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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 settembre 2021

Cassazione n. 32790/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 23 settembre 2021 la Corte di appello di Brescia, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell'esecuzione della pena inflitta con sentenze di condanna della autorità giudiziaria rumena, in relazione alle quali la stessa Corte di appello, con sentenza in data 22 giugno 2021, aveva respinto la richiesta di consegna, disponendo l'esecuzione in Italia.

La richiesta della parte, che aveva contestato la legittimità dell'ordine di esecuzione della pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, non sospeso, riguardava la qualificazione giuridica del fatto data dalla sentenza che aveva disposto l'esecuzione in Italia di sentenza straniera, sentenza, non impugnata, che aveva ritenuto il fatto aggravato per l'ingente quantità.

Si aggiunge che la sentenza italiana aveva ritenuto l'aggravante sulla base dei dati fattuali desunti dalla sentenza rumena: l'estensione della piantagione e i dati ponderali riportati in sentenza.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Il ricorso, articolato con unico motivo, denuncia la violazione dell'art. 656 cod. proc. pen. in quanto era stato emesso ordine di esecuzione della pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, non sospeso, nonostante la condanna, per violazione della legge sugli stupefacenti, non avesse riguardato fatti aggravati per l'ingente quantità, fattispecie ostativa alla procedura di sospensione dell'ordine di esecuzione.

L'aggravante non era stata ritenuta dalla sentenza dell'autorità giudiziaria rumena, mentre la sentenza della Corte di appello di Brescia, che aveva disposto l'esecuzione in Italia, aveva solo fatto riferimento all'art. 80 d.P.R. n. 309/1990, senza specificare la circostanza aggravante.

Inoltre, nella fase di cognizione non era stata effettuata alcuna perizia sulla sostanza in sequestro, e quindi non era nota la quantità di principio attivo, ma solo il dato ponderale.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Il difensore del ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] L'unico motivo è manifestamente infondato e va, perciò, dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

La difesa del condannato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la revoca dell'ordine di esecuzione per violazione dell'art. 656 cod. proc. pen., che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione nel caso di pena inferiore ad anni quattro di reclusione, non ricorrendo titolo di condanna ostativo.

Il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza sul rilievo che il titolo della condanna, desumibile dalla sentenza che aveva disposto l'esecuzione di condanna pronunciata da autorità giudiziaria rumena, era ostativo, ai sensi dell'art. 656, comma 9, cod. proc. pen., trattandosi di reato di coltivazione di sostanza stupefacente con l'aggravante dell'ingente quantità.

Il ricorso denuncia violazione della legge penale sul rilievo che la condanna rumena non aveva riconosciuto l'aggravante, né lo aveva fatto la sentenza che ne aveva disposto l'esecuzione in Italia, che si era limitata a menzionare la norma di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/1990.

La giurisprudenza ha precisato che al fine di verificare, nel caso di esecuzione in Italia di condanna pronunciata all'estero, la ricorrenza o meno di titolo ostativo di benefici ovvero procedure in favorem rei è necessario fare riferimento alla sentenza di riconoscimento della sentenza straniera, nella sua parte dispositiva ovvero nella motivazione (Sez. 1, n. 5390 del 13/01/2010, Losito, Rv. 246823; Sez. 1, n. 49208 del 28/09/2016, Magnoli, Rv. 268660).

L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del ricordato principio, osservando che la sentenza di riconoscimento della sentenza straniera aveva rilevato che la condanna era stata pronunciata per "coltivazione di cannabis indica dalla quale si otteneva un'ingente quantità di sostanza stupefacente", fatto punito dalla legge italiana ai sensi degli "artt. 73, comma 4, e 80 d.P.R. 309/90".

Evidente, quindi, che la sentenza di riconoscimento, anche se non ha specificato nel comma la disposizione che prevede l'aggravante dell'ingente quantità, ha compiuto uno specifico accertamento in ordine alla pronuncia della condanna per fatto di violazione della legge sugli stupefacenti, con l'aggravante dell'ingente quantità.

Correttamente, dunque, l'organo esecutivo ha ritenuto di non dover procedere con la sospensione dell'ordine di esecuzione.

Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000,

00. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 23 settembre 2021 la Corte di appello di Brescia, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell'esecuzione della pena inflitta con sentenze di condanna della autorità giudiziaria rumena, in relazione alle quali la stessa Corte di appello, con sentenza in data 22 giugno 2021, aveva respinto la richiesta di consegna, disponendo l'esecuzione in Italia. La richiesta della parte, che aveva contestato la legittimità dell'ordine di esecuzione della pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, non sospeso, riguardava la qualificazione giuridica del fatto data dalla sentenza che aveva disposto l'esecuzione in Italia di sentenza straniera, sentenza, non impugnata, che aveva ritenuto il fatto aggravato per l'ingente quantità. Si aggiunge che la sentenza italiana aveva ritenuto l'aggravante sulla base dei dati fattuali desunti dalla sentenza rumena: l'estensione della piantagione e i dati ponderali riportati in sentenza. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Il ricorso, articolato con unico motivo, denuncia la violazione dell'art. 656 cod. proc. pen. in quanto era stato emesso ordine di esecuzione della pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, non sospeso, nonostante la condanna, per violazione della legge sugli stupefacenti, non avesse riguardato fatti aggravati per l'ingente quantità, fattispecie ostativa alla procedura di sospensione dell'ordine di esecuzione. L'aggravante non era stata ritenuta dalla sentenza dell'autorità giudiziaria rumena, mentre la sentenza della Corte di appello di Brescia, che aveva disposto l'esecuzione in Italia, aveva solo fatto riferimento all'art. 80 d.P.R. n. 309/1990, senza specificare la circostanza aggravante. Inoltre, nella fase di cognizione non era stata effettuata alcuna perizia sulla sostanza in sequestro, e quindi non era nota la quantità di principio attivo, ma solo il dato ponderale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] L'unico motivo è manifestamente infondato e va, perciò, dichiarata l'inammissibilità del ricorso. La difesa del condannato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la revoca dell'ordine di esecuzione per violazione dell'art. 656 cod. proc. pen., che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione nel caso di pena inferiore ad anni quattro di reclusione, non ricorrendo titolo di condanna ostativo. Il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza sul rilievo che il titolo della condanna, desumibile dalla sentenza che aveva disposto l'esecuzione di condanna pronunciata da autorità giudiziaria rumena, era ostativo, ai sensi dell'art. 656, comma 9, cod. proc. pen., trattandosi di reato di coltivazione di sostanza stupefacente con l'aggravante dell'ingente quantità. Il ricorso denuncia violazione della legge penale sul rilievo che la condanna rumena non aveva riconosciuto l'aggravante, né lo aveva fatto la sentenza che ne aveva disposto l'esecuzione in Italia, che si era limitata a menzionare la norma di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/1990. La giurisprudenza ha precisato che al fine di verificare, nel caso di esecuzione in Italia di condanna pronunciata all'estero, la ricorrenza o meno di titolo ostativo di benefici ovvero procedure in favorem rei è necessario fare riferimento alla sentenza di riconoscimento della sentenza straniera, nella sua parte dispositiva ovvero nella motivazione (Sez. 1, n. 5390 del 13/01/2010, Losito, Rv. 246823; Sez. 1, n. 49208 del 28/09/2016, Magnoli, Rv. 268660). L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del ricordato principio, osservando che la sentenza di riconoscimento della sentenza straniera aveva rilevato che la condanna era stata pronunciata per "coltivazione di cannabis indica dalla quale si otteneva un'ingente quantità di sostanza stupefacente", fatto punito dalla legge italiana ai sensi degli "artt. 73, comma 4, e 80 d.P.R. 309/90". Evidente, quindi, che la sentenza di riconoscimento, anche se non ha specificato nel comma la disposizione che prevede l'aggravante dell'ingente quantità, ha compiuto uno specifico accertamento in ordine alla pronuncia della condanna per fatto di violazione della legge sugli stupefacenti, con l'aggravante dell'ingente quantità. Correttamente, dunque, l'organo esecutivo ha ritenuto di non dover procedere con la sospensione dell'ordine di esecuzione. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d
Sentenza Cassazione n. 32790/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris