CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 ottobre 2023
Cassazione n. 46411/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 febbraio 1958; avverso sentenza del 13 marzo 2023 della Corte d'appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte d'appello di Roma, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha irrogato ad [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di bancarotta fraudolenta do- cumentale, bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta impropria per aver cagionato con dolo il fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 12 settembre 2012, previa rinuncia di tutti i residui motivi di appello, la pena concordata con il Procuratore generale; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di censura, con il quale denuncia violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; - che il motivo è inammissibile atteso che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. può essere proposto solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al con- cordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a mo- tivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mari- niello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), circo- stanza neanche dedotta dal ricorrente; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inam- missibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, Così deciso il 16 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] igli re este ore