CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 14328/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il reato di spendita di monete false cui all'articolo 455 cod. pen., mentre ha dichiarato estinto per prescrizione l'ulteriore reato di falso ex artt. 477-482 cod. pen., rideterminando di conseguenza la pena; Ritenuto che il motivo di ricorso, che eccepisce l'omessa notifica dell'avviso di rinvio del processo ad altra data, è manifestamente infondato, poiché risulta smentito dagli atti processuali: il decreto del giudice di posticipo dell'udienza dal 10 ottobre 2017 al 12 ottobre 2017 è stato notificato al difensore e all'imputato domiciliato presso quest'ultimo in data 20 dicembre 2016; il decreto di posticipo dell'udienza dal 24 luglio 2018 al 26 luglio 2018 è stato notificato al difensore e all'imputato domiciliato presso quest'ultimo il 2 maggio 2018. Ritenuto che la doglianza in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato è inammissibile sia perché non enuncia alcuno dei motivi indicati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. peri. sia perché costituita da mere doglianze in punto di fatto, volta, inoltre, a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così