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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2023

Cassazione n. 50874/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che BONAURIO Antonio - imputato del reato di cui all'art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973, a lui ascritto in concorso - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 27/04/2023, con cui la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la condanna in primo grado, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità, al diniego delle attenuanti generiche, alla mancata esclusione della recidiva, con richiesta anche di riduzione della pena; ritenuto che il primo ordine di censure sia inammissibile perché privo della necessaria specificità e meramente reiterativo della prospettazione esaminata e disattesa in appello, senza adeguata confutazione del percorso argomentativo della Corte territoriale, la quale ha tutt'altro che illogicamente valorizzato il fatto che il ricorrente, che aveva noleggiato uno dei due furgoni rinvenuti per il trasbordo dei t.l.e., era stato sorpreso mentre contribuiva alle operazioni di scarico del terzo furgone contenente i tabacchi.

Tale esaustiva ricostruzione, ritenuta idonea a comprovare una concorrente responsabilità di tutti i soggetti rinvenuti sul posto, è stata avversata dalla difesa ricorrente con argomentazioni meramente congetturali; ritenuto che le residue censure siano manifestamente infondate, avuto riguardo alla compiuta motivazione resa dalla Corte d'Appello in ordine alla legittimità dell'applicazione della recidiva, alla incongruità per difetto della pena applicata e alla impossibilità di concedere le invocate attenuanti, in considerazione dei molteplici precedenti anche specifici e di data recente (cfr. pag. 3): risultando infine estranea ai poteri devoluti a questa Suprema Corte la richiesta di riduzione della pena; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in P,6ia, il 17 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] stensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che BONAURIO Antonio - imputato del reato di cui all'art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973, a lui ascritto in concorso - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 27/04/2023, con cui la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la condanna in primo grado, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità, al diniego delle attenuanti generiche, alla mancata esclusione della recidiva, con richiesta anche di riduzione della pena; ritenuto che il primo ordine di censure sia inammissibile perché privo della necessaria specificità e meramente reiterativo della prospettazione esaminata e disattesa in appello, senza adeguata confutazione del percorso argomentativo della Corte territoriale, la quale ha tutt'altro che illogicamente valorizzato il fatto che il ricorrente, che aveva noleggiato uno dei due furgoni rinvenuti per il trasbordo dei t.l.e., era stato sorpreso mentre contribuiva alle operazioni di scarico del terzo furgone contenente i tabacchi. Tale esaustiva ricostruzione, ritenuta idonea a comprovare una concorrente responsabilità di tutti i soggetti rinvenuti sul posto, è stata avversata dalla difesa ricorrente con argomentazioni meramente congetturali; ritenuto che le residue censure siano manifestamente infondate, avuto riguardo alla compiuta motivazione resa dalla Corte d'Appello in ordine alla legittimità dell'applicazione della recidiva, alla incongruità per difetto della pena applicata e alla impossibilità di concedere le invocate attenuanti, in considerazione dei molteplici precedenti anche specifici e di data recente (cfr. pag. 3): risultando infine estranea ai poteri devoluti a questa Suprema Corte la richiesta di riduzione della pena; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in P,6ia, il 17 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] stensore
Sentenza Cassazione n. 50874/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris