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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 aprile 2026

Cassazione n. 10228/2026

Testo disponibile della fonte

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LLI, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro2026 REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro tempore,1480 rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 2894/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 12/08/2022 R.G.N. 934/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in personNuam edroe rle gistro generale 27247/2022Numero sezionale 1480/2026Sostituto Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], Ncuhmeer o dhi ara ccolta generale 10228/2026concluso per il rigetto del ricorso.

Data pubblicazione 19/04/20261.

I signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corted’appello di Napoli n. 2894/2022, pubblicata il 12 agosto 2022,con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso perrevocazione da loro presentato avverso la sentenza della stessaCorte d’appello di Napoli n. 1221 del 2020, fondato sull’art. 395,n. 4, c.p.c.Hanno sostenuto i ricorrenti con il ricorso per revocazione chela Corte d’appello avesse rigettato il loro motivo d’appelloconcernente il pagamento del TFR maturato nel periodo dal 1°gennaio 2000 al 14 ottobre 2009, antecedente alla loro formaleassunzione presso la Regione Campania, sulla base dell’erratopresupposto che non vi fosse stata una cesura tra il rapportointercorso nel periodo descritto e il rapporto a tempoindeterminato instauratosi con la successiva assunzione.2.

La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza oggi impugnata,ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, ritenendoche l’errore denunciato non fosse qualificabile come errore difatto, ma come giudizio emesso all’esito della interpretazionedei fatti oggetto di cognizione, sottratto all’impugnazionestraordinaria.3.

Il ricorso è affidato a un unico motivo, assistito da memoria.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, assistito damemoria.Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte,chiedendo il rigetto del ricorso.Numero registro generale 27247/2022Numero sezionale 1480/2026Numero di raccolta generale 10228/2026RAGIONI DELLA DECISIONE Data pubblicazione 19/04/20261.

Con il primo e unico motivo di ricorso, parte ricorrentedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 395, n. 4, c.p.c.Affermano i ricorrenti di aver intrattenuto con la RegioneCampania un rapporto di lavoro a termine regolato da duesuccessive convenzioni, più volte prorogate, e di essere statisuccessivamente assunti a tempo indeterminato, in virtù di unalegge regionale di stabilizzazione.

L’assunzione a tempoindeterminato è avvenuta mediante conclusione di un contrattoindividuale di lavoro, dal quale, a dire dei ricorrenti, sarebbesorto un nuovo rapporto lavorativo, privo di qualsiasi continuitàgiuridica con il precedente.Tale assenza di continuità sarebbe un presupposto di fattoincontroverso, la cui verità dovrebbe dirsi positivamentestabilita e erroneamente supposta dalla prima sentenzad’appello, oggetto della domanda di revocazione.L’errore commesso da tale sentenza – che, ignorando unpresupposto incontrastato, ha affermato la continuità giuridicatra il primo e il secondo rapporto – sarebbe pertanto un tipicoerrore revocatorio.Errata sarebbe dunque anche la sentenza oggi impugnata, cheha escluso la natura revocatoria dell’errore denunciato.2.

Il motivo è infondato.Come di recente ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte,l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consistenell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto lasupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cuiverità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti dicausa (sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbiacostituito terreno di discussione delle parti); b) nonN umpeuroò re gistro generale 27247/2022Numero sezionale 1480/2026concernere l'attività interpretativa e valutativa; c)N umderoe dvi era ccolta generale 10228/2026possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediatDaat a pubblicazione 19/04/2026rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenzaimpugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale edecisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio dicassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte(Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 20013 del 19/07/2024).3.

Nel caso oggi all’esame, tali caratteri non ricorrono: inparticolare, l’assenza di continuità giuridica tra i due rapportinon risulta dagli atti di causa in modo assolutamente evidentee immediatamente rilevabile e comunque l’errore denunciatocostituisce il frutto di un’attività interpretativa e valutativa.Sotto il primo aspetto, non può infatti dirsi che le modalità concui la stabilizzazione dei ricorrenti è avvenuta e il contenuto delcontratto di lavoro a tempo indeterminato da loro sottoscritto,siano di per sé indicativi di un fatto incontrovertibile, posto chené la legge regionale, né la delibera che ha avviato la proceduradi stabilizzazione, né infine il contratto individuale di lavorodicono in modo esplicito che tra i due rapporti vi fosse stata unacesura.È dunque corretta l’affermazione della sentenza oggiimpugnata, secondo cui la conclusione cui è giunta la primasentenza della Corte d’appello di Napoli è frutto di un’attivitàvalutativa, non certo percettiva.

Proprio in quanto è statonecessario esaminare il contratto di lavoro a tempoindeterminato alla luce della legge regionale e della delibera diavvio della stabilizzazione, l’accertamento della unicità delrapporto, da cui è disceso il rigetto della domanda dicorresponsione del TFR, non ha costituito un accertamento difatto, suscettibile di dar luogo a un errore revocatorio, maun’attività di interpretazione giuridica, censurabile Ncuommeroe re gistro generale 27247/2022Numero sezionale 1480/2026violazione o falsa applicazione di legge.

Numero di raccolta generale 10228/20264.

Né può essere condivisa la posizione assunta dal ricorrenteDa,t a pubblicazione 19/04/2026secondo il quale all’indomani della riforma dell’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., lo spazio dell’errore revocatorio si sarebbeallargato a tutti i casi di travisamento della prova.I confini tra errore revocatorio e travisamento della prova sonostati di recente tracciati dalle Sezioni unite di questa Corte conla sentenza 5 marzo 2024, n. 5792, in termini che smentisconola tesi dei ricorrenti, avendo tale sentenza affermato che «iltravisamento del contenuto oggettivo della prova, il qualericorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, enon di verifica logica della riconducibilità dell’informazioneprobatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedionell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, inconcorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c.,mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un puntocontroverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè seil travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettatada una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso deipresupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c.,a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale».Si conferma che l’errore revocatorio è un errore percettivo, chepresuppone l’incontrovertibilità del fatto, ipotesi che non ricorrenella specie.Come affermato in un altro passaggio della sentenza delleSezioni unite n. 5472 del 2024, «ciò che rileva è la logica delprocesso giurisdizionale, per la quale se c’è controversia c’ègiudizio, e se c’è giudizio non c’è errore percettivo».5.

Il ricorso va in conclusione rigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella mNuismuerroa re gistro generale 27247/2022Numero sezionale 1480/2026indicata in dispositivo.

Numero di raccolta generale 10228/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole ineuro 5.200,00 per compensi professionali ed euro 200,00 peresborsi, oltre al rimborso delle spese generali del 15% e agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso,a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo2026.La PresidenteIrene TricomiNumero registro generale 27247/2022Numero sezionale 1480/2026Numero di raccolta generale 10228/2026Data pubblicazione 19/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LLI, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro2026 REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro tempore,1480 rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 2894/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 12/08/2022 R.G.N. 934/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in personNuam edroe rle gistro generale 27247/2022Numero sezionale 1480/2026Sostituto Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], Ncuhmeer o dhi ara ccolta generale 10228/2026concluso per il rigetto del ricorso. Data pubblicazione 19/04/20261. I signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corted’appello di Napoli n. 2894/2022, pubblicata il 12 agosto 2022,con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso perrevocazione da loro presentato avverso la sentenza della stessaCorte d’appello di Napoli n. 1221 del 2020, fondato sull’art. 395,n. 4, c.p.c.Hanno sostenuto i ricorrenti con il ricorso per revocazione chela Corte d’appello avesse rigettato il loro motivo d’appelloconcernente il pagamento del TFR maturato nel periodo dal 1°gennaio 2000 al 14 ottobre 2009, antecedente alla loro formaleassunzione presso la Regione Campania, sulla base dell’erratopresupposto che non vi fosse stata una cesura tra il rapportointercorso nel periodo descritto e il rapporto a tempoindeterminato instauratosi con la successiva assunzione.2. La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza oggi impugnata,ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, ritenendoche l’errore denunciato non fosse qualificabile come errore difatto, ma come giudizio emesso all’esito della interpretazionedei fatti oggetto di cognizione, sottratto all’impugnazionestraordinaria.3. Il ricorso è affidato a un unico motivo, assistito da memoria.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, assistito damemoria.Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte,chiedendo il rigetto del ricorso.Numero registro generale 27247/2022Numero sezionale 1480/2026Numero di raccolta generale 10228/2026RAGIONI DELLA DECISIONE Data pubblicazione 19/04/20261. Con il primo e unico motivo di ricorso, parte ricorrentedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 395, n. 4, c.p.c.Affermano i ricorrenti di aver intrattenuto con la RegioneCampania un rapporto di lavoro a termine regolato da duesuccessive convenzioni, più volte prorogate, e di essere statisuccessivamente assunti a tempo indeterminato, in virtù di unalegge regionale di stabilizzazione. L’assunzione a tempoindeterminato è avvenuta mediante conclusione di un contrattoindividuale di lavoro, dal quale, a dire dei ricorrenti, sarebbesorto un nuovo rapporto lavorativo, privo di qualsiasi continuitàgiuridica con il precedente.Tale assenza di continuità sarebbe un presupposto di fattoincontroverso, la cui verità dovrebbe dirsi positivamentestabilita e erroneamente supposta dalla prima sentenzad’appello, oggetto della domanda di revocazione.L’errore commesso da tale sentenza – che, ignorando unpresupposto incontrastato, ha affermato la continuità giuridicatra il primo e il secondo rapporto – sarebbe pertanto un tipicoerrore revocatorio.Errata sarebbe dunque anche la sentenza oggi impugnata, cheha escluso la natura revocatoria dell’errore denunciato.2. Il motivo è infondato.Come di recente ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte,l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consistenell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto lasupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cuiverità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti dicausa (sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbiacostituito terreno di discussione delle parti); b) nonN umpeuroò re gistro generale 27247/2022Numero sezionale 1480/2026concernere l'attività interpretativa e valutativa; c)N umderoe dvi era ccolta generale 10228/2026possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediatDaat a pubblicazione 19/04/2026rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenzaimpugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale edecisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio dicassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte(Cass., Sez. U, Ordinanza n. 20013 del 19/07/2024).3. Nel caso oggi all’esame, tali caratteri non ricorrono: inparticolare, l’assenza di continuità giuridica tra i due rapportinon risulta dagli atti di causa in modo assolutamente evidentee immediatamente rilevabile e comunque l’errore denunciatocostituisce il frutto di un’attività interpretativa e valutativa.Sotto il primo aspetto, non può infatti dirsi che le modalità concui la stabilizzazione dei ricorrenti è avvenuta e il contenuto delcontratto di lavoro a tempo indeterminato da loro sottoscritto,siano di per sé indicativi di un fatto incontrovertibile, posto chené la legge regionale, né la delibera che ha avviato la proceduradi stabilizzazione, né infine il contratto individuale di lavorodicono in modo esplicito che tra i due rapporti vi fosse stata unacesura.È dunque corretta l’affermazione della sentenza oggiimpugnata, secondo cui la conclusione cui è giunta la primasentenza della Corte d’appello di Napoli è frutto di un’attivitàvalutativa, non certo percettiva. Proprio in quanto è statonecessario esaminare il contratto di lavoro a tempoindeterminato alla luce della legge regionale e della delibera diavvio della stabilizzazione, l’accertamento della unicità delrapporto, da cui è disceso il rigetto della domanda dicorresponsione del TFR, non ha costituito un accertamento difatto, suscettibile di dar luogo a un errore revocatorio, maun’attività di interpretazione giuridica, censurabile Ncuommeroe re gistro generale 27247/2022Numero sezionale 1480/2026violazione o falsa applicazione di legge. Numero di raccolta generale 10228/20264. Né può essere condivisa la posizione assunta dal ricorrenteDa,t a pubblicazione 19/04/2026secondo il quale all’indomani della riforma dell’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., lo spazio dell’errore revocatorio si sarebbeallargato a tutti i casi di travisamento della prova.I confini tra errore revocatorio e travisamento della prova sonostati di recente tracciati dalle Sezioni unite di questa Corte conla sentenza 5 marzo 2024, n. 5792, in termini che smentisconola tesi dei ricorrenti, avendo tale sentenza affermato che «iltravisamento del contenuto oggettivo della prova, il qualericorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, enon di verifica logica della riconducibilità dell’informazioneprobatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedionell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, inconcorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c.,mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un puntocontroverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè seil travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettatada una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso deipresupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c.,a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale».Si conferma che l’errore revocatorio è un errore percettivo, chepresuppone l’incontrovertibilità del fatto, ipotesi che non ricorrenella specie.Come affermato in un altro passaggio della sentenza delleSezioni unite n. 5472 del 2024, «ciò che rileva è la logica delprocesso giurisdizionale, per la quale se c’è controversia c’ègiudizio, e se c’è giudizio non c’è errore percettivo».5. Il ricorso va in conclusione rigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella mNuismuerroa re gistro generale 27247/2022Numero sezionale 1480/2026indicata in dispositivo. Numero di raccolta generale 10228/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole ineuro 5.200,00 per compensi professionali ed euro 200,00 peresborsi, oltre al rimborso delle spese generali del 15% e agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso,a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo2026.La PresidenteIrene TricomiNumero registro generale 27247/2022Numero sezionale 1480/2026Numero di raccolta generale 10228/2026Data pubblicazione 19/04/2026
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