto forma di onere» (punto 1010). Nel dispositivo di tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] accoglie la medesima distinzione, in quanto l’articolo 2 indica che l’articolo 1, il quale dichiara la compatibilità dell’operazione con il mercato comune, «è applicabile con riserva del totale rispetto da parte della [OSCURATO:PERSONA] degli impegni menzionati ai punti da 1 a 3 dell’allegato II», mentre l’articolo 3 precisa che «[a]lla presente decisione si accompagna l’onere per la [OSCURATO:PERSONA] di rispettare pienamente gli altri impegni descritti nell’allegato II». Orbene, la nomina di un mandatario indipendente era prevista dal paragrafo 15 dell’allegato II e costituiva pertanto un onere, e non una condizione, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta né a revocare la decisione del 7 gennaio 2004 di autorizzazione condizionata della concentrazione né a infliggere un’ammenda alla [OSCURATO:PERSONA].
85
La ricorrente sostiene, in subordine, che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva collocarsi alla data del 30 giugno 2004 per adottare la decisione impugnata, in quanto la mancanza di indipendenza del mandatario aveva inficiato l’insieme degli atti posti in essere da quest’ultimo o sotto la sua vigilanza.
86
Da un lato, si evince dal punto 58 supra che, in applicazione della giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] era unicamente tenuta a riprendere il procedimento nel punto esatto in cui l’illegittimità constatata era intervenuta, in quanto l’annullamento di un atto non incide necessariamente sulla legittimità degli atti preparatori. Orbene, è pacifico che l’illegittimità constatata dal Tribunale nella sentenza T‑452/04 (
EU:T:2010:385
) riguardava unicamente il rapporto del primo mandatario e la prima decisione di approvazione.
87
Dall’altro, si evince dai punti da 62 a 64 supra, che il Tribunale era unicamente chiamato a pronunciarsi, nella causa sfociata nella sentenza T‑452/04 (
EU:T:2010:385
), sulla questione dell’indipendenza del primo mandatario e sugli effetti di un’eventuale assenza di indipendenza di quest’ultimo sul suo rapporto di valutazione della candidatura della [OSCURATO:PERSONA] e sulla prima decisione di approvazione, dal momento che la ricorrente non aveva rimesso in discussione l’insieme degli atti adottati in precedenza dal primo mandatario.
88
Le intervenienti sottolineano, inoltre, che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto materialmente procedere ad un ripristino degli attivi della Editis più di otto anni dopo i fatti, e che spettava ad essa rispettare i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto, nei confronti delle medesime e della Planeta.
89
Poiché dall’insieme degli elementi che precedono si evince che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a procedere al ripristino degli attivi della Editis al fine di eseguire la sentenza T‑452/04 (
EU:T:2010:385
), è solo ad abundantiam che occorre esaminare se i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto avrebbero ostato alla revoca, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della decisione del 7 gennaio 2004 di autorizzazione condizionata della concentrazione.
90
Occorre anzitutto rammentare che il principio della tutela del legittimo affidamento, il quale costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione (sentenza del 5 maggio 1981, Dürbeck, 112/80, Racc.,
EU:C:1981:94
, punto 48), costituisce il corollario del principio della certezza del diritto, che esige che le norme giuridiche siano chiare e precise, ed è diretto a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici rientranti nella sfera del diritto dell’Unione (sentenza del 15 febbraio 1996, Duff e a., C‑63/93, Racc.,
EU:C:1996:51
, punto 20).
91
In conformità ad una giurisprudenza costante, il diritto di avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento si estende a ogni individuo in capo al quale un’istituzione dell’Unione abbia fatto sorgere fondate aspettative [v. sentenza dell’11 marzo 1987, Van den Bergh en Jurgens e [OSCURATO:PERSONA] (Lopik)/CEE, 265/85, Racc.,
EU:C:1987:121
, punto 44 e la giurisprudenza citata]. Il diritto di avvalersi del legittimo affidamento presuppone la presenza di tre condizioni cumulative. In primo luogo, assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili, devono essere state fornite all’interessato dall’amministrazione dell’Unione. In secondo luogo, tali assicurazioni devono essere idonee a generare fondate aspettative nella persona a cui si rivolgono. In terzo luogo, le assicurazioni devono essere conformi alle norme applicabili (v. sentenza del 30 giugno 2005, Branco/[OSCURATO:PERSONA], T‑347/03, Racc.,
EU:T:2005:265
, punto 102 e la giurisprudenza citata; sentenze del 23 febbraio 2006, [OSCURATO:PERSONA] & Industrie/[OSCURATO:PERSONA], T‑282/02, Racc.,
EU:T:2006:64
, punto 77, e del 30 giugno 2009, CPEM/[OSCURATO:PERSONA], T‑444/07, Racc.,
EU:T:2009:227
, punto 126).
92
Le intervenienti tentano di ridimensionare questa terza condizione, sostenendo che solo un’impresa che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente non potrebbe invocare il principio della tutela del legittimo affidamento. La giurisprudenza da esse invocata (sentenze del 12 dicembre 1985, Sideradria/[OSCURATO:PERSONA], 67/84, Racc.,
EU:C:1985:506
, punto 21; del 24 aprile 1996, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑551/93 e da T‑231/94 a T‑234/94, Racc.,
EU:T:1996:54
, punto 76, e del 19 marzo 1997, Oliveira/[OSCURATO:PERSONA], T‑73/95, Racc.,
EU:T:1997:39
, punto 28) non è tuttavia pertinente nella specie, dal momento che, per valutare se la terza condizione prevista dalla giurisprudenza richiamata al punto precedente sia soddisfatta, non occorre stabilire se le intervenienti abbiano violato manifestamente la normativa in vigore, bensì se la [OSCURATO:PERSONA], approvando la [OSCURATO:PERSONA] come acquirente malgrado la sua candidatura fosse stata valutata da un mandatario non indipendente, abbia violato le norme applicabili, ossia gli impegni figuranti nella decisione del 7 gennaio 2004 di autorizzazione condizionata della concentrazione. Orbene, stando alla giurisprudenza, non occorre sapere se l’amministrazione abbia violato in maniera manifesta o meno la normativa pertinente. [OSCURATO:PERSONA] ha peraltro riconosciuto essa stessa, al punto 62 del controricorso, che la giurisprudenza escludeva, in linea di principio, la tutela basata sul legittimo affidamento in un caso come quello in oggetto.
93
In ogni caso, secondo una giurisprudenza costante, se certo occorre vigilare sul rispetto dei precetti imperativi della certezza del diritto posti a tutela degli interessi privati, è parimenti importante bilanciare i medesimi con i precetti del principio della legalità a tutela degli interessi pubblici e favorire questi ultimi qualora il permanere di irregolarità sia suscettibile di violare il principio della parità di trattamento (v., in tal senso, sentenze del 22 marzo 1961, Snupat/[OSCURATO:PERSONA], 42/59 e 49/59, Racc., EU:C:1961:5; del 12 luglio 1962, [OSCURATO:PERSONA] en Staalfabrieken/[OSCURATO:PERSONA], 14/61, Racc.,
EU:C:1962:28
, e del 13 marzo 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑125/01, Racc.,
EU:T:2003:7213
, punto 111).
94
Emerge dall’insieme degli elementi che precedono che i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto non avrebbero ostato a che la [OSCURATO:PERSONA], qualora l’avesse ritenuto opportuno, revocasse la decisione del 7 gennaio 2004 di autorizzazione condizionata della concentrazione.
95
Infine, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’articolo 266 TFUE, in quanto, da un lato, essa non ha potuto prendere seriamente in considerazione il rapporto del nuovo mandatario, sottopostole solo alla vigilia dell’adozione della decisione impugnata, e, dall’altro, tale nuovo mandatario ha redatto un rapporto incompleto ed elogiativo.
96
Per quanto riguarda la circostanza secondo la quale il rapporto del nuovo mandatario sarebbe stato sottoposto alla [OSCURATO:PERSONA] solo alla vigilia dell’adozione della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato, in udienza, che il nuovo mandatario aveva presentato la versione in lingua inglese del suo rapporto tre mesi prima dell’adozione della decisione impugnata, consentendole in tal modo di prendere pienamente conoscenza del suo contenuto. In ogni caso, si evince dai termini stessi della decisione impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in debita considerazione il rapporto del nuovo mandatario.
97
Del resto, emerge dal punto 28 degli orientamenti sulle migliori pratiche della [OSCURATO:PERSONA] del 2 maggio 2003: testi modello per gli impegni di cessione e il mandato di mandatario, che il rapporto di valutazione redatto dal mandatario è soltanto un elemento per l’esame della [OSCURATO:PERSONA], poiché quest’ultima non è giuridicamente vincolata a tale parere e rimane tenuta a condurre la necessaria inchiesta allo scopo di verificare che l’acquirente risponda effettivamente ai criteri di approvazione (conclusioni dell’avvocato generale Mazák nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:SOCIETA], C‑553/10 P e C‑554/10 P,
EU:C:2012:173
, punti da 55 a 57). Il Tribunale ha peraltro già ricordato, in relazione all’articolo 82 CE, che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva delegare a un terzo i poteri di indagine e di esecuzione conferitile dal regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (
GU 1962, 13, pag. 204
) (sentenza del 17 settembre 2007, Microsoft/[OSCURATO:PERSONA], T‑201/04, Racc.,
EU:T:2007:289
, punto 1264). Nella specie, si evince dai punti 24 e 25 della decisione impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] si è fondata non solo sul rapporto del nuovo mandatario, bensì anche su numerose altre informazioni, ossia la domanda di approvazione della [OSCURATO:PERSONA], le risposte scritte della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] del 21 giugno 2004 alla sua richiesta di informazioni, le informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] durante una riunione da essa tenuta con quest’ultima, uno scambio di pareri da essa avuto con le organizzazioni che rappresentano il personale della Editis, nonché le risposte della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] alle richieste di informazioni formulate nel 2011 e le riunioni organizzate con queste ultime nel 2011. Di conseguenza, la mera circostanza, ammesso che sia dimostrata, che il rapporto del nuovo mandatario sia pervenuto alla [OSCURATO:PERSONA] solo alla vigilia dell’adozione della decisione impugnata non può inficiare quest’ultima.
98
Quanto all’affermazione secondo la quale il nuovo mandatario avrebbe redatto un rapporto incompleto ed elogiativo, inteso unicamente a riparare all’errore commesso dalla [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente non presenta alcun elemento a suo sostegno, ad eccezione di una citazione di un passaggio di detto rapporto, concernente l’esame della portata degli attivi inclusi nella transazione conclusa nel 2004 fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], rispetto a quella prevista negli impegni. Orbene, in tale passaggio del rapporto, anche se il mandatario ha indicato che il suo esame non gli consentiva di verificare se la cessione degli attivi di taluni enti giuridici era stata effettuata in conformità di detti impegni, esso ha peraltro precisato che «in ogni caso, tutte le transazioni fra imprese sarebbero state soggette agli obblighi di preservare l’attività ceduta, quali illustrati negli impegni, sotto la supervisione del mandatario di allora» (pag. 29) e ne ha concluso che nulla indicava che la portata delle transazioni presentasse una differenza sostanziale rispetto alla portata degli attivi che dovevano essere ceduti in conformità degli impegni (pag. 30).
99
Da quanto precede risulta che la prima parte del primo motivo deve essere dichiarata infondata.
– Sulla violazione del principio di irretroattività
100
La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA], adottando la decisione impugnata con effetto a partire dal 30 luglio 2004, è incorsa in una violazione del principio di irretroattività, in quanto gli atti dell’Unione possono esplicare effetti retroattivi solo in casi eccezionali e legati ad un obiettivo di interesse generale.
101
[OSCURATO:PERSONA] e le intervenienti contestano gli argomenti della ricorrente.
102
Occorre rammentare che una sentenza di annullamento è necessariamente munita di efficacia retroattiva: la dichiarazione di illegittimità risale alla data di entrata in vigore dell’atto annullato (sentenze Asteris e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 56 supra,
EU:C:1988:199
, punto 30; v. parimenti, in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2008, CELF e ministre de la Culture et de la Communication, C‑199/06, Racc.,
EU:C:2008:79
, punto 61). Occorre tuttavia distinguere tale questione da quella della natura retroattiva della nuova decisione adottata dall’amministrazione al fine di sostituire l’atto annullato. Infatti, secondo la giurisprudenza, il principio della certezza delle situazioni giuridiche, il quale costituisce un principio generale del diritto dell’Unione (sentenza del 9 luglio 1969, Portelange, 10/69, Racc.,
EU:C:1969:36
) osta, in linea di massima, a che l’efficacia nel tempo di un atto decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione. Secondo una giurisprudenza costante, può tuttavia essere diversamente stabilito, a titolo eccezionale, quando lo richieda lo scopo da raggiungere e fatto salvo il legittimo affidamento degli interessati (sentenze del 25 gennaio 1979, Racke, 98/78, Racc.,
EU:C:1979:14
, punto 20; del 30 settembre 1982, Amylum/Consiglio, 108/81, Racc.,
EU:C:1982:322
, punto 4, e Fédesa e a., cit. al punto 58 supra,
EU:C:1990:391
, punto 45).
103
Contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], la giurisprudenza non è fondata su una distinzione fra le decisioni individuali e gli atti normativi. È vero che le sentenze in cui la Corte ha richiamato il principio di irretroattività riguardavano direttive o regolamenti. Cionondimeno, in tali sentenze, la Corte ha fatto riferimento agli atti dell’Unione nel loro complesso, e non ai soli atti normativi. Inoltre, essa ha già affermato, proprio in relazione alla possibilità di adottare retroattivamente un provvedimento a seguito di una pronuncia di annullamento, che occorreva stabilire se il principio della certezza del diritto nei confronti degli interessati ostasse al ripristino retroattivo delle norme in questione, che si trattasse di regolamenti o di provvedimenti individuali (sentenza del 30 settembre 1982, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, 110/81, Racc.,
EU:C:1982:323
, punto 21). Le tre sentenze del Tribunale citate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua memoria di intervento [sentenze O2 (Germany)/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 58 supra,
EU:T:2006:116
, punto 48; del 27 settembre 2006, GlaxoSmithKline Services/[OSCURATO:PERSONA], T‑168/01, Racc.,
EU:T:2006:265
, punto 320, e del 9 settembre 2008, Bayer CropScience e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑75/06, Racc.,
EU:T:2008:317
, punti 63 e 64] non attengono peraltro alla questione della legittimità di una decisione individuale retroattiva a seguito di un annullamento in sede giurisdizionale, bensì a quella della data alla quale l’autore dell’atto annullato deve collocarsi per adottare l’atto sostitutivo, al fine di determinare i fatti rilevanti e la normativa applicabile. Quanto alla sentenza C e F/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 55 supra (
EU:F:2007:66
), parimenti invocata dalla [OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare che il Tribunale della funzione pubblica ha ivi ritenuto che l’istituzione di cui trattasi poteva, in quel caso di specie, adottare un provvedimento individuale retroattivo che collocava il ricorrente a riposo e gli concedeva il beneficio di una pensione di invalidità, poiché la decisione precedente era stata annullata dal giudice dell’Unione a causa del suo fondamento normativo errato. Per contro, il Tribunale della funzione pubblica non si è pronunciato in termini generali sulla possibilità di adottare una decisione individuale retroattiva. Inoltre, in tale causa, il provvedimento retroattivo adottato non poteva incidere a priori sul legittimo affidamento di un terzo, in quanto esso riguardava unicamente il ricorrente.
104
Occorre pertanto verificare se i due criteri fissati dalla giurisprudenza al fine di autorizzare l’adozione di un atto amministrativo retroattivo siano stati rispettati nella causa in oggetto.
105
Per quanto riguarda il primo criterio, relativo all’obiettivo da conseguire, secondo la giurisprudenza richiamata al punto 102 supra, occorre verificare se la decisione impugnata perseguiva un obiettivo di interesse generale. Per contro, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la giurisprudenza non menziona la necessità dell’esistenza di un interesse generale inderogabile.
106
Nella specie, l’adozione di una nuova decisione di approvazione retroattiva era intesa a realizzare vari obiettivi di interesse generale. Infatti, la nuova decisione mirava a porre rimedio all’illegittimità censurata dalla sentenza T‑452/04 (
EU:T:2010:385
). Il rispetto, da parte dell’amministrazione, della legalità e dell’autorità di cosa giudicata costituisce manifestamente un obiettivo di interesse generale. Inoltre, la nuova decisione era intesa a colmare il vuoto giuridico provocato dall’annullamento della prima decisione di approvazione da parte del giudice dell’Unione e, pertanto, a tutelare la certezza del diritto per le imprese soggette all’applicazione del regolamento n. 4064/89 e che avevano partecipato alle operazioni di concentrazione del 2004, nonché alla transazione intervenuta nel 2008. Infatti, si evince dai considerando 7 e 17 di detto regolamento che il suo obiettivo principale è garantire l’efficacia del controllo delle operazioni di concentrazione e la certezza del diritto per le imprese soggette alla sua applicazione (v. sentenza del 20 novembre 2002, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]+/[OSCURATO:PERSONA], T‑251/00, Racc.,
EU:T:2002:278
, punto 97 e la giurisprudenza citata).
107
Il secondo criterio che consente all’amministrazione di adottare un atto retroattivo, concernente il legittimo affidamento, è inteso a verificare che l’atto amministrativo individuale avente una portata retroattiva non pregiudichi né il legittimo affidamento delle persone da esso direttamente interessate né quello dei terzi.
108
In primo luogo, è pacifico fra le parti che la decisione impugnata non pregiudica il legittimo affidamento delle intervenienti o della Planeta. Non occorre pertanto esaminare gli argomenti della ricorrente secondo i quali queste tre società non possono, in ogni caso, avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento. In secondo luogo, quanto alla ricorrente, si deve ritenere, contrariamente a quanto da essa sostenuto, che il principio del «legittimo affidamento nella corretta esecuzione delle decisioni giudiziarie» non ostasse all’adozione di una nuova decisione di approvazione retroattiva, dal momento che l’attuazione degli impegni previsti dalla decisione del 7 gennaio 2004 di autorizzazione condizionata della concentrazione, la quale continuava a vincolare la [OSCURATO:PERSONA], implicava, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] proponesse alla [OSCURATO:PERSONA] l’approvazione di un acquirente degli attivi che dovevano essere retroceduti e, dall’altro, che la [OSCURATO:PERSONA] statuisse sulla proposta di acquirente formulata dalla [OSCURATO:PERSONA]. È già stato dichiarato che era, al contrario, il rifiuto, da parte di un’istituzione, di eseguire una sentenza di un giudice dell’Unione che costituiva un pregiudizio all’affidamento che chiunque deve riporre nei confronti dell’ordinamento giuridico dell’Unione, basato, segnatamente, sul rispetto delle decisioni emanate dai giudici dell’Unione (sentenza del 12 dicembre 2000, Hautem/BEI, T‑11/00, Racc.,
EU:T:2000:295
, punto 51). Nella specie, la mancata adozione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di una nuova decisione di approvazione, avrebbe potuto compromettere il principio del rispetto delle decisioni giudiziarie. Inoltre, la ricorrente non può sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto sorgere nella medesima aspettative fondate di vedersi designata essa stessa come acquirente degli attivi della Editis, poiché solo la [OSCURATO:PERSONA] era competente a proporre un acquirente alla [OSCURATO:PERSONA] (v. punto 40 supra).
109
In conclusione, i due criteri fissati dalla giurisprudenza al fine di autorizzare l’adozione di un atto amministrativo munito di effetti retroattivo erano, nella specie, soddisfatti.
110
Infine, la ricorrente sottolinea che né la Corte né il Tribunale hanno ritenuto necessario modulare nel tempo gli effetti della sentenza T‑452/04 (
EU:T:2010:385
); ciò significherebbe che tali organi giurisdizionali non hanno reputato necessario convalidare retroattivamente la prima decisione di approvazione.
111
Le disposizioni dell’articolo 264, secondo comma, TFUE consentono al giudice dell’Unione di limitare l’effetto retroattivo degli annullamenti da esso pronunciati, autorizzandolo, ove lo reputi necessario, a precisare gli effetti dell’atto annullato che devono essere considerati come definitivi per il passato. Il giudice può in tal senso decidere d’ufficio di conservare gli effetti di un atto annullato (sentenza del 1
o
aprile 2008, Parlamento e Danimarca/[OSCURATO:PERSONA], C‑14/06 e C‑295/06, Racc.,
EU:C:2008:176
, punti da 84 a 86), o di procedervi su domanda delle parti. La circostanza che né il Tribunale né la Corte abbiano ritenuto necessario limitare la portata retroattiva della sentenza T‑452/04 (
EU:T:2010:385
) non significa, tuttavia, che i giudici abbiano ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] non fosse in grado di adottare una nuova decisione di approvazione retroattiva. Infatti, da un lato, la modulazione degli effetti di una sentenza nel tempo costituisce unicamente una facoltà per il giudice, e non un obbligo. Dall’altro, occorre rammentare che la [OSCURATO:PERSONA] non si è limitata a convalidare retroattivamente la prima decisione di approvazione, ma che essa ha nominato un nuovo mandatario indipendente e poi valutato, sulla scorta del rapporto redatto da quest’ultimo e della propria analisi, se la [OSCURATO:PERSONA] soddisfacesse le condizioni concernenti l’acquirente degli attivi della Editis previste dalla decisione del 7 gennaio 2004 di autorizzazione condizionata della concentrazione.
112
Si evince da tutti gli elementi che precedono che la seconda parte del primo motivo deve essere reputata infondata. Pertanto, il primo motivo deve essere respinto in toto.
Sul secondo motivo, attinente all’assenza di fondamento normativo della decisione impugnata
113
La ricorrente sostiene che la constatazione, da parte del Tribunale, della violazione di taluni dei suoi impegni da parte della [OSCURATO:PERSONA] ha comportato l’inapplicabilità dell’autorizzazione della concentrazione, e che la decisione impugnata è pertanto priva di fondamento giuridico. Infatti, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non ha osservato i paragrafi 1 e 10 dei suoi impegni, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto fare applicazione della decisione del 7 gennaio 2004 di autorizzazione condizionata della concentrazione.
114
[OSCURATO:PERSONA] e le intervenienti contestano gli argomenti della ricorrente. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il secondo motivo sia irricevibile, poiché la ricorrente non può eccepire l’illegittimità della decisione del 7 gennaio 2004 di autorizzazione condizionata della concentrazione.
– Sulla ricevibilità del secondo motivo
115
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il secondo motivo sia irricevibile, poiché la decisione del 7 gennaio 2004 di autorizzazione condizionata della concentrazione è divenuta definitiva a seguito della pronuncia della sentenza C‑551/10 P (
EU:C:2012:681
) e la ricorrente non può ormai eccepirne l’illegittimità.
116
Senza che occorra statuire sulla sua ricevibilità, tale argomento deve essere respinto, poiché la ricorrente non sostiene che la decisione del 7 gennaio 2004 di autorizzazione condizionata di concentrazione sia illegittima, eccependone l’illegittimità, ma che essa sarebbe divenuta inapplicabile, a causa dell’inosservanza, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di uno dei suoi impegni.
– Sull’assenza di fondamento normativo della decisione impugnata
117
Occorre rammentare che il ricorso proposto dalla ricorrente avverso la decisione del 7 gennaio 2004 di autorizzazione condizionata della concentrazione è stato respinto dal Tribunale, che la Corte ha respinto l’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale e che tali sentenze beneficiano, di conseguenza, dell’autorità relativa di cosa giudicata. Le sentenze di rigetto sono infatti munite di siffatta autorità, la quale comporta unicamente l’irricevibilità di tutti i nuovi ricorsi che vertono sul medesimo oggetto, vedono contrapposte le stesse parti e sono fondati sulla stessa causa (sentenza del 19 settembre 1985, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], 172/83 e 226/83, Racc.,
EU:C:1985:355
, punto 9). Una sentenza di rigetto non significa dunque che l’atto impugnato è valido, bensì unicamente che nessuno dei motivi sollevati dal ricorrente era fondato, e che lo stesso valeva per i motivi di ordine pubblico che il giudice è tenuto a rilevare d’ufficio. Di conseguenza, l’atto impugnato continua a beneficiare di una presunzione di legittimità, la quale implica parimenti, per tutti i soggetti del diritto dell’Unione, l’obbligo di riconoscere la piena efficacia di tale atto finché non ne sia dichiarata l’illegittimità (sentenza del 13 febbraio 1979, Granaria, 101/78, Racc.,
EU:C:1979:38
, punto 5). Poiché la decisione del 7 gennaio 2004 di autorizzazione condizionata della concentrazione ha formato l’oggetto di un ricorso respinto con sentenza del Tribunale confermata dalla Corte, si deve ritenere che tale atto benefici di una presunzione di legittimità.
118
Inoltre, si evince dai punti da 73 a 84 supra, che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a revocare la decisione del 7 gennaio 2004 di autorizzazione condizionata della concentrazione, poiché la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato un onere, e non una condizione. Non emerge, inoltre, da alcun elemento del fascicolo che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe revocato detta decisione. Orbene, ai sensi del paragrafo 14 degli impegni definiti dalla decisione del 7 gennaio 2004 di autorizzazione condizionata della concentrazione, la scelta del cessionario doveva essere assoggettata all’approvazione della [OSCURATO:PERSONA], incaricata di verificare se esso soddisfacesse alle condizioni menzionate al paragrafo 10 degli impegni, e la [OSCURATO:PERSONA] doveva informare la [OSCURATO:PERSONA] della sua decisione di approvazione o di rigetto del cessionario entro un determinato termine. Tali disposizioni della decisione del 7 gennaio 2004 di approvazione condizionata della concentrazione costituivano il fondamento normativo della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] ha in tal senso presentato alla [OSCURATO:PERSONA], il 22 novembre 2010, una nuova domanda di autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] in qualità di acquirente degli attivi della Editis che costituivano l’oggetto della cessione, al fine di attuare gli impegni ai quali la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta dalla decisione del 7 gennaio 2004 di autorizzazione condizionata della concentrazione.
119
Da tutto quanto sopra risulta che il secondo motivo deve essere dichiarato infondato.
Sul terzo motivo, relativo ad errori di diritto e a manifesti errori di valutazione, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tenuto conto di dati posteriori al 30 luglio 2004 e li avrebbe utilizzati in maniera selettiva
120
La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA], tenendo conto, nella decisione impugnata, di dati posteriori al 30 luglio 2004, è incorsa in errori di diritto e in manifesti errori di valutazione. Anche ammesso che taluni fatti posteriori al 30 luglio 2004 abbiano potuto essere presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente ritiene, inoltre, che ciò sarebbe dovuto avvenire in maniera imparziale.
121
[OSCURATO:PERSONA] e le intervenienti respingono gli argomenti della ricorrente.
122
In via principale, la ricorrente addebita alla [OSCURATO:PERSONA] e al mandatario di essersi basati su fatti posteriori al 30 luglio 2004 per valutare la candidatura della [OSCURATO:PERSONA].
123
A tal riguardo, si evince dal punto 22 della decisione impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato di aver esaminato tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti al fine di assicurarsi che la [OSCURATO:PERSONA] soddisfacesse effettivamente i requisiti di approvazione fissati dal paragrafo 10 degli impegni al 4 giugno 2004, data della prima domanda di approvazione depositata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Essa ha inoltre precisato che, alla luce della cessione della Editis alla Planeta, avvenuta il 30 maggio 2008, e del carattere prospettico dell’analisi che essa era, in linea di principio, tenuta ad effettuare, la sua valutazione della candidatura della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe corroborata da informazioni relative allo sviluppo della Editis e dei mercati di cui trattasi successive al 4 giugno 2004. Essa ha quindi proceduto ad una valutazione della situazione esistente al 4 giugno 2004 (punti da 27 a 37), e ha poi verificato se questa fosse corroborata dagli sviluppi avvenuti a partire da tale data (punti da 38 a 49). In conclusione, essa ha deciso di approvare retroattivamente la [OSCURATO:PERSONA] sulla base della situazione esistente al 4 giugno 2004, corroborata dallo sviluppo successivo a tale data (punto 50).
124
Analogamente, il nuovo mandatario ha indicato, nel suo rapporto trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA], che gli era stato chiesto di effettuare un esame retrospettivo della candidatura della [OSCURATO:PERSONA] al 30 luglio 2004, e di completare tale analisi tramite la preparazione di un riassunto dello sviluppo della Editis successivamente alla sua acquisizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] nel luglio 2004 e poi successivamente alla sua acquisizione da parte della Planeta nel maggio 2008.
125
Secondo la giurisprudenza, a seguito dell’annullamento di un atto amministrativo, il suo autore deve adottare un nuovo atto sostitutivo, collocandosi alla data della sua adozione, sulla scorta delle disposizioni allora in vigore e degli elementi di fatto allora pertinenti [sentenza O2 (Germany)/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 58 supra,
EU:T:2006:116
, punti 47 e 48; v. parimenti, in tal senso, sentenza Bayer CropScience e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 103 supra,
EU:T:2008:317
, punto 63]. Esso può tuttavia invocare, nella sua nuova decisione, motivi diversi da quelli sui quali aveva fondato la sua prima decisione (sentenza Interporc/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 56 supra,
EU:C:2003:125
, punti da 28 a 32).
126
Si evince da tale giurisprudenza che la [OSCURATO:PERSONA] si è giustamente pronunciata, nella decisione impugnata, sulla questione se la [OSCURATO:PERSONA] soddisfacesse effettivamente i requisiti di approvazione fissati dal paragrafo 10 degli impegni, tenendo conto degli elementi di fatto dei quali essa era a conoscenza al 30 luglio 2004, data di adozione della prima decisione di approvazione.
127
Cionondimeno, occorre rammentare che il controllo delle operazioni di concentrazione esige un’analisi in prospettiva della situazione della concorrenza che avrebbe potuto determinarsi in futuro a seguito dell’operazione di concentrazione (sentenze del 22 ottobre 2002, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑310/01, Racc.,
EU:T:2002:254
, punto 443, e del 19 giugno 2009, Qualcomm/[OSCURATO:PERSONA], T‑48/04, Racc.,
EU:T:2009:212
, punto 89). Lo stesso vale per quanto riguarda la valutazione della redditività dell’acquirente e della sua capacità di mantenere e sviluppare una concorrenza effettiva sui mercati di cui trattasi, previste dal paragrafo 10, lettera b), degli impegni.
128
Nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] era necessariamente costretta ad effettuare a posteriori la propria analisi della situazione della concorrenza scaturita dall’operazione di concentrazione. È dunque a giusto titolo che essa ha verificato se la sua analisi, effettuata a partire dagli elementi dei quali era a conoscenza in data 30 luglio 2004, fosse corroborata da dati relativi al periodo successivo a tale data. Se l’esame della situazione posteriore avesse rivelato che la [OSCURATO:PERSONA] non si era comportata come un concorrente sul mercato, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe peraltro stata tenuta a valutarne le conseguenze in sede di analisi della nuova domanda di approvazione presentata dalla [OSCURATO:PERSONA].
129
In subordine, la ricorrente addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di avere utilizzato i dati posteriori al 30 luglio 2004 in maniera selettiva e parziale. Si evince tuttavia dalla decisione impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente tenuto conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha rivenduto la Editis nel maggio 2008 (punti da 47 a 49) e che la Editis è rimasta il numero 2 delle case editrici in Francia (punti 38, 42, 43 e 45), rilevando che tale constatazione non era incompatibile con gli impegni della [OSCURATO:PERSONA], e segnatamente con il paragrafo 10, lettera b), dei medesimi, ai sensi del quale il cessionario doveva essere in grado di mantenere o sviluppare una concorrenza effettiva.
130
Da tutto quanto precede risulta che il terzo motivo deve essere dichiarato infondato.
Su quarto motivo, relativo ad errori di diritto e ad errori manifesti nella valutazione della candidatura della [OSCURATO:PERSONA]
131
La ricorrente ritiene che spettasse alla [OSCURATO:PERSONA] procedere ad un riesame dell’insieme dei dati disponibili alla data della domanda di approvazione per valutare la candidatura della [OSCURATO:PERSONA], e segnatamente la capacità di quest’ultima di sviluppare una concorrenza effettiva sul mercato. Essa sostiene che, in ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva fondarsi su elementi posteriori al 30 luglio 2004. La ricorrente ritiene tuttavia che i fatti posteriori al 30 luglio 2004 le abbiano dato ragione, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto alla rivendita della Editis dopo solo quattro anni, e la Editis non è tornata ad essere la prima impresa francese nel mercato delle case editrici francofone.
132
La ricorrente addebita inoltre alla [OSCURATO:PERSONA] di essere incorsa in un manifesto errore di valutazione, per non avere paragonato il tasso di rendimento interno atteso dalla [OSCURATO:PERSONA] a quello degli altri consorzi preselezionati dalla [OSCURATO:PERSONA] e non avere tenuto conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcuna esperienza nel settore editoriale. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA], non prendendo in considerazione la presenza di un amministratore comune alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], malgrado la condizione dell’indipendenza prevista al paragrafo 10 degli impegni, sarebbe incorsa in un manifesto errore di valutazione, e avrebbe inoltre motivato in maniera insufficiente la decisione impugnata su tale punto. Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe trascurato l’incidenza che gli accordi transitori fra le due imprese avrebbero potuto avere sull’indipendenza della [OSCURATO:PERSONA].
133
[OSCURATO:PERSONA] e le intervenienti respingono gli argomenti della ricorrente.
134
In via preliminare, occorre ricordare, per quanto riguarda gli argomenti della ricorrente relativi alla possibilità, per la [OSCURATO:PERSONA], di fondarsi su elementi posteriori al 30 luglio 2004 e, se del caso, alla mancata presa in considerazione di tali elementi, che si evince dai punti da 125 a 128 supra, che la [OSCURATO:PERSONA] si è correttamente pronunciata, nella decisione impugnata, sulla questione se la [OSCURATO:PERSONA] soddisfaceva effettivamente i requisiti di approvazione fissati dal paragrafo 10 degli impegni, tenendo conto degli elementi di fatto di cui era conoscenza al 30 luglio 2004, data di adozione della prima decisione di approvazione, e corroborando al contempo la sua analisi tramite dati relativi al periodo successivo a tale data.
135
Si deve parimenti rammentare, ai fini dell’esame di tale motivo, che, secondo giurisprudenza costante, le norme sostanziali del regolamento n. 4064/89, e in particolare il suo articolo 2, relativo alla valutazione delle operazioni di concentrazione, attribuiscono alla [OSCURATO:PERSONA] un certo potere discrezionale, in particolare per quanto concerne le valutazioni di ordine economico. Di conseguenza, il controllo da parte del giudice sull’esercizio di tale potere, che è essenziale in sede di applicazione delle norme in materia di concentrazioni, deve essere effettuato tenendo conto del margine discrezionale che è implicito nelle norme di carattere economico facenti parte del regime delle concentrazioni (sentenze Francia e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 44 supra,
EU:C:1998:148
, punti 223 e 224, e del 6 giugno 2002, Airtours/[OSCURATO:PERSONA], T‑342/99, Racc.,
EU:T:2002:146
, punto 64).
136
Sebbene il giudice riconosca alla [OSCURATO:PERSONA] un potere discrezionale in materia economica, ciò non implica che esso debba astenersi dal controllare l’interpretazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di dati di natura economica. Infatti, tale giudice è tenuto in particolare a verificare non solo l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che se ne traggono. Tale controllo è ancor più necessario allorché è richiesta un’analisi prospettica (sentenze del 15 febbraio 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑12/03 P, Racc.,
EU:C:2005:87
, punto 39, e Qualcomm/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 127 supra,
EU:T:2009:212
, punto 92).
137
Il sindacato esercitato dal giudice sulle valutazioni complesse di ordine economico effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’esercizio del potere discrezionale che le attribuisce il regolamento n. 4064/89 deve limitarsi alla verifica dell’osservanza delle norme relative alla procedura e alla motivazione nonché dell’esattezza materiale dei fatti, dell’insussistenza di errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere. In particolare, non compete al Tribunale sostituire la sua valutazione economica a quella della [OSCURATO:PERSONA] (sentenza del 3 aprile 2003, Petrolessence e SG2R/[OSCURATO:PERSONA], T‑342/00, Racc.,
EU:T:2003:97
, punto 101). Analogamente, per quanto riguarda la valutazione della necessità di ottenere degli impegni per dissipare i seri dubbi sollevati da un’operazione di concentrazione, non spetta al giudice sostituire la propria valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA]: il suo controllo si deve limitare a verificare che la [OSCURATO:PERSONA] non sia incorsa in un errore manifesto di valutazione (sentenza easyJet/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 43 supra,
EU:T:2006:187
, punto 128). Per quanto riguarda la valutazione dell’esecuzione degli impegni, il controllo giurisdizionale è lo stesso di quello esercitato sulla compatibilità di un’operazione di concentrazione con il mercato comune o sulla necessità di ottenere degli impegni per autorizzare un’operazione di concentrazione (sentenza Petrolessence e SG2R/[OSCURATO:PERSONA], cit.,
EU:T:2003:97
, punti da 101 a 103).
138
Di conseguenza, nella specie, spetta al Tribunale esercitare un controllo limitato con riferimento alle valutazioni economiche complesse alle quali la [OSCURATO:PERSONA] ha dovuto procedere per adottare la decisione impugnata, senza sostituire la propria valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA]. Per contro, per quanto riguarda le altre valutazioni alle quali la [OSCURATO:PERSONA] ha dovuto procedere per valutare la candidatura della [OSCURATO:PERSONA], tale controllo è completo.
139
È alla luce di questi principi che occorre esaminare i sei argomenti dedotti dalla ricorrente nell’ambito di tale motivo.
140
Anzitutto, occorre rammentare che, ai sensi del paragrafo 10 degli impegni della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima si impegnava, al fine di preservare una concorrenza effettiva sui mercati di cui trattasi, a cedere gli attivi della Editis a uno o più cessionari indipendenti e che soddisfacevano i seguenti requisiti:
«[OSCURATO:PERSONA] non potrà avere interessi significativi diretti o indiretti nel cessionario.
Il o i cessionari dovranno essere operatori efficienti dal punto di vista economico-finanziario, capaci, e dotati degli incentivi economici a mantenere o a sviluppare una concorrenza effettiva, senza che tale formulazione escluda a priori alcuna categoria di acquirenti industriali o finanziari.
L’acquisizione degli attivi ceduti non può essere tale da creare nuovi problemi di concorrenza né rischiare di ritardare l’attuazione degli impegni. [OSCURATO:PERSONA] dovrà essere in grado di dimostrare alla [OSCURATO:PERSONA] che l’acquirente integra le condizioni degli impegni e che gli attivi ceduti sono ceduti conformemente ai presenti impegni.
Il o i cessionari avranno ottenuto o saranno ragionevolmente in grado di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per l’acquisizione e la gestione degli attivi ceduti».
141
In primo luogo, la ricorrente sostiene che i fatti posteriori al 30 luglio 2004 le hanno dato ragione, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto alla rivendita della Editis dopo solo quattro anni, e la Editis non è tornata ad essere la prima impresa sul mercato editoriale francofono. Dal fascicolo emerge, tuttavia, che la [OSCURATO:PERSONA] è risultata essere un operatore efficiente, capace e che ha sviluppato una concorrenza effettiva sul mercato, in conformità delle condizioni previste dal paragrafo 10, lettera b), degli impegni della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, è pacifico che la Editis ha conosciuto un’attività e una crescita importanti successivamente al suo acquisto da parte della [OSCURATO:PERSONA], che hanno consentito a quest’ultima di procedere, nel maggio 2008, alla sua rivendita alla Planeta, rivendita con riferimento alla quale la ricorrente non ha sostenuto che essa avrebbe come effetto l’attenuazione della concorrenza sul mercato.
142
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto procedere alla valutazione della capacità e degli incentivi della [OSCURATO:PERSONA] a mantenere e a sviluppare una concorrenza effettiva. Si evince tuttavia dai punti da 28 a 35 della decisione impugnata che l’esame della [OSCURATO:PERSONA] ha avuto ad oggetto le condizioni previste al paragrafo 10, lettera b), degli impegni della [OSCURATO:PERSONA], nella misura in cui essa ha verificato, da un lato, se la [OSCURATO:PERSONA] fosse un operatore efficiente (punti 28 e 29) e, dall’altro, se la [OSCURATO:PERSONA] fosse in grado di mantenere e sviluppare la Editis come concorrente effettivo sui mercati di cui trattasi (punti da 30 a 34). In tal senso, la [OSCURATO:PERSONA] non si è limitata ad esaminare il profitto che la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe trarre dall’operazione, ma ha inoltre analizzato le risorse della Editis, sottolineando la volontà della [OSCURATO:PERSONA] di conservare le squadre manageriali presenti, nonché l’esistenza di un piano aziendale elaborato dalla [OSCURATO:PERSONA], il quale prevedeva una strategia di crescita interna ed esterna. L’argomento della ricorrente secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe esaminato la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di sviluppare una concorrenza effettiva è dunque infondato in fatto, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di mantenere e sviluppare la Editis per farne un concorrente effettivo.
143
In terzo luogo, la ricorrente addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di essere incorsa in un manifesto errore di valutazione nel non paragonare il tasso di rendimento interno atteso dalla [OSCURATO:PERSONA] a quello di altri consorzi preselezionati dalla [OSCURATO:PERSONA], mentre la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe paragonato l’offerta della [OSCURATO:PERSONA] alle altre offerte con riferimento alla conservazione delle risorse manageriali della Editis.
144
Si deve ricordare che, secondo il paragrafo 13, lettera b), e il paragrafo 14 degli impegni, la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a sottoporre alla [OSCURATO:PERSONA] l’elenco dei potenziali acquirenti che essa intendeva contattare, e la scelta del o dei cessionari da parte della [OSCURATO:PERSONA] doveva essere soggetta all’approvazione della [OSCURATO:PERSONA], la quale avrebbe statuito sulla scorta delle informazioni necessarie al fine di consentirle di verificare se essi soddisfacevano i criteri di approvazione fissati dagli impegni. Secondo il paragrafo 20 di tali impegni, tale procedura di selezione del o degli acquirenti da parte della parte notificante doveva svolgersi sotto la sorveglianza di un mandatario approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] e incaricato di vigilare l’esecuzione soddisfacente degli impegni della [OSCURATO:PERSONA], ai sensi del paragrafo 21, lettera g), ovvero di condurre i negoziati di acquisto con i terzi interessati nell’ipotesi, contemplata dal paragrafo 25, in cui la parte notificante non avesse adempiuto nel termine impartito agli obblighi assunti. Infine, il paragrafo 11 degli impegni precisava che la [OSCURATO:PERSONA] doveva fare ogni sforzo possibile per vendere ad un cessionario unico l’insieme degli attivi retroceduti, preservando al contempo l’obiettivo consistente nell’ottenerne la maggiore valorizzazione possibile. Tale procedura di selezione, la quale prevedeva che la [OSCURATO:PERSONA] era munita di competenza esclusiva a proporre alla [OSCURATO:PERSONA] un acquirente degli attivi della Editis e che la [OSCURATO:PERSONA] doveva limitarsi a verificare che l’acquirente scelto dalla [OSCURATO:PERSONA] soddisfacesse i criteri fissati negli impegni al fine di mantenere una concorrenza effettiva sui mercati di cui trattasi, è stata in tal senso definita in termini chiari non dalla decisione impugnata, bensì dalla decisione del 7 gennaio 2004 di autorizzazione condizionata della concentrazione, la cui legittimità non può più essere contestata dalla ricorrente, dal momento che la sentenza T‑452/04 (
EU:T:2010:385
) gode dell’autorità relativa di cosa giudicata (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 117 supra,
EU:C:1985:355
, punto 9).
145
Inoltre, occorre rammentare che le disposizioni applicabili del diritto in materia di concentrazioni non imponevano alla [OSCURATO:PERSONA] di organizzare essa stessa una procedura di selezione dei candidati all’acquisto degli attivi retroceduti o di paragonare i rispettivi meriti di detti candidati. Il paragrafo 21 della comunicazione sulle misure correttive enuncia peraltro, a tal riguardo, che «[s]e la cessione di un’attività costituisce una condizione per la dichiarativa di compatibilità, spetta alle parti reperire un acquirente idoneo». Tale paragrafo non mi sembra affatto in contraddizione con le disposizioni del regolamento n. 4064/89, il cui articolo 8, paragrafo 2, si limita a prevedere «che le imprese interessate [possono avere] apportato modifiche» all’operazione di concentrazione notificata, al fine di renderla compatibile con il mercato comune, senza definire la procedura da seguire per pervenire ad un tale risultato. La Corte ha inoltre rammentato, nella sentenza C‑551/10 P (
EU:C:2012:681
), che l’articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 4064/89 attribuiva alla [OSCURATO:PERSONA] il compito di garantire che le operazioni di concentrazione soggette al suo controllo non creassero o non rafforzassero una posizione dominante da cui risultasse che una concorrenza effettiva verrebbe ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, e che non spettava pertanto alla [OSCURATO:PERSONA] predisporre un sistema di concorrenza perfetta e decidere, in luogo degli operatori economici, chi dovrebbe operare sul mercato (punti 66 e 67). In tal senso, la Corte ha indicato che la [OSCURATO:PERSONA] poteva soltanto approvare o meno un acquirente che le veniva presentato (punto 76).
146
Per quanto riguarda la valutazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della necessità di ottenere degli impegni per dissipare i seri dubbi sollevati da un’operazione di concentrazione, il giudice dell’Unione ritiene che non spetti al medesimo sostituire la propria valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA], e che, pertanto, l’asserita mancata presa in considerazione di altri impegni suggeriti da terzi non dimostri, di per sé, che la decisione impugnata sia affetta da errore manifesto di valutazione. In tal senso, la circostanza che altri impegni avrebbero potuto parimenti essere accettati, o addirittura che sarebbero stati più favorevoli per la concorrenza, non può portare all’annullamento di detta decisione se la [OSCURATO:PERSONA] poteva logicamente concludere che gli impegni ripresi nella decisione consentivano di dissipare i seri dubbi (sentenze del 30 settembre 2003, ARD/[OSCURATO:PERSONA], T‑158/00, Racc.,
EU:T:2003:246
, punti 328 e 329, e easyJet/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 43 supra,
EU:T:2006:187
, punti 128 e 129). Analogamente, non spetta dunque al Tribunale, nella specie, procedere ad un’analisi comparativa delle diverse offerte sottoposte alla [OSCURATO:PERSONA] nel 2004, e la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a procedere ad un raffronto dei tassi di rendimento interno attesi dai diversi acquirenti, dal momento che la candidatura della [OSCURATO:PERSONA], unica acquirente proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], le sembrava soddisfare gli impegni di quest’ultima.
147
Infine, occorre precisare che l’argomento della ricorrente secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proceduto al raffronto delle offerte di più acquirenti su un punto particolare è infondato in fatto. Infatti, si evince dal punto 30 della decisione impugnata che, per valutare se la [OSCURATO:PERSONA] fosse un candidato in grado di mantenere e sviluppare la Editis come concorrente effettivo sul mercato di cui trattasi, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] si era impegnata a conservare le proprie risorse manageriali ed editoriali, e che la [OSCURATO:PERSONA] aveva sottolineato che tale approccio le avrebbe consentito di garantire maggiormente lo sviluppo della Editis rispetto al caso del suo acquisto da parte di un concorrente del settore, il quale avrebbe necessariamente riorganizzato il controllo manageriale.
148
In quarto luogo, la ricorrente addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di non avere tenuto conto della mancanza di esperienza della [OSCURATO:PERSONA] nel settore editoriale. Si evince tuttavia espressamente dal paragrafo 10, lettera b), degli impegni, che il cessionario degli attivi retroceduti poteva essere scelto fra gli acquirenti finanziari; ciò è stato confermato dal Tribunale (sentenza T‑279/04,
EU:T:2010:384
, punti 344 e 345) e dalla Corte (sentenza C‑551/10 P,
EU:C:2012:681
, punto 78) in occasione dell’esame della legittimità della decisione del 7 gennaio 2004 di autorizzazione condizionata della concentrazione. Inoltre, l’argomento della ricorrente è infondato in fatto, in quanto, al punto 30 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha verificato espressamente se la [OSCURATO:PERSONA] fosse un operatore in grado di mantenere e sviluppare una concorrenza effettiva, malgrado la sua mancanza di esperienza nel settore editoriale. Essa ha in tal senso ricordato che la Editis restava dotata di tutte le risorse manageriali, editoriali e di supporto necessarie ad assicurare da sola la propria redditività, e che la [OSCURATO:PERSONA] si era impegnata a conservare dette risorse. Occorre rilevare, al riguardo, che la [OSCURATO:PERSONA] si è obbligata, al paragrafo 12, lettera b), dei suoi impegni, a non assumere, prima della scadenza di un certo termine, i membri del comitato esecutivo della Editis e i principali quadri editoriali degli attivi retroceduti.
149
In quinto luogo, la ricorrente addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di aver ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] soddisfacesse alla condizione dell’indipendenza prevista dagli impegni, sebbene uno degli amministratori di tale società fosse al contempo membro del consiglio di vigilanza e del comitato di revisione contabile della [OSCURATO:PERSONA].
150
Ai sensi del paragrafo 10 degli impegni della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima si impegnava, al fine di preservare una concorrenza effettiva sui mercati di cui trattasi, a «cedere gli attivi della Editis a uno o più cessionari indipendenti». Il paragrafo 10, lettera a), prevedeva inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe avere «interessi significativi diretti o indiretti nel cessionario». Al punto 346 della sentenza T‑279/04 (
EU:T:2010:384
), il Tribunale ha respinto un argomento sollevato dalla ricorrente a sostegno del suo nono motivo, relativo al fatto che gli impegni non erano conformi al punto 49 della comunicazione sulle misure correttive. Il Tribunale ha in tal senso considerato che «[l]a mera assenza di interessi significativi diretti o indiretti nel o nei cessionari, quale figurante al paragrafo 10 degli impegni della [OSCURATO:PERSONA], sembra compatibile con la condizione relativa all’assenza di legame fra l’acquirente e le parti, fissata al punto 49 della comunicazione concernente le misure correttive, in quanto, ai sensi del paragrafo 10 degli impegni della [OSCURATO:PERSONA], la cessione potrà essere effettuata unicamente a favore di “uno o più cessionari indipendenti dalla parte notificante”, e che l’acquisto di uno o più attivi retroceduti “non può essere tale da creare nuovi problemi di concorrenza”».
151
Occorre precisare che il Tribunale ha in tal senso valutato le due condizioni previste dal paragrafo 10, e il paragrafo 10, lettera a), degli impegni, nel loro insieme, e ha ritenuto che «l’assenza di interessi significativi diretti o indiretti della [OSCURATO:PERSONA] nel cessionario», prevista dal paragrafo 10, lettera a), dovesse essere esaminata tenendo conto della condizione generale dell’indipendenza del cessionario nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di cui al paragrafo 10.
152
Nella specie, occorre verificare se la [OSCURATO:PERSONA], nel valutare la candidatura della [OSCURATO:PERSONA], abbia effettivamente rispettato la condizione dell’indipendenza di quest’ultima nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], previsto dal paragrafo 10 e il paragrafo 10, lettera a), degli impegni, in combinato disposto con il punto 49 della comunicazione sulle misure correttive. La condizione dell’indipendenza dell’acquirente mira segnatamente a garantire la capacità dell’acquirente di comportarsi sul mercato come un concorrente effettivo e autonomo, senza che la sua strategia e le sue scelte possano essere influenzate dal cedente. Tale indipendenza può essere valutata esaminando i legami di capitale, finanziari, commerciali, personali e materiali fra le due società.
153
Al punto 27 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato, con riferimento alla questione dell’indipendenza delle parti, che «al momento della domanda iniziale di approvazione nel 2004, la [OSCURATO:PERSONA] era indipendente dal gruppo [OSCURATO:PERSONA]» e che «[n]on esisteva effettivamente alcun legame di capitale né altri legami economici fra le due società». Tale constatazione non viene rimessa in discussione dalla ricorrente, la quale non ha neanche affermato che esistessero legami sostanziali e finanziari fra le due società.
154
È vero che la ricorrente fa giustamente valere che una stessa persona era presente in taluni degli organi direttivi o di vigilanza della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, è pacifico che il sig. P. era, dal 1998, uno dei cinque membri del consiglio di vigilanza della [OSCURATO:PERSONA] ed era membro del comitato di revisione contabile di tale società. Inoltre, il sig. P. era, dal 2002 e fino al 31 maggio 2005, uno dei dodici membri del consiglio di amministrazione, uno dei tre membri del comitato per le nomine e per le remunerazioni, nonché uno dei cinque membri del comitato di revisione contabile della [OSCURATO:PERSONA].
155
Tuttavia, la presenza del sig. P. negli organi delle due società non è idonea, nelle circostanze che caratterizzano il caso di specie, a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata un acquirente dipendente dalla [OSCURATO:PERSONA].
156
Infatti, alla data del 30 luglio 2004, la [OSCURATO:PERSONA] era una società in accomandita per azioni di diritto francese caratterizzata da una struttura dualistica, il cui funzionamento era disciplinato dalle disposizioni di cui agli articoli da L 226‑1 a L 226‑14 del codice di commercio francese. In tal senso, essa era diretta da un comitato esecutivo, sotto il controllo di un consiglio di vigilanza. Nella sua qualità di membro del consiglio di vigilanza, e non del comitato esecutivo, il sig. P. si limitava dunque ad esercitare, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], funzioni di vigilanza e indirizzo della gestione della società. Inoltre, nella sua qualità di membro del comitato di revisione contabile, egli era investito di questioni sostanzialmente finanziare e contabili.
157
Alla data del 30 luglio 2004, la [OSCURATO:PERSONA] era una società per azioni di diritto francese caratterizzata da una struttura monistica, il cui funzionamento era disciplinato dalle disposizioni di cui agli articoli da L 225‑17 a L 225‑56 del codice di commercio francese. In tal senso, essa era amministrata da un consiglio di amministrazione incaricato di fissare gli indirizzi della sua attività. È vero che i membri del suo consiglio di amministrazione erano effettivamente soggetti, in forza delle disposizioni di cui all’articolo L 225‑37 del codice di commercio francese, ad un obbligo di riservatezza, come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA]; essi avevano tuttavia anche un dovere di lealtà nei confronti della società, in forza, segnatamente, delle disposizioni di cui all’articolo L 242-6 di tale codice. Inoltre, il sig. P era parimenti membro dei comitati per le nomine e per le remunerazioni e di revisione contabile della [OSCURATO:PERSONA], incaricati di preparare le delibere del consiglio di amministrazione, il quale si riuniva un minimo di quattro volte l’anno. Il comitato di revisione contabile era più in particolare competente in materia contabile, mentre il comitato per le nomine e per le remunerazioni doveva segnatamente effettuare proposte di nomina di amministratori, di remunerazione del presidente del consiglio di amministrazione e dell’amministratore delegato, nonché di indirizzi per la politica di cointeressenza della direzione aziendale. Si evince in tal senso dalla relazione annuale del 2004 che, in occasione delle sue riunioni del 9 luglio, del 6 e del 23 settembre e del 22 ottobre 2004, l’ordine del giorno del comitato per le nomine e per le remunerazioni verteva sul premio per l’acquisto della Editis, sull’investimento nella Editis e sulla partecipazione della direzione aziendale della [OSCURATO:PERSONA] al capitale della Editis.
158
Inoltre, nella nota a piè di pagina n. 10, alla quale rimanda il punto 27 della decisione impugnata, prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA] in risposta ad una misura di organizzazione del procedimento adottata dal Tribunale, si precisa che, «[p]er quanto riguarda il legame personale esistente fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] osserva che i rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] si erano impegnati, prima della prima decisione di approvazione, affinché [il sig. P.] non sedesse più nel consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA]». Si evince in tal senso dalla decisione impugnata, così come dalle risposte ai quesiti posti dal Tribunale in udienza, che, su richiesta della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] si era formalmente impegnata, il 27 luglio 2004, da un lato, affinché il sig. P. mettesse fine a suoi incarichi all’interno di tale società entro il termine di un anno a partire dall’approvazione della candidatura di quest’ultima e, dall’altro, affinché esso non partecipasse, durante tale intervallo di tempo, alle delibere del consiglio di amministrazione e degli altri comitati interni allorché esse riguardavano le attività editoriali del gruppo, e non ricevesse alcuna informazione riservata relativa al settore editoriale da parte dei dirigenti o dei quadri operativi della [OSCURATO:PERSONA].
159
L’insieme di tali elementi consente di concludere che la [OSCURATO:PERSONA] ha vigilato affinché la presenza del sig. P. in seno alla [OSCURATO:PERSONA] non potesse nuocere all’indipendenza di tale società, e, di conseguenza, alla conservazione e allo sviluppo di una concorrenza effettiva sul mercato di cui trattasi. Pertanto, la mera presenza del sig. P. negli organi delle due società non poteva consentire di pensare, in assenza di qualsiasi altro elemento, che il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] sul mercato sarebbe stato influenzato dalla [OSCURATO:PERSONA] e che la condizione dell’indipendenza dell’acquirente non venisse rispettata.
160
Quanto agli argomenti della ricorrente secondo i quali la presenza del sig. P. negli organi direttivi e di vigilanza delle due società sarebbe stata particolarmente problematica durante la fase di disinvestimento e di selezione dell’acquirente da parte della [OSCURATO:PERSONA], si deve ricordare, da un lato, che il processo di disinvestimento era strettamente sorvegliato dalla [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, che non spettava a quest’ultima predisporre un sistema di concorrenza perfetta e decidere, in luogo degli operatori economici, chi dovesse operare sul mercato, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] era l’unica incaricata di trovare un acquirente idoneo, che doveva poi essere approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] (v. punti 144 e 145 supra).
161
Infine, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente concernente l’insufficienza di motivazione della decisione impugnata in relazione a tale punto preciso, esso deve essere esaminato nell’ambito del sesto motivo.
162
In sesto luogo, la ricorrente addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di avere trascurato l’incidenza che gli accordi transitori fra le due imprese avrebbero potuto avere sull’indipendenza della [OSCURATO:PERSONA], dal momento che la Editis continuava ad essere remunerata dalla società Hachette, detenuta interamente dalla [OSCURATO:PERSONA], per distribuire taluni titoli. Poiché questi accordi transitori facevano parte degli impegni della [OSCURATO:PERSONA] ed erano dunque definiti dalla decisione del 7 gennaio 2004 di autorizzazione condizionata della concentrazione (v. allegato 1, punti 13 e 14, di tale decisione), tale argomento deve essere respinto, sulla base del rilievo che la ricorrente non può più contestare la legittimità di detta decisione (v. punto 144 supra).
163
Con riserva del punto 161 supra, si evince dall’insieme dei suesposti elementi che il quarto motivo deve essere dichiarato infondato.
Sul quinto motivo, attinente ad uno sviamento di potere
164
La ricorrente sostiene che la decisione impugnata è viziata da sviamento di potere, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] si è avvalsa dell’articolo 266 TFUE per convalidare a posteriori la prima decisione di approvazione, invece di ricollocarsi al momento precedente il sopravvenire dell’illegittimità sanzionata dal Tribunale e dalla Corte.
165
[OSCURATO:PERSONA] e le intervenienti contestano gli argomenti della ricorrente.
166
Secondo la giurisprudenza (sentenza Fédesa e a., cit. al punto 58 supra,
EU:C:1990:391
, punto 24), lo sviamento di potere coincide con l’adozione, da parte di un’istituzione dell’Unione, di un atto allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per fare fronte alle circostanze del caso di specie. Il giudice dell’Unione considera quindi che un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottato allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati (v. sentenza dell’11 novembre 2004, Ramondín e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑186/02 P e C‑188/02 P, Racc.,
EU:C:2004:702
, punto 44 e la giurisprudenza citata). In caso di pluralità di obiettivi perseguiti, ancorché un motivo non giustificato si aggiunga ai motivi validi, la decisione non sarebbe per questo inficiata da sviamento di potere, dal momento che non trascura lo scopo essenziale (sentenza del 21 dicembre 1954, Italia/[OSCURATO:PERSONA], 2/54, Racc., EU:C:1954:8; v. parimenti, in tal senso, sentenza dell’8 luglio 1999, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑266/97, Racc.,
EU:T:1999:144
, punto 131).
167
Nella specie, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe convalidato a posteriori la prima decisione di approvazione al fine di soddisfare un interesse privato piuttosto che privilegiare l’interesse generale.
168
A sostegno di tale motivo, essa fa valere, in primo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] ha illegittimamente conferito un carattere retroattivo alla decisione impugnata, mentre essa sarebbe stata tenuta a sanzionare la violazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di uno dei suoi impegni. Si evince tuttavia dall’esame del primo motivo, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente adottare una decisione a carattere retroattivo e, dall’altro, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva l’obbligo di revocare la decisione del 7 gennaio 2004 di autorizzazione condizionata della concentrazione e di sanzionare la [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, l’adozione di una nuova decisione retroattiva di approvazione era intesa a soddisfare più obiettivi di interesse generale, richiamati in occasione dell’esame del primo motivo.
169
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata avrebbe mirato a vanificare l’azione giudiziaria da essa introdotta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunal de commerce de Paris (Francia) il 4 novembre 2010, in violazione di quanto previsto dall’articolo 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»). In udienza, la ricorrente ha precisato che, tramite tale azione, essa mirava ad ottenere dal giudice nazionale la dichiarazione di nullità del contratto di cessione concluso fra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] per contrarietà all’ordine pubblico economico, a causa dell’annullamento, da parte del Tribunale, della prima decisione di approvazione della [OSCURATO:PERSONA].
170
È vero che la Corte europea dei diritti dell’uomo ritiene che l’esecuzione di una sentenza emessa da un’autorità giudiziaria deve essere considerata parte integrante del processo ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, segnatamente nel contesto del contenzioso amministrativo (Corte eur. D.U., Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997,
Recueil des arrêts et décisions
1997‑II, § 40 e 41), e che essa ha elaborato una giurisprudenza relativa al divieto di ingerenza del potere legislativo allo scopo di influenzare la conclusione giudiziaria di una lite (Corte eur. D.U., Raffinerie greche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c. Grecia, 9 dicembre 1994, § 49, serie A n. 301-B; Zielinski e Pradal e Gonzales e a. c. Francia, nn. 24846/94 e da 34165/96 a 34173/96, § 57, CEDU 1999-VII). Cionondimeno, nella specie, la ricorrente non ha fornito alcun argomento a sostegno dell’affermazione secondo la quale l’adozione della decisione impugnata avrebbe mirato a vanificare un procedimento giudiziario nazionale in corso. Si evince inoltre dall’esame del primo motivo che l’adozione di una nuova decisione di autorizzazione retroattiva mirava esattamente ad assicurare il rispetto, da parte dell’amministrazione, della legalità e dell’autorità di cosa giudicata da parte del Tribunale.
171
Risulta da quanto precede che la ricorrente non ha dimostrato, sulla base di indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, che la decisione impugnata avesse come scopo quello di convalidare retroattivamente la prima decisione di approvazione, e pertanto, di soddisfare un interesse privato piuttosto che privilegiare l’interesse generale.
172
Il quinto motivo deve pertanto essere dichiarato infondato.
Sul sesto motivo, attinente ad un errore di motivazione
173
La ricorrente sostiene che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe segnatamente fornito indicazioni sufficienti quanto alle ragioni che giustificano l’adozione di una decisione a carattere retroattivo. Analogamente, essa non avrebbe indicato le ragioni che le permettono di tenere conto degli elementi sopravvenuti successivamente al 30 luglio 2004 e non avrebbe indicato le ragioni per cui la rivendita degli attivi della Editis alla Planeta nel 2008 non costituiva una violazione degli impegni. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe indicato in maniera insufficiente in che modo la presenza di un amministratore comune alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata compatibile con la condizione dell’indipendenza prevista al paragrafo 10 degli impegni.
174
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], ribatte di avere sufficientemente motivato la decisione impugnata.
175
Secondo una costante giurisprudenza, la portata dell’obbligo motivazione dipende dalla natura dell’atto in questione e dal contesto nel quale esso è stato adottato. La motivazione deve fare apparire in modo chiaro e non equivoco l’iter logico seguito dall’istituzione da cui promana l’atto in modo da consentire, da una parte, al giudice dell’Unione di esercitare il suo controllo di legittimità e, dall’altra, agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato, al fine di poter difendere i loro diritti e verificare se la decisione sia fondata. Non viene richiesto che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto il problema di stabilire se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296 TFUE dev’essere valutato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (sentenze del 2 aprile 1998, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑367/95 P, Racc.,
EU:C:1998:154
, punto 63, e del 30 novembre 2011, Sniace/[OSCURATO:PERSONA], T‑238/09, Racc.,
EU:T:2011:705
, punto 37).
176
In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] non è obbligata a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere dinanzi ad essa. Le è sufficiente esporre i fatti e le considerazioni giuridiche che rivestono un’importanza essenziale nell’economia della decisione (sentenze del 1
o
luglio 2008, Chronopost e [OSCURATO:PERSONA]/UFEX e a., C‑341/06 P e C‑342/06 P, Racc.,
EU:C:2008:375
, punto 96, e del 3 marzo 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑102/07 e T‑120/07, Racc.,
EU:T:2010:62
, punto 180).
177
Inoltre, il grado di precisione della motivazione di una decisione dev’essere proporzionato alle possibilità materiali ed alle condizioni tecniche o al tempo disponibile per la sua adozione. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non viola l’obbligo di motivazione ad essa incombente se, quando esercita il suo potere di controllo delle operazioni di concentrazione, non include nella sua decisione motivazioni precise in merito alla valutazione di un certo numero di aspetti della concentrazione che appaiano ad essa manifestamente fuori luogo, privi di significato o chiaramente secondari ai fini della valutazione di quest’ultima (sentenza del 7 maggio 2009, NVV e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑151/05, Racc.,
EU:T:2009:144
, punto 192). Un obbligo del genere sarebbe infatti difficilmente compatibile con il dovere imperativo di rapidità e con i termini di procedura ristretti, imposti alla [OSCURATO:PERSONA] nell’esercizio del suo potere di controllo delle operazioni di concentrazione e che rientrano fra gli aspetti specifici di una procedura di controllo di tali operazioni (sentenza del 10 luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] of America/Impala, C‑413/06 P, Racc.,
EU:C:2008:392
, punto 167). [OSCURATO:PERSONA] deve nondimeno esporre i fatti e le riflessioni giuridiche che rivestono un’importanza essenziale nell’economia della decisione (sentenza NVV/[OSCURATO:PERSONA], cit.,
EU:T:2009:144
, punto 194).
178
Valutata alla luce di tali principi, la motivazione della decisione impugnata sembra sufficiente.
179
Occorre ricordare infatti, anzitutto, che la decisione impugnata si iscrive nel contesto, conosciuto dalla ricorrente, costituito dalla decisione del 7 gennaio 2004 di autorizzazione condizionata della concentrazione, della quale la decisione di approvazione assicura l’attuazione, nonché dal rigetto del ricorso della ricorrente diretto avverso tale decisione e dall’annullamento della prima decisione di approvazione da parte del Tribunale e il rigetto, da parte della Corte, dell’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale. Si evince inoltre dal fascicolo che la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto il 24 febbraio e il 18 aprile 2011 ad alcune lettere della ricorrente relative al seguito da dare alla sentenza T‑452/04 (
EU:T:2010:385
); che, il 14 febbraio e il 16 marzo 2011, si sono svolte delle riunioni fra la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] a tal proposito, e che la ricorrente ha nuovamente sottoposto le proprie osservazioni sulla nuova procedura di approvazione al nuovo mandatario con lettera del 20 aprile 2011 e alla [OSCURATO:PERSONA] con lettera del 27 aprile 2011.
180
Inoltre, i punti da 15 a 22 della decisione impugnata illustrano in maniera chiara e inequivocabile la scelta di adottare una decisione retroattiva da parte della [OSCURATO:PERSONA], nonché la considerazione, a titolo complementare, di elementi di fatto posteriori al 30 luglio 2004. [OSCURATO:PERSONA] ha segnatamente avuto cura di rispondere, in tali punti, agli argomenti elaborati dalla ricorrente in occasione dei numerosi scambi intercorsi fra la stessa e la [OSCURATO:PERSONA] fra il 30 settembre 2010 e il 13 maggio 2011. Per quanto riguarda la rivendita della Editis alla Planeta nel 2008, la [OSCURATO:PERSONA] ha parimenti illustrato in maniera sufficientemente chiara e inequivocabile, ai punti 47 e 48 della decisione impugnata, i motivi per cui essa riteneva tale rivendita compatibile con gli impegni della [OSCURATO:PERSONA].
181
Infine, per quanto riguarda la motivazione della valutazione della condizione dell’indipendenza prevista dagli impegni, si evince dal punto 27 della decisione impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, al momento della domanda iniziale di approvazione nel 2004, la [OSCURATO:PERSONA] fosse indipendente dalla [OSCURATO:PERSONA], poiché non esisteva alcun legame di capitale né altri legami di natura economica fra queste due società. Tale motivazione, di per sé sufficiente, è inoltre completata dalla precisazione apportata dalla nota a piè di pagina n. 10, alla quale rimanda il punto 27 della decisione impugnata, che menziona il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si era impegnata affinché il sig. P., il quale era membro del consiglio di vigilanza della [OSCURATO:PERSONA], non sedesse più in seno al suo consiglio di amministrazione (v. punto 158 supra).
182
La circostanza che il contenuto di tale nota a piè di pagina sia stato comunicato alla ricorrente solo nel corso del procedimento contenzioso non è idonea a rimettere in discussione la constatazione contenuta al punto 181 supra. Invero, precisazioni fornite dall’autore di una decisione impugnata, intese ad integrare una motivazione già di per sé sufficiente, non sono propriamente riconducibili all’osservanza dell’obbligo di motivazione da parte dell’istituzione, ancorché possano essere utili per il controllo interno della motivazione della decisione, esercitato dal giudice, in quanto consentono all’istituzione di esporre le ragioni addotte a fondamento della sua decisione (sentenza del 16 novembre 2000, Finnboard/[OSCURATO:PERSONA], C‑298/98 P, Racc.,
EU:C:2000:634
, punto 46).
183
Da tutto quanto precede risulta che la motivazione della decisione impugnata consente alla ricorrente di contestare utilmente la sua fondatezza e al Tribunale di esercitare il proprio controllo di legittimità, come si evince peraltro dall’esame degli altri motivi. Il sesto motivo può pertanto essere dichiarato infondato e, di conseguenza, il ricorso deve essere integralmente respinto.
Sulle spese
184
Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, essendo rimasta soccombente, va condannata alle spese della [OSCURATO:PERSONA], comprese quelle inerenti al procedimento sommario, nonché alle spese della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla domanda di queste ultime.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] SAS sono condannate alle spese, comprese quelle inerenti al procedimento sommario.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 settembre 2014.
[OSCURATO:PERSONA] e conclusioni delle parti
In diritto
Sulla ricevibilità
Nel merito
Sul primo motivo, concernente la violazione dell’articolo 266 TFUE e del principio di irretroattività
– Sulla ricevibilità del primo motivo
– Sulla violazione delle disposizioni di cui all’articolo 266 TFUE
– Sulla violazione del principio di irretroattività
Sul secondo motivo, attinente all’assenza di fondamento normativo della decisione impugnata
– Sulla ricevibilità del secondo motivo
– Sull’assenza di fondamento normativo della decisione impugnata
Sul terzo motivo, relativo ad errori di diritto e a manifesti errori di valutazione, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tenuto conto di dati posteriori al 30 luglio 2004 e li avrebbe utilizzati in maniera selettiva
Su quarto motivo, relativo ad errori di diritto e ad errori manifesti nella valutazione della candidatura della [OSCURATO:PERSONA] quinto motivo, attinente ad uno sviamento di potere
Sul sesto motivo, attinente ad un errore di motivazione
Sulle spese
(
*1
) Lingua processuale: il francese.