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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 40544/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di assise di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] era condannato, dalla Corte di assise di Palermo, all'esito di processo celebrato con rito ordinario, alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno.

La sentenza era pronunciata il 23 maggio 2007.

L'imputato aveva chiesto e ottenuto, nel corso del giudizio di primo grado, di essere ammesso al rito abbreviato, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 4-ter di. 7 aprile 2000, n. 82, conv. dalla legge 5 giugno 2000, n. 144.

La richiesta di trasformazione del rito era stata formulata dopo l'entrata in vigore dell'art. 30, comma 1, lett. b), legge 16 dicembre 1999, n. 479 (che, modificando l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., aveva esteso ai reati astrattamente punibili con l'ergastolo la possibilità di richiedere il rito abbreviato e aveva stabilito che, all'esito del giudizio celebrato in tali forme, all'ergastolo si sostituisse la reclusione di anni trenta).

Senonché, in data 24 novembre 2000, era entrato ulteriormente in vigore l'art. 7, comma 2, di. 24 novembre 2000, n. 341, conv. dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4 (che aveva integrato la disposizione precedente, stabilendo che, all'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, fosse sostituito l'ergastolo "semplice").

L'imputato, valendosi della facoltà concessagli dall'art. 8 di. n. 341 del 2000, aveva utilmente revocato la richiesta di rito abbreviato.

La sentenza di condanna diveniva definitiva in data 19 marzo 2002.

2. Con istanza rivolta alla Corte di assise di appello di Palermo, funzionalmente competente, presentata 1'8 settembre 2021, Cillari proponeva incidente di esecuzione, chiedendo la sostituzione dell'ergastolo con la reclusione pari ad anni trenta.

Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il giudice dell'esecuzione dichiarava l'incidente inammissibile, perché in precedenza già sfavorevolmente definito con decisione ormai in giudicato.

Il giudice ribadiva come, nel caso di specie, non potessero trovare applicazione i principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, GC, 17/09/2009, Scoppola c.

Italia (in attuazione della quale era intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 210 del 2013).

Cillari non era stato processato nelle forme del rito abbreviato e l'irrogazione dell'ergastolo nei suoi confronti non era dipesa dall'applicazione retroattiva, nell'ambito di detto rito, di una disciplina sanzionatoria sfavorevole.

3. Avverso tale ordinanza Cillari ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.Nel ricorso sono formulati cinque motivi.

Con il primo e secondo motivo il ricorrente deduce, partitamente, violazione di legge e vizio della motivazione.

L'istanza di promovimento dell'incidente odierno non poteva considerarsi meramente reiterativa di altra precedente.

Era infatti medio tempore intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2021, in tema di efficacia retroattiva del giudicato costituzionale nella materia sanzionatoria, tale da imporre la rivisitazione del caso in esame.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge.

Il diritto all'equo processo, e all'applicazione del trattamento sanzionatorio più mite, risultavano violati anche nei suoi confronti.

Il ricorrente aveva rinunciato al rito abbreviato, chiesto e ottenuto nella vigenza dell'art. 30, comma 1, lett. b, legge n. 479 del 1999 (che garantiva, sempre e comunque, di scongiurare l'inflizione della pena perpetua), solo perché il legislatore aveva deciso di conferire forza retroattiva all'art. 7, comma 2, d.l. n. 341 del 2000 (che consentiva di scongiurare il solo isolamento diurno, nei casi di reati concorrenti, o di reato continuato, che importassero l'ergastolo in tal modo inasprito).

La retroattività della disposizione, contrastante con i valori convenzionali, era stata però caducata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 210 del 2013.

La scelta del ricorrente era stata, pertanto, una scelta fuorviata da un intervento legislativo incostituzionale e sarebbe illegittimo e incongruo addossarne all'interessato le conseguenze pregiudizievoli.

Con il quarto motivo, il ricorrente eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 d.l. n. 341 del 2000, a cospetto dell'art. 3, primo comma, Cost., in relazione alla disparità di trattamento venutasi a creare - una volta caducata, per effetto della citata sentenza n. 210 del 2013, l'applicazione retroattiva del trattamento sanzionatorio di sfavore - tra coloro che, per schivare l'applicazione medesima, avevano optato per il ritorno al dibattimento, e coloro che di tale facoltà non si erano comunque avvalsi.

Con il quinto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge.

La violazione del suo diritto all'equo processo, e all'applicazione del trattamento sanzionatorio più mite, andava sanata in seno all'ordinamento interno, senza che il ricorrente fosse costretto ad adire la Corte EDU.

Il motivo è ripreso e sviluppato in successiva memoria, tempestivamente depositata, anche alla luce della più recente giurisprudenza della Corte stessa.[OSCURATO:PERSONA]

1. L'incidente di esecuzione odierno non è inedito, come risulta anche dalla narrativa che precede.

Cillari ne aveva promossi antecedentemente altri due, in termini largamente sovrapponibili, entrambi respinti dal giudice dell'esecuzione.

Questa Corte esaminò i rispettivi ricorsi per cassazione, dichiarando infondato il primo (Sez. 1, n. 12584 del 12/03/2015) e manifestamente infondato il secondo (Sez. 1, n. 7959 del 13/12/2017, dep. 2018), con argomentazioni che conservano tuttora piena validità.

2. Sono infatti, e anzitutto, all'evidenza privi di pregio i primi due connessi motivi.

La sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2021 - dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, in quanto interpretato nel senso che la disposizione non si applichi in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 222, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - estende alle sanzioni amministrative a carattere punitivo lo «statuto costituzionale» proprio delle sanzioni formalmente penali, in particolare quanto alla sorte di quelle irrevocabilmente inflitte sulla base di disposizioni dichiarate successivamente invalide.

La sentenza in esame non innova la materia penale propriamente detta e non introduce principi suscettibili di trovare applicazione nel caso di specie.

3. Sono parimenti destituiti di fondamento, in modo manifesto, i connessi successivi motivi terzo, quarto e quinto.

4. Secondo giurisprudenza consolidata (Sez. 1, n. 7162 del 21/12/2015, dep. 2016, Capizzi, Rv. 266611-01; Sez. 1, n. 34158 del 04/07/2014, Trudu, Rv. 260787-01; Sez. 1, n. 15748 del 21/01/2014, Riina, Rv. 259417-01), già richiamata a definizione degli incidenti di esecuzione pregressi, non sussistono i presupposti per la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di anni trenta di reclusione, in applicazione dei principi enunciati dalla sentenza della Corte EDU nel caso Scoppola, nel caso in cui l'allora imputato, dopo aver formulato istanza di definizione del processo nella forme del rito abbreviato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 30, primo comma, lett. b), legge n. 479 del 1999, abbia poi revocato la richiesta di accesso al rito stesso, avvalendosi del disposto di cui all'art. 8 d.l. n. 341 del 2000.In tal caso, infatti, il giudizio abbreviato non si è mai celebrato e la questione posta non investe in realtà direttamente l'entità della relativa riduzione di pena, ma attiene ai profili procedurali della revoca della relativa richiesta, e della possibilità di riconoscere come celebrato il rito alternativo non tenuto a causa di detta revoca; la questione è cioè riferibile non a normativa sostanziale, ma alla disciplina del processo.

In proposito, è stato già chiarito (Sez. 1, n. 48757 del 04/12/2012, Aspa, Rv. 254524-01) che la natura sostanziale della diminuente premiale per il rito abbreviato, predicata dalla Corte EDU nella sentenza Scoppola, non implica l'omologa trasformazione di tutta la restante normativa concernente i presupposti, i termini e le modalità di accesso al rito stesso; aspetti rimessi alla scelta del legislatore nazionale e non immutati dalla giurisprudenza di matrice convenzionale.

I principi in tema di retroattività in mitius, espressi dall'art. 7 CEDU, si applicano infatti soltanto alle disposizioni che definiscono i reati e le pene che li sanzionano; non si applicano alle norme processuali, la cui applicazione immediata, conformemente al principio tempus regit actum, è conforme alla loro natura (Corte di Strasburgo 27/04/2010, Morabito contro Italia)

5. Fuori dei casi in cui vi sia necessità di conformare l'ordinamento nazionale al diritto convenzionale, torna dunque a valere la considerazione di sistema (da ultimo, sentenza n. 147 del 2021), per cui il giudice dell'esecuzione non ha titolo «per porre in discussione, in sede di incidente [...], la legittimità costituzionale [ex art. 3, primo comma, Costi di una norma che L.] attiene al processo di cognizione», e che riveste natura formale e non materiale, qual è l'art. 8 d.l. n. 341 del 2000, nella parte concernente l'esercizio della facoltà di rinuncia al rito abbreviato.

La questione risulta essere non solo manifestamente infondata, ma anche priva di concreta rilevanza, in quanto riferibile a norma della quale il giudice dell'esecuzione non può più fare diretta applicazione, concernendo le modalità procedurali da seguire nel giudizio di merito, oramai definitivamente concluso.

6. Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile, da ciò conseguendo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000), di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che - in rapporto all'intervenuta riproposizione di argomentazioni, già ripetutamente disattese - si stima equo determinare in quattromila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di assise di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] era condannato, dalla Corte di assise di Palermo, all'esito di processo celebrato con rito ordinario, alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno. La sentenza era pronunciata il 23 maggio 2007. L'imputato aveva chiesto e ottenuto, nel corso del giudizio di primo grado, di essere ammesso al rito abbreviato, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 4-ter di. 7 aprile 2000, n. 82, conv. dalla legge 5 giugno 2000, n. 144. La richiesta di trasformazione del rito era stata formulata dopo l'entrata in vigore dell'art. 30, comma 1, lett. b), legge 16 dicembre 1999, n. 479 (che, modificando l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., aveva esteso ai reati astrattamente punibili con l'ergastolo la possibilità di richiedere il rito abbreviato e aveva stabilito che, all'esito del giudizio celebrato in tali forme, all'ergastolo si sostituisse la reclusione di anni trenta). Senonché, in data 24 novembre 2000, era entrato ulteriormente in vigore l'art. 7, comma 2, di. 24 novembre 2000, n. 341, conv. dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4 (che aveva integrato la disposizione precedente, stabilendo che, all'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, fosse sostituito l'ergastolo "semplice"). L'imputato, valendosi della facoltà concessagli dall'art. 8 di. n. 341 del 2000, aveva utilmente revocato la richiesta di rito abbreviato. La sentenza di condanna diveniva definitiva in data 19 marzo 2002. 2. Con istanza rivolta alla Corte di assise di appello di Palermo, funzionalmente competente, presentata 1'8 settembre 2021, Cillari proponeva incidente di esecuzione, chiedendo la sostituzione dell'ergastolo con la reclusione pari ad anni trenta. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il giudice dell'esecuzione dichiarava l'incidente inammissibile, perché in precedenza già sfavorevolmente definito con decisione ormai in giudicato. Il giudice ribadiva come, nel caso di specie, non potessero trovare applicazione i principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, GC, 17/09/2009, Scoppola c. Italia (in attuazione della quale era intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 210 del 2013). Cillari non era stato processato nelle forme del rito abbreviato e l'irrogazione dell'ergastolo nei suoi confronti non era dipesa dall'applicazione retroattiva, nell'ambito di detto rito, di una disciplina sanzionatoria sfavorevole. 3. Avverso tale ordinanza Cillari ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.Nel ricorso sono formulati cinque motivi. Con il primo e secondo motivo il ricorrente deduce, partitamente, violazione di legge e vizio della motivazione. L'istanza di promovimento dell'incidente odierno non poteva considerarsi meramente reiterativa di altra precedente. Era infatti medio tempore intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2021, in tema di efficacia retroattiva del giudicato costituzionale nella materia sanzionatoria, tale da imporre la rivisitazione del caso in esame. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge. Il diritto all'equo processo, e all'applicazione del trattamento sanzionatorio più mite, risultavano violati anche nei suoi confronti. Il ricorrente aveva rinunciato al rito abbreviato, chiesto e ottenuto nella vigenza dell'art. 30, comma 1, lett. b, legge n. 479 del 1999 (che garantiva, sempre e comunque, di scongiurare l'inflizione della pena perpetua), solo perché il legislatore aveva deciso di conferire forza retroattiva all'art. 7, comma 2, d.l. n. 341 del 2000 (che consentiva di scongiurare il solo isolamento diurno, nei casi di reati concorrenti, o di reato continuato, che importassero l'ergastolo in tal modo inasprito). La retroattività della disposizione, contrastante con i valori convenzionali, era stata però caducata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 210 del 2013. La scelta del ricorrente era stata, pertanto, una scelta fuorviata da un intervento legislativo incostituzionale e sarebbe illegittimo e incongruo addossarne all'interessato le conseguenze pregiudizievoli. Con il quarto motivo, il ricorrente eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 d.l. n. 341 del 2000, a cospetto dell'art. 3, primo comma, Cost., in relazione alla disparità di trattamento venutasi a creare - una volta caducata, per effetto della citata sentenza n. 210 del 2013, l'applicazione retroattiva del trattamento sanzionatorio di sfavore - tra coloro che, per schivare l'applicazione medesima, avevano optato per il ritorno al dibattimento, e coloro che di tale facoltà non si erano comunque avvalsi. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge. La violazione del suo diritto all'equo processo, e all'applicazione del trattamento sanzionatorio più mite, andava sanata in seno all'ordinamento interno, senza che il ricorrente fosse costretto ad adire la Corte EDU. Il motivo è ripreso e sviluppato in successiva memoria, tempestivamente depositata, anche alla luce della più recente giurisprudenza della Corte stessa.[OSCURATO:PERSONA] 1. L'incidente di esecuzione odierno non è inedito, come risulta anche dalla narrativa che precede. Cillari ne aveva promossi antecedentemente altri due, in termini largamente sovrapponibili, entrambi respinti dal giudice dell'esecuzione. Questa Corte esaminò i rispettivi ricorsi per cassazione, dichiarando infondato il primo (Sez. 1, n. 12584 del 12/03/2015) e manifestamente infondato il secondo (Sez. 1, n. 7959 del 13/12/2017, dep. 2018), con argomentazioni che conservano tuttora piena validità. 2. Sono infatti, e anzitutto, all'evidenza privi di pregio i primi due connessi motivi. La sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2021 - dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, in quanto interpretato nel senso che la disposizione non si applichi in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 222, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - estende alle sanzioni amministrative a carattere punitivo lo «statuto costituzionale» proprio delle sanzioni formalmente penali, in particolare quanto alla sorte di quelle irrevocabilmente inflitte sulla base di disposizioni dichiarate successivamente invalide. La sentenza in esame non innova la materia penale propriamente detta e non introduce principi suscettibili di trovare applicazione nel caso di specie. 3. Sono parimenti destituiti di fondamento, in modo manifesto, i connessi successivi motivi terzo, quarto e quinto. 4. Secondo giurisprudenza consolidata (Sez. 1, n. 7162 del 21/12/2015, dep. 2016, Capizzi, Rv. 266611-01; Sez. 1, n. 34158 del 04/07/2014, Trudu, Rv. 260787-01; Sez. 1, n. 15748 del 21/01/2014, Riina, Rv. 259417-01), già richiamata a definizione degli incidenti di esecuzione pregressi, non sussistono i presupposti per la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di anni trenta di reclusione, in applicazione dei principi enunciati dalla sentenza della Corte EDU nel caso Scoppola, nel caso in cui l'allora imputato, dopo aver formulato istanza di definizione del processo nella forme del rito abbreviato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 30, primo comma, lett. b), legge n. 479 del 1999, abbia poi revocato la richiesta di accesso al rito stesso, avvalendosi del disposto di cui all'art. 8 d.l. n. 341 del 2000.In tal caso, infatti, il giudizio abbreviato non si è mai celebrato e la questione posta non investe in realtà direttamente l'entità della relativa riduzione di pena, ma attiene ai profili procedurali della revoca della relativa richiesta, e della possibilità di riconoscere come celebrato il rito alternativo non tenuto a causa di detta revoca; la questione è cioè riferibile non a normativa sostanziale, ma alla disciplina del processo. In proposito, è stato già chiarito (Sez. 1, n. 48757 del 04/12/2012, Aspa, Rv. 254524-01) che la natura sostanziale della diminuente premiale per il rito abbreviato, predicata dalla Corte EDU nella sentenza Scoppola, non implica l'omologa trasformazione di tutta la restante normativa concernente i presupposti, i termini e le modalità di accesso al rito stesso; aspetti rimessi alla scelta del legislatore nazionale e non immutati dalla giurisprudenza di matrice convenzionale. I principi in tema di retroattività in mitius, espressi dall'art. 7 CEDU, si applicano infatti soltanto alle disposizioni che definiscono i reati e le pene che li sanzionano; non si applicano alle norme processuali, la cui applicazione immediata, conformemente al principio tempus regit actum, è conforme alla loro natura (Corte di Strasburgo 27/04/2010, Morabito contro Italia) 5. Fuori dei casi in cui vi sia necessità di conformare l'ordinamento nazionale al diritto convenzionale, torna dunque a valere la considerazione di sistema (da ultimo, sentenza n. 147 del 2021), per cui il giudice dell'esecuzione non ha titolo «per porre in discussione, in sede di incidente [...], la legittimità costituzionale [ex art. 3, primo comma, Costi di una norma che L.] attiene al processo di cognizione», e che riveste natura formale e non materiale, qual è l'art. 8 d.l. n. 341 del 2000, nella parte concernente l'esercizio della facoltà di rinuncia al rito abbreviato. La questione risulta essere non solo manifestamente infondata, ma anche priva di concreta rilevanza, in quanto riferibile a norma della quale il giudice dell'esecuzione non può più fare diretta applicazione, concernendo le modalità procedurali da seguire nel giudizio di merito, oramai definitivamente concluso. 6. Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile, da ciò conseguendo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000), di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che - in rapporto all'intervenuta riproposizione di argomentazioni, già ripetutamente disattese - si stima equo determinare in quattromila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament