CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18596/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 04994 /20 2 3 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; domiciliato digitalmente ex lege ; rappresentat o e difesodall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura in calce al ricorso ; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimato- per la cassazione della sentenza n.2822/2022 resa in grado d’appello dal TRIBUNALEdi BARI, depositata il 13 luglio 2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del7 aprile 2025 dal ConsiglierePaolo S paziani . Rilevato che: con sentenza 13 luglio 2022, n. 2822, il Tribunale di B ari, pronunciando in grado d’ appello , in riforma della sentenza n.2429/2017 del Giudice di pace della s t essa città, ha rigettato la domanda con cui [OSCURATO:PERSONA] invocato la condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno costituito dalla somma (pari ad Euro 3.064,15) da lui corrisposta al proprio avvocato, per l’assistenza stragiudizialevolta a porre fine al ritardo dell’Istituto p revidenziale nel pagamento del [OSCURATO:PERSONA] (TFS) ; il Tribunale, previa declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale proposto da M ariano G rossi ( avente ad oggetto la statuizione accessoria sulle spese ) , ha accolto quello principale dell’[OSCURATO:PERSONA] ( relativo all a statuizione principale di condanna al risarcimento del danno),sul rilievo che la delibera di riconoscimento del TFS era stata assunta , all’esito del relativo procedimento amministrativo, il 4 settembre 2015 e che, pertanto, su tale determinazione nessuna influenza poteva avere avuto l’attività di assistenza stragiudiziale posta in essere dall’avvocato del creditore , limitata ad unae-mail di messa in mora inviata all’[OSCURATO:PERSONA] il 3 settembre 2015,ovverosia il giorno immediatamente precedente all’ emissione del detto provvedimento; ciò rilevato in fatto, il Tribunale ha fatto applicazione del principio di diritto secondo cuile spese di assistenza legale stragiudiziale hanno natura di danno emergente, la cui risarcibilitàè esclusa allorché si siano rivelatesuperflue (o addirittura eccessive), per non aver assicurato una tutela più rapidadelsoggetto assistito (sono s t ate richiamate , oltre alla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 16990/2017, anche quelleemesse a Sezione semplice nn. 9548/2017 e 14594/2005) ; propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di cinque motivi; non svolge difese l’[OSCURATO:PERSONA], che resta intimato; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale , ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.; il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte; il ricorrente ha depositato breve memoria. Considerato che 1. c on il primo motivo di ricorso viene denunciata « Illegittimità, abnormità, erroneità e/o nullità (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: "violazione o falsa applicazione di norme di diritto", error in iudicando), della sentenza n. 2822/2022 del Tribunale di Bari (in riferimento alla dichiarata inammissibilità dell'ipotetico appello incidentale, di fatto mai proposto dall'odierno ricorrente); e ciò in relazione al combinato disposto di cui agli articoli 167, 333, 342, 343, c.p.c., 2, 3, 24, 97, 111, commi 1, 2 e 6, Cost.; 296, comma 2, TFUE; 41, comma 2, lett. c, e 47, commi 1 e 2, Carta dei diritti fondamentali della U.E.; 19, comma 2, Trattato sull'U.E.; 6 e 13 C.E.D.U. (come ratificata con legge 4.8.1955, n. 848); in combinato disposto con i canoni di ermeneutica fissati dagli articoli 1362 e ss. c.c., pur in riferimento pur a quanto disposto dagli artt. 100, 101, 112, 113, 115, 116 c.p.c., e con l'interpretazione delle norme regolatrici la fattispecie resa dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria e dalla dottrina»; 2.con il secondo motivo viene denunciata « Illegittimità, erroneità e/o nullità (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: "nullità della sentenza o del procedimento", error in procedendo) della sentenza n. 2822/2022 del Tribunale di Bari, per "vizio di motivazione" (motivazione apparente, pari alla omessa motivazione, e/o perplessa o incomprensibile, illogica e/o intrinsecamente contraddittoria in modo manifesto e irriducibile, circa la disposta inammissibilità di un inesistente appello incidentale); e ciò in relazione al combinato disposto di cui agli articoli 2, 3, 24, 25, 97, 111, commi 1, 2, 6 e 7, Cost.; 296, comma 2, TFUE; 41, comma 2,lett. c, e 47, commi 1 e 2, Carta dei diritti fondamentali della U.E.; 19, Trattato sull'U.E.; 6 e 13 C.E.D.U. (come ratificata con legge 4.8.1955, n. 848); 112, 115, 132, 134 e 156 c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c., 2697 e 2907 c.c., in combinato disposto con gli articoli richiamati nel titolo del motivo rubricato sub I., nonché con l'interpretazione delle norme regolatrici la fattispecie resa dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria e dalla dottrina»; con i primi due motivi – i quali vanno illustrati ed esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione – il ricorrente censura la sentenza impugnata , sia sotto il profilo della violazione di legge sia sotto il profilo del vizio motivazionale costituzionalmente rilevante, per avere indebitamente statuito , dichiarandone l’inammissibilità, su un presunto appello incidentale da lui spiegato e «finalizzatoalla rideterminazione delle spese di l ite del primo grado di giudizio»(pag. 3 della sentenza impugnata); sostiene, in contrario, di non aver mai propostouna consimile impugnazione,essendosi limitato, senza formularespecifici motivi di doglianza, ad invocare da l Tribunale una statuizione«nuova» - ma non « diversa» - rispetto a quella emessa dal Giudicedi pace sulle spese di primo grado, che distinguesse queste ultime da quelle del grado d’appello; 2.1.i motivi in esame sono inammissibili; lo stesso ricorrente fa presenteche nelleconclusioni della comparsa di rispostain appello aveva chiesto, tra l’altr o, « all ’ adito tribunale una nuova specifica statuizione sulle spese del giudizio di primo grado, distinta da quella del giudizio di appello, determinata secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014; il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva»(pag. 12 del ricorso); è dunque di tutta evidenza che, a prescindere dalla mancata formulazionedi specifici motivi di gravame, l’appellato, non limitandosi ad invocare la condannadell’Istituto appellante nelle spese del secondo grado, ma chiedendouna “nuova” pronuncia anche sulle spese di quello precedente,aveva formalmente domandato una riforma della relativa statuizione, gravandoin parte qua la sentenza emessa dal Giudice di pace; debitamente, pertanto, il giudice d’ appello ha pronunciato sul gravameincidentale sottoposto al suo esame; 3.con il terzo motivo viene denunciata «Illegittimità, abnormità, erroneità e/o nullità (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: “violazione o falsa applicazione di norme di diritto”, error in iudicando), della sentenza n. 2822/2022 del Tribunale di Bari (circa il mancato riconoscimento, nel merito, del danno consistente nelle spese e competenze legali sostenute e documentate dal ricorrente a causa ed in conseguenza dell'inadempimento contrattuale di [OSCURATO:PERSONA]); e ciò in relazione al combinato disposto di cui agli articoli 1173, 1176, 1218 c.c., 112 e 113, c.p.c., 2, 3, 24, 97, 111, commi 1, 2 e 6, Cost.; 296, comma 2, TFUE; 41, comma 2, lett. c, e 47, commi 1 e 2, Carta dei diritti fondamentali della U.E.; 19, comma 2, Trattato sull'U.E.; 6 e 13 C.E.D.U. (come ratificata con legge 4.8.1955, n. 848); in combinato disposto con l'interpretazione delle norme regolatrici la fattispecie resa dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria e dalla dottrina»; 4.con il quarto motivo viene denunciata « Illegittimità, erroneità e/o nullità (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: "nullità della sentenza o del procedimento", error in procedendo), della sentenza n. 2822/2022 del Tribunale di Bari per “vizio di motivazione” (motivazione apparente, pari alla omessa motivazione, e/o perplessa o incomprensibile, illogica e/o intrinsecamente contraddittoria in modo manifesto e irriducibile, circa il mancato riconoscimento, nel merito, del danno consistente nelle spese e competenze legali sostenute e documentate dal ricorrente a causa ed in conseguenza dell'inadempimento contrattuale di [OSCURATO:PERSONA]); e ciò in relazione al combinato disposto di cui agli articoli 1173, 1176, 1218 c.c., 112 e 113, c.p.c., 2, 3, 24, 97, 111, commi 1, 2, 6 e 7, Cost.; 296, comma 2, TFUE; 41, comma 2, lett. c, e 47, commi 1 e 2, Carta dei diritti fondamentali della U.E.; 19, comma 2, Trattato sull'U.E.; 6 e 13 C.E.D.U. (come ratificata con legge 4.8.1955, n. 848); 112, 115, 132, 134 e 156 c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c., 2697 e 2907 c.c., in combinato disposto con l'interpretazione delle norme regolatrici la fattispecie resa dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria e dalla dottrina»; 5. con il quinto motivo viene denunciata « Illegittimità, erroneità e/o nullità (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: "nullità della sentenza o del procedimento", error in procedendo) della sentenza n. 2822/2022 del Tribunale di Bari (in riferimento agli elementi probatori posti a base della decisione); e ciò in relazione al combinato disposto di cui agli articoli 113, 115 e 116, c.p.c., e 2697 c.c., in combinato disposto con gli articoli 1173, 1176, 1218 c.c., e con l'interpretazione delle norme regolatrici la fattispecie resa dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria e dalla dottrina»; con i motivi in esame – anche questi da illustrarsi ed esaminarsi congiuntamente, stante la loro connessione – il ricorrente censura la statuizione principale della sentenza impugnata, con cui è stata rigettata la domanda risarcitoria da lui propostanei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA]; si duole, anzitutto, che il Tribunale non abbia considerato «l’effettivautilità e fruttuosità dell’ e s perito intervento professionale », che gli aveva consentito di porre fine all’ inadempimento dell’[OSCURATO:PERSONA], evitandogli la necessità di ricorrere in sede giudiziaria; osserva, a l riguardo, che,se da un lato l’[OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto al pagamento con «delibera dichiaratamenteadottata il 04/09/2015 », tuttavia la PEC d i comunicazionedi tale adozione era stata inviata il 7 settembre 2015, quindi«successivamente al la ricezione della missiva P.E.C di diffida e messa in mora» (inviata dal suo avvocato in data 3 settembre 2015), e il pagamentoeffettivo era avvenuto il 14 settembre 2015 (pag.16 del ricorso); deduce, in secondo luogo , un vizio motivazionale costituzionalmenterilevante anche in ordine alla statuizione di rigetto della domanda risarcitoria, dovendosi ritenere meramente apparente la motivazione su cui tale rigetto è stato fondato, avuto riguardo , in particolare, alla circostanza che «subito dopo la ricezione della PEC di diffida e messa in mora del 3.9.2015, L’[OSCURATO:PERSONA] si è attivata per la delibera di pagamento, poi effettuando lo stesso il 14.9.2015 » (pag.24 del ricorso); lamenta, infine, che il giudice d’appelloabbia violato le regole e i principi dettati in materiadi responsabilità contrattuale, con particolare riferimento a quelli che disciplinano l’onere probatorio; osserva , al riguardo, che, essendo stato evidenziato, sin dalla missiva PEC di diffida e messa in mora del 3 settembre 2015,l’attuale inadempimento dell’[OSCURATO:PERSONA],che non aveva effettuato il pagamento del TFS nel termine previstoalla legge (e sussistendo la presunzione di colpa del debitore, onerato della prova liberatoria della causa non imputabile ) , il danno cagionatoda tale inadempimento ( ed in particolare quello consistente nelle spese da lui sostenute per l’assistenza stragiudi zi ale, aventi naturadi danno emergente) avrebbe dovuto essergli risarcito ; 5.1. il terzo, il quarto e il quinto motivo sono inammissibili per diverse ragioni; 5.1.a.in primo luogo, la specifica doglianza circa la violazione delle regole ( anche probatorie ) , in tema di responsabilità contrattuale è inammissibile perché del tutto aspecifica in relazione al tenore della decisione impugnata, la cui ratio non è basata sulla ritenuta esclusione dell’inadempimentodell’[OSCURATO:PERSONA] ma sulla ritenuta non risarcibilità, nel la specifica fattispecie, della peculiare voce di danno emergente che ne sarebbe derivata, ovverosiail pregiudizio corrispondente all e spese di assistenza stragiudiziale , reputat e non ristorabili in quanto non necessitate e superflue; 5.1.b.in secondo luogo, stante tale motivazione – evidentemente non condivisa nel merito dal ricorrente ma, nondimeno, esistente, coerente e perspicua –è agevole rilevare che non sussiste alcuna delle gravi lacune (totale mancanza, mera apparenza, irriducibile contraddittorietà, perplessità ed obiettiva incomprensibilità) che sole consentono, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., il sindacato di legittimità della motivazione della sentenza di merito (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054; tra le successive conformi v., ex multis , Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass.25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090); 5.1.c. in terzo luogo, quanto alla doglianza secondo la quale il Tribunale non avrebbe considerato « l’effettiva utilità e fruttuosità dell’esperito intervento professionale»consistito nella diffida e mes s a in mora inviata con e-mail del 3 settembre 2015 ( utilità e fruttuosità asseritamente desumibili dalla circostanza che l’[OSCURATO:PERSONA] , dopo avere “dichiaratamente” adottato la delibera di pagamento in data 4 settembre 2015, aveva comunicato tale adozione con PEC del 7 settembre e provveduto al con creto adempimento il 14 settembre 2015), è agevole rilevare che essa doglianza , al di là della formale intestazione con cui si de nunciano errores in iudicando e in procedendo,attiene invece a profili di fatto poiché tende a suscitare da questa Corte di legittimità un accertamento di merito alternativo rispetto a quello motivatamente effettuato dal T ribunale e ad es s o insindacabilmenteriservato; il giudice del merito, infatti, proprio dallacircostanza che la delibera di pagamento del TFS era stata adottata dall’I NPS il giorno immediatamentesuccessivo alla e - mail di messa in mora inviatale il 3 settembre 2015, ha tratto motivatamente argomento per affermare che su tale provvedimento amministrativo – evidentemente e messo all’esito di «delineati passaggi procedimentali» (pag . 5 della sentenza impugnata) – nessuna influenza poteva avere avuto l’attiv i tà di assistenzalegale stragiudiziale svolta in favore del creditore , la quale quindi non aveva in alcun modo assicurato un a tutela più rapida del soggettoassistito, rivelandosi del tutto «superflua». Espresso questo motivato giudizio di fatto – lo si ripete, insindacabilein sede di legittimità – l’applicazione del principio di diritto predicativo dell’ irrisarcibilità del danno emergente derivante dalle spese sostenute per losvolgimento della predetta attività, in quanto non necessarie e nongiustificate, si rivela del tutto co ere nte in iure , in quantocorrispondente ad un orientamento consolidato di questa C orte (Cass. 6/09/1999, n. 9400; Cass. 12/07/2005, n. 14594; Cass.13/04/2017, n.9548; Cass.26/05/2021, n.1444), che trova fondamento sia nella regola processuale che prevede il potere del giudice di escludere dalla ripetizione le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ove ritenute eccessive o superflue(art. 92, primo comma, cod.proc. civ. ) , sia nel principio generale di buona fede , quale principio specificantesi, tra l’altro, nel canone che impone di salvaguardare l’utilità della contropartenei limiti del proprio apprezzabile sacrificio; 6.in definitiva, il ricorso proposto da M ariano G ross i deve essere dichiarato inammissibile; 7.non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, dalmomento che l a parte intimata, risultata vittoriosa, non ha svolto difese in questa sede; 8. a tteso il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q