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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 gennaio 2026

Cassazione n. 25106/2026

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d'appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto delricorso;sentiti gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno illustratoi motivi d’impugnazione insistendo per il loro accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 09/01/2026 della Cortedi Appello di Roma che, all’esito del giudizio di rinvio disposto dalla Corte dicassazione con sentenza 7096 del 15/10/2025, ha assolto l'imputato dal reato dicui all'art. 346 bis cod. pen. con la formula "perché il fatto non è previsto dallalegge come reato", così riformando la sentenza in data 14/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA].Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], amezzo dei propri difensori, articolando quattro motivi di ricorso, con cui censurala formula assolutoria adottata – ritenuta meno favorevole – e chiede che essasia sostituita con quella "il fatto non sussiste" ovvero "per non aver commesso ilfatto".1.1.

Il ricorrente illustra, in via preliminare, la sussistenza dell'interessead impugnare la sentenza assolutoria emessa con la formula "perché il fatto nonè previsto dalla legge come reato", richiamando il disposto dell'art. 568, comma2, cod. proc. pen. e la giurisprudenza di legittimità che riconosce in capoall'imputato un concreto interesse a conseguire una pronuncia più favorevole, inragione degli effetti preclusivi che l'art. 653 cod. proc. pen. attribuisce allasentenza irrevocabile di assoluzione nel giudizio disciplinare, con riferimento alsolo accertamento che il fatto non sussiste e che l'imputato non lo ha commesso.1.2.

Viene evidenziato, altresì, che la formula adottata – a differenza diquella richiesta – non è idonea a fare stato nel giudizio disciplinare pendente acarico del [OSCURATO:PERSONA], né in eventuali giudizi civili di risarcimento del danno.L'interesse ad impugnare è pertanto qualificato come sussistente in reipsa, giacché la pronuncia assolutoria con formula di grado inferiore è inidonea aprodurre gli effetti preclusivi propri di quella più favorevole.Ciò premesso, deduce:2.

Art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art.627 cod. proc. pen. – Violazione ed elusione del dictum della Corte di Cassazione(sent. n. 7096/2025)Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione, mediante elusione,di quanto statuito da questa Corte con la sentenza n. 7096 del 2025, con cui erastata dichiarata l'inutilizzabilità di tutte le intercettazioni eseguite nel corso delleindagini preliminari, e la Corte di appello di Roma era stata vincolata a rivalutarela sussistenza della colpevolezza degli imputati escludendo le risultanze dellecaptazioni, tenendo altresì conto delle modifiche normative intervenute inrelazione all'art. 346 bis cod. pen..Si espone che la Corte di appello di Roma, pur dando formalmente attodell'inutilizzabilità delle intercettazioni, ha in realtà espressamente richiamato eutilizzato – a fondamento della formula assolutoria adottata – interi brani dellaprecedente sentenza annullata (Corte di appello di Roma, sent. n. 4916/23 del17 aprile 2023), la quale aveva a sua volta ampiamente utilizzato i contenutidelle captazioni dichiarate inutilizzabili.

Tale richiamo è avvenuto, in particolare,a pagina 9 della motivazione dell'impugnata sentenza, allo scopo di confutare lededuzioni difensive contenute nelle memorie del [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dellarichiesta di assoluzione con formula piena.Si segnala, inoltre, che a pagina 7 della medesima sentenza la Corte diappello indica, tra i mezzi di prova utilizzabili per affermare la sussistenza dellacondotta materiale del reato, anche i tabulati telefonici delle utenze in sequestro.La difesa sostiene che tali tabulati non sono stati mai acquisiti nel corsodell'istruttoria dibattimentale: come risulta dal provvedimento di ammissionedelle prove emesso all'udienza del 3 giugno 2021, la difesa del [OSCURATO:PERSONA] avevachiesto di acquisirli, ma la Vodafone – operatore dell'utenza dell'imputato – non liaveva mai forniti.

Ne consegue che gli argomenti spesi nella motivazione conriferimento ai tabulati avrebbero potuto trarsi esclusivamente dalle conversazioniintercettate, dichiarate inutilizzabili.Il ricorrente conclude che la motivazione impugnata risulta in tal modofondata su dati probatori non utilizzabili, configurando una motivazione soloapparente, e che la Corte di merito è incorsa in una palese violazione dell'art.627 cod. proc. pen., avendo tradotto il contenuto delle intercettazioniinutilizzabili attraverso il fittizio riferimento ai tabulati telefonici mai acquisiti alprocesso, in linea con l'orientamento di questa Corte che interpreta la sanzionedell'inutilizzabilità come comportante la "totale espunzione" del dato probatoriodal patrimonio conoscitivo del giudice (Cass., Sez. 4, n. 38933 del 25 settembre2023).3.

Art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 253,254, 360 cod. proc. pen. e art. 8 C.E.D.U. – Inutilizzabilità dei messaggiWhatsApp estratti dal telefono in sequestro.Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce l'inutilizzabilità dei messaggiWhatsApp presenti nel telefono cellulare del [OSCURATO:PERSONA] (in sequestro), la cuiestrapolazione fu realizzata mediante copia forense eseguita a seguito di undecreto di ispezione emesso ai sensi dell'art. 244 cod. proc. pen. dal Pubblicoministero in data 4 luglio 2019.Tale procedura è censurata come illegittima: richiamata la sentenza dellaCorte costituzionale n. 170 del 2023, secondo cui la posta elettronica e lamessaggistica istantanea rientrano nella sfera di protezione dell'art. 15 Cost. inquanto "versioni contemporanee della corrispondenza epistolare e telegrafica", sievidenzia che dopo il sequestro del dispositivo sarebbe stata necessaria anche lanomina di un consulente tecnico ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen. perl'estrazione dei messaggi.Si osserva che il principio è già stato affermato da questa Corte (Cass.,Sez. 2, n. 25549 del 28 giugno 2024, Tundo, Rv. 286467; Cass., Sez. 2, n.40451 del 13 novembre 2025, Pagnini), che ha stabilito che i dati contenuti nellamemoria del telefono cellulare devono essere acquisiti e analizzati seguendo laprocedura dell'art. 360 cod. proc. pen., garantendo il diritto dei difensori diassistere al conferimento dell'incarico e di formulare osservazioni e riserve.Si evidenzia che la difesa aveva già eccepito l'inutilizzabilità nel corso delgiudizio di primo grado, all'udienza del 23 gennaio 2020, e ribadita nell'atto diappello, sottolineando la natura di vizio rilevabile anche di ufficio in ogni stato egrado del giudizio.

La Corte di appello, tuttavia, ha ritenuto di poter utilizzare imessaggi WhatsApp intercorsi tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] affermando –apoditticamente – che tali messaggi erano stati acquisiti mediante sequestro deirelativi dispositivi e non mediante utilizzo del trojan, cosicché il loro contenutonon rientrerebbe tra le prove dichiarate inutilizzabili da questa Corte.Il ricorrente censura tale conclusione, rilevando che la Corte di meritonon si è posta il problema di verificare la regolarità della procedura diacquisizione dei messaggi.4.

Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. – Mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione a seguito deltravisamento della prova relativa alle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA].4.1.

Il travisamento delle risultanze probatorieCon il terzo motivo, articolato in tre sezioni, il ricorrente censura il vizio ditravisamento della prova commesso dal giudice di merito nella parte dellamotivazione relativa all'esistenza di un accordo illecito concluso fra [OSCURATO:PERSONA], DiDio e il [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la richiesta di 20.000 euro inoltrata dal DiDio al [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di far "aggiustare" il processo a carico di quest'ultimo.Il ricorrente osserva che la sentenza impugnata – alle pagine da 7 a 9della motivazione – attribuisce al [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di "concorrente morale", per"determinazione" o per "istigazione", nelle condotte del [OSCURATO:PERSONA] e del Cassiniintegranti il delitto di traffico d'influenze illecite nella versione antecedente allalegge n. 114 del 2024, ovvero quello di truffa ai danni del [OSCURATO:PERSONA] non punibileper mancanza della querela.La prova di tale accordo è affidata pressoché esclusivamente alledichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] nell'interrogatorio del 15 ottobre 2019,interpretate come una vera e propria "chiamata in correità", e poi asseritamente"confermate" ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. dagli incontri tra [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], monitorati dalla polizia giudiziaria eriscontrate dai tabulati telefonici.Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata ha "travisato" il contenutodel verbale d'interrogatorio reso dal [OSCURATO:PERSONA] il 15 ottobre 2019: mentre lamotivazione afferma che "nell'interrogatorio del 15 ottobre 2019 il [OSCURATO:PERSONA] haammesso di essersi accordato con il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] per truffare, di fatto, ilLiccardo", l'effettivo contenuto del verbale – allegato integralmente al ricorso – èdi segno opposto. [OSCURATO:PERSONA], invero, ha espressamente e ripetutamente precisatoche i 20.000 euro dovevano essere divisi soltanto tra lui e il [OSCURATO:PERSONA], aggiungendoperfino che non avrebbe mai proposto denaro al giudice [OSCURATO:PERSONA].

Lamotivazione recepisce come dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA] affermazioni che questi nonha mai reso, anzi espressamente smentito: si configura così una palese ipotesi di"infedeltà della motivazione", integrante una distorsione del patrimonioconoscitivo rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio.4.2.

La violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen..Il ricorrente lamenta altresì che la Corte di appello non ha operato alcunaseria valutazione circa la credibilità soggettiva della fonte [OSCURATO:PERSONA] e l'attendibilitàoggettiva delle sue dichiarazioni, limitandosi a una mera ricostruzione acritica diesse.

Vengono richiamate le coordinate ermeneutiche di questa Corte in tema didichiarazioni accusatorie di coimputati, secondo cui le stesse devono esseresottoposte a un duplice controllo: credibilità intrinseca della fonte e attendibilitàcomplessiva delle dichiarazioni, e soprattutto esistenza di riscontri "esterni" chele confermino, aventi carattere individualizzante e riferiti non al fatto-reato in séma alla riferibilità dello stesso all'imputato (Sez. 1, n. 6251 del 17 febbraio 2025,Bidognetti; Sez. 6, n. 49320 del 28 dicembre 2022).Si contesta che i riscontri individuati dalla Corte di appello – gli sporadiciincontri e contatti telefonici del [OSCURATO:PERSONA] con i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e conl'avv. [OSCURATO:PERSONA] – non abbiano valenza individualizzante rispetto alla specificaaffermazione secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe "accordato" con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] "truffare" il [OSCURATO:PERSONA], potendo al più confermare l'esistenza di un rapporto difrequentazione tra le parti.La motivazione risulta pertanto solo apparente in ordine all'effettivapresenza di elementi probatori di riscontro all'asserita chiamata di correità, e lasentenza va annullata per difetto o manifesta illogicità della motivazione ex art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen..4.3.

Il travisamento per omissioneIl ricorrente lamenta infine che la Corte di merito non ha in alcun modovalutato le altre prove dichiarative acquisite nel corso del processo, delle qualiera tenuta a tener conto in forza del dictum di annullamento di questa Corte.Si tratta, in primo luogo, di ulteriori dichiarazioni rese dallo stessocoimputato [OSCURATO:PERSONA]: nell'interrogatorio di garanzia, questi aveva espressamentedichiarato di non aver mai fatto alcun riferimento ad accordi con il [OSCURATO:PERSONA] circarichieste di denaro da rivolgere al [OSCURATO:PERSONA]; nelle dichiarazioni spontanee reseall'udienza dibattimentale dell'8 settembre 2021, aveva ulteriormente precisatoche "di questi soldi non ne ho mai parlato con il dott. [OSCURATO:PERSONA]".Vengono poi richiamate le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], il qualenell'interrogatorio di garanzia del 5 luglio 2019 e nell'istruttoria dibattimentaledel 8 settembre 2021 aveva affermato con forza di non aver mai parlato deldottor [OSCURATO:PERSONA] ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e che la decisione di prendere i soldi dalLiccardo era stata presa esclusivamente da lui e dal [OSCURATO:PERSONA], senza dire alcunchéal [OSCURATO:PERSONA], anzi raccomandandosi reciprocamente di non parlarne maicon il dottore, sapendo che lo stesso non avrebbe mai approvato un similecomportamento (verbale di udienza dell'8 settembre 2021, pagg. 18-19).La Corte di appello supera queste dichiarazioni con una mera congettura– affermando che nulla esclude che successivamente il [OSCURATO:PERSONA], all'insaputa del DiDio, si sia accordato con il [OSCURATO:PERSONA] – priva di qualunque riscontro probatorio eche costituisce un ulteriore vizio di travisamento per omissione.5.

Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt.346 bis e 640 cod. pen. – Mancata motivazione sulla tipicità della condotta econtraddittorietà della motivazioneCon il quarto motivo il ricorrente censura la motivazione della sentenzaimpugnata nella parte in cui la Corte di appello afferma di ritenere raggiunta laprova della condotta materiale del reato di cui all'art. 346 bis, commi 3 e 4, cod.pen. nella versione antecedente alla legge n. 114 del 2024, senza tuttaviamotivare circa la sussistenza dell'elemento descrittivo proprio di tale fattispecie,consistente nell'agire "sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite" con unpubblico ufficiale al fine di far dare o promettere – a sé o ad altri – denaro comeprezzo della propria mediazione illecita.Viene evidenziato che, quanto all'elemento della "vanteria" delle relazionicon altri giudici della Corte di appello, la sentenza impugnata non ha indicatoalcun elemento probatorio a sostegno; quanto al reato di truffa ex art. 640 cod.pen., la medesima Corte, a pagina 12 della sentenza, esclude la sussistenza delreato esclusivamente per la mancanza della querela da parte del [OSCURATO:PERSONA],rilevando che il fatto non potrebbe essere riqualificato in tale diverso reatopoiché "il reato è improcedibile non avendo quest'ultimo presentato querela".Tale impostazione è censurata come manifestamente contraddittoria: laCorte di merito, da un lato, sostiene la sussistenza della condotta di cui all'art.346 bis cod. pen. sul presupposto di una continuità normativa con il previgenteart. 346 cod. pen. (millantato credito) e, dall'altro, esclude la sussistenza dellatruffa esclusivamente per ragioni di procedibilità, senza avvedersi che le dueconclusioni sono tra loro incompatibili.La palese contraddittorietà della motivazione tradisce, secondo ilricorrente, il reale intento della Corte di merito, consistente nell'individuare atutti i costi una responsabilità penale (sia pure non punibile) del [OSCURATO:PERSONA],prescindendo dalla rigorosa verifica degli elementi tipici dei reati ritenutisussistenti, peraltro in violazione del principio di correlazione sancito dall'art. 521cod. proc. pen..[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Prima dell’esame dei motivi di ricorso, risulta preliminare stabilire sesussista l’interesse dell’imputato a impugnare una sentenza assolutoria con laformula perché il fatto non è previsto come reato, per ottenere quella dellainsussistenza del fatto.1.1.

Con riguardo al sistema delle formule assolutorie, il codice diprocedura penale disciplina le formule di proscioglimento nel dibattimento agliartt. 529 e 530 cod. proc. pen., distinguendo le pronunce di non luogo aprocedere per ragioni processuali da quelle di assoluzione nel merito.

Le formuleassolutorie nel merito, previste dall'art. 530 cod. proc. pen., non sono tra loroequivalenti: esse esprimono, al contrario, diversi gradi di accertamento in ordinealla sussistenza del fatto e alla responsabilità dell'imputato, con una scala diampiezza crescente che produce effetti differenziati tanto all'interno del processopenale quanto nei giudizi extrapenali.La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che le formuleassolutorie sono graduabili secondo una sequenza che va dalla più ristretta allapiù ampia, e che tale graduazione non è priva di conseguenze pratiche:l'imputato ha interesse a conseguire la formula più favorevole, anche quando siagià stato assolto, perché solo le formule di grado superiore produconodeterminati effetti preclusivi nei giudizi non penali (Sez.

Un., n. 40049 del29/05/2008, Guerra, Rv. 240815-01).1.2.

Nell'ambito delle pronunce assolutorie nel merito, l'art. 530 cod. proc.pen. contempla diverse formule che la giurisprudenza ha ordinato secondo unagerarchia consolidata, dalla meno alla più favorevole:a) "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato": ricorre quando lacondotta storicamente accertata esiste nella sua materialità, ma non corrispondead alcuna fattispecie incriminatrice astratta, sia per originaria atipicità, sia – equesto è il profilo di maggiore rilievo in questa sede – per effetto di unaabrogazione totale o parziale della norma incriminatrice sopravvenuta al fatto.Come si dirà più ampiamente nel paragrafo seguente, questa formula vieneimpiegata non soltanto nei casi di abrogazione integrale della fattispecie, maanche quando la norma sopravvissuta abbia subìto modifiche strutturali tali danon ricomprendere più la condotta dell'imputato.In tal senso si è già pronunciata questa Corte, che ha avuto modo dipuntualizzare che «in tema di formule assolutorie, nel caso in cui il fatto noncorrisponda ad una fattispecie incriminatrice in ragione di un'assenza diprevisione normativa o di una successiva abrogazione della norma o diun'intervenuta dichiarazione integrale d'incostituzionalità, l'imputato va assoltoperché "il fatto non è previsto dalla legge come reato", permanendo in tutti talicasi la possibile rilevanza del fatto in sede civile, mentre la formula "il fatto nonsussiste", che esclude ogni possibile rilevanza anche in sede diversa da quellapenale, va adottata quando difetti un elemento costitutivo del reato. (Fattispeciein cui la Corte ha annullato, "perché il fatto non sussiste", la sentenza dicondanna per il reato di omesso versamento Iva di importo inferiore alla soglianormativa di punibilità)» (Sez. 3, n. 36859 del 26/06/2014, Bottaro, Rv. 260187– 01).b) "il fatto non sussiste": è la formula che nega, sul piano storico-fattuale,l'esistenza del fatto materiale contestato nelle sue componenti oggettive.

Essapresuppone un accertamento positivo dell'inesistenza dell'evento o dellacondotta descritti nel capo di imputazione.c) "per non aver commesso il fatto": è la formula che accertapositivamente l'estraneità dell'imputato al fatto contestato, pur non escludendoche il fatto sia accaduto.

Ha il medesimo grado di ampiezza della formula "il fattonon sussiste" quanto agli effetti extrapenali e, secondo la giurisprudenzaprevalente, con essa si pone sullo stesso piano nella scala delle formuleassolutorie.d) "perché il fatto non costituisce reato": ricorre quando il fatto materiale èaccertato nella sua esistenza, ma manca uno degli elementi costitutivi del reato(tipicamente: cause di giustificazione, scusanti, assenza dell'elementosoggettivo).

È formula di ampiezza intermedia, superiore alla "atipicità" mainferiore alle formule che escludono il fatto o la commissione.La gerarchia così descritta è stata più volte ribadita dalla Corte dicassazione, che ha precisato come le formule "il fatto non sussiste" e "per nonaver commesso il fatto" si collochino al vertice della scala, in quanto esprimonoun accertamento pieno e positivo – rispettivamente dell'inesistenza del fatto edell'innocenza dell'imputato – con le conseguenze più ampie in ordine agli effettiextrapenali (Sez.

U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240815 – 01).1.3.

Con specifico riguardo alla formula assolutoria "perché il fatto non èprevisto dalla legge come reato", essa è tradizionalmente associata all'istitutodell'abolitio criminis di cui all'art. 2, comma secondo, cod. pen., che impone ilproscioglimento dell'imputato – e la revoca del giudicato di condanna – quandola legge posteriore elimina il reato.

La sua portata applicativa è tuttavia piùampia rispetto alla sola abrogazione formale della norma.L'art. 2, comma secondo, cod. pen., infatti, si applica non soltanto quandola norma incriminatrice viene integralmente soppressa dall'ordinamento, maanche quando la legge successiva, pur mantenendo formalmente la norma, nerestringa l'ambito applicativo in modo tale da escludere la fattispecie concretagià giudicata o in corso di giudizio.

In questi casi si parla di abolitio criminisparziale: la norma sopravvive, ma la condotta dell'imputato non è piùriconducibile alla fattispecie così come ridisegnata dal legislatore.La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che per stabilire se ricorrauna vera e propria abolitio criminis ovvero una mera successione modificativa(con continuità normativa), occorre fare applicazione del criterio strutturale,consistente nel confrontare gli elementi costitutivi delle fattispecie astrattesecondo il principio della continenza: se la norma successiva contiene tutti glielementi di quella precedente (o ne aggiunge di nuovi), si ha continuità; seinvece elimina o modifica elementi strutturali in modo da rendere il fattopregresso non più riconducibile alla fattispecie sopravvenuta, si ha abolitiocriminis con conseguente applicazione dell'art. 2, comma secondo, cod. pen.(Sez.

U, n. 25887 del 26/03/2003, Giordano, Rv. 224607 - 01).Il caso che più frequentemente si pone nella pratica – e che rilevadirettamente nel presente procedimento – è quello in cui il legislatore nonabroga la norma, ma la modifica aggiungendo nuovi elementi strutturali che lacondotta dell'imputato non integra.In questa ipotesi, la condotta già posta in essere prima della riforma cessadi essere penalmente rilevante, non perché il fatto sia inesistente, ma perché lafattispecie astratta si è ristretta e il fatto concreto non vi rientra più.La formula assolutoria corretta in tal caso è, appunto, "perché il fatto non èprevisto dalla legge come reato": essa rispecchia la situazione giuridica, in cui ilfatto materiale storico esiste ed è accertato, ma non trova più corrispondenza inalcuna norma incriminatrice vigente al momento della decisione.Non è corretto, in questi casi, adottare la formula "il fatto non sussiste",che negherebbe sul piano storico un fatto che invece è avvenuto, né la formula"perché il fatto non costituisce reato", che presupporrebbe la vigenza di unanorma applicabile di cui mancherebbe un elemento costitutivo.In casi di successione di leggi penali con modificazione strutturale dellafattispecie, quindi, la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge comereato" è quella tecnicamente appropriata quando la condotta non è piùriconducibile alla norma così come riformulata, indipendentemente dal fatto chela norma continui formalmente a esistere nell'ordinamento.Nel caso in esame, la legge n. 114 del 2024 ha modificato l'art. 346 biscod. pen., aggiungendo elementi strutturali alla fattispecie che non eranopresenti nella formulazione originaria: la condotta dell'imputato, ascritta altempo della commissione, non è riconducibile alla fattispecie così comeridisegnata dal legislatore del 2024, con la conseguenza che la formula "perché ilfatto non è previsto dalla legge come reato" è quella tecnicamente corretta perla parte della pronuncia assolutoria che si fonda su tale rilievo.Il ricorrente sostiene che, in realtà, la propria condotta non è riconducibileneanche alla fattispecie incriminatrice nella formulazione previgente e, per taleragione, aspira alla formula assolutoria, perché il fatto non sussiste.1.4.

Da ciò discende la necessità di verificare se l’imputato abbia interessea a impugnare la sentenza assolutoria per ottenere una formula più favorevoleIl principio generale in tema di impugnazioni è sancito dall'art. 568, comma4, cod. proc. pen.: per proporre impugnazione è necessario avervi interesse.

Ladisposizione, letta in combinato con il comma 2 – secondo cui sono sempresoggetti a ricorso per cassazione i provvedimenti sulla libertà personale e lesentenze, quando non altrimenti impugnabili – pone la questione se e quandol'imputato già assolto abbia interesse a impugnare la sentenza di assoluzione perottenere una formula diversa e più favorevole.La risposta è pacificamente affermativa nella giurisprudenza di questaCorte, che riconosce all'imputato un concreto interesse ad impugnare lasentenza assolutoria emessa con formula meno favorevole, al fine di conseguirneuna più ampia, ogni volta che da questa differenza derivino effetti giuridicamenterilevanti nella sua sfera soggettiva.

Il fondamento di tale interesse risiede neglieffetti extrapenali differenziati che le diverse formule assolutorie producono neigiudizi civili, amministrativi e disciplinari, ai sensi degli artt. 652 e 653 cod. proc.pen..1.4.1.

L'art. 652 cod. proc. pen. disciplina l'efficacia della sentenza penaledi assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno.La norma stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di assoluzionepronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quantoall'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso,nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del dannopromosso nei confronti dell'imputato e del responsabile civile che sia stato citatoo sia intervenuto nel processo penale.Dal tenore letterale della norma si ricava che l'efficacia preclusiva operaesclusivamente in presenza delle formule "il fatto non sussiste" e "per non avercommesso il fatto", non anche in presenza della formula "perché il fatto non èprevisto dalla legge come reato" o di quella "perché il fatto non costituiscereato".Queste ultime, pur essendo pronunce assolutorie nel merito, noncontengono l'accertamento positivo – rispettivamente dell'inesistenza del fatto edell'innocenza dell'imputato – cui la norma ricollega l'effetto preclusivo.Analogamente, la sentenza assolutoria "perché il fatto non è previsto dallalegge come reato" non fa stato nel giudizio civile di danno: il giudice civilerimane libero di accertare autonomamente i fatti e di affermare la responsabilitàrisarcitoria dell'imputato prosciolto, poiché l'accertamento contenuto in taleformula non ha a oggetto la sussistenza o meno del fatto storico, ma la suairrilevanza penale per ragioni normative.Ne consegue che l'imputato prosciolto con la formula "perché il fatto non èprevisto dalla legge come reato" rimane esposto, in linea di principio, all'azionerisarcitoria delle parti civili o di terzi danneggiati, che potranno far valere in sedecivile la responsabilità aquiliana per il fatto accertato nel processo penale.

Alcontrario, l'assoluzione con le formule "il fatto non sussiste" o "per non avercommesso il fatto" produce un accertamento vincolante per il giudice civile, ilquale non potrà – nei confronti dello stesso imputato e delle parti che abbianopartecipato al processo penale – pervenire ad una diversa ricostruzione dei fatti.1.4.2.

L'art. 653 cod. proc. pen., dal suo canto, disciplina l'efficacia dellasentenza penale di assoluzione nel giudizio disciplinare.La disposizione, nella formulazione risultante dalla modifica introdottadall'art. 1 della legge 27 marzo 2001, n. 97, stabilisce che la sentenza penaleirrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia digiudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubblicheautorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non loha commesso; e, per effetto della predetta legge n. 97/2001, anche quantoall'accertamento che il fatto non costituisce illecito penale.Il regime dell'art. 653 cod. proc. pen. è dunque più ampio di quello dell'art.652 cod. proc. pen., ove si osservi che quest'ultimo ricollega l'efficacia preclusivasolo alle formule "il fatto non sussiste" e "per non aver commesso il fatto",mentre l'art. 653 cod. proc. pen. – nella versione vigente – estende l'efficacia digiudicato anche all'accertamento che "il fatto non costituisce illecito penale".La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la formula "perché ilfatto non è previsto dalla legge come reato" non ha la medesima portata delleformule "il fatto non sussiste" e "per non aver commesso il fatto" nel giudiziodisciplinare, per una ragione strutturale: essa non contiene un accertamentopositivo sull'inesistenza del fatto o sull'innocenza dell'imputato, ma si limita aescludere la rilevanza penale di una condotta che – sul piano materiale – puòessere stata pienamente accertata come esistente e attribuibile all'imputato.

Neconsegue che l'autorità disciplinare, ricevuta una pronuncia con questa formula,è libera di svolgere una propria autonoma valutazione del fatto ai fini disciplinari,senza essere vincolata dall'accertamento contenuto nella sentenza penale (Sez.6, n. 6989 del 30/03/1995, Stella, Rv. 201954-01 e 201954 – 01; Sez.

Un., n.40049 del 2008, cit.).Al contrario, la sentenza di assoluzione con la formula "il fatto non sussiste"produce un accertamento che l'autorità disciplinare non può ignorare: essa èvincolata a ritenere che il fatto posto a base del procedimento disciplinare non èavvenuto, il che – quando il fatto disciplinarmente rilevante coincide con il fattopenalmente contestato – rende impossibile l'irrogazione della sanzione.

Ladifferenza pratica tra le due formule è dunque, in presenza di un procedimentodisciplinare pendente, assolutamente concreta e rilevante.1.5.Alla luce di quanto precede, la giurisprudenza di questa Corte hacostantemente affermato che l'imputato ha un concreto e giuridicamenteapprezzabile interesse a impugnare la sentenza di assoluzione emessa con laformula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", al fine diottenere la formula "il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto",ogni volta che pendano o siano prevedibili procedimenti civili di danno oprocedimenti disciplinari nei suoi confronti.Tale interesse è stato qualificato come sussistente in re ipsa – senzanecessità che l'imputato dimostri in concreto il pregiudizio – quando risultil'esistenza di un procedimento disciplinare pendente o la costituzione di particivili nel processo penale, in quanto in tali ipotesi la differenza tra le formuleproduce effetti giuridici immediati e certi (Sez. 6, n. 6989 del 30/03/1995,Stella, Rv. 201953-01 e 201954 – 01; Sez. 5, n. 9135 del 18/06/1999, Lecci,Rv. 213963 - 01).La Corte ha altresì chiarito che l'interesse ad impugnare non viene menoper il fatto che l'imputato sia già stato assolto: l'impugnazione avverso unasentenza assolutoria è ammissibile quando l'imputato miri a conseguire unaformula più favorevole, e tale interesse non richiede che la sentenza abbiaprodotto un pregiudizio in senso tecnico, ma è sufficiente che la formula adottatasia inidonea a produrre gli effetti preclusivi che solo la formula più ampiagarantirebbe (Sez.

Un., n. 40049 del 2008, cit.).1.6.

Nel caso in esame, la Corte di appello di Roma ha adottato la formulaassolutoria "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato".[OSCURATO:PERSONA] impugna tale formula e chiede che venga sostituitacon quella "il fatto non sussiste" ovvero "per non aver commesso il fatto".L'interesse a impugnare è, nel caso concreto, evidente sotto un dupliceprofilo.In primo luogo, pende a carico del [OSCURATO:PERSONA] un procedimento disciplinare:la formula adottata non contiene un accertamento positivo sull'inesistenza delfatto né sull'innocenza dell'imputato, e dunque non vincola l'autorità disciplinareai sensi dell'art. 653 cod. proc. pen. nel senso più favorevole all'incolpato.In secondo luogo, nel processo penale si erano costituite parti civili, le qualipotrebbero far valere in sede civile la responsabilità risarcitoria dell'imputato peri fatti accertati nel processo penale: anche sotto questo profilo, la formula"perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" non è idonea a fare statoex art. 652 cod. proc. pen., mentre le formule richieste dal ricorrenteprodurrebbero piena efficacia preclusiva.L'interesse ad impugnare è dunque pienamente sussistente e, alla lucedella citata giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi sussistente in re ipsain ragione dell'esistenza del procedimento disciplinare, senza necessità diulteriore dimostrazione del pregiudizio concreto.2.

Esaurito lo scrutinio preliminare sull’interesse a impugnare, il ricorsodeve essere rigettato nel merito, per le ragioni che seguono.2.1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione, medianteelusione, del dictum della sentenza di questa Corte n. 7096 del 2025, sostenendoche la Corte di appello di Roma, pur dichiarando formalmente l’inutilizzabilitàdelle intercettazioni, ne avrebbe in realtà recuperato il contenuto attraverso ilrichiamo, a pagina 9 della motivazione, di brani della sentenza parzialmenteannullata, già fondata sulle captazioni precluse.La doglianza, in realtà, si fonda su una lettura parziale e decontestualizzatadel passaggio motivazionale censurato.La sentenza impugnata, nel riportare quanto affermato a pagina 227 dellasentenza di appello annullata circa la riscossione del prezzo da parte del [OSCURATO:PERSONA] edel [OSCURATO:PERSONA] all’insaputa del [OSCURATO:PERSONA], lo fa non per trarne un autonomoelemento di prova della responsabilità dell’imputato, ma esclusivamente perconfutare un’inesatta ricostruzione di quel passaggio contenuta nella memoriadifensiva trasmessa il 24 novembre 2025, nella quale si attribuiva allaprecedente sentenza un’affermazione – quella per cui il [OSCURATO:PERSONA] ed il Liccardoavrebbero agito integralmente all’insaputa del [OSCURATO:PERSONA] – che la pronunciaannullata non conteneva nei termini riportati dalla difesa.La Corte di appello ha cura di precisare, nello stesso periodo, che quellavalutazione dei giudici di secondo grado si fondava anche sulle intercettazioni eche, per tale ragione, non era utilizzabile, e che il richiamo era operatoesclusivamente a confutazione delle deduzioni difensive.Si tratta, dunque, di un argomento ad adiuvandum, dichiaratamente privodi valenza probatoria autonoma, che non incide sul nucleo del ragionamentodecisorio, sviluppato altrove, sulla base di elementi diversi dalle captazioni.Non sussiste, pertanto, alcuna elusione del giudicato rescindente, né alcunamotivazione fondata su prove inutilizzabili.2.2.2.2.

Lo stesso motivo, poi, è inammissibile anche nella parte in cui sisostiene che la corte di appello ha illegittimamente valorizzato i tabulatitelefonici delle utenze di [OSCURATO:PERSONA] e dei sui famigliari che -secondo l’assuntodifensivo- non hanno mai avuto ingresso nel processo, in quanto mai acquisiti.L’assunto è inammissibile per plurime ragioni.2.2.1.

Dalla lettura degli atti, consentita in ragione della naturaprocessuale dell’eccezione, emerge che il Tribunale di Roma, con ordinanzaemessa all’udienza del 23 gennaio 2020, ha espressamente autorizzato la difesadel [OSCURATO:PERSONA] all’acquisizione dei tabulati telefonici riferiti all’imputato ed ai suoifamigliari, indicati nella richiesta di prove formulata dalla stessa difesa.Il ricorrente assume che l’operatore Vodafone non avrebbe poi datoseguito alla richiesta, così che non è stato possibile produrre tale tabulati.Da ciò si fa discendere la conclusione che tali tabulati non sono mai statiacquisiti.Il ricorrente, però, non allega alcun atto o documento idoneo a comprovarequanto dedotto in fatto, né indica se e quando la difesa abbia segnalato algiudice di merito l’inadempimento dell’operatore per ottenerne un’eventualecoazione, così che il motivo, sul punto, si mostra aspecifico.2.2.1.

A ciò si aggiunga, ancor prima, che l’assunto difensivo, secondo cuii tabulati non sarebbero mai stati acquisiti al processo, è smentito dalla letturasentenza di primo grado, nella quale, nel primo capitolo intitolato “svolgimentodel processo” è specificato che all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il pubblico ministeroproduceva i tabulati telefonici e gli estratti WhatsApp.Tanto dimostra che i tabulati in questione sono stati legittimamenteacquisiti al processo, dal che discende la manifesta infondatezza del motivo sulpunto.2.2.2.

A ciò si aggiunga che tali tabulati telefonici sono stati ampiamenteutilizzati già dal giudice di primo grado, che li ha valorizzati a fini di prova, inrelazione al capo K (trattato a partire dalla pagina 189) alle pagine 214, 218,283, 284, 285, 286 e 288.Proprio l’utilizzazione di tali tabulati, legittimamente acquisiti al processomediante la produzione del pubblico ministero e -peraltro- richiesti dalla stessadifesa, comporta la medesima ragione d’inammissibilità che si va dappresso aillustrare in relazione all’eccezione d’inutilizzabilità della messaggisticaWhatsApp.3.

Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce l’inutilizzabilità deimessaggi WhatsApp estratti dal telefono cellulare in sequestro, per essere statal’estrazione eseguita mediante ispezione ex art. 244 cod. proc. pen. e nonmediante la procedura di cui all’art. 360 cod. proc. pen., con conseguentelesione delle garanzie partecipative dei difensori.Il motivo è inammissibile in forza della preclusione processualeconseguente alla prima pronuncia di questa Corte, sia in relazione allamessaggistica WhatsApp, sia, come anticipato, in relazione ai tabulati telefonici.Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quelloper cui nel giudizio di rinvio non possono essere dedotte né rilevate, per la primavolta, cause di inutilizzabilità concernenti atti formati nelle fasi anteriori delprocedimento, atteso che la sentenza di annullamento, in quanto inoppugnabile,determina una preclusione con riguardo a tutte le questioni non attinte dalladecisione rescindente, secondo il principio generale per cui il giudicato, ancheprogressivo, copre il dedotto e il deducibile.E’ stato spiegato, infatti, che «nel giudizio di rinvio non possono esserededotte per la prima volta né rilevate cause di inutilizzabilità concernenti attiformati nelle fasi anteriori del procedimento, atteso che la sentenza della Cortedi cassazione, da cui origina il giudizio stesso, determina una preclusione conriguardo a tutte le questioni non attinte dalla decisione di annullamento. (Inmotivazione si è osservato come la regola posta al comma quarto dell'art. 627cod. proc. pen. - che inibisce espressamente la sola rilevazione delle cause dinullità o inammissibilità - costituisca applicazione del più generale principio diinoppugnabilità delle sentenze della Corte Suprema, dal quale discende laformazione del cosiddetto "giudicato progressivo" per le questioni non dedotte,di talché l'omessa menzione delle cause di inutilizzabilità non implica che lestesse restino rilevabili oltre i limiti segnati dalla decisione di annullamento»(Così, Sez. 5, n. 36769 del 03/10/2006, Rv. 235015 - 01; conformi: Sez. 5, n.35031 del 10/06/2016, Rv. 267893 – 01; Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, Rv.263865 - 01).Nella specie, per come illustrato nel ricorso, l’eccezione relativa allaprocedura di estrazione dei messaggi WhatsApp era stata già sollevata dalladifesa nel giudizio di primo grado nel corso dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ereiterata con l’atto di appello: essa era dunque pienamente nota e deducibile almomento della proposizione del primo ricorso per cassazione, conclusosi con lasentenza n. 7096 del 2025.Parimenti, i tabulati telefonici erano già stati utilizzati a fini di prova sindalla sentenza di primo grado.La sentenza rescindente di questa Corte, tuttavia, ha annullato ladecisione di appello esclusivamente in relazione all’eccepita inutilizzabilità delleintercettazioni eseguite mediante captatore informatico, senza estenderel’annullamento alla questione, pur deducibile, relativa ai messaggi WhatsApp e aitabulati telefonici di cui si è già detto, che il ricorrente non ha allora coltivato conautonomo motivo di ricorso.Su tale punto la sentenza rescindente si è dunque consolidata, e il giudicedel rinvio non poteva essere investito, né questa Corte può ora esserenuovamente investita, di una questione di inutilizzabilità relativa ad atti anteriorial giudizio di rinvio, ormai coperta dalla preclusione derivante dall’autorità dellaprecedente decisione di legittimità.In tal senso è stato specificamente affermato, infatti, che nel giudizio dirinvio non possono essere dedotte né rilevate cause di nullità, inammissibilità oinutilizzabilità concernenti atti formati nelle fasi anteriori del procedimento,determina una preclusione con riguardo a tutte le questioni non attinte dalladecisione di annullamento, di talché, nell'ipotesi in cu il processo torninuovamente al vaglio della Corte di cassazione, le preclusioni prodotte dallaprecedente sentenza di annullamento comportano la limitazione del sindacato dilegittimità alle questioni di rito attinenti alle attività processuali compiute nelgiudizio di rinvio (Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, S., Rv. 263865 - 01; Sez. 5,n. 35031 del 10/06/2016, Nishku, Rv. 267893 - 01).Il motivo all’inutilizzabilità della messaggistica WhatsApp, pertanto, èinammissibile per le ragioni fin qui esposte, valevoli anche per il motivo espostoin relazione ai tabulati telefonici.4.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce il travisamento della prova inordine al contenuto delle dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] del 15 ottobre 2019, nonché l’omessa valutazione delleulteriori dichiarazioni, di segno esculpatorio, rese dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e dal DiDio.Il motivo, nella sua articolazione, propone una lettura alternativa eparcellizzata della motivazione, che isola il singolo passaggio dedicato alcontenuto dell’interrogatorio del [OSCURATO:PERSONA] senza confrontarsi con il complessivoapparato di riscontro individuato dalla sentenza impugnata.La corte di appello, infatti, non ha fondato l’affermazione di responsabilitàsulla sola dichiarazione del coimputato, ma ha ulteriormente richiamato, qualielementi di riscontro individualizzante ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc.pen., i plurimi incontri tra il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], monitoratidalla polizia giudiziaria, nonché i contatti telefonici intercorsi tra i medesimisoggetti in coincidenza con le scansioni processuali del procedimento a carico delLiccardo.

La valutazione unitaria di tali elementi, di cui il ricorrente omette ditener conto isolando la sola dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA], costituisce unapprezzamento di merito, congruamente argomentato, che non è sindacabile inquesta sede se non nei limiti della manifesta illogicità, qui non ricorrente.Analogamente, quanto al lamentato travisamento per omissione, le ulterioridichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui escludono di avermai informato il [OSCURATO:PERSONA] della richiesta di denaro al [OSCURATO:PERSONA], sono stateespressamente prese in considerazione dalla Corte di appello, che le ha ritenutesuperabili attraverso una ricostruzione alternativa – il successivo accordointervenuto tra il solo [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], all’insaputa del [OSCURATO:PERSONA] – logicamentecompatibile con il complessivo quadro probatorio.

Anche tale valutazionecostituisce un apprezzamento di merito che, in assenza di manifesta illogicità o dicontraddittorietà intrinseca, non è sindacabile in sede di legittimità.

Il motivo è,pertanto, infondato.5.

Con il quarto motivo il ricorrente censura la motivazione della sentenzaimpugnata nella parte in cui afferma la sussistenza della condotta materiale delreato di cui all’art. 346 bis, commi 3 e 4, cod. pen., nella formulazioneantecedente alla legge n. 114 del 2024, senza adeguatamente argomentare inordine all’elemento della vanteria di relazioni con il pubblico ufficiale, e denunciala contraddittorietà tra tale affermazione e l’esclusione della diversa fattispecie ditruffa, motivata dalla sola assenza di querela.Il motivo è infondato.La Corte di appello ha congruamente spiegato, attraverso la disamina deiplurimi incontri tra il [OSCURATO:PERSONA] e i coimputati, dei contatti telefonici intercorsi trail [OSCURATO:PERSONA] e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in coincidenza con le udienze a carico delLiccardo, nonché delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] in punto di accordo per farcredere al [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] potesse intercedere presso il presidente delcollegio giudicante, che la condotta dell’imputato si è tradotta nel vantare, qualemagistrato, relazioni con altri giudicanti, in realtà inesistenti o comunque noneffettive, traendone un prezzo per la propria mediazione: condotta che integrapienamente la fattispecie di cui all’art. 346 bis cod. pen. nella formulazionevigente all’epoca del fatto, la quale puniva, per l’appunto, anche chi si facessedare o promettere denaro vantando relazioni soltanto asserite con il pubblicoufficiale.

Nessuna contraddizione è ravvisabile, poi, tra tale conclusione el’esclusione della riqualificazione del fatto nel reato di truffa: si tratta divalutazioni relative a fattispecie diverse e non sovrapponibili, sicché il rilievo,operato dalla Corte di merito in via meramente residuale, circa l’improcedibilitàdell’ipotesi di truffa per mancanza di querela non incide, e non poteva incidere,sulla autonoma e di per sé sufficiente motivazione resa in ordine alla sussistenzadegli elementi tipici del reato di traffico di influenze illecite nella sua originariaformulazione.La denuncia di violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., poi, è enunciato intermini assolutamente generici (oltre che con formula dubitativa), tale da nonconsentire a questa Corte di valutare il contenuto della censura.6.

Va, da ultimo, rilevato che la difesa, in data 10/06/2026, il giornoprecedente a quello fissato per l’udienza, ha fatto pervenire “note diudienza”corredate dal verbale dell’udienza del 16 luglio 2020 dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], dal quale risulta che il giudice di primo grado ha acquisito ai sensidell’art. 513 cod. proc. pen. gli interrogatori di garanzia resi il 5 luglio 2019 daicoimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Sulla base di tale documentazione, nella discussione orale svoltasiall’udienza del giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo la requisitoria del pubblico ministero, idifensori hanno per la prima volta eccepito la violazione dell’art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen., sostenendo che le dichiarazioni rese dai predetti coimputatiin sede di interrogatorio non avrebbero potuto essere utilizzate nei confronti delCapuano, in assenza di esame contraddittorio.La censura è inammissibile per più ragioni.6.1.

In primo luogo, esso costituisce un motivo nuovo del tutto estraneoalle doglianze articolate nel ricorso originario, così che essa non presenta lanecessaria connessione funzionale con i motivi originariamente proposti.I motivi nuovi, anche quando tempestivi, devono costituire un’ulterioreillustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggonol’originaria richiesta rivolta al giudice dell’impugnazione, nei limiti dei capi e deipunti della decisione già investiti dal ricorso principale, e non possono introdurretemi del tutto autonomi rispetto a quelli originariamente dedotti (si veda Sez. 6,n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343 - 01).L’eccezione relativa all’inutilizzabilità delle dichiarazioni dei coimputati exart. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen. è estranea a tutti i motivi di ricorso, iquali investono la supposta elusione del dictum rescindente, l’illegittimautilizzazione dei tabulati, l’inutilizzabilità dei messaggi WhatsApp, il travisamentodelle dichiarazioni e il vizio di motivazione sulla tipicità della condotta: si tratta diun tema nuovo e autonomo, che avrebbe dovuto essere proposto nei termini enelle forme prescritte, e non può essere recuperato in sede di discussione orale.6.2.

A ciò si aggiunga che la questione è stata tardivamente sollevata soloin sede di discussione orale, oltre il termine dei quindici giorni liberi antecedentil’udienza, stabilito in via generale dal combinato disposto degli artt. 585, comma4 e 611, comma 1, cod. proc. pen. per la presentazione di motivi nuovi e dimemorie.Vale la pena precisare che tale termine non può essere superato sollevandooralmente e in dibattimento le ragioni che andavano illustrate per iscritto e neitermini di legge, per come normativamente disposto al fine di consentire lerepliche alle altre parti e, con esse, un contraddittorio pieno e integro sullequestioni agitate nel giudizio.6.3.

Tale ultima notazione ci porta all’ulteriore ragione d’inammissibilità,ove si consideri che la questione è stata prospettata per la prima volta nelladiscussione orale e dopo la requisitoria del pubblico ministero, il quale non haavuto alcuna possibilità di replicare, stante il disposto dell’art. 614 cod. proc.pen. che, nel disciplinare il dibattimento davanti alla Corte di cassazione,prevede che, dopo la requisitoria del pubblico ministero, abbiano la parola idifensori delle altre parti e che all’esito della discussione, non ammette repliche.Ne consegue che, la prospettazione di questioni del tutto nuove rispetto alricorso scritto, siccome esposte dopo la requisitoria del pubblico ministero, privastrutturalmente il contraddittorio della sua funzione di garanzia, impedendo allaparte pubblica di interloquire sul punto.Una censura introdotta in tali condizioni si colloca, quindi, al di fuori delperimetro del giudizio di legittimità e non può essere presa in considerazione.7.

Il ricorso va, dunque, rigettato, con la conseguente condanna delricorrente alle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto delricorso;sentiti gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno illustratoi motivi d’impugnazione insistendo per il loro accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 09/01/2026 della Cortedi Appello di Roma che, all’esito del giudizio di rinvio disposto dalla Corte dicassazione con sentenza 7096 del 15/10/2025, ha assolto l'imputato dal reato dicui all'art. 346 bis cod. pen. con la formula "perché il fatto non è previsto dallalegge come reato", così riformando la sentenza in data 14/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA].Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], amezzo dei propri difensori, articolando quattro motivi di ricorso, con cui censurala formula assolutoria adottata – ritenuta meno favorevole – e chiede che essasia sostituita con quella "il fatto non sussiste" ovvero "per non aver commesso ilfatto".1.1. Il ricorrente illustra, in via preliminare, la sussistenza dell'interessead impugnare la sentenza assolutoria emessa con la formula "perché il fatto nonè previsto dalla legge come reato", richiamando il disposto dell'art. 568, comma2, cod. proc. pen. e la giurisprudenza di legittimità che riconosce in capoall'imputato un concreto interesse a conseguire una pronuncia più favorevole, inragione degli effetti preclusivi che l'art. 653 cod. proc. pen. attribuisce allasentenza irrevocabile di assoluzione nel giudizio disciplinare, con riferimento alsolo accertamento che il fatto non sussiste e che l'imputato non lo ha commesso.1.2. Viene evidenziato, altresì, che la formula adottata – a differenza diquella richiesta – non è idonea a fare stato nel giudizio disciplinare pendente acarico del [OSCURATO:PERSONA], né in eventuali giudizi civili di risarcimento del danno.L'interesse ad impugnare è pertanto qualificato come sussistente in reipsa, giacché la pronuncia assolutoria con formula di grado inferiore è inidonea aprodurre gli effetti preclusivi propri di quella più favorevole.Ciò premesso, deduce:2. Art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art.627 cod. proc. pen. – Violazione ed elusione del dictum della Corte di Cassazione(sent. n. 7096/2025)Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione, mediante elusione,di quanto statuito da questa Corte con la sentenza n. 7096 del 2025, con cui erastata dichiarata l'inutilizzabilità di tutte le intercettazioni eseguite nel corso delleindagini preliminari, e la Corte di appello di Roma era stata vincolata a rivalutarela sussistenza della colpevolezza degli imputati escludendo le risultanze dellecaptazioni, tenendo altresì conto delle modifiche normative intervenute inrelazione all'art. 346 bis cod. pen..Si espone che la Corte di appello di Roma, pur dando formalmente attodell'inutilizzabilità delle intercettazioni, ha in realtà espressamente richiamato eutilizzato – a fondamento della formula assolutoria adottata – interi brani dellaprecedente sentenza annullata (Corte di appello di Roma, sent. n. 4916/23 del17 aprile 2023), la quale aveva a sua volta ampiamente utilizzato i contenutidelle captazioni dichiarate inutilizzabili. Tale richiamo è avvenuto, in particolare,a pagina 9 della motivazione dell'impugnata sentenza, allo scopo di confutare lededuzioni difensive contenute nelle memorie del [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dellarichiesta di assoluzione con formula piena.Si segnala, inoltre, che a pagina 7 della medesima sentenza la Corte diappello indica, tra i mezzi di prova utilizzabili per affermare la sussistenza dellacondotta materiale del reato, anche i tabulati telefonici delle utenze in sequestro.La difesa sostiene che tali tabulati non sono stati mai acquisiti nel corsodell'istruttoria dibattimentale: come risulta dal provvedimento di ammissionedelle prove emesso all'udienza del 3 giugno 2021, la difesa del [OSCURATO:PERSONA] avevachiesto di acquisirli, ma la Vodafone – operatore dell'utenza dell'imputato – non liaveva mai forniti. Ne consegue che gli argomenti spesi nella motivazione conriferimento ai tabulati avrebbero potuto trarsi esclusivamente dalle conversazioniintercettate, dichiarate inutilizzabili.Il ricorrente conclude che la motivazione impugnata risulta in tal modofondata su dati probatori non utilizzabili, configurando una motivazione soloapparente, e che la Corte di merito è incorsa in una palese violazione dell'art.627 cod. proc. pen., avendo tradotto il contenuto delle intercettazioniinutilizzabili attraverso il fittizio riferimento ai tabulati telefonici mai acquisiti alprocesso, in linea con l'orientamento di questa Corte che interpreta la sanzionedell'inutilizzabilità come comportante la "totale espunzione" del dato probatoriodal patrimonio conoscitivo del giudice (Cass., Sez. 4, n. 38933 del 25 settembre2023).3. Art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 253,254, 360 cod. proc. pen. e art. 8 C.E.D.U. – Inutilizzabilità dei messaggiWhatsApp estratti dal telefono in sequestro.Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce l'inutilizzabilità dei messaggiWhatsApp presenti nel telefono cellulare del [OSCURATO:PERSONA] (in sequestro), la cuiestrapolazione fu realizzata mediante copia forense eseguita a seguito di undecreto di ispezione emesso ai sensi dell'art. 244 cod. proc. pen. dal Pubblicoministero in data 4 luglio 2019.Tale procedura è censurata come illegittima: richiamata la sentenza dellaCorte costituzionale n. 170 del 2023, secondo cui la posta elettronica e lamessaggistica istantanea rientrano nella sfera di protezione dell'art. 15 Cost. inquanto "versioni contemporanee della corrispondenza epistolare e telegrafica", sievidenzia che dopo il sequestro del dispositivo sarebbe stata necessaria anche lanomina di un consulente tecnico ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen. perl'estrazione dei messaggi.Si osserva che il principio è già stato affermato da questa Corte (Cass.,Sez. 2, n. 25549 del 28 giugno 2024, Tundo, Rv. 286467; Cass., Sez. 2, n.40451 del 13 novembre 2025, Pagnini), che ha stabilito che i dati contenuti nellamemoria del telefono cellulare devono essere acquisiti e analizzati seguendo laprocedura dell'art. 360 cod. proc. pen., garantendo il diritto dei difensori diassistere al conferimento dell'incarico e di formulare osservazioni e riserve.Si evidenzia che la difesa aveva già eccepito l'inutilizzabilità nel corso delgiudizio di primo grado, all'udienza del 23 gennaio 2020, e ribadita nell'atto diappello, sottolineando la natura di vizio rilevabile anche di ufficio in ogni stato egrado del giudizio. La Corte di appello, tuttavia, ha ritenuto di poter utilizzare imessaggi WhatsApp intercorsi tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] affermando –apoditticamente – che tali messaggi erano stati acquisiti mediante sequestro deirelativi dispositivi e non mediante utilizzo del trojan, cosicché il loro contenutonon rientrerebbe tra le prove dichiarate inutilizzabili da questa Corte.Il ricorrente censura tale conclusione, rilevando che la Corte di meritonon si è posta il problema di verificare la regolarità della procedura diacquisizione dei messaggi.4. Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. – Mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione a seguito deltravisamento della prova relativa alle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA].4.1. Il travisamento delle risultanze probatorieCon il terzo motivo, articolato in tre sezioni, il ricorrente censura il vizio ditravisamento della prova commesso dal giudice di merito nella parte dellamotivazione relativa all'esistenza di un accordo illecito concluso fra [OSCURATO:PERSONA], DiDio e il [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la richiesta di 20.000 euro inoltrata dal DiDio al [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di far "aggiustare" il processo a carico di quest'ultimo.Il ricorrente osserva che la sentenza impugnata – alle pagine da 7 a 9della motivazione – attribuisce al [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di "concorrente morale", per"determinazione" o per "istigazione", nelle condotte del [OSCURATO:PERSONA] e del Cassiniintegranti il delitto di traffico d'influenze illecite nella versione antecedente allalegge n. 114 del 2024, ovvero quello di truffa ai danni del [OSCURATO:PERSONA] non punibileper mancanza della querela.La prova di tale accordo è affidata pressoché esclusivamente alledichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] nell'interrogatorio del 15 ottobre 2019,interpretate come una vera e propria "chiamata in correità", e poi asseritamente"confermate" ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. dagli incontri tra [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], monitorati dalla polizia giudiziaria eriscontrate dai tabulati telefonici.Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata ha "travisato" il contenutodel verbale d'interrogatorio reso dal [OSCURATO:PERSONA] il 15 ottobre 2019: mentre lamotivazione afferma che "nell'interrogatorio del 15 ottobre 2019 il [OSCURATO:PERSONA] haammesso di essersi accordato con il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] per truffare, di fatto, ilLiccardo", l'effettivo contenuto del verbale – allegato integralmente al ricorso – èdi segno opposto. [OSCURATO:PERSONA], invero, ha espressamente e ripetutamente precisatoche i 20.000 euro dovevano essere divisi soltanto tra lui e il [OSCURATO:PERSONA], aggiungendoperfino che non avrebbe mai proposto denaro al giudice [OSCURATO:PERSONA]. Lamotivazione recepisce come dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA] affermazioni che questi nonha mai reso, anzi espressamente smentito: si configura così una palese ipotesi di"infedeltà della motivazione", integrante una distorsione del patrimonioconoscitivo rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio.4.2. La violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen..Il ricorrente lamenta altresì che la Corte di appello non ha operato alcunaseria valutazione circa la credibilità soggettiva della fonte [OSCURATO:PERSONA] e l'attendibilitàoggettiva delle sue dichiarazioni, limitandosi a una mera ricostruzione acritica diesse. Vengono richiamate le coordinate ermeneutiche di questa Corte in tema didichiarazioni accusatorie di coimputati, secondo cui le stesse devono esseresottoposte a un duplice controllo: credibilità intrinseca della fonte e attendibilitàcomplessiva delle dichiarazioni, e soprattutto esistenza di riscontri "esterni" chele confermino, aventi carattere individualizzante e riferiti non al fatto-reato in séma alla riferibilità dello stesso all'imputato (Sez. 1, n. 6251 del 17 febbraio 2025,Bidognetti; Sez. 6, n. 49320 del 28 dicembre 2022).Si contesta che i riscontri individuati dalla Corte di appello – gli sporadiciincontri e contatti telefonici del [OSCURATO:PERSONA] con i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e conl'avv. [OSCURATO:PERSONA] – non abbiano valenza individualizzante rispetto alla specificaaffermazione secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe "accordato" con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] "truffare" il [OSCURATO:PERSONA], potendo al più confermare l'esistenza di un rapporto difrequentazione tra le parti.La motivazione risulta pertanto solo apparente in ordine all'effettivapresenza di elementi probatori di riscontro all'asserita chiamata di correità, e lasentenza va annullata per difetto o manifesta illogicità della motivazione ex art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen..4.3. Il travisamento per omissioneIl ricorrente lamenta infine che la Corte di merito non ha in alcun modovalutato le altre prove dichiarative acquisite nel corso del processo, delle qualiera tenuta a tener conto in forza del dictum di annullamento di questa Corte.Si tratta, in primo luogo, di ulteriori dichiarazioni rese dallo stessocoimputato [OSCURATO:PERSONA]: nell'interrogatorio di garanzia, questi aveva espressamentedichiarato di non aver mai fatto alcun riferimento ad accordi con il [OSCURATO:PERSONA] circarichieste di denaro da rivolgere al [OSCURATO:PERSONA]; nelle dichiarazioni spontanee reseall'udienza dibattimentale dell'8 settembre 2021, aveva ulteriormente precisatoche "di questi soldi non ne ho mai parlato con il dott. [OSCURATO:PERSONA]".Vengono poi richiamate le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], il qualenell'interrogatorio di garanzia del 5 luglio 2019 e nell'istruttoria dibattimentaledel 8 settembre 2021 aveva affermato con forza di non aver mai parlato deldottor [OSCURATO:PERSONA] ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e che la decisione di prendere i soldi dalLiccardo era stata presa esclusivamente da lui e dal [OSCURATO:PERSONA], senza dire alcunchéal [OSCURATO:PERSONA], anzi raccomandandosi reciprocamente di non parlarne maicon il dottore, sapendo che lo stesso non avrebbe mai approvato un similecomportamento (verbale di udienza dell'8 settembre 2021, pagg. 18-19).La Corte di appello supera queste dichiarazioni con una mera congettura– affermando che nulla esclude che successivamente il [OSCURATO:PERSONA], all'insaputa del DiDio, si sia accordato con il [OSCURATO:PERSONA] – priva di qualunque riscontro probatorio eche costituisce un ulteriore vizio di travisamento per omissione.5. Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt.346 bis e 640 cod. pen. – Mancata motivazione sulla tipicità della condotta econtraddittorietà della motivazioneCon il quarto motivo il ricorrente censura la motivazione della sentenzaimpugnata nella parte in cui la Corte di appello afferma di ritenere raggiunta laprova della condotta materiale del reato di cui all'art. 346 bis, commi 3 e 4, cod.pen. nella versione antecedente alla legge n. 114 del 2024, senza tuttaviamotivare circa la sussistenza dell'elemento descrittivo proprio di tale fattispecie,consistente nell'agire "sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite" con unpubblico ufficiale al fine di far dare o promettere – a sé o ad altri – denaro comeprezzo della propria mediazione illecita.Viene evidenziato che, quanto all'elemento della "vanteria" delle relazionicon altri giudici della Corte di appello, la sentenza impugnata non ha indicatoalcun elemento probatorio a sostegno; quanto al reato di truffa ex art. 640 cod.pen., la medesima Corte, a pagina 12 della sentenza, esclude la sussistenza delreato esclusivamente per la mancanza della querela da parte del [OSCURATO:PERSONA],rilevando che il fatto non potrebbe essere riqualificato in tale diverso reatopoiché "il reato è improcedibile non avendo quest'ultimo presentato querela".Tale impostazione è censurata come manifestamente contraddittoria: laCorte di merito, da un lato, sostiene la sussistenza della condotta di cui all'art.346 bis cod. pen. sul presupposto di una continuità normativa con il previgenteart. 346 cod. pen. (millantato credito) e, dall'altro, esclude la sussistenza dellatruffa esclusivamente per ragioni di procedibilità, senza avvedersi che le dueconclusioni sono tra loro incompatibili.La palese contraddittorietà della motivazione tradisce, secondo ilricorrente, il reale intento della Corte di merito, consistente nell'individuare atutti i costi una responsabilità penale (sia pure non punibile) del [OSCURATO:PERSONA],prescindendo dalla rigorosa verifica degli elementi tipici dei reati ritenutisussistenti, peraltro in violazione del principio di correlazione sancito dall'art. 521cod. proc. pen..[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Prima dell’esame dei motivi di ricorso, risulta preliminare stabilire sesussista l’interesse dell’imputato a impugnare una sentenza assolutoria con laformula perché il fatto non è previsto come reato, per ottenere quella dellainsussistenza del fatto.1.1. Con riguardo al sistema delle formule assolutorie, il codice diprocedura penale disciplina le formule di proscioglimento nel dibattimento agliartt. 529 e 530 cod. proc. pen., distinguendo le pronunce di non luogo aprocedere per ragioni processuali da quelle di assoluzione nel merito. Le formuleassolutorie nel merito, previste dall'art. 530 cod. proc. pen., non sono tra loroequivalenti: esse esprimono, al contrario, diversi gradi di accertamento in ordinealla sussistenza del fatto e alla responsabilità dell'imputato, con una scala diampiezza crescente che produce effetti differenziati tanto all'interno del processopenale quanto nei giudizi extrapenali.La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che le formuleassolutorie sono graduabili secondo una sequenza che va dalla più ristretta allapiù ampia, e che tale graduazione non è priva di conseguenze pratiche:l'imputato ha interesse a conseguire la formula più favorevole, anche quando siagià stato assolto, perché solo le formule di grado superiore produconodeterminati effetti preclusivi nei giudizi non penali (Sez. Un., n. 40049 del29/05/2008, Guerra, Rv. 240815-01).1.2. Nell'ambito delle pronunce assolutorie nel merito, l'art. 530 cod. proc.pen. contempla diverse formule che la giurisprudenza ha ordinato secondo unagerarchia consolidata, dalla meno alla più favorevole:a) "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato": ricorre quando lacondotta storicamente accertata esiste nella sua materialità, ma non corrispondead alcuna fattispecie incriminatrice astratta, sia per originaria atipicità, sia – equesto è il profilo di maggiore rilievo in questa sede – per effetto di unaabrogazione totale o parziale della norma incriminatrice sopravvenuta al fatto.Come si dirà più ampiamente nel paragrafo seguente, questa formula vieneimpiegata non soltanto nei casi di abrogazione integrale della fattispecie, maanche quando la norma sopravvissuta abbia subìto modifiche strutturali tali danon ricomprendere più la condotta dell'imputato.In tal senso si è già pronunciata questa Corte, che ha avuto modo dipuntualizzare che «in tema di formule assolutorie, nel caso in cui il fatto noncorrisponda ad una fattispecie incriminatrice in ragione di un'assenza diprevisione normativa o di una successiva abrogazione della norma o diun'intervenuta dichiarazione integrale d'incostituzionalità, l'imputato va assoltoperché "il fatto non è previsto dalla legge come reato", permanendo in tutti talicasi la possibile rilevanza del fatto in sede civile, mentre la formula "il fatto nonsussiste", che esclude ogni possibile rilevanza anche in sede diversa da quellapenale, va adottata quando difetti un elemento costitutivo del reato. (Fattispeciein cui la Corte ha annullato, "perché il fatto non sussiste", la sentenza dicondanna per il reato di omesso versamento Iva di importo inferiore alla soglianormativa di punibilità)» (Sez. 3, n. 36859 del 26/06/2014, Bottaro, Rv. 260187– 01).b) "il fatto non sussiste": è la formula che nega, sul piano storico-fattuale,l'esistenza del fatto materiale contestato nelle sue componenti oggettive. Essapresuppone un accertamento positivo dell'inesistenza dell'evento o dellacondotta descritti nel capo di imputazione.c) "per non aver commesso il fatto": è la formula che accertapositivamente l'estraneità dell'imputato al fatto contestato, pur non escludendoche il fatto sia accaduto. Ha il medesimo grado di ampiezza della formula "il fattonon sussiste" quanto agli effetti extrapenali e, secondo la giurisprudenzaprevalente, con essa si pone sullo stesso piano nella scala delle formuleassolutorie.d) "perché il fatto non costituisce reato": ricorre quando il fatto materiale èaccertato nella sua esistenza, ma manca uno degli elementi costitutivi del reato(tipicamente: cause di giustificazione, scusanti, assenza dell'elementosoggettivo). È formula di ampiezza intermedia, superiore alla "atipicità" mainferiore alle formule che escludono il fatto o la commissione.La gerarchia così descritta è stata più volte ribadita dalla Corte dicassazione, che ha precisato come le formule "il fatto non sussiste" e "per nonaver commesso il fatto" si collochino al vertice della scala, in quanto esprimonoun accertamento pieno e positivo – rispettivamente dell'inesistenza del fatto edell'innocenza dell'imputato – con le conseguenze più ampie in ordine agli effettiextrapenali (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240815 – 01).1.3. Con specifico riguardo alla formula assolutoria "perché il fatto non èprevisto dalla legge come reato", essa è tradizionalmente associata all'istitutodell'abolitio criminis di cui all'art. 2, comma secondo, cod. pen., che impone ilproscioglimento dell'imputato – e la revoca del giudicato di condanna – quandola legge posteriore elimina il reato. La sua portata applicativa è tuttavia piùampia rispetto alla sola abrogazione formale della norma.L'art. 2, comma secondo, cod. pen., infatti, si applica non soltanto quandola norma incriminatrice viene integralmente soppressa dall'ordinamento, maanche quando la legge successiva, pur mantenendo formalmente la norma, nerestringa l'ambito applicativo in modo tale da escludere la fattispecie concretagià giudicata o in corso di giudizio. In questi casi si parla di abolitio criminisparziale: la norma sopravvive, ma la condotta dell'imputato non è piùriconducibile alla fattispecie così come ridisegnata dal legislatore.La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che per stabilire se ricorrauna vera e propria abolitio criminis ovvero una mera successione modificativa(con continuità normativa), occorre fare applicazione del criterio strutturale,consistente nel confrontare gli elementi costitutivi delle fattispecie astrattesecondo il principio della continenza: se la norma successiva contiene tutti glielementi di quella precedente (o ne aggiunge di nuovi), si ha continuità; seinvece elimina o modifica elementi strutturali in modo da rendere il fattopregresso non più riconducibile alla fattispecie sopravvenuta, si ha abolitiocriminis con conseguente applicazione dell'art. 2, comma secondo, cod. pen.(Sez. U, n. 25887 del 26/03/2003, Giordano, Rv. 224607 - 01).Il caso che più frequentemente si pone nella pratica – e che rilevadirettamente nel presente procedimento – è quello in cui il legislatore nonabroga la norma, ma la modifica aggiungendo nuovi elementi strutturali che lacondotta dell'imputato non integra.In questa ipotesi, la condotta già posta in essere prima della riforma cessadi essere penalmente rilevante, non perché il fatto sia inesistente, ma perché lafattispecie astratta si è ristretta e il fatto concreto non vi rientra più.La formula assolutoria corretta in tal caso è, appunto, "perché il fatto non èprevisto dalla legge come reato": essa rispecchia la situazione giuridica, in cui ilfatto materiale storico esiste ed è accertato, ma non trova più corrispondenza inalcuna norma incriminatrice vigente al momento della decisione.Non è corretto, in questi casi, adottare la formula "il fatto non sussiste",che negherebbe sul piano storico un fatto che invece è avvenuto, né la formula"perché il fatto non costituisce reato", che presupporrebbe la vigenza di unanorma applicabile di cui mancherebbe un elemento costitutivo.In casi di successione di leggi penali con modificazione strutturale dellafattispecie, quindi, la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge comereato" è quella tecnicamente appropriata quando la condotta non è piùriconducibile alla norma così come riformulata, indipendentemente dal fatto chela norma continui formalmente a esistere nell'ordinamento.Nel caso in esame, la legge n. 114 del 2024 ha modificato l'art. 346 biscod. pen., aggiungendo elementi strutturali alla fattispecie che non eranopresenti nella formulazione originaria: la condotta dell'imputato, ascritta altempo della commissione, non è riconducibile alla fattispecie così comeridisegnata dal legislatore del 2024, con la conseguenza che la formula "perché ilfatto non è previsto dalla legge come reato" è quella tecnicamente corretta perla parte della pronuncia assolutoria che si fonda su tale rilievo.Il ricorrente sostiene che, in realtà, la propria condotta non è riconducibileneanche alla fattispecie incriminatrice nella formulazione previgente e, per taleragione, aspira alla formula assolutoria, perché il fatto non sussiste.1.4. Da ciò discende la necessità di verificare se l’imputato abbia interessea a impugnare la sentenza assolutoria per ottenere una formula più favorevoleIl principio generale in tema di impugnazioni è sancito dall'art. 568, comma4, cod. proc. pen.: per proporre impugnazione è necessario avervi interesse. Ladisposizione, letta in combinato con il comma 2 – secondo cui sono sempresoggetti a ricorso per cassazione i provvedimenti sulla libertà personale e lesentenze, quando non altrimenti impugnabili – pone la questione se e quandol'imputato già assolto abbia interesse a impugnare la sentenza di assoluzione perottenere una formula diversa e più favorevole.La risposta è pacificamente affermativa nella giurisprudenza di questaCorte, che riconosce all'imputato un concreto interesse ad impugnare lasentenza assolutoria emessa con formula meno favorevole, al fine di conseguirneuna più ampia, ogni volta che da questa differenza derivino effetti giuridicamenterilevanti nella sua sfera soggettiva. Il fondamento di tale interesse risiede neglieffetti extrapenali differenziati che le diverse formule assolutorie producono neigiudizi civili, amministrativi e disciplinari, ai sensi degli artt. 652 e 653 cod. proc.pen..1.4.1. L'art. 652 cod. proc. pen. disciplina l'efficacia della sentenza penaledi assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno.La norma stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di assoluzionepronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quantoall'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso,nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del dannopromosso nei confronti dell'imputato e del responsabile civile che sia stato citatoo sia intervenuto nel processo penale.Dal tenore letterale della norma si ricava che l'efficacia preclusiva operaesclusivamente in presenza delle formule "il fatto non sussiste" e "per non avercommesso il fatto", non anche in presenza della formula "perché il fatto non èprevisto dalla legge come reato" o di quella "perché il fatto non costituiscereato".Queste ultime, pur essendo pronunce assolutorie nel merito, noncontengono l'accertamento positivo – rispettivamente dell'inesistenza del fatto edell'innocenza dell'imputato – cui la norma ricollega l'effetto preclusivo.Analogamente, la sentenza assolutoria "perché il fatto non è previsto dallalegge come reato" non fa stato nel giudizio civile di danno: il giudice civilerimane libero di accertare autonomamente i fatti e di affermare la responsabilitàrisarcitoria dell'imputato prosciolto, poiché l'accertamento contenuto in taleformula non ha a oggetto la sussistenza o meno del fatto storico, ma la suairrilevanza penale per ragioni normative.Ne consegue che l'imputato prosciolto con la formula "perché il fatto non èprevisto dalla legge come reato" rimane esposto, in linea di principio, all'azionerisarcitoria delle parti civili o di terzi danneggiati, che potranno far valere in sedecivile la responsabilità aquiliana per il fatto accertato nel processo penale. Alcontrario, l'assoluzione con le formule "il fatto non sussiste" o "per non avercommesso il fatto" produce un accertamento vincolante per il giudice civile, ilquale non potrà – nei confronti dello stesso imputato e delle parti che abbianopartecipato al processo penale – pervenire ad una diversa ricostruzione dei fatti.1.4.2. L'art. 653 cod. proc. pen., dal suo canto, disciplina l'efficacia dellasentenza penale di assoluzione nel giudizio disciplinare.La disposizione, nella formulazione risultante dalla modifica introdottadall'art. 1 della legge 27 marzo 2001, n. 97, stabilisce che la sentenza penaleirrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia digiudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubblicheautorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non loha commesso; e, per effetto della predetta legge n. 97/2001, anche quantoall'accertamento che il fatto non costituisce illecito penale.Il regime dell'art. 653 cod. proc. pen. è dunque più ampio di quello dell'art.652 cod. proc. pen., ove si osservi che quest'ultimo ricollega l'efficacia preclusivasolo alle formule "il fatto non sussiste" e "per non aver commesso il fatto",mentre l'art. 653 cod. proc. pen. – nella versione vigente – estende l'efficacia digiudicato anche all'accertamento che "il fatto non costituisce illecito penale".La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la formula "perché ilfatto non è previsto dalla legge come reato" non ha la medesima portata delleformule "il fatto non sussiste" e "per non aver commesso il fatto" nel giudiziodisciplinare, per una ragione strutturale: essa non contiene un accertamentopositivo sull'inesistenza del fatto o sull'innocenza dell'imputato, ma si limita aescludere la rilevanza penale di una condotta che – sul piano materiale – puòessere stata pienamente accertata come esistente e attribuibile all'imputato. Neconsegue che l'autorità disciplinare, ricevuta una pronuncia con questa formula,è libera di svolgere una propria autonoma valutazione del fatto ai fini disciplinari,senza essere vincolata dall'accertamento contenuto nella sentenza penale (Sez.6, n. 6989 del 30/03/1995, Stella, Rv. 201954-01 e 201954 – 01; Sez. Un., n.40049 del 2008, cit.).Al contrario, la sentenza di assoluzione con la formula "il fatto non sussiste"produce un accertamento che l'autorità disciplinare non può ignorare: essa èvincolata a ritenere che il fatto posto a base del procedimento disciplinare non èavvenuto, il che – quando il fatto disciplinarmente rilevante coincide con il fattopenalmente contestato – rende impossibile l'irrogazione della sanzione. Ladifferenza pratica tra le due formule è dunque, in presenza di un procedimentodisciplinare pendente, assolutamente concreta e rilevante.1.5.Alla luce di quanto precede, la giurisprudenza di questa Corte hacostantemente affermato che l'imputato ha un concreto e giuridicamenteapprezzabile interesse a impugnare la sentenza di assoluzione emessa con laformula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", al fine diottenere la formula "il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto",ogni volta che pendano o siano prevedibili procedimenti civili di danno oprocedimenti disciplinari nei suoi confronti.Tale interesse è stato qualificato come sussistente in re ipsa – senzanecessità che l'imputato dimostri in concreto il pregiudizio – quando risultil'esistenza di un procedimento disciplinare pendente o la costituzione di particivili nel processo penale, in quanto in tali ipotesi la differenza tra le formuleproduce effetti giuridici immediati e certi (Sez. 6, n. 6989 del 30/03/1995,Stella, Rv. 201953-01 e 201954 – 01; Sez. 5, n. 9135 del 18/06/1999, Lecci,Rv. 213963 - 01).La Corte ha altresì chiarito che l'interesse ad impugnare non viene menoper il fatto che l'imputato sia già stato assolto: l'impugnazione avverso unasentenza assolutoria è ammissibile quando l'imputato miri a conseguire unaformula più favorevole, e tale interesse non richiede che la sentenza abbiaprodotto un pregiudizio in senso tecnico, ma è sufficiente che la formula adottatasia inidonea a produrre gli effetti preclusivi che solo la formula più ampiagarantirebbe (Sez. Un., n. 40049 del 2008, cit.).1.6. Nel caso in esame, la Corte di appello di Roma ha adottato la formulaassolutoria "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato".[OSCURATO:PERSONA] impugna tale formula e chiede che venga sostituitacon quella "il fatto non sussiste" ovvero "per non aver commesso il fatto".L'interesse a impugnare è, nel caso concreto, evidente sotto un dupliceprofilo.In primo luogo, pende a carico del [OSCURATO:PERSONA] un procedimento disciplinare:la formula adottata non contiene un accertamento positivo sull'inesistenza delfatto né sull'innocenza dell'imputato, e dunque non vincola l'autorità disciplinareai sensi dell'art. 653 cod. proc. pen. nel senso più favorevole all'incolpato.In secondo luogo, nel processo penale si erano costituite parti civili, le qualipotrebbero far valere in sede civile la responsabilità risarcitoria dell'imputato peri fatti accertati nel processo penale: anche sotto questo profilo, la formula"perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" non è idonea a fare statoex art. 652 cod. proc. pen., mentre le formule richieste dal ricorrenteprodurrebbero piena efficacia preclusiva.L'interesse ad impugnare è dunque pienamente sussistente e, alla lucedella citata giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi sussistente in re ipsain ragione dell'esistenza del procedimento disciplinare, senza necessità diulteriore dimostrazione del pregiudizio concreto.2. Esaurito lo scrutinio preliminare sull’interesse a impugnare, il ricorsodeve essere rigettato nel merito, per le ragioni che seguono.2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione, medianteelusione, del dictum della sentenza di questa Corte n. 7096 del 2025, sostenendoche la Corte di appello di Roma, pur dichiarando formalmente l’inutilizzabilitàdelle intercettazioni, ne avrebbe in realtà recuperato il contenuto attraverso ilrichiamo, a pagina 9 della motivazione, di brani della sentenza parzialmenteannullata, già fondata sulle captazioni precluse.La doglianza, in realtà, si fonda su una lettura parziale e decontestualizzatadel passaggio motivazionale censurato.La sentenza impugnata, nel riportare quanto affermato a pagina 227 dellasentenza di appello annullata circa la riscossione del prezzo da parte del [OSCURATO:PERSONA] edel [OSCURATO:PERSONA] all’insaputa del [OSCURATO:PERSONA], lo fa non per trarne un autonomoelemento di prova della responsabilità dell’imputato, ma esclusivamente perconfutare un’inesatta ricostruzione di quel passaggio contenuta nella memoriadifensiva trasmessa il 24 novembre 2025, nella quale si attribuiva allaprecedente sentenza un’affermazione – quella per cui il [OSCURATO:PERSONA] ed il Liccardoavrebbero agito integralmente all’insaputa del [OSCURATO:PERSONA] – che la pronunciaannullata non conteneva nei termini riportati dalla difesa.La Corte di appello ha cura di precisare, nello stesso periodo, che quellavalutazione dei giudici di secondo grado si fondava anche sulle intercettazioni eche, per tale ragione, non era utilizzabile, e che il richiamo era operatoesclusivamente a confutazione delle deduzioni difensive.Si tratta, dunque, di un argomento ad adiuvandum, dichiaratamente privodi valenza probatoria autonoma, che non incide sul nucleo del ragionamentodecisorio, sviluppato altrove, sulla base di elementi diversi dalle captazioni.Non sussiste, pertanto, alcuna elusione del giudicato rescindente, né alcunamotivazione fondata su prove inutilizzabili.2.2.2.2. Lo stesso motivo, poi, è inammissibile anche nella parte in cui sisostiene che la corte di appello ha illegittimamente valorizzato i tabulatitelefonici delle utenze di [OSCURATO:PERSONA] e dei sui famigliari che -secondo l’assuntodifensivo- non hanno mai avuto ingresso nel processo, in quanto mai acquisiti.L’assunto è inammissibile per plurime ragioni.2.2.1. Dalla lettura degli atti, consentita in ragione della naturaprocessuale dell’eccezione, emerge che il Tribunale di Roma, con ordinanzaemessa all’udienza del 23 gennaio 2020, ha espressamente autorizzato la difesadel [OSCURATO:PERSONA] all’acquisizione dei tabulati telefonici riferiti all’imputato ed ai suoifamigliari, indicati nella richiesta di prove formulata dalla stessa difesa.Il ricorrente assume che l’operatore Vodafone non avrebbe poi datoseguito alla richiesta, così che non è stato possibile produrre tale tabulati.Da ciò si fa discendere la conclusione che tali tabulati non sono mai statiacquisiti.Il ricorrente, però, non allega alcun atto o documento idoneo a comprovarequanto dedotto in fatto, né indica se e quando la difesa abbia segnalato algiudice di merito l’inadempimento dell’operatore per ottenerne un’eventualecoazione, così che il motivo, sul punto, si mostra aspecifico.2.2.1. A ciò si aggiunga, ancor prima, che l’assunto difensivo, secondo cuii tabulati non sarebbero mai stati acquisiti al processo, è smentito dalla letturasentenza di primo grado, nella quale, nel primo capitolo intitolato “svolgimentodel processo” è specificato che all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il pubblico ministeroproduceva i tabulati telefonici e gli estratti WhatsApp.Tanto dimostra che i tabulati in questione sono stati legittimamenteacquisiti al processo, dal che discende la manifesta infondatezza del motivo sulpunto.2.2.2. A ciò si aggiunga che tali tabulati telefonici sono stati ampiamenteutilizzati già dal giudice di primo grado, che li ha valorizzati a fini di prova, inrelazione al capo K (trattato a partire dalla pagina 189) alle pagine 214, 218,283, 284, 285, 286 e 288.Proprio l’utilizzazione di tali tabulati, legittimamente acquisiti al processomediante la produzione del pubblico ministero e -peraltro- richiesti dalla stessadifesa, comporta la medesima ragione d’inammissibilità che si va dappresso aillustrare in relazione all’eccezione d’inutilizzabilità della messaggisticaWhatsApp.3. Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce l’inutilizzabilità deimessaggi WhatsApp estratti dal telefono cellulare in sequestro, per essere statal’estrazione eseguita mediante ispezione ex art. 244 cod. proc. pen. e nonmediante la procedura di cui all’art. 360 cod. proc. pen., con conseguentelesione delle garanzie partecipative dei difensori.Il motivo è inammissibile in forza della preclusione processualeconseguente alla prima pronuncia di questa Corte, sia in relazione allamessaggistica WhatsApp, sia, come anticipato, in relazione ai tabulati telefonici.Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quelloper cui nel giudizio di rinvio non possono essere dedotte né rilevate, per la primavolta, cause di inutilizzabilità concernenti atti formati nelle fasi anteriori delprocedimento, atteso che la sentenza di annullamento, in quanto inoppugnabile,determina una preclusione con riguardo a tutte le questioni non attinte dalladecisione rescindente, secondo il principio generale per cui il giudicato, ancheprogressivo, copre il dedotto e il deducibile.E’ stato spiegato, infatti, che «nel giudizio di rinvio non possono esserededotte per la prima volta né rilevate cause di inutilizzabilità concernenti attiformati nelle fasi anteriori del procedimento, atteso che la sentenza della Cortedi cassazione, da cui origina il giudizio stesso, determina una preclusione conriguardo a tutte le questioni non attinte dalla decisione di annullamento. (Inmotivazione si è osservato come la regola posta al comma quarto dell'art. 627cod. proc. pen. - che inibisce espressamente la sola rilevazione delle cause dinullità o inammissibilità - costituisca applicazione del più generale principio diinoppugnabilità delle sentenze della Corte Suprema, dal quale discende laformazione del cosiddetto "giudicato progressivo" per le questioni non dedotte,di talché l'omessa menzione delle cause di inutilizzabilità non implica che lestesse restino rilevabili oltre i limiti segnati dalla decisione di annullamento»(Così, Sez. 5, n. 36769 del 03/10/2006, Rv. 235015 - 01; conformi: Sez. 5, n.35031 del 10/06/2016, Rv. 267893 – 01; Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, Rv.263865 - 01).Nella specie, per come illustrato nel ricorso, l’eccezione relativa allaprocedura di estrazione dei messaggi WhatsApp era stata già sollevata dalladifesa nel giudizio di primo grado nel corso dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ereiterata con l’atto di appello: essa era dunque pienamente nota e deducibile almomento della proposizione del primo ricorso per cassazione, conclusosi con lasentenza n. 7096 del 2025.Parimenti, i tabulati telefonici erano già stati utilizzati a fini di prova sindalla sentenza di primo grado.La sentenza rescindente di questa Corte, tuttavia, ha annullato ladecisione di appello esclusivamente in relazione all’eccepita inutilizzabilità delleintercettazioni eseguite mediante captatore informatico, senza estenderel’annullamento alla questione, pur deducibile, relativa ai messaggi WhatsApp e aitabulati telefonici di cui si è già detto, che il ricorrente non ha allora coltivato conautonomo motivo di ricorso.Su tale punto la sentenza rescindente si è dunque consolidata, e il giudicedel rinvio non poteva essere investito, né questa Corte può ora esserenuovamente investita, di una questione di inutilizzabilità relativa ad atti anteriorial giudizio di rinvio, ormai coperta dalla preclusione derivante dall’autorità dellaprecedente decisione di legittimità.In tal senso è stato specificamente affermato, infatti, che nel giudizio dirinvio non possono essere dedotte né rilevate cause di nullità, inammissibilità oinutilizzabilità concernenti atti formati nelle fasi anteriori del procedimento,determina una preclusione con riguardo a tutte le questioni non attinte dalladecisione di annullamento, di talché, nell'ipotesi in cu il processo torninuovamente al vaglio della Corte di cassazione, le preclusioni prodotte dallaprecedente sentenza di annullamento comportano la limitazione del sindacato dilegittimità alle questioni di rito attinenti alle attività processuali compiute nelgiudizio di rinvio (Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, S., Rv. 263865 - 01; Sez. 5,n. 35031 del 10/06/2016, Nishku, Rv. 267893 - 01).Il motivo all’inutilizzabilità della messaggistica WhatsApp, pertanto, èinammissibile per le ragioni fin qui esposte, valevoli anche per il motivo espostoin relazione ai tabulati telefonici.4. Con il terzo motivo il ricorrente deduce il travisamento della prova inordine al contenuto delle dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] del 15 ottobre 2019, nonché l’omessa valutazione delleulteriori dichiarazioni, di segno esculpatorio, rese dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e dal DiDio.Il motivo, nella sua articolazione, propone una lettura alternativa eparcellizzata della motivazione, che isola il singolo passaggio dedicato alcontenuto dell’interrogatorio del [OSCURATO:PERSONA] senza confrontarsi con il complessivoapparato di riscontro individuato dalla sentenza impugnata.La corte di appello, infatti, non ha fondato l’affermazione di responsabilitàsulla sola dichiarazione del coimputato, ma ha ulteriormente richiamato, qualielementi di riscontro individualizzante ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc.pen., i plurimi incontri tra il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], monitoratidalla polizia giudiziaria, nonché i contatti telefonici intercorsi tra i medesimisoggetti in coincidenza con le scansioni processuali del procedimento a carico delLiccardo. La valutazione unitaria di tali elementi, di cui il ricorrente omette ditener conto isolando la sola dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA], costituisce unapprezzamento di merito, congruamente argomentato, che non è sindacabile inquesta sede se non nei limiti della manifesta illogicità, qui non ricorrente.Analogamente, quanto al lamentato travisamento per omissione, le ulterioridichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui escludono di avermai informato il [OSCURATO:PERSONA] della richiesta di denaro al [OSCURATO:PERSONA], sono stateespressamente prese in considerazione dalla Corte di appello, che le ha ritenutesuperabili attraverso una ricostruzione alternativa – il successivo accordointervenuto tra il solo [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], all’insaputa del [OSCURATO:PERSONA] – logicamentecompatibile con il complessivo quadro probatorio. Anche tale valutazionecostituisce un apprezzamento di merito che, in assenza di manifesta illogicità o dicontraddittorietà intrinseca, non è sindacabile in sede di legittimità. Il motivo è,pertanto, infondato.5. Con il quarto motivo il ricorrente censura la motivazione della sentenzaimpugnata nella parte in cui afferma la sussistenza della condotta materiale delreato di cui all’art. 346 bis, commi 3 e 4, cod. pen., nella formulazioneantecedente alla legge n. 114 del 2024, senza adeguatamente argomentare inordine all’elemento della vanteria di relazioni con il pubblico ufficiale, e denunciala contraddittorietà tra tale affermazione e l’esclusione della diversa fattispecie ditruffa, motivata dalla sola assenza di querela.Il motivo è infondato.La Corte di appello ha congruamente spiegato, attraverso la disamina deiplurimi incontri tra il [OSCURATO:PERSONA] e i coimputati, dei contatti telefonici intercorsi trail [OSCURATO:PERSONA] e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in coincidenza con le udienze a carico delLiccardo, nonché delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] in punto di accordo per farcredere al [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] potesse intercedere presso il presidente delcollegio giudicante, che la condotta dell’imputato si è tradotta nel vantare, qualemagistrato, relazioni con altri giudicanti, in realtà inesistenti o comunque noneffettive, traendone un prezzo per la propria mediazione: condotta che integrapienamente la fattispecie di cui all’art. 346 bis cod. pen. nella formulazionevigente all’epoca del fatto, la quale puniva, per l’appunto, anche chi si facessedare o promettere denaro vantando relazioni soltanto asserite con il pubblicoufficiale. Nessuna contraddizione è ravvisabile, poi, tra tale conclusione el’esclusione della riqualificazione del fatto nel reato di truffa: si tratta divalutazioni relative a fattispecie diverse e non sovrapponibili, sicché il rilievo,operato dalla Corte di merito in via meramente residuale, circa l’improcedibilitàdell’ipotesi di truffa per mancanza di querela non incide, e non poteva incidere,sulla autonoma e di per sé sufficiente motivazione resa in ordine alla sussistenzadegli elementi tipici del reato di traffico di influenze illecite nella sua originariaformulazione.La denuncia di violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., poi, è enunciato intermini assolutamente generici (oltre che con formula dubitativa), tale da nonconsentire a questa Corte di valutare il contenuto della censura.6. Va, da ultimo, rilevato che la difesa, in data 10/06/2026, il giornoprecedente a quello fissato per l’udienza, ha fatto pervenire “note diudienza”corredate dal verbale dell’udienza del 16 luglio 2020 dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], dal quale risulta che il giudice di primo grado ha acquisito ai sensidell’art. 513 cod. proc. pen. gli interrogatori di garanzia resi il 5 luglio 2019 daicoimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Sulla base di tale documentazione, nella discussione orale svoltasiall’udienza del giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo la requisitoria del pubblico ministero, idifensori hanno per la prima volta eccepito la violazione dell’art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen., sostenendo che le dichiarazioni rese dai predetti coimputatiin sede di interrogatorio non avrebbero potuto essere utilizzate nei confronti delCapuano, in assenza di esame contraddittorio.La censura è inammissibile per più ragioni.6.1. In primo luogo, esso costituisce un motivo nuovo del tutto estraneoalle doglianze articolate nel ricorso originario, così che essa non presenta lanecessaria connessione funzionale con i motivi originariamente proposti.I motivi nuovi, anche quando tempestivi, devono costituire un’ulterioreillustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggonol’originaria richiesta rivolta al giudice dell’impugnazione, nei limiti dei capi e deipunti della decisione già investiti dal ricorso principale, e non possono introdurretemi del tutto autonomi rispetto a quelli originariamente dedotti (si veda Sez. 6,n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343 - 01).L’eccezione relativa all’inutilizzabilità delle dichiarazioni dei coimputati exart. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen. è estranea a tutti i motivi di ricorso, iquali investono la supposta elusione del dictum rescindente, l’illegittimautilizzazione dei tabulati, l’inutilizzabilità dei messaggi WhatsApp, il travisamentodelle dichiarazioni e il vizio di motivazione sulla tipicità della condotta: si tratta diun tema nuovo e autonomo, che avrebbe dovuto essere proposto nei termini enelle forme prescritte, e non può essere recuperato in sede di discussione orale.6.2. A ciò si aggiunga che la questione è stata tardivamente sollevata soloin sede di discussione orale, oltre il termine dei quindici giorni liberi antecedentil’udienza, stabilito in via generale dal combinato disposto degli artt. 585, comma4 e 611, comma 1, cod. proc. pen. per la presentazione di motivi nuovi e dimemorie.Vale la pena precisare che tale termine non può essere superato sollevandooralmente e in dibattimento le ragioni che andavano illustrate per iscritto e neitermini di legge, per come normativamente disposto al fine di consentire lerepliche alle altre parti e, con esse, un contraddittorio pieno e integro sullequestioni agitate nel giudizio.6.3. Tale ultima notazione ci porta all’ulteriore ragione d’inammissibilità,ove si consideri che la questione è stata prospettata per la prima volta nelladiscussione orale e dopo la requisitoria del pubblico ministero, il quale non haavuto alcuna possibilità di replicare, stante il disposto dell’art. 614 cod. proc.pen. che, nel disciplinare il dibattimento davanti alla Corte di cassazione,prevede che, dopo la requisitoria del pubblico ministero, abbiano la parola idifensori delle altre parti e che all’esito della discussione, non ammette repliche.Ne consegue che, la prospettazione di questioni del tutto nuove rispetto alricorso scritto, siccome esposte dopo la requisitoria del pubblico ministero, privastrutturalmente il contraddittorio della sua funzione di garanzia, impedendo allaparte pubblica di interloquire sul punto.Una censura introdotta in tali condizioni si colloca, quindi, al di fuori delperimetro del giudizio di legittimità e non può essere presa in considerazione.7. Il ricorso va, dunque, rigettato, con la conseguente condanna delricorrente alle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]