Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 aprile 2026

Cassazione n. 10733/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4817/2024 depositatail 4/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22322/2024Numero sezionale 551/2026Numero di raccolta generale 10733/2026Data pubblicazione 22/04/20261.- La società [OSCURATO:PERSONA] era creditrice del signor [OSCURATO:PERSONA], per unavallo dato da costui su cambiali emesse a favore della [OSCURATO:PERSONA] da PCMAudio.A seguito dell'inadempimento del debitore principale, il Dary ha ceduto lametà della proprietà di un suo immobile alla moglie, in sede di separazione.La moglie ha poi ceduto quel diritto alla figlia [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], ritenendo tale atto di disposizione lesivo della garanziapatrimoniale, ha agito per la revocatoria davanti al Tribunale di Roma doveha citato il [OSCURATO:PERSONA], la moglie [OSCURATO:PERSONA] e la figlia [OSCURATO:PERSONA].I convenuti si sono costituiti ed hanno eccepito l'inesistenza del credito, perla falsità della sottoscrizione dell'avallo, nonché il difetto dei presuppostidella revocatoria.Il tribunale adito ha rigettato la domanda di revocatoria, sul presuppostoche non vi era certezza circa la firma apposta dal garante sulle cambiali.La Corte di Appello di Roma ha riformato tale decisione, ritenendo il creditodimostrato dalla pendenza di una opposizione a decreto ingiuntivo, basatonon solo sull'avallo alle cambiali (la cui sottoscrizione era messa in dubbio),ma altresì su una transazione; e che la litigiosità del credito non impediscala revocatoria.2.- Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Carlo e la GinevraDary, nonché la Rocchipropongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3motivi, illustrati da memoria.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione dell'art. 2909 c.c.e dell'art. 324 c.p.c.La tesi è la seguente.Il giudice della querela di falso aveva escluso l'esistenza del credito,negando valore ai titoli invocati, per via del difetto di valida sottoscrizione.Numero registro generale 22322/2024Numero sezionale 551/2026Numero di raccolta generale 10733/2026Data pubblicazione 22/04/2026Il Tribunale aveva, in altri termini, accertato che il Dary non si era obbligatoverso la [OSCURATO:PERSONA] né in base all'uno né in base all'altro titolo.Secondo i ricorrenti, con quella sentenza (del 2023), passata in giudicato,si era escluso un qualche impegno del Dary basato sulla garanzia cambiariao sulla transazione.E comunque, ove anche la Corte di Appello avesse inteso fare riferimento aqualche atto relativo alla procedura di opposizione a decreto ingiuntivo, essoè di sicuro posteriore all'atto di disposizione patrimoniale.

Con laconseguenza che il Giudice di merito avrebbe comunque dovutoindagare sull’esistenza o meno della dolosa preordinazione del Dary, ai sensidell’art. 2901, n. 1, c.c., e, quanto meno, della scientia damni in capo allebeneficiarie dell’atto dispositivo, ai sensi dell’art. 2901, n. 2, c.c., ben oltrela mera presa d’atto del vincolo parentale tra gli odierni ricorrenti, in quantodel tutto insufficiente (p. 18).Il motivo è inammissibile.La decisione sulla querela di falso, di cui peraltro qui non è riportata neanchela parte motiva essenziale, e quindi non si può stabilire cosa ed in chetermini abbia quella sentenza accertato, naturalmente decide una questioneincidentale rispetto al merito, che è quella della falsità o meno di un attoutile per la decisione; non ha avuto, e non avrebbe potuto avere, adoggetto, l'esistenza del credito, che invece è oggetto del giudizio principale.Dunque, nel ritenere che la revocatoria mira a fornire cautela ad uncredito, sia pure controverso, la decisione impugnata si è limitatacorrettamente a prendere atto della sufficienza di un credito controverso,come da giurisprudenza di questa Corte, che è presupposto sufficiente perla revocatoria.

Ed il credito rimane controverso, attesa la pendenza delgiudizio che mira ad accertarlo, anche se incidentalmente uno dei documentisu cui il credito è basato è considerato falso.Numero registro generale 22322/2024Numero sezionale 551/2026Numero di raccolta generale 10733/2026Data pubblicazione 22/04/2026Ciò ovviamente, si ripete, senza tacere del fatto che qui non è riportatacome si è detto la ratio della decisone del procedimento di falso, e dunquenon è dato intenderne il contenuto e la sua effettiva portata.2.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione dell'art. 2901c.c.Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato che, pur essendo aifini della azione revocatoria sufficiente un credito anche controverso olitigioso, sia innegabile che -salvo a voler svuotare di ogni contenuto“giuridico” i termini “credito” e “creditore”– un qualche accertamento inordine non solo all’esistenza ma anche alla validità della pretesa di chiagisce per la revocazione di un atto dispositivo del patrimonio altrui debbaessere effettuato dal Giudice dell’azione revocatoria (p. 21).Lamentano che non basta vantare un credito per ottenere una revocatoria,in quanto non basta un “qualsivoglia” rapporto di credito ma devetrattarsi di un credito qualificato dalla sua giuridica validità (p. 21).

Eche stante la sentenza di falso, il credito in argomento non fosse affattoverosimile e dunque inidoneo a fondare la revocatoria.Con il terzo motivo si prospetta nullità della sentenza per omesso esamedella questione della illegittima mutatio libelli.Secondo i ricorrenti, la società [OSCURATO:PERSONA] inizialmente ha assunto di esserecreditrice sulla base dell'avallo delle cambiali, ma poi, con la memoria di cuiall'art. 183 c.p.c., ha invece allegato, quale titolo del credito, unatransazione.

I ricorrenti evidenziano di avere immediatamente eccepitol'illegittimità del mutamento di domanda.

Il giudice di primo grado haritenuto tale questione assorbita, avendo comunque rigettato la domanda,ed essi l'hanno riproposta in appello, dove però non è stata tenuta in alcunconto.I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi dono infondati.La revocatoria può essere concessa anche in presenza di un creditomeramente litigioso, o anche in presenza di una aspettativa di credito (Cass.Numero registro generale 22322/2024Numero sezionale 551/2026Numero di raccolta generale 10733/2026Data pubblicazione 22/04/202611755/ 2018), e richiede l'allegazione di un credito anche semplicementecontroverso (Cass. 30106/ 2024; Cass. 15275/ 2023).Non è dunque necessario che il giudice della revocatoria si spinga ad unaccertamento nel merito del credito presupposto per stabilire se larivendicazione sia fondata o meno; solo se il credito appare evidentemente(ossia sulla base degli atti stessi) come pretestuoso allora può ritenersiinesistente ai fini della revocatoria (Cass. 11755/ 2018).Si tratta comunque di un accertamento di fatto che non è qui censurabile ela decisione impugnata lo ha effettuato, facendo riferimento, per l'appunto,al procedimento per decreto ingiuntivo, in cui quel credito è oggetto diaccertamento.Né ovviamente può dirsi che il credito appare come pretestuoso per via delfatto che la querela di falso circa uno dei documenti che lo provano si èconclusa positivamente, poiché il giudizio di accertamento di quel creditoprosegue, pur a seguito della dichiarata falsità di quel documento, rectiusdella sua sottoscrizione.Nel giudizio di inefficacia ex art. 2901 c.c. di un atto di disposizione il giudicedella revocatoria non deve accertare se il credito è fondato e quale ne sia iltitolo, ma solo limitarsi a verificare che un credito viene vantato (anche seè controverso o litigioso) e che non sia pretestuoso; dunque la causapetendi della domanda di revocatoria è l’esistenza di un credito, senza chesia rilevante il titolo di esso: quel titolo non è elemento costitutivo delladomanda di revocatoria; il titolo costitutivo di tale domanda è l'esistenza diun credito, ed è indifferente quale sia il titolo di quest’ultimo.

Dunque, noncostituisce mutatio libelli il fatto di invocare un credito che ha fonte in untitolo diverso da quello inizialmente allegato, proprio perché è sufficiente,ai fini della revocatoria, che un credito vi sia, quale che ne sia la ragionecostitutiva.All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.Numero registro generale 22322/2024Numero sezionale 551/2026Numero di raccolta generale 10733/2026Data pubblicazione 22/04/2026Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al solidale pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6200,00 (dicui euro 6.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge,in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4817/2024 depositatail 4/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22322/2024Numero sezionale 551/2026Numero di raccolta generale 10733/2026Data pubblicazione 22/04/20261.- La società [OSCURATO:PERSONA] era creditrice del signor [OSCURATO:PERSONA], per unavallo dato da costui su cambiali emesse a favore della [OSCURATO:PERSONA] da PCMAudio.A seguito dell'inadempimento del debitore principale, il Dary ha ceduto lametà della proprietà di un suo immobile alla moglie, in sede di separazione.La moglie ha poi ceduto quel diritto alla figlia [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], ritenendo tale atto di disposizione lesivo della garanziapatrimoniale, ha agito per la revocatoria davanti al Tribunale di Roma doveha citato il [OSCURATO:PERSONA], la moglie [OSCURATO:PERSONA] e la figlia [OSCURATO:PERSONA].I convenuti si sono costituiti ed hanno eccepito l'inesistenza del credito, perla falsità della sottoscrizione dell'avallo, nonché il difetto dei presuppostidella revocatoria.Il tribunale adito ha rigettato la domanda di revocatoria, sul presuppostoche non vi era certezza circa la firma apposta dal garante sulle cambiali.La Corte di Appello di Roma ha riformato tale decisione, ritenendo il creditodimostrato dalla pendenza di una opposizione a decreto ingiuntivo, basatonon solo sull'avallo alle cambiali (la cui sottoscrizione era messa in dubbio),ma altresì su una transazione; e che la litigiosità del credito non impediscala revocatoria.2.- Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Carlo e la GinevraDary, nonché la Rocchipropongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3motivi, illustrati da memoria.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione dell'art. 2909 c.c.e dell'art. 324 c.p.c.La tesi è la seguente.Il giudice della querela di falso aveva escluso l'esistenza del credito,negando valore ai titoli invocati, per via del difetto di valida sottoscrizione.Numero registro generale 22322/2024Numero sezionale 551/2026Numero di raccolta generale 10733/2026Data pubblicazione 22/04/2026Il Tribunale aveva, in altri termini, accertato che il Dary non si era obbligatoverso la [OSCURATO:PERSONA] né in base all'uno né in base all'altro titolo.Secondo i ricorrenti, con quella sentenza (del 2023), passata in giudicato,si era escluso un qualche impegno del Dary basato sulla garanzia cambiariao sulla transazione.E comunque, ove anche la Corte di Appello avesse inteso fare riferimento aqualche atto relativo alla procedura di opposizione a decreto ingiuntivo, essoè di sicuro posteriore all'atto di disposizione patrimoniale. Con laconseguenza che il Giudice di merito avrebbe comunque dovutoindagare sull’esistenza o meno della dolosa preordinazione del Dary, ai sensidell’art. 2901, n. 1, c.c., e, quanto meno, della scientia damni in capo allebeneficiarie dell’atto dispositivo, ai sensi dell’art. 2901, n. 2, c.c., ben oltrela mera presa d’atto del vincolo parentale tra gli odierni ricorrenti, in quantodel tutto insufficiente (p. 18).Il motivo è inammissibile.La decisione sulla querela di falso, di cui peraltro qui non è riportata neanchela parte motiva essenziale, e quindi non si può stabilire cosa ed in chetermini abbia quella sentenza accertato, naturalmente decide una questioneincidentale rispetto al merito, che è quella della falsità o meno di un attoutile per la decisione; non ha avuto, e non avrebbe potuto avere, adoggetto, l'esistenza del credito, che invece è oggetto del giudizio principale.Dunque, nel ritenere che la revocatoria mira a fornire cautela ad uncredito, sia pure controverso, la decisione impugnata si è limitatacorrettamente a prendere atto della sufficienza di un credito controverso,come da giurisprudenza di questa Corte, che è presupposto sufficiente perla revocatoria. Ed il credito rimane controverso, attesa la pendenza delgiudizio che mira ad accertarlo, anche se incidentalmente uno dei documentisu cui il credito è basato è considerato falso.Numero registro generale 22322/2024Numero sezionale 551/2026Numero di raccolta generale 10733/2026Data pubblicazione 22/04/2026Ciò ovviamente, si ripete, senza tacere del fatto che qui non è riportatacome si è detto la ratio della decisone del procedimento di falso, e dunquenon è dato intenderne il contenuto e la sua effettiva portata.2.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione dell'art. 2901c.c.Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato che, pur essendo aifini della azione revocatoria sufficiente un credito anche controverso olitigioso, sia innegabile che -salvo a voler svuotare di ogni contenuto“giuridico” i termini “credito” e “creditore”– un qualche accertamento inordine non solo all’esistenza ma anche alla validità della pretesa di chiagisce per la revocazione di un atto dispositivo del patrimonio altrui debbaessere effettuato dal Giudice dell’azione revocatoria (p. 21).Lamentano che non basta vantare un credito per ottenere una revocatoria,in quanto non basta un “qualsivoglia” rapporto di credito ma devetrattarsi di un credito qualificato dalla sua giuridica validità (p. 21). Eche stante la sentenza di falso, il credito in argomento non fosse affattoverosimile e dunque inidoneo a fondare la revocatoria.Con il terzo motivo si prospetta nullità della sentenza per omesso esamedella questione della illegittima mutatio libelli.Secondo i ricorrenti, la società [OSCURATO:PERSONA] inizialmente ha assunto di esserecreditrice sulla base dell'avallo delle cambiali, ma poi, con la memoria di cuiall'art. 183 c.p.c., ha invece allegato, quale titolo del credito, unatransazione. I ricorrenti evidenziano di avere immediatamente eccepitol'illegittimità del mutamento di domanda. Il giudice di primo grado haritenuto tale questione assorbita, avendo comunque rigettato la domanda,ed essi l'hanno riproposta in appello, dove però non è stata tenuta in alcunconto.I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi dono infondati.La revocatoria può essere concessa anche in presenza di un creditomeramente litigioso, o anche in presenza di una aspettativa di credito (Cass.Numero registro generale 22322/2024Numero sezionale 551/2026Numero di raccolta generale 10733/2026Data pubblicazione 22/04/202611755/ 2018), e richiede l'allegazione di un credito anche semplicementecontroverso (Cass. 30106/ 2024; Cass. 15275/ 2023).Non è dunque necessario che il giudice della revocatoria si spinga ad unaccertamento nel merito del credito presupposto per stabilire se larivendicazione sia fondata o meno; solo se il credito appare evidentemente(ossia sulla base degli atti stessi) come pretestuoso allora può ritenersiinesistente ai fini della revocatoria (Cass. 11755/ 2018).Si tratta comunque di un accertamento di fatto che non è qui censurabile ela decisione impugnata lo ha effettuato, facendo riferimento, per l'appunto,al procedimento per decreto ingiuntivo, in cui quel credito è oggetto diaccertamento.Né ovviamente può dirsi che il credito appare come pretestuoso per via delfatto che la querela di falso circa uno dei documenti che lo provano si èconclusa positivamente, poiché il giudizio di accertamento di quel creditoprosegue, pur a seguito della dichiarata falsità di quel documento, rectiusdella sua sottoscrizione.Nel giudizio di inefficacia ex art. 2901 c.c. di un atto di disposizione il giudicedella revocatoria non deve accertare se il credito è fondato e quale ne sia iltitolo, ma solo limitarsi a verificare che un credito viene vantato (anche seè controverso o litigioso) e che non sia pretestuoso; dunque la causapetendi della domanda di revocatoria è l’esistenza di un credito, senza chesia rilevante il titolo di esso: quel titolo non è elemento costitutivo delladomanda di revocatoria; il titolo costitutivo di tale domanda è l'esistenza diun credito, ed è indifferente quale sia il titolo di quest’ultimo. Dunque, noncostituisce mutatio libelli il fatto di invocare un credito che ha fonte in untitolo diverso da quello inizialmente allegato, proprio perché è sufficiente,ai fini della revocatoria, che un credito vi sia, quale che ne sia la ragionecostitutiva.All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.Numero registro generale 22322/2024Numero sezionale 551/2026Numero di raccolta generale 10733/2026Data pubblicazione 22/04/2026Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6200,00 (dicui euro 6.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge,in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10733/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris