CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 02421/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo del ricorso, con il quale si lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge, è manifestamente infondato. Considerato, infatti, che il ricorso lamenta il fatto che la Corte territoriale non abbia ritenuto che la documentazione depositata (consulenza contabile) dalla Mancini, potesse valere come nuova prova a sostegno della fondatezza della richiesta di revocazione della confisca degli immobili (descritti nella richiesta), confermata con decreto della Corte di appello di Roma in data 10 febbraio 2020. Ritenuto, al riguardo, che la Corte di appello di Perugia ha spiegato - con motivazione congrua e non contraddittoria - che la consulenza prodotta era stata già esaminata e valutata dal Giudice del merito che aveva valutato anche le problematiche relative alla interposizione tra i soggetti e quindi anche la riconducibilità di parte degli immobili confiscati alla ricorrente ed al di lei fratello. Rilevato, infatti, che la 'prova nuova', rilevante ai fini della revoca ex tunc della misura di prevenzione in quanto suscettibile di mutare radicalmente i termini della valutazione a suo tempo operata, è solo quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione e non anche quella deducibile, ma per qualsiasi motivo non dedotta, nell'ambito di esso. (ex multis: Sez. 6, Sentenza n. 44609 del 06/10/2015, Rv. 265081 - 01). Considerato che la ricorrente non si confronta in modo specifico con il ragionamento logico e giuridico posto a fondamento del provvedimento impugnato e non deduce alcunché di rilevante circa il carattere di 'prova nuova' della citata consulenza. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 27 ottobr