CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15377/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Tribunale di Roma n. 15393/2020pubblicata il 4 novembre 2020.Udita la relazione svolta all’udienza pubblica del 7 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 12987/2021Numero sezionale 1197/2026lette e udite le conclusioni del P.M. in persona del SostitutoNumero di raccolta generale 15377/2026Procuratore Generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha Datac hpuibebslictaozio ne 20/05/2026l’accoglimento del II motivo di ricorso, assorbito il I;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Urso della parte ricorrente, che ha conclusoper l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOAntonio Barillaro, con atto di citazione notificato il 31 gennaio2017, ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. al Giudice di [OSCURATO:PERSONA] contro la cartella di pagamento n. 09720160157182391notificata il 17 gennaio 2017, relativa a verbale di accertamento diviolazione del CDS, deducendone l’illegittimità per omessa notificadel titolo presupposto e per illecita applicazione di maggiorazioni.Si è costituita [OSCURATO:PERSONA], mentre è rimasta contumacel’Agenzia delle Entrate - Riscossione.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma, con sentenza n. 1421/2018, hadichiarato inammissibile l’opposizione.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che il Tribunale di Roma, nelcontraddittorio delle parti, con sentenza n. 15393/2020, hadichiarato inammissibile.Il giudice ha ritenuto tardivo l’appello sul presupposto che sarebbestato applicabile l’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011.Per l’esattezza, il Tribunale di Roma ha valorizzato la circostanzache l’appello sarebbe stato proposto con citazione quando, alcontrario, la forma corretta avrebbe dovuto essere quella del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione sulla basedi due motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Numero registro generale 12987/2021Numero sezionale 1197/2026Con ordinanza interlocutoria della Sez. 6-2 n. 10418/2022 laNumero di raccolta generale 15377/2026causa è stata rinviata in pubblica udienza. Data pubblicazione 20/05/2026Le parti hanno depositato memorie.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Col primo motivo è contestato il vizio di motivazione peromesso esame di documenti decisivi.2) Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 327 c.p.c. in quanto il giudice di appelloavrebbe errato nel ritenere tardivo l’appello sul presupposto chesarebbe stato applicabile l’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011.Per l’esattezza, il Tribunale di Roma avrebbe valorizzato lacircostanza che l’appello sarebbe stato proposto con citazionequando, al contrario, la forma corretta avrebbe dovuto essere quelladel ricorso. Pertanto, essendo stata pubblicata la sentenza di primogrado il 18 gennaio 2018, l’atto introduttivo del gravame avrebbedovuto essere depositato entro il 18 luglio 2018 per esseretempestivo. Al contrario, detto deposito sarebbe avvenuto il 27 luglio2018, mentre la sola notifica della citazione si sarebbe perfezionatain termini utili.Ad avviso del ricorrente, però, il rito applicabile avrebbe dovutoessere quello ex art. 615 c.p.c., con la conseguenza che l’appellosarebbe stato ammissibile.Il secondo motivo deve essere esaminato per primo in quantologicamente prioritario rispetto al precedente.La censura è fondata.Non è in questione che il ricorrente abbia introdotto il giudizio diprimo grado seguendo il rito ordinario.Allo stesso tempo, non risulta che il Giudice di Pace di Roma abbiaadottato un provvedimento di mutamento del rito (come, invece,avrebbe dovuto).Ne deriva che il giudizio di primo grado si è svolto seguendo il ritoordinario e che pure la sentenza di primo grado lo ha rispettato.Numero registro generale 12987/2021Numero sezionale 1197/2026Pertanto, secondo la prevalente giurisprudenza, il rito (ordinario)Numero di raccolta generale 15377/2026adottato dall’opponente deve ritenersi consolidato anche Dinat a opurbdbliicnaezio ne 20/05/2026alla forma di proposizione del mezzo di gravame.Infatti, benché il giudizio di opposizione al verbale di accertamentodi violazione di norme del codice della strada, instauratosuccessivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, siasoggetto al rito del lavoro anche per quel che concerne l’appelloavverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso (Cass.,Sez. 6-2, n. 19298 del 2017), è pur vero che, ove una controversiasia stata trattata in primo grado con il rito ordinario, anziché conquello speciale del lavoro, le forme del rito ordinario debbono essereseguite anche per la proposizione dell’appello, che, dunque, vaproposto con citazione ad udienza fissa (Cass., Sez. 3, n. 18048 del2019).Ad esempio, in quest’ottica, Cass., Sez. 3, n. 9847 del 2020 haaffermato che «Se l’opposizione al verbale di accertamento diviolazione del codice della strada, regolata dall'art. 7 del d.lgs. n.150 del 2011, è stata erroneamente introdotta col rito ordinario, ilmutamento del rito può essere disposto, ai sensi dell’art. 4, comma2, del medesimo decreto, non oltre la prima udienza di comparizionedelle parti, all’esito della quale il rito adottato dall’opponente in primogrado si consolida anche con riguardo alla forma dell’impugnazione;pertanto, in tale fattispecie la tempestività dell’appello deve essereverificata prendendo come riferimento la data di consegna dell’attoall’ufficiale giudiziario per la notificazione, anziché quella del suodeposito in cancelleria».Più di recente, la S.C. ha ribadito che l’individuazione del mezzod’impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionaleva operata, a tutela dell’affidamento della parte e in ossequio alprincipio dell’apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previstodalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concretoadottato, in relazione alla qualificazione dell’azione (giusta oNumero registro generale 12987/2021Numero sezionale 1197/2026sbagliata che sia) effettuata dal giudice (Cass., Sez. 3, n. 10509 delNumero di raccolta generale 15377/202622 aprile 2025; Cass., Sez. 1, n. 17646 del 21 giugno 2021D)at.a pubblicazione 20/05/2026La sentenza impugnata, dunque, non ha fatto correttaapplicazione di tali principi perché non ha considerato che il giudizioera stato introdotto con atto di citazione dinnanzi al Giudice di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 615 c.p.c., senza che fosse intervenuto il mutamentodel rito ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2011.Ne conseguiva che la tempestività dell’appello avrebbe dovutoessere valutata alla luce della data della notificazione e non di quelladel deposito dell’atto di citazione.La cassazione è pertanto inevitabile, per rimediare all’errore didiritto evidenziato, restando così logicamente assorbito l’esame delprimo motivo.La sentenza impugnata è cassata con rinvio al Tribunale di Roma,in persona di altro giudice, affinché decida la controversia, anche inordine alle spese di questo giudizio. P.Q.MLa Corte- accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il primo;- cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, conrinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, chedeciderà la causa, anche in ordine alle spese di legittimità.Così deciso in Roma, il giorno 7 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDario [OSCURATO:PERSONA]