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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 05929/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3682/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende,come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Questore p.t., elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO c he li rappresenta e difende, ope legis. -resistenti- avverso l’ORDINANZA d el [OSCURATO:PERSONA] di CALTANISSETTA n. 3571/2022depositata il 28/12/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- Con provvedimento in data 28/12/2022 il Giudice di Pace di Caltanissetta prorogò per la seconda volta, di ulteriori trenta giorni , il trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], ritenuta giustificata la richiesta di proroga per le motivazioni espresse dalla Questura di Caltanissetta.

Il trattenimento dello straniero era stato disposto dal Questore di Caltanissetta e convalidato con decreto del Giudice di Pace il 2/11/2022; successivamente il trattenimento era stato prorogato il 28/11/2022; era, quindi, stata richiesta la seconda proroga convalidata con il provvedimento oggetto di impugnazione.

Il ricorrente propone ricorso per cassazione affidato a un motivo.

Il Ministero dell’Interno e la Questura della Provincia di Caltanissetta hanno depositato mero atto di costituzione.

Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: 2.- Con l’unico motivo si denuncia la nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, dell’art. 13 Cost. e dell'art. 111 Costituzione, per avere il giudice di pace reso motivazione apparente sulle ragioni poste a fondamento della decisione di convalida della richiesta di proroga.

A parere del ricorrente, la mera richiesta di identificazione inviata all’Ambasciata, rimasta senza riscontro, non costituiva elemento concreto che consentiva di ritenere probabile l’identificazione e, pertanto, era insufficiente a motivare una proroga del trattenimento successiva alla prima (v.

Cass. n.1648/2022).

3. -Il motivo è fondato e va accolto.

Il trattenimento dello straniero costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata.

Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l'accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass. n. 6064/2019; Cass. n. 14707/2021 in motivazione).

Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che la modifica dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, operata dalla l. n. 161 del 2014, ha introdotto una disciplina più rigorosa per la concessione della seconda proroga e di quelle successive, in modo tale da garantire una più stretta osservanza dell'art. 13 Cost., essendo necessario accertare l'esistenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione dello straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio (Cass.n.25785/2021; Cass. n. 610/2022; Cass.n. 1648/2022; Cass. n. 37778/2022, in motivazione). [OSCURATO:PERSONA] di pace, invece, non si è dato per nulla carico di tale esigenza di motivazione rafforzata del provvedimento di seconda proroga. 4.- Alla ritenuta fondatezza del motivo di ricorso consegue la cassazione senza rinvio del provvedimento emesso dal Giudice di pace qui impugnato, ai sensi dell’art. 382, u.c., cod. proc. civ., essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga doveva essere disposta. 5.-Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la dichiarazione del difensore di essere antistatario, ove formulata, non può costituire rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito (Cass.

S.U. n. 8561/2021), va rammentato che in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.

Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass.nn. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, 7749/2023, nonché Cass. Sez.U. n. 24413/2021).

Pertanto, le spese processuali, relative anche al giudizio di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Caltanissetta.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3682/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende,come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Questore p.t., elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO c he li rappresenta e difende, ope legis. -resistenti- avverso l’ORDINANZA d el [OSCURATO:PERSONA] di CALTANISSETTA n. 3571/2022depositata il 28/12/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- Con provvedimento in data 28/12/2022 il Giudice di Pace di Caltanissetta prorogò per la seconda volta, di ulteriori trenta giorni , il trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], ritenuta giustificata la richiesta di proroga per le motivazioni espresse dalla Questura di Caltanissetta. Il trattenimento dello straniero era stato disposto dal Questore di Caltanissetta e convalidato con decreto del Giudice di Pace il 2/11/2022; successivamente il trattenimento era stato prorogato il 28/11/2022; era, quindi, stata richiesta la seconda proroga convalidata con il provvedimento oggetto di impugnazione. Il ricorrente propone ricorso per cassazione affidato a un motivo. Il Ministero dell’Interno e la Questura della Provincia di Caltanissetta hanno depositato mero atto di costituzione. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: 2.- Con l’unico motivo si denuncia la nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, dell’art. 13 Cost. e dell'art. 111 Costituzione, per avere il giudice di pace reso motivazione apparente sulle ragioni poste a fondamento della decisione di convalida della richiesta di proroga. A parere del ricorrente, la mera richiesta di identificazione inviata all’Ambasciata, rimasta senza riscontro, non costituiva elemento concreto che consentiva di ritenere probabile l’identificazione e, pertanto, era insufficiente a motivare una proroga del trattenimento successiva alla prima (v. Cass. n.1648/2022). 3. -Il motivo è fondato e va accolto. Il trattenimento dello straniero costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l'accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass. n. 6064/2019; Cass. n. 14707/2021 in motivazione). Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che la modifica dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, operata dalla l. n. 161 del 2014, ha introdotto una disciplina più rigorosa per la concessione della seconda proroga e di quelle successive, in modo tale da garantire una più stretta osservanza dell'art. 13 Cost., essendo necessario accertare l'esistenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione dello straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio (Cass.n.25785/2021; Cass. n. 610/2022; Cass.n. 1648/2022; Cass. n. 37778/2022, in motivazione). [OSCURATO:PERSONA] di pace, invece, non si è dato per nulla carico di tale esigenza di motivazione rafforzata del provvedimento di seconda proroga. 4.- Alla ritenuta fondatezza del motivo di ricorso consegue la cassazione senza rinvio del provvedimento emesso dal Giudice di pace qui impugnato, ai sensi dell’art. 382, u.c., cod. proc. civ., essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga doveva essere disposta. 5.-Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la dichiarazione del difensore di essere antistatario, ove formulata, non può costituire rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito (Cass. S.U. n. 8561/2021), va rammentato che in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass.nn. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, 7749/2023, nonché Cass. Sez.U. n. 24413/2021). Pertanto, le spese processuali, relative anche al giudizio di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Caltanissetta. P.Q.M