CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13586/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente Rep. ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8022/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso la medesima in Bologna alla Via de' Gom bruti, 16 — ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. PRNFRZ55L64G5140), rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bologna, e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, in virtù di procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], 31, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] — controricorrente — R.G. 8022/2017 Pagina nr. 2 di 8 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, n. 345/2017, depositata in data 9 febbraio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] citò innanzi al Tribunale di Bologna il figlio [OSCURATO:PERSONA] e la moglie di quest'ultimo [OSCURATO:PERSONA], per ottenere, ai sensi dell'art. 936 c.c., la condanna della sola PIERINI alla corresponsione della quota del 50% delle spese affrontate dall'attore per l'edificazione di un immobile su un fondo di cui il medesimo [OSCURATO:PERSONA] era usufruttuario, ed i convenuti nudi proprietari. L'attore, che in subordine aveva chiesto la condanna della convenuta alla corresponsione del 50% dell'incremento di valore dell'immobile, precisò che l'altro convenuto [OSCURATO:PERSONA] aveva già provveduto alla corresponsione della quota del 50% di sua pertinenza. Si costituì la sola [OSCURATO:PERSONA] eccependo sia l'inapplicabilità dell'art. 936 c.c. alle opere realizzate dall'usufruttuario, sia l'intervenuta regolamentazione di ogni rapporto tra le parti in virtù di un accordo con cui, nel maggio 2003, le parti avevano concordato la suddivisione del ricavato della vendita del suddetto cespite. Con sentenza del 21 maggio 2013 il Tribunale di Bologna respinse la domanda attorea, recependo integralmente le difese della convenuta. 2. Propose appello [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'integrale riforma della decisione, previa riunione con altro procedimento pendente in appello e relativo ad una distinta domanda che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto sempre innanzi al Tribunale di Bologna, questa volta invocando il disposto di cui agli artt. 985 e 986 c.c. Nel corso del giudizio, deceduto [OSCURATO:PERSONA], si costituirono volontariamente gli eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 8022/2017 Pagina nr. 3 di 8 Con sentenza del 9 febbraio 2017, la Corte d'Appello di Bologna respinse l'appello, condannando gli appellanti alla rifusione delle spese di lite, ed osservando: - che alla fattispecie non poteva ritenersi applicabile l'art. 936 c.c., dal momento che, per effetto della qualità di usufruttuario del defunto [OSCURATO:PERSONA], dovevano invece trovare applicazione le previsioni di cui agli artt. 985 e 986 c.c., specificamente dedicate a tale ipotesi; che, anzi, doveva rilevarsi che lo stesso appellante, nel proprio atto d'appello, aveva rassegnato conclusioni riferite agli artt. 985 e 986 c.c. -e in subordine all'art. 2041 c.c.- e non all'art. 936 c.c., in tal modo introducendo una domanda nuova inammissibile, e peraltro già oggetto di distinto giudizio; - che anche la domanda ex art. 2041 c.c. non risultava formulata nel giudizio di primo grado, nonostante le deduzioni dell'appellante sul punto; - che doveva, quindi, ritenersi assorbito il profilo relativo all'interpretazione della scrittura del maggio 2003, pur apparendo condivisibili le conclusioni sul punto del giudice di prime cure, il quale aveva ritenuto che la scrittura medesima avesse valore transattivo ed avesse regolato tutti i rapporti patrimoniali relativi al fondo ed all'edificio su di esso realizzato; che non poteva essere accolta l'istanza di riunione dell'altro giudizio pendente in appello, perché quest'ultimo sia aveva diversa causa petendi sia era stato nelle more definito con rigetto dell'appello proposto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. 3. Ha proposto ricorso il solo [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si articola in quattro motivi R.G. 8022/2017 Pagina nr. 4 di 8 1.1 Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., 111 Cost. e 936 c.c. Lamenta il ricorrente che la Corte felsinea abbia adottato una motivazione solo apparente in ordine alla inapplicabilità dell'art. 936 c.c. al caso portato al suo vaglio, ed argomenta invece nel senso della piena applicabilità della previsione citata, anche sulla base di una lettura sistematica con l'art. 935 c.c., da cui sarebbe possibile desumere che l'art. 936 c.c. trova applicazione all'ipotesi di opere realizzate dall'usufruttuario, non potendosi considerare quest'ultimo proprietario del fondo. 1.2 Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 1965 c.c. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale abbia erroneamente qualificato come transazione la scrittura del 13 maggio 2003. Obietta che la medesima era priva del requisito delle reciproche concessioni finalizzate a prevenire una lite, e che in essa non veniva menzionato in alcun modo il profilo degli oneri affrontati da [OSCURATO:PERSONA] per la realizzazione dell'edificio. 1.3 Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 985- 986 c.c. Lamenta il ricorrente che la Corte d'Appello abbia omesso ogni valutazione in ordine all'applicabilità degli artt. 985 e 986 c.c. 1.4 Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c., nonché in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Deduce il ricorrente che la decisione impugnata avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda ex art. 2041 c.c., ed argomenta che R.G. 8022/2017 Pagina nr. 5 di 8 quest'ultima era stata formulata sin dall'atto di citazione del giudizio di primo grado, insistendo quindi nella tesi dell'applicabilità del medesimo art. 2041 c.c. alla fattispecie in esame, qualora quest'ultima non sia riconducibile alle altre previsioni già invocate. 2. Il primo motivo -che deve ritenersi ammissibile, contrariamente a quanto eccepito dalla controricorrente, in quanto comunque contiene una sufficiente esposizione dei fatti di causa- è infondato. Giova rammentare che questa Corte a Sezioni Unite ha chiarito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 - Rv. 629830 - 01) e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022). Nel caso in esame, nella motivazione della Corte d'Appello di Bologna non si ravvisa alcuno dei suddetti profili di carenza, dovendosi invece osservare che la Corte medesima risulta aver adeguatamente illustrato le ragioni che sono alla base del proprio convincimento in ordine alla inapplicabilità dell'art. 936 c.c. alla fattispecie in esame, richiamando anche un precedente di questa Corte con un mero m& iR evidente lapsus calami, essendo citata la decisione n. 740/2012 come "Cass. Civ., sent. n. 70/2012". R.G. 8022/2017 Pagina nr. 6 di 8 Convincimento che, peraltro, risulta pienamente conforme al principio più volte enunciato da questa Corte, a mente del quale la disciplina dell'art. 936 c.c. è applicabile esclusivamente quando l'autore delle nuove opere sia terzo, ossia non abbia con il proprietario del fondo alcun rapporto giuridico di natura reale o personale che lo legittimi a costruire sul suolo (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 24365 del 04/10/2018 - Rv. 650650 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 740 del 19/01/2012 - Rv. 620868 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1378 del 31/01/2012 - Rv. 621174 - 01). Nel caso di specie costituisce circostanza concordemente indicata dalle parti durante tutta la vicenda processuale il fatto che l'originario attore [OSCURATO:PERSONA] fosse usufruttuario del terreno di cui [OSCURATO:PERSONA] era nuda proprietaria, e sul quale era stato realizzato l'edificio in relazione al quale veniva chiesto il riconoscimento dell'indennità. Correttamente e motivatamente, quindi, la Corte d'Appello di Bologna ha escluso l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 936 c.c., ritenendo invece applicabili gli artt. 985 e 986 c.c., peraltro invocati dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] in un separato giudizio, instaurato sempre nei confronti dell'odierna controricorrente. 3. Il secondo motivo è infondato. L'esame della motivazione della Corte d'Appello evidenzia che il profilo della valenza della scrittura del 16 maggio 2003 non è stato in realtà posto alla base della decisione, come chiarito dall'esordio del paragrafo ("Resta assorbita ogni altra questione relativa alla interpretazione della scrittura del 16.05.2003 e al contenuto transattivo della medesima con riferimento alla materia di cui si controverte"), sebbene poi la medesima Corte abbia ritenuto di esprimere le proprie valutazioni su detta scrittura. Osservato, quindi, che la ratio decidendi della sentenza impugnata va ravvisata nell'esclusione della operatività dell'art. 936 c.c. e non nella scrittura in questione, va comunque rammentato che l'attività di R.G. 8022/2017 Pagina nr. 7 di 8 interpretazione del contratto, che è diretta alla ricerca della comune volontà dei contraenti, integra un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15603 del 04/06/2021 - Rv. 661741 - 01; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9996 del 10/04/2019 - Rv. 653577 - 01), mentre il ricorso offre una mera ricostruzione interpretativa alternativa, genericamente argomentata, senza peraltro puntualizzare i canoni ermeneutici normativi che sarebbero stati violati (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021). 4. Infondato è, altresì, il terzo motivo. Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso -peraltro riportando tra virgolette uno stralcio di motivazione che invece non si rinviene nella copia della sentenza impugnata- la Corte felsinea non ha escluso l'applicabilità degli artt. 985 e 986 c.c. al caso in esame, ma ha dichiarato l'inammissibilità della domanda formulata con riferimento a tali previsioni, rilevando che si trattava di domanda nuova, non essendo stata la medesima formulata nelle conclusioni del giudizio di primo grado, ed essendo peraltro la medesima oggetto di un distinto giudizio. 5. Infondato è, infine, il quarto motivo di ricorso. La ricorrente, nel lamentare l'omessa pronuncia della Corte d'Appello sulla domanda ex art. 2041 c.c., deduce di avere formulato detta domanda sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Va premesso che l'esame della sentenza impugnata evidenzia che, in realtà, la Corte territoriale non ha omesso di pronunciarsi sulla domanda ex art. 2041 c.c., e ne ha invece dichiarato l'inammissibilità, trattandosi anche in questo caso di domanda nuova. La Corte, anzi, ha financo puntualizzato di non aver rinvenuto detta domanda, pur all'esito dello scrutinio delle difese di [OSCURATO:PERSONA]. L'esame degli atti contenuti nel fascicolo conferma le conclusioni cui è approdata la Corte d'Appello, non risultando formulata nelle R.G. 8022/2017 Pagina nr. 8 di 8 conclusioni della citazione in primo grado la relativa domanda, evidenziandosi quindi la correttezza della decisione impugnata. 6. Il ricorso deve quindi essere integralmente rigettato. 7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo, dandosi altresì atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in C 4.700,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma