Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 luglio 2025

Cassazione n. 33164/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Catania rigettava l’istanza di riesame proposta nei confronti dell’ordinanza che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare in carcere ( nel frattempo sostituita da quella degli arresti domiciliari) sulla base del riconoscimento dei gravi indici di colpevolezza dei reati di rapina, lesioni e sequestro di persona.

Il Tribunale riteneva sussistenti sia il pericolo di inquinamento probatorio che quello di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede.

2. Avverso contro tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 273, 581 cod. proc. pen., 393 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta: l’aggressione sarebbe stata funzionale a recuperare un bene precedentemente trafugato, sicché la corretta qualificazione giuridica della condotta avrebbe dovuto esserequella dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni . 2.1.1.La doglianza è manifestamente infondata. [OSCURATO:PERSONA] riaffermache il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è rilevabile solo ove sussista (a) un diritto azionabile in giudizio, (b) un’azione violenza diretta nei confronti della persona che deve esaudire le pretese azionabili in giudizio e non di altri, (c) il relativo elemento soggettivo (ritenuto dalle Sezioni unite decisivo per valutare la sussistenza del l’estorsione invece che dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni: Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 –02).

Nel caso in esame il [OSCURATO:PERSONA] non era titolare di alcun diritto tutelabile in giudizio in quanto si era impossessato con violenza della somma di ottocento euro che,secondo la versione difensiva, non appartenevano a lui – che dunque non aveva alcun titolo per pretenderle -, ma a tale [OSCURATO:PERSONA] ; e che non era stato provato che la somma provento della rapina fosse a sua volta il frutto dell’azione predatoria precedentemente patita da [OSCURATO:PERSONA] (pag. 2 dell’ordinanza impugnata).

Era emerso, altresì , che il [OSCURATO:PERSONA] si era impossessato anche del cellulare della vittima , sul quale , di nuovo, non poteva vantare alcun diritto tutelabile in giudizio .

A ciò si aggiungeva che il Tribunale aveva fatto buon governo delle indicazioni delle Sezioni Unite rilevando che le modalità della condotta indicavano un atteggiamento soggettivo incompatibile con il reato di esercizio arb i trario delle proprie ragioni (pag. 3 dell’ordinanza impugnata).

2.2. Violazione di legge (artt. 274 e 275 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della sussistenza del pericolo di reiterazione che sarebbe stato riconosciut o nonostante l’incensuratezza; inoltre non sarebbe stata adeguatamente valutata la capacità contenitiva di misure meno afflittive.

2.2. La doglianza non supera la soglia di ammissibilità (a) sia perché invoca una rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova posti a sostegno del riconoscimento del pericolo di recidiva che non è consentita alla Cassazione,(b) sia perché non contesta il pericolo di inquinamento probatorio, espressamente riconosciuto dal Tribunale.

Il collegio condivide, su tale ultimo punto, la giurisprudenza secondo cui in tema di misure cautelari personali, quando il giudice ha fondato la misura su più di una delle esigenze previste dall'art. 274 cod. proc. pen., i motivi di gravame che investono una sola di esse nell'accertata sussistenza di un'altra sono inammissibili per mancanza di interesse, in quanto l'eventuale apprezzamento favorevole della doglianza non condurrebbe comunque ad un effetto liberatorio (Sez. 6, n. 7200 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 254506).

Infine il [OSCURATO:PERSONA] rileva che le contestazioni in ordine all’idoneità della misura applicata non sono più sostenute dal necessario interesse , tenuto conto che il ricorrente invocava l’applicazione della cautelare domiciliare, che nel frattempo gli è stata concessa.

3. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 22 luglio 2025.

Il Consigliere estensore La

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Catania rigettava l’istanza di riesame proposta nei confronti dell’ordinanza che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare in carcere ( nel frattempo sostituita da quella degli arresti domiciliari) sulla base del riconoscimento dei gravi indici di colpevolezza dei reati di rapina, lesioni e sequestro di persona. Il Tribunale riteneva sussistenti sia il pericolo di inquinamento probatorio che quello di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede. 2. Avverso contro tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 273, 581 cod. proc. pen., 393 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta: l’aggressione sarebbe stata funzionale a recuperare un bene precedentemente trafugato, sicché la corretta qualificazione giuridica della condotta avrebbe dovuto esserequella dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni . 2.1.1.La doglianza è manifestamente infondata. [OSCURATO:PERSONA] riaffermache il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è rilevabile solo ove sussista (a) un diritto azionabile in giudizio, (b) un’azione violenza diretta nei confronti della persona che deve esaudire le pretese azionabili in giudizio e non di altri, (c) il relativo elemento soggettivo (ritenuto dalle Sezioni unite decisivo per valutare la sussistenza del l’estorsione invece che dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni: Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 –02). Nel caso in esame il [OSCURATO:PERSONA] non era titolare di alcun diritto tutelabile in giudizio in quanto si era impossessato con violenza della somma di ottocento euro che,secondo la versione difensiva, non appartenevano a lui – che dunque non aveva alcun titolo per pretenderle -, ma a tale [OSCURATO:PERSONA] ; e che non era stato provato che la somma provento della rapina fosse a sua volta il frutto dell’azione predatoria precedentemente patita da [OSCURATO:PERSONA] (pag. 2 dell’ordinanza impugnata). Era emerso, altresì , che il [OSCURATO:PERSONA] si era impossessato anche del cellulare della vittima , sul quale , di nuovo, non poteva vantare alcun diritto tutelabile in giudizio . A ciò si aggiungeva che il Tribunale aveva fatto buon governo delle indicazioni delle Sezioni Unite rilevando che le modalità della condotta indicavano un atteggiamento soggettivo incompatibile con il reato di esercizio arb i trario delle proprie ragioni (pag. 3 dell’ordinanza impugnata). 2.2. Violazione di legge (artt. 274 e 275 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della sussistenza del pericolo di reiterazione che sarebbe stato riconosciut o nonostante l’incensuratezza; inoltre non sarebbe stata adeguatamente valutata la capacità contenitiva di misure meno afflittive. 2.2. La doglianza non supera la soglia di ammissibilità (a) sia perché invoca una rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova posti a sostegno del riconoscimento del pericolo di recidiva che non è consentita alla Cassazione,(b) sia perché non contesta il pericolo di inquinamento probatorio, espressamente riconosciuto dal Tribunale. Il collegio condivide, su tale ultimo punto, la giurisprudenza secondo cui in tema di misure cautelari personali, quando il giudice ha fondato la misura su più di una delle esigenze previste dall'art. 274 cod. proc. pen., i motivi di gravame che investono una sola di esse nell'accertata sussistenza di un'altra sono inammissibili per mancanza di interesse, in quanto l'eventuale apprezzamento favorevole della doglianza non condurrebbe comunque ad un effetto liberatorio (Sez. 6, n. 7200 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 254506). Infine il [OSCURATO:PERSONA] rileva che le contestazioni in ordine all’idoneità della misura applicata non sono più sostenute dal necessario interesse , tenuto conto che il ricorrente invocava l’applicazione della cautelare domiciliare, che nel frattempo gli è stata concessa. 3. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 22 luglio 2025. Il Consigliere estensore La
Sentenza Cassazione n. 33164/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris