CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 35165/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 gennaio 1960 avverso la sentenza del 21/01/2026 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza emessa in data 19 marzo 2024 dal Tribunale di Foggia, appellata da [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 76, comma 7, in relazione all'art. 80 d.lgs. 159/2011 commessi in data 31 gennaio 2014 (capo B), in data 22 ottobre 2014, 30 gennaio 2015 e 31 gennaio 2015 (capo C), in data 15 marzo 2015 e 31 dicembre 2016 (capo D), escludeva la recidivainfraquinquennale e rideterminava la pena in anni due mesi due di reclusione ed euro 12.329,00 di multa. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, l'interessato ha proposto ricorso con l'atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge relativamente all'art. 76, comma 7 in relazione all'art. 80 d. Igs. 159/2011 ed il vizio di motivazione per carenza ed illogicità della stessa. Deduce il ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata àncora la responsabilità penale al solo curriculum criminale del prevenuto, omettendo di effettuare un vaglio intrinseco e puntuale delle condotte illecite. La difesa evidenzia in fatto che negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 il [OSCURATO:PERSONA] svolgeva regolare attività di rivendita di autoveicoli con partita I.V.A., risultando le operazioni di acquisto e di successiva cessione delle autovetture documentate mediante le prescritte formalità di annotazione presso il [OSCURATO:PERSONA]. Egli lamenta, perciò, la carenza della motivazione sulla concreta offensività della condotta caratterizzata da tracciabilità e conoscibilità esterna. La Corte di appello avrebbe errato per il metodo di calcolo adottato per individuare le "variazioni patrimoniali" rilevanti, valorizzando soltanto il prezzo di acquisto delle autovetture senza considerare quello di rivendita di altri o degli stessi autoveicoli e senza motivare l'idoneità della condotta omissiva a porre in pericolo il bene giuridico protetto, alla stregua del canone di offensività in concreto. Il ricorrente deduce, inoltre, l'insussistenza dell'elemento soggettivo e l'omessa verifica della consapevolezza e volontà rispetto all'omissione, tenuto conto del fatto che l'obbligo non era richiamato né nel decreto applicativo né nel verbale di sottoposizione agli obblighi e che l'omissione avrebbe dovuto essere scrutinata alla luce della percezione soggettiva circa la non necessità dell'adempimento, anche in relazione alla tracciabilità e trasparenza delle operazioni. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale relativamente all'art. 157 cod. pen. e la illogicità della motivazione reiterando la richiesta di assoluzione dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen. per intervenuta prescrizione ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen. La difesa lamenta l'erroneità del calcolo ai fini della prescrizione avendo la Corte di appello cumulato due volte l'effetto della recidiva. 3. Le parti concludevano come in epigrafe. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 1.2. Va premesso che "la disciplina di cui all'art. 30 d.lgs. n. 159 del 2011 non circoscrive l'obbligo comunicativo alle sole variazioni "in aumento" misurabili in termini meramente quantitativi, ma include anche le modifiche qualitative della composizione del patrimonio, purché concernenti elementi di valore non inferiore. a euro 10.329,14" (Sez. 1, n. 14657 del 17/03/2026, Rv. 289804 - 01). Inoltre, secondo l'orientamento di legittimità già da tempo delineato, la responsabilità per il delitto di cui agli artt. 30 e 31 I. 13 settembre 1982, n. 646 non può fondarsi su una presunzione dell'elemento soggettivo: il dolo generico non è "in re ipsa" nella mera omissione, ma richiede una verifica effettiva e specifica della consapevole volontà di sottrarsi all'obbligo comunicativo (Sez. 1, n. 6334 del 14/01/2010, Rv. 246569). In senso conforme, questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha recentemente riaffermato e, al contempo, sistematizzato tali coordinate ermeneutiche (Sez. Un., n. 18474 del 28/11/2024, dep. 2025, Vitagliano, Rv. 287944), chiarendo che, pur a fronte della natura di reato di pericolo presunto della fattispecie, l'accertamento non tollera automatismi: l'elemento soggettivo deve essere oggetto di prova e di motivazione effettiva, dovendo il giudice dare conto, in concreto, della conoscenza dell'obbligo e della volontà di non adempiervi, con esclusione di ogni presunzione di dolo "in re ipsa" ancorata alla sola omissione. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, ricondotto l'interpretazione della fattispecie entro il principio di necessaria offensività, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale (in particolare, Corte cost., sent. n. 99 del 2017) e ribadendo che la compatibilità della presunzione di pericolo con gli artt. 25 e 27 Cost. postula, nel singolo caso, la verifica dell'offensività in concreto: il giudizio di penale rilevanza non si esaurisce nella tipicità formale della condotta, imponendosi di misurare l'eventuale scarto tra l'idoneità offensiva astrattamente presunta dal legislatore e la realtà fenomenica dell'omissione, con doverosa esclusione della punibilità dei fatti che, sebbene formalmente sussumibili nella fattispecie, risultino privi di una ragionevole capacità di porre in pericolo il bene giuridico tutelato (Sez. 1, n. 14657 del 17/03/2026 , Iannolino, Rv. 289804 - 01). 1.3. Nel caso in esame, la Corte di appello ha fatto buon governo dei principi sopra menzionati, confrontandosi con le specifiche censure proposte con l'atto di appello, nelle quali si deduceva la carenza di prova in ordine all'elemento soggettivo del reato e l'assenza di approfondite indagini volte a individuare con certezza le effettive variazioni patrimoniali riconducibili al [OSCURATO:PERSONA], anche in relazione ai reali guadagni o alle eventuali perdite derivanti da ciascun autoveicolo o 3motoveicolo entrato nella sua disponibilità nei periodi oggetto di contestazione, nonché alla mancata enunciazione, nel verbale di sottoposizione alla misura di prevenzione, della prescrizione relativa all'obbligo di comunicare le variazioni patrimoniale pari o superiori a euro 10.329,14. 1.4. Con riferimento all'elemento oggettivo del reato, si osserva che l'atto di appello, in termini di totale genericità, denunciava l'assoluta carenza di indagini da parte degli operanti della G.d.F., volte ad individuare con certezza assoluta la variazione patrimoniale in relazione agli effettivi guadagni e perdite su ciascun veicolo entrato nel possesso dell'imputato nei periodi in contestazione. Tale doglianza, tuttavia, è aspecifica e ha carattere meramente esplorativo, poiché non si confronta con la puntuale motivazione del primo giudice, che aveva dedicato le pagine da 9 a 12 per illustrare le conclusioni fondate sull'esame della documentazione acquisita. Va, al riguardo, ribadito che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione (nel caso in esame, il vizio riguarda evidentemente la singola doglianza: n.d.e.) che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01). Il tema dell'offensività non era poi stato prospettato alla Corte territoriale, laddove esso richiede una valutazione delle componenti fattuali della vicenda e deve, in conseguenza, essere puntualmente devoluto al giudice d'appello (v., ad es., Sez. 1, n. 14657 del 17/03/2026, Iannolino, Rv. 289804 - 01, in motivazione). In ogni caso, va ribadito (v. Sez. U, n. 18474 del 28/11/2024, dep. 2025, Vitagliano, Rv. 287944 - 01, in motivazione) che il regime di pubblicità non garantisce l'effettiva conoscenza della variazione in capo all'organo di polizia titolare del potere di verificare la liceità delle fonti patrimoniali impiegate dal soggetto «pericoloso». A fronte di tali censure, la Corte territoriale ha, poi, puntualmente motivato sugli elementi fattuali da cui ha desunto l'elemento soggettivo, tenendo conto che il reato in questione è caratterizzato dal dolo generico (v. ancora Sez. U, n. 18474 del 28/11/2024, dep. 2025, Vitagliano, Rv. 287944 - 01). Il ricorrente pone, nella sostanza, il distinto problema dell'errore in ordine alla non necessità dell'adempimento, errore che, tuttavia, è irrilevante, alla luce dell'art. 5 cod. pen. Come già osservato in altri precedenti di questa Corte (v., ad es., Sez. 1, n. 24885 del 03/06/2025, n.m.), l'obbligo di comunicazione è disposto da una norma di legge, contenente anche la relativa sanzione penale, norma inserita, tra l'altro, 4in un testo che disciplina specificamente le misure di prevenzione: essa ha un contenuto del tutto chiaro ed è di facile reperimento, per cui non sussiste alcuna delle condizioni che possono consentire di superare il precetto dell'art. 5 cod. pen., e di ritenere scusabile, inevitabile o incolpevole la eventuale ignoranza del ricorrente. Il ricorrente era in definitiva a conoscenza dell'essere sottoposto ad una misura di prevenzione ed era pienamente consapevole del fatto che tale condizione gli imponeva il rispetto di tutte le prescrizioni stabilite dalla legge e di quelle a lui specificamente imposte con il provvedimento applicativo della misura stessa. Quest'ultimo, peraltro, legittimamente contiene le sole prescrizioni adottate specificamente a carico del sottoposto, non essendo tenuto a riportare tutte le norme di legge che egli deve in ogni caso rispettare. 2. Parimenti infondato il secondo motivo. 2.1. Va premesso che la recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del ne bis in idem sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv. 285267 - 01). [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità a tale orientamento, rilevando che la giurisprudenza richiamata dal ricorrente (Sez. 6, n. 47269 del 09/09/2015 Ud., Rv. 265518 — 01), risalente nel tempo, è stata argomentatamente superata dalla giurisprudenza successiva. 2.2. Nel caso in esame, i principi dettati dalla giurisprudenza recente sono stati applicati puntualmente dalla Corte di appello che ha accertato, in capo all'imputato, la recidiva reiterata. Correttamente, dunque, la Corte di, appello ha calcolato l'aumento del termine ordinario di prescrizione pari, ex art. 99, quarto comma, cod. pen., alla metà della pena edittale massima (sei anni di reclusione), giungendo a anni nove; la Corte ha computato l'aumento per gli atti interruttivi per la metà (che, in realtà, trattandosi della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., avrebbe dovuto essere di due terzi: ma sul punto è inutile indugiare) così giungendo ad anni tredici e mesi sei, sommando poi il periodo di sospensione di giorni duecentoquarantacinque maturato nel giudizio di primo grado e di ulteriori trenta giorni maturati nel grado di appello (rinvio dell'udienza del 22 dicembre 2025 per legittimo impedimento dell'imputato), per un totale di giorni 5duecentosettantacinque. Tanto, alla luce del tempus commíssi delíctí più risalente (31 gennaio 2014), comporta che il termine di prescrizione non è ancora spirato. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P. P.Q.MILii;e. 119 lak0V--19Mb Bo a t rio 6