CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2023
Cassazione n. 22830/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - ,( [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 20 maggio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì, pronunciata il 10 dicembre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per due tentate rapine, di cui una aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e, per l'effetto, ha rideterminato la pena inflitta, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato di tentata rapina aggravata in desistenza volontaria, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con corretti argomenti logico-giuridici, che il ricorrente si limita a controaffermare, a pagine 2 e 3 ha sottolineato come la desistenza sia stata sollecitata da una serie di fattori esterni, del tutto estranei alla volontà dell'imputato, tra cui le urla della vittima e il conseguente intervento del passante, che aveva consentito alla prima di distanziarsi e mettersi in sicurezza; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali nonché alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 576 n. 5 -bis cod. pen., è privo di specificità poiché riproduce pedissequamente le doglianze già proposte con l'atto di appello e adeguatamente respinte dal giudice di merito con motivazione conforme al dato normativo e alla consolidata giurisprudenza di legittimità (si vedano, in proposito, pagg. 3 e 4 sull'aggressività che ha caratterizzato la condotta dell'imputato che aveva cagionato agli agenti le lesioni documentate ed evidentemente integranti gli estremi del delitto de quo nonché sulla sussistenza dell'aggravante contestata, che può pacificamente concorrere con il delitto di resistenza a pubblico ufficiale); osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, a pagina 4, ha escluso che il danno patrimoniale subito dalle persone offese possa configurarsi come particolarmente modesto sulla base di un apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logico-giuridici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, cos' equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.