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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04093/2024

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33915 R.G.anno 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall’avvocatoGuerrino Ortini; controricorrenti avverso la sentenza n.1306/2019 depositat a il 3 settembre 2019 del la Corte di appello di Ancona.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

Sez.

I–RG 33915/2019 camera di consiglio20.12.2023 [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Il T ribunale di Ancona ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Capitanelli e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di Ancona, ora UBI –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., diretta alla condanna di quest'ultima al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale.

Gli attori hanno dedotto di essersi rivolti alla convenuta per la regolarizzazione diattività finanziarie detenute all'estero a norma dell’art. 15 d.l. n. 350/2001, convertito, con modificazioni, in l. n. 409/2001.Hanno affermato che l'istituto di credito ave va errato nel far loro sottoscrivere due modelli F24 per il versamento di imposte : circostanza che aveva impedito la nominata regolarizzazione e determinato la necessità di operare un secondo versamento.Secondo il Tribunale non era stata fornita prova dell'esatto ambito del mandato conferito alla banca, e dunque della responsabilità di questa.

2. ― La sentenza è stata riformata dalla Corte di appello di Ancona, la quale ha condannato la banca al risarcimento del danno liquidatonegli importi di euro 16.290,30 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di euro 4.519,00 in favore di Rosanna P ozzali : somme, queste, maggiorate dirivalutazione e interessi.

3. ― UBI ricorre per c assazione facendo valere cinque motivi di impugnazione, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso Capitanelli e Pozzali. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza o del procedimento per violazionedell’art. 132, n. 4, c.p.c..

Si lamenta che la sentenza impugnata abbia accolto la domanda di controparte con motivazione solo apparente.

Col secondo motivo si oppone la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e,in alternativa, il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo discusso tra le parti.

Si rileva che il mandatoconferito alla banca non poteva essere adempiuto Sez.

I–RG 33915/2019 camera di consiglio20.12.2023 se il modulo d’acquistoconsegnato era errato o incompleto .

Col terzo mezzo si lamenta,ancora, la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e, alternativamente il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo e discusso tra le parti.

Si deduce che nessun addebito poteva essere mosso all'intermediario per l'errata compilazione del modelloF24, non avendo il detto soggetto alcun obbligo di verificare la correttezza e la completezza del modulo utilizzato per l'adempimento dell'incombente.

Il quarto motivo prospetta la violazione e falsa applicazione del capo III del d.lgs. n. 241/1997, richiamatodall’art. 15 d.l. n. 350/2001, convertito, con modificazioni,in l. n. 409/2001.

Viene dedotto che il cit. art. 15 esimel'intermediario delegato dall'assumere valutazioni circa la compilazione del modello ad opera del cliente, dovendo il cassiere limitareil proprio operato all'effettuazione del pagamento.

Col quinto mezzo si denuncia la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c.«in punto di vizio motivazionale assoluto sull'accoglimento della domanda di condanna della banca a seguito di errata applicazione del regime dell'onere della prova in relazione all’art. 1227 c.p.c. » .

Ci si duole che la sentenza impugnata abbia riversato sulla convenuta, piuttosto che sugli attori, l'onere di dimostrare di aver richiesto all'erario il pagamento della somma indebitamente corrisposta.

2. ― Il ricorso è nel complesso infondato .

2.1. ― La Corte di appello ha t ratto riscontro del fatto che il mandato conferito alla bancaconcernesse la « complessa operazione di emersione», non quindi la singola esecuzione del pagamento, da precisi elementi: il fatto che i clienti si fossero avvalsi dell’apporto di un professionista da loro incaricato, il qualeaveva seguito le operazioni in due distinte giornate; l'esistenza di due deleghe irrevocabili rilasciate daglistessi Capitanelli e Pozzali recanti il codice 1801 , corrispondente a «somme versate per il rimpatrio e/o la regolarizzazione di attività Sez.

I–RG 33915/2019 camera di consiglio20.12.2023 detenute all'estero»;il coinvolgimento nell’operazione del responsabile della filiale;il rilievo per cui ove mai avessero inteso dar corso a una operazione di semplice pagamento , gli appellanti avrebbero potuto rivolgersi allo sportello,senza avvalersi dell'ausilio del professionista e del direttore della filiale.

Tale impianto argomentativo non prospetta quella anomalia motivazionale, costituzionalmente rilevante, ancora deducibile in sede di legittimità: non si è, cioè,al cospetto di una «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», ma neanche difronte a una «motivazione apparente»,a un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» o a una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez.

U.7 aprile 2014, n. 8054).Quanto al vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., essoè stat o dedott o senza nemmeno indicare il fatto storico, principale o secondario, il cui scrutinio sarebbe mancato e, conseguentemente, senza precisareil «dato», testuale o extratestuale, da cui esso sarebbe risultatoesistente, il «come» e il «quando» tale fatto sarebbe stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività»: specificazioni ― queste ― tutte indispensabili ai fini della rituale introduzione della censura (Cass .

Sez.

U. 7 aprile 2014, n n . 8053 e 8054 citt.) .

Non si vede, poi, come possa configurarsi il vizio di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c. (peraltro genericamente riferito a un intero capo di un provvedimento legislativo), posto che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre la ricorrente fa questione del l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta mediante le risultanze di causa, la qualeinerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155;Cass. 11 gennaio 2016, n. 195).

In realtà, la ricorrente aspira a una revisione del giudizio di fatto Sez.

I–RG 33915/2019 camera di consiglio20.12.2023 del Giudice del merito: maè da considerare inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez.

U. 27 dicembre 2019, n. 34776; in senso conforme: Cass. 4 marzo 2021, n. 5987).

I primi quattro motivi sono dunque inammissibili. 2.2.― Il quinto motivo è infondato .

Nell’affrontare il tema della quantificazione del danno risarcibile, la Corte di appello ha disatteso la contestazione dell'istituto di credito, il qualeaveva in sostanza opposto che la controparte avrebbe potuto recuperare la somma indebitamente corrisposta: ha rilevato, al riguardo, non essere stato dimostrato, da parte della banca , « che la richiestanei confronti dell'erario [avesse] avuto un esito positivo».

Ora, l’istante fa questione di una circostanza (la richiesta di rimborso all’erario) che la Corte di appello dà per assodata: in ciò mostra di non cogliere la precisa portata della decisione impugnata.

Ad ogni modo, il mezz o è declinato anzitutto quale vizio di motivazione e quale o messa pronuncia: ma non ricorre né l’uno né l’altrodei vizi denunciati, in quanto sul punto che qui interessa la Corte di merito ha reso una statuizione motivata.

Nemmeno ricorre l’inversione dell’onere probatorio lamentata nello svolgimento del motivo, in quanto , nel quadro della fattispecie contemplata dall’art. 1227, comma 2, c.c., è il debitore a doverfornire la prova che il creditore avrebbe potuto evitare i danni, di cui chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza (Cass. 27 luglio 2015, n. 15750; Cass. 15 ottobre 2004, n. 20324).

3. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA].

I–RG 33915/2019 camera di consiglio20.12.2023 rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33915 R.G.anno 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall’avvocatoGuerrino Ortini; controricorrenti avverso la sentenza n.1306/2019 depositat a il 3 settembre 2019 del la Corte di appello di Ancona. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Sez. I–RG 33915/2019 camera di consiglio20.12.2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il T ribunale di Ancona ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Capitanelli e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di Ancona, ora UBI –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., diretta alla condanna di quest'ultima al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale. Gli attori hanno dedotto di essersi rivolti alla convenuta per la regolarizzazione diattività finanziarie detenute all'estero a norma dell’art. 15 d.l. n. 350/2001, convertito, con modificazioni, in l. n. 409/2001.Hanno affermato che l'istituto di credito ave va errato nel far loro sottoscrivere due modelli F24 per il versamento di imposte : circostanza che aveva impedito la nominata regolarizzazione e determinato la necessità di operare un secondo versamento.Secondo il Tribunale non era stata fornita prova dell'esatto ambito del mandato conferito alla banca, e dunque della responsabilità di questa. 2. ― La sentenza è stata riformata dalla Corte di appello di Ancona, la quale ha condannato la banca al risarcimento del danno liquidatonegli importi di euro 16.290,30 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di euro 4.519,00 in favore di Rosanna P ozzali : somme, queste, maggiorate dirivalutazione e interessi. 3. ― UBI ricorre per c assazione facendo valere cinque motivi di impugnazione, illustrati da memoria. Resistono con controricorso Capitanelli e Pozzali. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza o del procedimento per violazionedell’art. 132, n. 4, c.p.c.. Si lamenta che la sentenza impugnata abbia accolto la domanda di controparte con motivazione solo apparente. Col secondo motivo si oppone la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e,in alternativa, il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo discusso tra le parti. Si rileva che il mandatoconferito alla banca non poteva essere adempiuto Sez. I–RG 33915/2019 camera di consiglio20.12.2023 se il modulo d’acquistoconsegnato era errato o incompleto . Col terzo mezzo si lamenta,ancora, la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e, alternativamente il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo e discusso tra le parti. Si deduce che nessun addebito poteva essere mosso all'intermediario per l'errata compilazione del modelloF24, non avendo il detto soggetto alcun obbligo di verificare la correttezza e la completezza del modulo utilizzato per l'adempimento dell'incombente. Il quarto motivo prospetta la violazione e falsa applicazione del capo III del d.lgs. n. 241/1997, richiamatodall’art. 15 d.l. n. 350/2001, convertito, con modificazioni,in l. n. 409/2001. Viene dedotto che il cit. art. 15 esimel'intermediario delegato dall'assumere valutazioni circa la compilazione del modello ad opera del cliente, dovendo il cassiere limitareil proprio operato all'effettuazione del pagamento. Col quinto mezzo si denuncia la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c.«in punto di vizio motivazionale assoluto sull'accoglimento della domanda di condanna della banca a seguito di errata applicazione del regime dell'onere della prova in relazione all’art. 1227 c.p.c. » . Ci si duole che la sentenza impugnata abbia riversato sulla convenuta, piuttosto che sugli attori, l'onere di dimostrare di aver richiesto all'erario il pagamento della somma indebitamente corrisposta. 2. ― Il ricorso è nel complesso infondato . 2.1. ― La Corte di appello ha t ratto riscontro del fatto che il mandato conferito alla bancaconcernesse la « complessa operazione di emersione», non quindi la singola esecuzione del pagamento, da precisi elementi: il fatto che i clienti si fossero avvalsi dell’apporto di un professionista da loro incaricato, il qualeaveva seguito le operazioni in due distinte giornate; l'esistenza di due deleghe irrevocabili rilasciate daglistessi Capitanelli e Pozzali recanti il codice 1801 , corrispondente a «somme versate per il rimpatrio e/o la regolarizzazione di attività Sez. I–RG 33915/2019 camera di consiglio20.12.2023 detenute all'estero»;il coinvolgimento nell’operazione del responsabile della filiale;il rilievo per cui ove mai avessero inteso dar corso a una operazione di semplice pagamento , gli appellanti avrebbero potuto rivolgersi allo sportello,senza avvalersi dell'ausilio del professionista e del direttore della filiale. Tale impianto argomentativo non prospetta quella anomalia motivazionale, costituzionalmente rilevante, ancora deducibile in sede di legittimità: non si è, cioè,al cospetto di una «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», ma neanche difronte a una «motivazione apparente»,a un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» o a una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U.7 aprile 2014, n. 8054).Quanto al vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., essoè stat o dedott o senza nemmeno indicare il fatto storico, principale o secondario, il cui scrutinio sarebbe mancato e, conseguentemente, senza precisareil «dato», testuale o extratestuale, da cui esso sarebbe risultatoesistente, il «come» e il «quando» tale fatto sarebbe stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività»: specificazioni ― queste ― tutte indispensabili ai fini della rituale introduzione della censura (Cass . Sez. U. 7 aprile 2014, n n . 8053 e 8054 citt.) . Non si vede, poi, come possa configurarsi il vizio di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c. (peraltro genericamente riferito a un intero capo di un provvedimento legislativo), posto che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre la ricorrente fa questione del l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta mediante le risultanze di causa, la qualeinerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155;Cass. 11 gennaio 2016, n. 195). In realtà, la ricorrente aspira a una revisione del giudizio di fatto Sez. I–RG 33915/2019 camera di consiglio20.12.2023 del Giudice del merito: maè da considerare inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34776; in senso conforme: Cass. 4 marzo 2021, n. 5987). I primi quattro motivi sono dunque inammissibili. 2.2.― Il quinto motivo è infondato . Nell’affrontare il tema della quantificazione del danno risarcibile, la Corte di appello ha disatteso la contestazione dell'istituto di credito, il qualeaveva in sostanza opposto che la controparte avrebbe potuto recuperare la somma indebitamente corrisposta: ha rilevato, al riguardo, non essere stato dimostrato, da parte della banca , « che la richiestanei confronti dell'erario [avesse] avuto un esito positivo». Ora, l’istante fa questione di una circostanza (la richiesta di rimborso all’erario) che la Corte di appello dà per assodata: in ciò mostra di non cogliere la precisa portata della decisione impugnata. Ad ogni modo, il mezz o è declinato anzitutto quale vizio di motivazione e quale o messa pronuncia: ma non ricorre né l’uno né l’altrodei vizi denunciati, in quanto sul punto che qui interessa la Corte di merito ha reso una statuizione motivata. Nemmeno ricorre l’inversione dell’onere probatorio lamentata nello svolgimento del motivo, in quanto , nel quadro della fattispecie contemplata dall’art. 1227, comma 2, c.c., è il debitore a doverfornire la prova che il creditore avrebbe potuto evitare i danni, di cui chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza (Cass. 27 luglio 2015, n. 15750; Cass. 15 ottobre 2004, n. 20324). 3. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]. I–RG 33915/2019 camera di consiglio20.12.2023 rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un
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