CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37231/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, con sentenza in data 04/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di GELA, in data 20/12/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui ali art. 648 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge quanto alla valutazione delle prove. - violazione di legge per motivazione incompleta in ordine agli argomenti difensivi introdotti con l'appello e non considerati. Lamenta il ricorrente che le prove raccolte non consentono di dimostrare la sua responsabilità rispetto alla condotta contestata e che la Corte territoriale non ha risposto ai motivi di appello in tema di disponibilità del mezzo ricettato. Il ricorso è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nella specie la Corte territoriale ha adeguatamente chiarito che le targhe del mezzo lecitamente acquistato dall'imputato (e dunque legittimamente detenute) erano state apposte sul veicolo di provenienza furtiva di cui all'imputazione; e, su tale presupposto, l'ascrivibilità del reato di ricettazione al prevenuto è stata logicamente desunta sia sulla base dell'interesse vantato rispetto al fatto (invero, tramite l'illecito, il Ferrigno poteva disporre di un mezzo marciante), sia in relazione all'avvenuto acquisto di un rottame seguito dall'abbandono dello stesso (dopo averlo privato della targa , poi trovata apposta sul mezzo di provenienza furtiva).Nessun ulteriore profilo difensivo risulta trascurato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il