Corte di giustizia UEdecretoSezione I
Corte di giustizia UE n. 2700/2010
ECLI:EU:C:2010:352
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑75/09
[OSCURATO:SOCIETA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] — Ufficio delle [OSCURATO:PERSONA] di Alessandria
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Alessandria)
«Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Codice doganale comunitario — Art. 221, nn. 3 e 4 — Recupero dell’obbligazione doganale — Prescrizione — Atto perseguibile a norma di legge»
Massime della sentenza
Unione doganale — Nascita e riscossione dell’obbligazione doganale — Comunicazione al debitore dell’importo dei dazi entro
il termine di tre anni dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale
(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 221, nn. 3 e 4)
L’art. 221, nn. 3 e 4, del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento
n. 2700/2000, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale in base alla quale, laddove il mancato
pagamento dei diritti tragga origine da un reato, il termine di prescrizione dell’obbligazione doganale inizia a decorrere
dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili.
Infatti, in primo luogo, l’art. 221, n. 4, del codice doganale non prevede di per sé alcun termine di prescrizione e nemmeno
le cause di sospensione o d’interruzione della prescrizione applicabile. In secondo luogo, limitandosi al riferimento alle
«condizioni previste dalle disposizioni vigenti», l’art. 221, n. 4, del codice doganale opera un rinvio al diritto nazionale
per il regime della prescrizione dell’obbligazione doganale, qualora tale obbligazione sorga a seguito di un atto che era,
nel momento in cui è stato commesso, perseguibile penalmente.
(v. punti 33-36 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
17 giugno 2010 (
*
)
«Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Art. 221, nn. 3 e 4 – Recupero dell’obbligazione doganale – Prescrizione – Atto perseguibile a norma di legge»
Nel procedimento C‑75/09,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Commissione
tributaria provinciale di Alessandria, con decisione 28 gennaio 2009, pervenuta in cancelleria il 20 febbraio 2009, nella
causa
[OSCURATO:SOCIETA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] – Ufficio delle [OSCURATO:PERSONA] di Alessandria,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, dalla sig.ra C. Toader (relatore), dai sigg. K. Schiemann, P. Kūris
e L. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig.ra R. Şereş
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 marzo 2010,
considerate le osservazioni presentate:
– per l’[OSCURATO:SOCIETA], dall’avv. C. D’Andria;
– per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dai sigg. G. Albenzio e F. Arena, avvocati
dello Stato;
– per il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di agente;
– per il governo greco, dai sigg. S. Spyropoulos e I. Bakopoulos, nonché dalla sig.ra M. Tassopoulou, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, dalla sig.ra L. Bouyon e dal sig. B.‑R. Killmann, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 221, nn. 3 e 4, del regolamento (CEE) del Consiglio
12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento
(CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2000, n. 2700 (GU L 311, pag. 17; in prosieguo: il «codice doganale»).
2
Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia fra l’[OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]») e l’Agenzia [OSCURATO:PERSONA] –
Ufficio delle [OSCURATO:PERSONA] di Alessandria (in prosieguo: l’«Ufficio delle [OSCURATO:PERSONA]») relativamente ad un avviso di recupero di un’obbligazione
doganale.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
3
L’art. 9, n. 4, del regolamento (CE) della Commissione 4 giugno 2002, n. 954, relativo all’apertura e alla gestione di un
contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1° luglio
2002 al 30 giugno 2003) (GU L 147, pag. 8), così dispone:
«Se nella prova di importazione o di esportazione di cui al paragrafo 2 due o più richiedenti sono indicati con lo stesso
indirizzo postale o se al momento della presentazione della domanda i richiedenti figurano ai fini dell’[imposta sul valore
aggiunto] allo stesso indirizzo postale o se gli Stati membri hanno seri motivi per sospettare che gli operatori siano legati
l’uno all’altro, gli Stati membri verificano che non vi sia tale legame ai sensi dell’articolo 143 del regolamento (CEE) (...)
della Commissione [2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del
Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1)]. Qualora si identifichino richiedenti
legati l’uno all’altro, tutte le rispettive domande sono respinte.
(…)».
4
L’art. 221, nn. 3 e 4, del codice doganale stabilisce che:
«3. La comunicazione al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l’obbligazione doganale. Detto
termine è sospeso a partire dal momento in cui è presentato un ricorso a norma dell’articolo 243 e per la durata del relativo
procedimento.
4. Qualora l’obbligazione doganale sorga a seguito di un atto che era nel momento in cui è stato commesso perseguibile penalmente,
la comunicazione al debitore può essere effettuata, alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti, dopo la scadenza
del termine di cui al paragrafo 3».
Il diritto nazionale
5
L’art. 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, recante il riordinamento degli istituti doganali e revisione delle
procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17
dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio
1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie (GURI n. 291 del 14
dicembre 1990), è così formulato:
«1. L’ufficio doganale può procedere alla revisione dell’accertamento divenuto definitivo, ancorché le merci che ne hanno formato
l’oggetto siano state lasciate alla libera disponibilità dell’operatore o siano già uscite dal territorio doganale. La revisione
è eseguita d’ufficio, ovvero quando l’operatore interessato ne abbia fatta richiesta con istanza presentata, a pena di decadenza,
entro il termine di tre anni dalla data in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
(…)
5. Quando dalla revisione, eseguita sia d’ufficio che su istanza di parte, emergono inesattezze, omissioni o errori relativi
agli elementi presi a base dell’accertamento, l’ufficio procede alla relativa rettifica e ne dà comunicazione all’operatore
interessato, notificando apposito avviso. Nel caso di rettifica conseguente a revisione eseguita d’ufficio, l’avviso deve
essere notificato, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
(…)».
6
L’art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante il Testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale (GURI n. 80 del 28 marzo 1973; in prosieguo: il «TULD»), stabilisce che:
«1. L’azione dello Stato per la riscossione dei diritti doganali si prescrive nel termine di cinque anni.
(…)
3. Qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei diritti abbia causa da un reato, il termine di prescrizione decorre dalla
data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili.
(…)».
7
A norma dell’art. 29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante le disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (GURI n. 10 del 12 gennaio 1991), il termine di prescrizione ex art. 84
del TULD è stato ridotto a tre anni.
Causa principale e questione pregiudiziale
8
L’[OSCURATO:PERSONA] ha importato carne congelata disossata (codice NC 0202 30 90 90) nell’ambito del contingente annuale (sotto contingente
II) stabilito dal regolamento n. 954/2002.
9
Per ottenere i certificati di importazione, essa presentava una domanda di importazione in cui dichiarava di soddisfare i
requisiti previsti dall’art. 9 di detto regolamento. Fra tali condizioni rientrava quella dell’assenza di collegamento con
società di altri Stati membri che avessero presentato domande analoghe prima del 14 giugno 2002.
10
Con un controllo, effettuato presso l’[OSCURATO:PERSONA] il 12 febbraio 2007, la Guardia di Finanza di Milano accertava violazioni relative
alle summenzionate condizioni.
11
Il verbale redatto a seguito di tale controllo ha, da un lato, dato luogo ad un’indagine penale.
12
D’altro lato, sulla base dello stesso verbale, l’Ufficio delle [OSCURATO:PERSONA], il 28 febbraio 2008, emetteva un avviso di rettifica
delle dichiarazioni doganali effettuate dall’[OSCURATO:PERSONA], disponendo il recupero di un importo complessivo pari ad EUR 141 125,49,
a titolo di dazi doganali e d’imposta sul valore aggiunto, oltre agli interessi quantificati in EUR 47 298,45.
13
L’avviso di rettifica in parola veniva notificato all’[OSCURATO:PERSONA] l’11 marzo 2008.
14
Detta società presentava ricorso avverso tale avviso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Alessandria, adducendo
la prescrizione del diritto ad emettere un avviso di rettifica delle dichiarazioni doganali. Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], il menzionato
diritto sarebbe assoggettato ad un termine di prescrizione di tre anni a decorrere dalla data delle dichiarazioni doganali.
Orbene, poiché le dichiarazioni controverse erano state fornite il 13 agosto, 18 settembre e 23 ottobre 2002, i termini di
prescrizione dovevano essere considerate scaduti, rispettivamente, il 13 agosto, 18 settembre e 23 ottobre 2005.
15
L’Ufficio delle [OSCURATO:PERSONA] invoca, da parte sua, le cause di «sospensione e interruzione della prescrizione» previste all’art. 221
del codice doganale comunitario e, in particolare, al n. 4 di detto articolo, in base al quale la comunicazione dell’importo
esatto del debito doganale può essere effettuata dopo la scadenza del termine di tre anni, qualora le autorità doganali non
siano state in grado di quantificare l’importo esatto dei dazi a seguito di atti perseguibili penalmente.
16
Tale disposizione, secondo l’Ufficio delle [OSCURATO:PERSONA], dovrebbe essere interpretata in combinato disposto con l’art. 84 TULD,
ai sensi del quale, qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei diritti abbia causa da un reato, il termine di prescrizione
decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili.
17
In tale contesto la Commissione tributaria provinciale di Alessandria ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre
alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se, in relazione alle disposizioni di cui all’art. 11 del [decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374] combinate con l’art. 221,
[nn. 3 e 4, del codice doganale], e avuto riguardo all’art. 84, n. 3, [TULD], il diritto dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] ad esercitare
l’azione di revisione dell’accertamento sia prescritto e/o decaduto con il decorso del triennio dalla data della dichiarazione
doganale, ovvero se il termine suddetto possa subire interruzioni e/o sospensioni in pendenza di un procedimento penale incardinatosi
per violazione dei diritti doganali di cui all’accertamento».
Sulla questione pregiudiziale
Osservazioni presentate alla Corte
18
Nel presente procedimento hanno presentato osservazioni scritte l’[OSCURATO:PERSONA], i governi italiano, ceco e greco, nonché la Commissione
europea.
19
L’[OSCURATO:PERSONA] propone alla Corte o di considerare quale condizione di applicazione della disposizione di cui all’art. 221, n. 4,
del codice doganale la realizzazione di almeno un evento procedimentale entro il termine triennale di prescrizione, o di constatare
che spetta all’ordinamento interno l’individuazione delle condizioni per l’applicazione della suddetta disposizione.
20
Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], sebbene le autorità doganali siano competenti per constatare, ai fini di un procedimento di natura amministrativa,
l’esistenza di un fatto passibile di reato, d’altro canto l’imperativo della certezza del diritto imporrebbe alle citate autorità
di agire entro il termine di prescrizione di tre anni.
21
In proposito l’[OSCURATO:PERSONA] richiama l’interpretazione degli artt. 84 TULD e 221 del codice doganale data dalla Corte suprema di cassazione,
secondo cui, per interrompere il decorso della prescrizione triennale, un atto emanato dalle suddette autorità deve intervenire
nell’arco temporale in questione.
22
Il governo greco ritiene, in sostanza, che il decorso della prescrizione dell’obbligazione doganale sia sospeso, poiché la
violazione doganale accertata configura una fattispecie avente rilevanza penale e ha avuto l’effetto di impedire alle autorità
doganali competenti di determinare con precisione la misura dei dazi dovuti. Detto governo propone pertanto di risolvere la
questione pregiudiziale nel senso che la prescrizione non può operare in forza dell’art. 221, n. 3, del codice doganale quando
l’obbligazione doganale risulta da un atto passibile di reato.
23
I governi italiano e ceco, nonché la Commissione, sostanzialmente reputano che l’art. 221, n. 4, del codice doganale non osti
ad una disciplina come quella in discussione nella causa principale e rinviano al diritto nazionale per ogni questione attinente
alla prescrizione delle obbligazioni doganali che sorgono da un atto perseguibile penalmente.
24
A tale riguardo la Commissione osserva che la disposizione in parola non prevede né un termine di prescrizione né le cause
di sospensione o interruzione di detto termine. In particolare, essa non esige alcuna sospensione della prescrizione in pendenza
di un’eventuale procedura di ricorso, come previsto invece dal n. 3 dello stesso articolo.
25
Tuttavia, secondo il governo ceco e la Commissione, il legislatore nazionale non godrebbe di libertà assoluta. Da un lato,
la normativa degli Stati membri dovrebbe conformarsi ai principi di effettività e di equivalenza; d’altro lato, una limitazione
del decorso della prescrizione dovrebbe essere giustificata da una finalità di interesse generale, necessaria e proporzionata
al fine legittimo perseguito.
26
Il giudice del rinvio sarebbe colui che meglio potrebbe verificare la compatibilità della normativa nazionale di cui alla
causa principale con i succitati principi.
Risposta della Corte
27
In via preliminare occorre ricordare che, nell’ambito di un procedimento ai sensi dell’art. 234 CE, non spetta alla Corte
pronunciarsi sulla compatibilità di norme di diritto interno con il diritto dell’Unione. Ciò nondimeno, la Corte è competente
a fornire al giudice a quo tutti gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione atti a consentirgli di valutare tale
compatibilità per pronunciarsi nella causa per la quale è stato adito (sentenza 23 settembre 2004, causa C‑414/02, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8633, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).
28
Dall’ordinanza del giudice del rinvio emerge come quest’ultimo s’interroghi sulla conformità con il diritto dell’Unione di
disposizioni che stabiliscono che, qualora il mancato pagamento dei diritti doganali abbia causa da un reato, il termine di
prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili.
29
In quest’ottica si deve considerare che il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 221, nn. 3 e 4, del codice doganale
osti ad una normativa nazionale come quella di cui alla causa principale, in forza della quale, qualora il mancato pagamento
dei diritti doganali abbia causa da un reato, il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui il decreto o
la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili.
30
Occorre innanzitutto rilevare che, secondo costante giurisprudenza, l’art. 221, n. 3, prima frase, del codice doganale introduce
una regola di prescrizione in base alla quale la comunicazione dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione da
pagare non può più essere effettuata dopo la scadenza del termine di tre anni a decorrere dalla data in cui è sorta l’obbligazione
doganale (v., in tal senso, sentenze 23 febbraio 2006, causa C‑201/04, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2049, punto 39, nonché
16 luglio 2009, cause riunite C‑124/08 e C‑125/08, Snauwaert e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6793, punto 28).
31
L’art. 221, n. 3, seconda frase, del codice doganale stabilisce che detto termine di prescrizione è sospeso a seguito della
presentazione di un ricorso a norma dell’art. 243 del codice in parola e per la durata del relativo procedimento di ricorso.
32
A titolo di eccezione rispetto alla regola menzionata al punto 30 della presente sentenza, l’art. 221, n. 4, del codice doganale
dispone che, nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti, le autorità doganali possano procedere a tale comunicazione
dopo la scadenza del termine di cui sopra, qualora dette autorità non abbiano potuto determinare l’importo esatto dei dazi
legalmente dovuti a causa di un atto perseguibile a norma di legge (sentenza Snauwaert e a., cit., punto 29).
33
A tale proposito va osservato, in primo luogo, che l’art. 221, n. 4, del codice doganale non prevede di per sé alcun termine
di prescrizione e nemmeno le cause di sospensione o d’interruzione della prescrizione applicabile. In particolare, a differenza
di quanto disposto dal n. 3 del medesimo articolo, il n. 4 dell’articolo in parola non impone alcuna sospensione della prescrizione
nel corso della durata di un eventuale procedimento di ricorso.
34
In secondo luogo, occorre rilevare che, limitandosi al riferimento alle «condizioni previste dalle disposizioni vigenti»,
l’art. 221, n. 4, del codice doganale opera un rinvio al diritto nazionale per il regime della prescrizione dell’obbligazione
doganale, qualora tale obbligazione sorga a seguito di un atto che era, nel momento in cui è stato commesso, perseguibile
penalmente.
35
Di conseguenza, non prevedendo il diritto dell’Unione regole comuni in materia, spetta ad ogni Stato membro determinare il
regime della prescrizione delle obbligazioni doganali che è stato possibile accertare a causa di un fatto passibile di reato
(v., per analogia, sentenze 16 ottobre 2003, causa C‑91/02, Hannl-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑12077, punti 18‑20, e [OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 53).
36
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione sottoposta dichiarando che l’art. 221, nn. 3
e 4, del codice doganale deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale in base alla quale, laddove
il mancato pagamento dei diritti tragga origine da un reato, il termine di prescrizione dell’obbligazione doganale inizia
a decorrere dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili.
Sulle spese
37
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
L’art. 221, nn. 3 e 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario,
come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2000, n. 2700, deve essere interpretato
nel senso che non osta ad una normativa nazionale in base alla quale, laddove il mancato pagamento dei diritti tragga origine
da un reato, il termine di prescrizione dell’obbligazione doganale inizia a decorrere dalla data in cui il decreto o la sentenza,
pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili.
Firme
*
Lingua processuale: l’italiano.