CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44943/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i due motivi attraverso cui si censurano gli elementi che hanno condotto a ritenere sussistente la riconducibilità dello stupefacente rinvenuto in capo al ricorrente sono riproduttivi di identiche censure già formulate in sede di gravame, con correttezza e logicità confutate dalla Corte di merito che ha enunciato gli elementi che deponevano in tal senso, elementi che il ricorrente, attraverso una preclusa alternativa valutazione delle risultanze istruttorie, tenta di diversamente apprezzare, senza neppure confrontarsi con la decisione dei Giudici di merito; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04