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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12613/2026

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tato –Ricorrente[OSCURATO:PERSONA], c.f.

NGLMSM69R11H50MH, in proprio e quale leg.rappr. della [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] DiSanto -Controricorrente[OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] –IntimatoAvverso la sentenza n. 4202/2023 della Commissione tributaria regionaledel Lazio, depositata in data 9.7.2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10.12.2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] FedericiRilevato cheRGN 3364/2024Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 3364/2024Numero sezionale 8627 1/2025Numero di raccolta generale 12613/2026Data pubblicazione 05/05/2026Dalla sentenza si evince che l’Agenzia delle entrate notificò vari avvisid’accertamento, alcuni alla [OSCURATO:PERSONA] “Angeletti e Gentilini”nonché ad [OSCURATO:PERSONA], per recupero di Irpef ed altre imposte relativeall’anno 2014, altri alla medesima associazione, nonché all’Angeletti ed aGentilini Marco, per il recupero di Irpef ed altro relativamente all’annod’imposta 2015.Oltre a contestazioni di minor rilievo, l’Ufficio contestò l’indebitadeduzione di costi, ritenuti non inerenti, aventi ad oggetto l’importoconcordato a transazione di una potenziale lite che sarebbe stata intentatada una società per danni da responsabilità professionale dell’associazione diprofessionisti (mancata impugnazione di un provvedimento giurisdizionale).Con decisione n. 3319/2020 la Commissione tributaria provinciale diRoma rigettò le censure sulle riprese di minor valore, accogliendole invecesulla ripresa ad imponibile di € 165.000,00.

Con decisione n. 13400/2021 lamedesima Commissione accolse interamente il ricorso, relativo alladeduzione dell’importo di € 55.000.Le sentenze furono entrambe impugnate dinanzi alla Commissionetributaria regionale del Lazio, che, previa riunione dei ricorsi, rigettò l’appelloerariale ed accolse quello incidentale dei contribuenti, limitato al soloaccertamento 2014, e riferito alla negazione della detraibilità dell’Iva assolta“erroneamente”, sugli importi risarcitori, secondo la prospettazione difensivadei contribuenti.Il giudice regionale ha ritenuto che il versamento di somme di denaro atitolo risarcitorio per responsabilità professionale inequivocamenteaddebitabile ai professionisti, ancorché non ancorata ad un dannospecificamente determinato, ma emergente da una transazione raggiuntacon il danneggiato, al fine di evitare il promovimento di un’azione diresponsabilità del valore di € 13.000.000,00, oltre che la compromissionedel buon nome dello studio in associazione, doveva essere riconosciuto comeinerente all’attività lavorativa esercitata, così che correttamente era statadedotta dai reddito delle due annualità (transazione dell’importocomplessivo di € 220.000,00, versata in due rate, l’una di € 165.000,00 el’altra di € 55.000,00).

Ha inoltre accolto la pretesa dei contribuenti di vederRGN 3364/2024Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 3364/2024Numero sezionale 8637 1/2025Numero di raccolta generale 12613/2026Data pubblicazione 05/05/2026riconosciuta la detraibilità dell’Iva, versata con riferimento alla primaannualità d’imposta oggetto di lite (2014).Con ricorso affidato a due motivi l’Agenzia delle entrate ha chiesto lacassazione della sentenza, limitatamente all’accoglimento dell’appelloincidentale, cui ha resistito con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] anche perla disciolta associazione, mentre il Gentilini è rimasto intimato.E’ stata formulata da questa Corte una proposta di definizione acceleratadalla causa, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

L’Agenzia delle entrate ha chiestola decisione.Nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2025 la causa è stata trattatae decisa.Considerato cheCon il primo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione degli artt. 1, comma 935, l. n. 205/2017, e 15, comma 1, d.P.R.633/1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.la Cgt di II grado sarebbe incorsa nella violazione della normativavigente e dei principi giurisprudenziali affermatisi nella materia, oltre che nelgrave vizio motivazionale, per aver riconosciuto il diritto dello studioprofessionale a detrarre l’Iva (già corrisposta) in mancanza del presuppostooggettivo alla base del versamento dell’imposta.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità e la violazione efalsa applicazione dell’art. 36, d.lgv. n. 546/1992, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c.La sentenza impugnata appare affetta, comunque anche dal grave viziomotivazionale, essendo incorsa in illogicità e contraddittorietà.Il collegio rileva, tuttavia, che sia preliminare l’esame della eccepitainammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa di parte controricorrente,per decadenza dal diritto alla impugnazione, ai sensi dell’art. 327 c.p.c.La sentenza d’appello, oggetto del ricorso, è stata depositata epubblicata in data 9/07/2023.

Pertanto, il termine di sei mesi, ex art. 327c.p.c., pur calcolando il periodo di sospensione feriale, scadevano il giorno9/02/2024, mentre il ricorso è stato notificato il giorno 10/02/2024.RGN 3364/2024Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 3364/2024Numero sezionale 8647 1/2025Numero di raccolta generale 12613/2026Data pubblicazione 05/05/2026Su tale argomentazione è stata d’altronde formulata la proposta didefinizione accelerata del giudizio, opposta dalla difesa erariale.Considerato tuttavia che il giorno di deposito della sentenza risulta fosseuna domenica (trattandosi di deposito con firma digitale), occorre valutarese, ai fini della tempestività dell’impugnazione, il termine possa essere omeno calcolato, considerando la pubblicazione del provvedimento didomenica.

Ciò al fine di vagliare se la pubblicazione di domenica, o in ungiorno festivo, e le relative conseguenze sulle regole del calcolo dei termini,si ritengano incise o meno ai fini del pieno rispetto del termine diimpugnazione.La questione assume rilevanza, poiché, ove dovesse reputarsi che ildeposito domenicale di un provvedimento, possibile a mezzo della firmadigitale, importi che esso vada regolato come se pubblicato nel seguentegiorno feriale e lavorativo, come era solo possibile nella previgente forma dideposito cartaceo dei provvedimenti, nel caso di specie il termine per laproposizione della impugnazione sarebbe scaduto il 12 febbraio 2024 edunque l’impugnazione sarebbe stata tempestiva.Rilevato che la questione merita una ponderazione della decisione, ecostituisce una questione nuova, anche di rilevanza nomofilattica, sicché èopportuna la sua trattazione in pubblica udienza, P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in Pubblica Udienza.Così deciso in Roma, il giorno 10 dicembre 2025Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] 3364/2024Consigliere rel.

Federici

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tato –Ricorrente[OSCURATO:PERSONA], c.f. NGLMSM69R11H50MH, in proprio e quale leg.rappr. della [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] DiSanto -Controricorrente[OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] –IntimatoAvverso la sentenza n. 4202/2023 della Commissione tributaria regionaledel Lazio, depositata in data 9.7.2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10.12.2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] FedericiRilevato cheRGN 3364/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 3364/2024Numero sezionale 8627 1/2025Numero di raccolta generale 12613/2026Data pubblicazione 05/05/2026Dalla sentenza si evince che l’Agenzia delle entrate notificò vari avvisid’accertamento, alcuni alla [OSCURATO:PERSONA] “Angeletti e Gentilini”nonché ad [OSCURATO:PERSONA], per recupero di Irpef ed altre imposte relativeall’anno 2014, altri alla medesima associazione, nonché all’Angeletti ed aGentilini Marco, per il recupero di Irpef ed altro relativamente all’annod’imposta 2015.Oltre a contestazioni di minor rilievo, l’Ufficio contestò l’indebitadeduzione di costi, ritenuti non inerenti, aventi ad oggetto l’importoconcordato a transazione di una potenziale lite che sarebbe stata intentatada una società per danni da responsabilità professionale dell’associazione diprofessionisti (mancata impugnazione di un provvedimento giurisdizionale).Con decisione n. 3319/2020 la Commissione tributaria provinciale diRoma rigettò le censure sulle riprese di minor valore, accogliendole invecesulla ripresa ad imponibile di € 165.000,00. Con decisione n. 13400/2021 lamedesima Commissione accolse interamente il ricorso, relativo alladeduzione dell’importo di € 55.000.Le sentenze furono entrambe impugnate dinanzi alla Commissionetributaria regionale del Lazio, che, previa riunione dei ricorsi, rigettò l’appelloerariale ed accolse quello incidentale dei contribuenti, limitato al soloaccertamento 2014, e riferito alla negazione della detraibilità dell’Iva assolta“erroneamente”, sugli importi risarcitori, secondo la prospettazione difensivadei contribuenti.Il giudice regionale ha ritenuto che il versamento di somme di denaro atitolo risarcitorio per responsabilità professionale inequivocamenteaddebitabile ai professionisti, ancorché non ancorata ad un dannospecificamente determinato, ma emergente da una transazione raggiuntacon il danneggiato, al fine di evitare il promovimento di un’azione diresponsabilità del valore di € 13.000.000,00, oltre che la compromissionedel buon nome dello studio in associazione, doveva essere riconosciuto comeinerente all’attività lavorativa esercitata, così che correttamente era statadedotta dai reddito delle due annualità (transazione dell’importocomplessivo di € 220.000,00, versata in due rate, l’una di € 165.000,00 el’altra di € 55.000,00). Ha inoltre accolto la pretesa dei contribuenti di vederRGN 3364/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 3364/2024Numero sezionale 8637 1/2025Numero di raccolta generale 12613/2026Data pubblicazione 05/05/2026riconosciuta la detraibilità dell’Iva, versata con riferimento alla primaannualità d’imposta oggetto di lite (2014).Con ricorso affidato a due motivi l’Agenzia delle entrate ha chiesto lacassazione della sentenza, limitatamente all’accoglimento dell’appelloincidentale, cui ha resistito con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] anche perla disciolta associazione, mentre il Gentilini è rimasto intimato.E’ stata formulata da questa Corte una proposta di definizione acceleratadalla causa, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. L’Agenzia delle entrate ha chiestola decisione.Nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2025 la causa è stata trattatae decisa.Considerato cheCon il primo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione degli artt. 1, comma 935, l. n. 205/2017, e 15, comma 1, d.P.R.633/1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.la Cgt di II grado sarebbe incorsa nella violazione della normativavigente e dei principi giurisprudenziali affermatisi nella materia, oltre che nelgrave vizio motivazionale, per aver riconosciuto il diritto dello studioprofessionale a detrarre l’Iva (già corrisposta) in mancanza del presuppostooggettivo alla base del versamento dell’imposta.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità e la violazione efalsa applicazione dell’art. 36, d.lgv. n. 546/1992, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c.La sentenza impugnata appare affetta, comunque anche dal grave viziomotivazionale, essendo incorsa in illogicità e contraddittorietà.Il collegio rileva, tuttavia, che sia preliminare l’esame della eccepitainammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa di parte controricorrente,per decadenza dal diritto alla impugnazione, ai sensi dell’art. 327 c.p.c.La sentenza d’appello, oggetto del ricorso, è stata depositata epubblicata in data 9/07/2023. Pertanto, il termine di sei mesi, ex art. 327c.p.c., pur calcolando il periodo di sospensione feriale, scadevano il giorno9/02/2024, mentre il ricorso è stato notificato il giorno 10/02/2024.RGN 3364/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 3364/2024Numero sezionale 8647 1/2025Numero di raccolta generale 12613/2026Data pubblicazione 05/05/2026Su tale argomentazione è stata d’altronde formulata la proposta didefinizione accelerata del giudizio, opposta dalla difesa erariale.Considerato tuttavia che il giorno di deposito della sentenza risulta fosseuna domenica (trattandosi di deposito con firma digitale), occorre valutarese, ai fini della tempestività dell’impugnazione, il termine possa essere omeno calcolato, considerando la pubblicazione del provvedimento didomenica. Ciò al fine di vagliare se la pubblicazione di domenica, o in ungiorno festivo, e le relative conseguenze sulle regole del calcolo dei termini,si ritengano incise o meno ai fini del pieno rispetto del termine diimpugnazione.La questione assume rilevanza, poiché, ove dovesse reputarsi che ildeposito domenicale di un provvedimento, possibile a mezzo della firmadigitale, importi che esso vada regolato come se pubblicato nel seguentegiorno feriale e lavorativo, come era solo possibile nella previgente forma dideposito cartaceo dei provvedimenti, nel caso di specie il termine per laproposizione della impugnazione sarebbe scaduto il 12 febbraio 2024 edunque l’impugnazione sarebbe stata tempestiva.Rilevato che la questione merita una ponderazione della decisione, ecostituisce una questione nuova, anche di rilevanza nomofilattica, sicché èopportuna la sua trattazione in pubblica udienza, P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in Pubblica Udienza.Così deciso in Roma, il giorno 10 dicembre 2025Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] 3364/2024Consigliere rel. Federici
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