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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00020/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CZ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 19/11/2019 dalla CORTE di APPELLO di CATANZARO.

Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di appropriazione indebita aggravata ascrittogli, confermando le statuizioni civili, deducendo:

1. mancata assunzione del teste Angotti, prova asseritamente decisiva, che sarebbe stata illegititmamente revocata per superfluità;

2. vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (la Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare la motivazione del Tribunale, senza specificamente confutare i motivi di gravame, in particolare quanto al rigetto della richiesta di disporre la riunione con altro procedimento ed al rigetto della richiesta di disporre perizia grafica ex art. 507 cod. proc. pen.; la conclusiva decisione sarebbe stata motivata in termini insufficienti e contraddittori).

Motivi della decisione Il ricorso, presentato per motivi in parte non consentiti o manifestamente infondati, in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett.

C), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta, o comunque manifestamente infondati, è integralmente inammissibile.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Questa Corte (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, Rv. 278670 - 01) è ormai ferma nel ritenere che, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc., pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante.

Nel caso in esame, la difesa del ricorrente non ha convincentemente indicato (né in sede di gravame, né in ricorso) le ragioni delle asserita decisività dell'esame testimoniale non svolto; d'altro canto, la Corte di appello ha chiaramente osservato (f. 5 della sentenza impugnata) che "la mala fede dello Scaramuzziono si evince anche dall'aver fatto egli accreditare le somme liquidate dalla compagnia di assicurazione su un conto corrente non intestato a lui direttamente, ma a tale [OSCURATO:PERSONA], su cui però egli aveva la delega ad opoerare".

Come aveva in precedenza correttamente osservato il Tribunale, "la testimonianza del teste [OSCURATO:PERSONA] è apparsa alla fine irrilevante ai fini della decisione: l'operante di P.G. ha accertato che il teste era intestatario del conto corrente sul quale è stato versato l'indennizzo dell'assicurazione e che detto conto era in uso all'imputato.

Appare dunque irrilevante l'accertamento della titolarità del conto corrente sul quale è 2- transitato l'indennizzo dell'assicurazione; tutta la pratica è stata gestita e conclusa dall'odierno imputato quale patrocinatore della persona offesa (...), tanto che la persona offesa non ha mai fatto riferimento al teste Angotti, parlando sempre e solo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]".

2. Il motivo riguardante la mancata riunione non è consentito.

Come già chiarito da questa Corte (Sez. 3, n. 37378 del 09/07/2015, Rv. 265088 - 01), il vigente codice di procedura penale non ha previsto alcuna forma di impugnazione, per asserita inosservanza degli articoli 17, 18 e 19 cod. proc. pen., nei confronti dei provvedimenti che dispongono o negano la riunione di procedimenti, trattandosi di provvedimenti aventi natura meramente ordinatoria.

3. Il motivo riguardante la mancata ammissione, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., di una perizia grafica, è manifestamente infondato.

Questa Corte (da ultimo, Sez. 1, n. 2156 del 30/09/2020, dep. 2021, Rv. 280301 - 01), è ormai ferma nel ritenere che il mancato esercizio del potere di cui all'art. 507 cod. proc. pen. da parte del giudice del dibattimento non richiede un'espressa motivazione, quando dalla effettuata valutazione delle risultanze probatorie possa implicitamente evincersi - come nel caso di specie - la superfluità dell'integrazione istruttoria al contrario ritenuta necessaria dalla difesa dell'imputato

4. Nel resto, il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto reiterano, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello, riproponendo la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento delle contestate statuizioni, che riprendono le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti.

In particolare, la Corte di appello (ff. 3 ss. della sentenza impugnata) ha valorizzato essenzialmente le dichiarazioni della p.o., motivatamente ritenute attendibili, oltre che corroborate dagli elementi di riscontro puntualmente riepilogati a ff.

4. s della sentenza impugnata; a fronte dei predetti elementi, le prospettazioni della difesa dell'imputato non forniscono una valida ricostruzione alternativa dei fatti, in particolare perché non spiegano plausibilmente la ragione per la quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA], pur avendo ottenuto dall'ente assicuratore interessato l'erogazione, in favore della p.o., che egli assisteva legalmente, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 70.000, abbia materialmente corrisposto al suo cliente soltanto 38.000 euro (tali ultime circostanze fattuali sono, infatti, documentate). ..+ In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali nonché, apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di Euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza con motivazione semplificata.

Così deciso il 24/11/2021 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CZ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 19/11/2019 dalla CORTE di APPELLO di CATANZARO. Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di appropriazione indebita aggravata ascrittogli, confermando le statuizioni civili, deducendo: 1. mancata assunzione del teste Angotti, prova asseritamente decisiva, che sarebbe stata illegititmamente revocata per superfluità; 2. vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (la Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare la motivazione del Tribunale, senza specificamente confutare i motivi di gravame, in particolare quanto al rigetto della richiesta di disporre la riunione con altro procedimento ed al rigetto della richiesta di disporre perizia grafica ex art. 507 cod. proc. pen.; la conclusiva decisione sarebbe stata motivata in termini insufficienti e contraddittori). Motivi della decisione Il ricorso, presentato per motivi in parte non consentiti o manifestamente infondati, in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta, o comunque manifestamente infondati, è integralmente inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, Rv. 278670 - 01) è ormai ferma nel ritenere che, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc., pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante. Nel caso in esame, la difesa del ricorrente non ha convincentemente indicato (né in sede di gravame, né in ricorso) le ragioni delle asserita decisività dell'esame testimoniale non svolto; d'altro canto, la Corte di appello ha chiaramente osservato (f. 5 della sentenza impugnata) che "la mala fede dello Scaramuzziono si evince anche dall'aver fatto egli accreditare le somme liquidate dalla compagnia di assicurazione su un conto corrente non intestato a lui direttamente, ma a tale [OSCURATO:PERSONA], su cui però egli aveva la delega ad opoerare". Come aveva in precedenza correttamente osservato il Tribunale, "la testimonianza del teste [OSCURATO:PERSONA] è apparsa alla fine irrilevante ai fini della decisione: l'operante di P.G. ha accertato che il teste era intestatario del conto corrente sul quale è stato versato l'indennizzo dell'assicurazione e che detto conto era in uso all'imputato. Appare dunque irrilevante l'accertamento della titolarità del conto corrente sul quale è 2- transitato l'indennizzo dell'assicurazione; tutta la pratica è stata gestita e conclusa dall'odierno imputato quale patrocinatore della persona offesa (...), tanto che la persona offesa non ha mai fatto riferimento al teste Angotti, parlando sempre e solo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]". 2. Il motivo riguardante la mancata riunione non è consentito. Come già chiarito da questa Corte (Sez. 3, n. 37378 del 09/07/2015, Rv. 265088 - 01), il vigente codice di procedura penale non ha previsto alcuna forma di impugnazione, per asserita inosservanza degli articoli 17, 18 e 19 cod. proc. pen., nei confronti dei provvedimenti che dispongono o negano la riunione di procedimenti, trattandosi di provvedimenti aventi natura meramente ordinatoria. 3. Il motivo riguardante la mancata ammissione, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., di una perizia grafica, è manifestamente infondato. Questa Corte (da ultimo, Sez. 1, n. 2156 del 30/09/2020, dep. 2021, Rv. 280301 - 01), è ormai ferma nel ritenere che il mancato esercizio del potere di cui all'art. 507 cod. proc. pen. da parte del giudice del dibattimento non richiede un'espressa motivazione, quando dalla effettuata valutazione delle risultanze probatorie possa implicitamente evincersi - come nel caso di specie - la superfluità dell'integrazione istruttoria al contrario ritenuta necessaria dalla difesa dell'imputato 4. Nel resto, il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto reiterano, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello, riproponendo la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento delle contestate statuizioni, che riprendono le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti. In particolare, la Corte di appello (ff. 3 ss. della sentenza impugnata) ha valorizzato essenzialmente le dichiarazioni della p.o., motivatamente ritenute attendibili, oltre che corroborate dagli elementi di riscontro puntualmente riepilogati a ff. 4. s della sentenza impugnata; a fronte dei predetti elementi, le prospettazioni della difesa dell'imputato non forniscono una valida ricostruzione alternativa dei fatti, in particolare perché non spiegano plausibilmente la ragione per la quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA], pur avendo ottenuto dall'ente assicuratore interessato l'erogazione, in favore della p.o., che egli assisteva legalmente, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 70.000, abbia materialmente corrisposto al suo cliente soltanto 38.000 euro (tali ultime circostanze fattuali sono, infatti, documentate). ..+ In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali nonché, apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di Euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso il 24/11/2021 Il
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