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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14423/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16422/2024R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA];AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; –intimati – avversola sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia n. 1117 /20 2 4 depositata in data 19 / 4 /20 2 4 , non notificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 febbraio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: Consentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del la Lombardian.1117/2024 depositata in data 19 / 4 /20 24 veniva rigettato l’appelloproposto dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milano n.166/1/2023 con la quale era stato accolto il ricorso introduttivo di WalterDe Cicco avente ad oggetto la cartella di pagamento IVA 2019 .

Ilgiudice di prime cure , previo rigetto della richiesta di estensione del contraddittorioall’Agenzia delle Entrate, annullava l’atto impugnato.

In appello si costituiva volontariamente l’Agenzia delle Entrate e l a Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia rigettava l’appello dell’Agenzia Entrate – Riscossione, confermando l’annullamentodella cartella di pagamento impugnata.

Avversola sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate , affidato ad un unico motivo.

Il contribuente e l’agente dellariscossione sono rimast i intimat i .

Consideratoche: L’Agenzia delle Entrate ha depositato in data 3.9.2024 istanza di cessazionedella materia del contendere per intervenuta conciliazione fuoriudienza ex art.48 del d.lgs. n.546/1992, con estensione al credito erarialeresiduo in contestazione delle percentuali di riduzione applicate in occasione dell’Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento omologato dal Tribunale di Milano, sezione fallimentare(R.G.n.1/2020), ai sensi della l. n. 3/2012.

Inoltre, è stata prodotta in allegato anche la relativa proposta di accordo conciliativo redattadall’Agenzia delle Entrate , e la nota di deposito chiarisce che l’accordoè stato concluso.

L’istanza va senz’altro accolta e nessun provvedimento dev’essere adottato sulle spese di lite, in assenza di formale costituzione in giudiziodel contribuente e dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione .

P.Q.M La Corte: dichiara estinto il processo p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16422/2024R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA];AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; –intimati – avversola sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia n. 1117 /20 2 4 depositata in data 19 / 4 /20 2 4 , non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 febbraio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Consentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del la Lombardian.1117/2024 depositata in data 19 / 4 /20 24 veniva rigettato l’appelloproposto dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milano n.166/1/2023 con la quale era stato accolto il ricorso introduttivo di WalterDe Cicco avente ad oggetto la cartella di pagamento IVA 2019 . Ilgiudice di prime cure , previo rigetto della richiesta di estensione del contraddittorioall’Agenzia delle Entrate, annullava l’atto impugnato. In appello si costituiva volontariamente l’Agenzia delle Entrate e l a Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia rigettava l’appello dell’Agenzia Entrate – Riscossione, confermando l’annullamentodella cartella di pagamento impugnata. Avversola sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate , affidato ad un unico motivo. Il contribuente e l’agente dellariscossione sono rimast i intimat i . Consideratoche: L’Agenzia delle Entrate ha depositato in data 3.9.2024 istanza di cessazionedella materia del contendere per intervenuta conciliazione fuoriudienza ex art.48 del d.lgs. n.546/1992, con estensione al credito erarialeresiduo in contestazione delle percentuali di riduzione applicate in occasione dell’Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento omologato dal Tribunale di Milano, sezione fallimentare(R.G.n.1/2020), ai sensi della l. n. 3/2012. Inoltre, è stata prodotta in allegato anche la relativa proposta di accordo conciliativo redattadall’Agenzia delle Entrate , e la nota di deposito chiarisce che l’accordoè stato concluso. L’istanza va senz’altro accolta e nessun provvedimento dev’essere adottato sulle spese di lite, in assenza di formale costituzione in giudiziodel contribuente e dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione . P.Q.M La Corte: dichiara estinto il processo p
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