CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 gennaio 2021
Cassazione n. 47194/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso ovvero, in subordine, il rigetto del medesimo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 28/5/2021, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quanto gravemente indiziato dei delitti di associazione mafiosa (capo 1) e di concorso in estorsione aggravata dal metodo mafioso e dal fine di agevolazione della omonima cosca ‘ndranghetista (capo 63). A sostegno della propria decisione, il Tribunale ha riportato il contenuto di alcune intercettazioni ambientali relative a conversazioni tra l'odierno indagato e il cugino, [OSCURATO:PERSONA] (classe '93), nelle quali i due discorrevano sulle modalità di realizzazione di una estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] Scat4ggia, incontrato dall'indagato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo che l'abboccamento era stato preannunciato alla vittima dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]; e dalle quali, secondo la valutazione dei Giudici di merito, si evinceva che egli aveva beneficiato di parte dei proventi dell'estorsione, da destinare alle spese per il battesimo del figlio. Quanto, poi, all'associazione mafiosa contestata, l'ordinanza ha valorizzato, quali elementi di gravità indiziaria, oltre al fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva compiuto un reato- fine rientrante nell'attività ordinaria del sodalizio mafioso, la sua conoscenza della composizione e delle modalità operative del sodalizio, ricevendo confidenze sul coinvolgimento di un cugino latitante ([OSCURATO:PERSONA], classe '92) nella estorsione allo stesso Sca&r.iggia e, anzi, consigliando [OSCURATO:PERSONA] (classe '93) sulla necessità di adottare metodi più incisivi contro le persone offese, come si faceva un tempo, auspicando la prossima scarcerazione delle figure apicali del clan. E, ancora, che, nel corso delle cennate conversazioni, egli si mostrava a conoscenza della spartizione di somme di danaro con i Bellocco e si interrogava, nella conversazione del 10/3/2018, su chi «tiene il bastone» dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] (classe '92). Inoltre, in relazione alla vicenda di cui al capo 55) dell'imputazione provvisoria, da essa emergeva la sua consapevolezza del fatto estorsivo ivi contestato, così come di vicende relative a una non meglio specificata guardiania, oggetto di attività estorsiva e fonte di proventi divisi tra gli affiliati (pag. 20). Infine, nel corso di altra conversazione, egli aveva suggerito di compiere rapine o di compiere una estorsione a danni di [OSCURATO:PERSONA] per soddisfare le esigenze di liquidità del clan connesse alla necessità di corrispondere le «mesate» ai carcerati e al fallimento di un affare in materia di stupefacenti. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione in relazione agli art.110 cod. pen. e 192, comma 2, cod. proc. pen. con riferimento al reato contestato al capo 63), recante ipotesi di tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]%ggia. Il Tribunale del riesame indicherebbe [OSCURATO:PERSONA] come concorrente in quanto beneficiario dell'estorsione, per avere esercitato delle pressioni, in realtà indimostrate, perché l'estorsione fosse realizzata e in ragione delle confidenze ricevute dal cugino, [OSCURATO:PERSONA] (classe '93), sul fatto che il cugino latitante, [OSCURATO:PERSONA] (classe '92), gli aveva chiesto di compiere una estorsione a Scattarreggia per suo conto; ma non considererebbe: che il luogo di lavoro del ricorrente, come risulterebbe dalle allegazioni difensive, avrebbe sede r.. (i nella medesima via in cui Scattareggia stava lavorando all'epoca delle richieste estorsive, sicché l'incontro fra il ricorrente e la persona sarebbe stato casuale, avendo l'accertamento circa possibili dazioni di denaro dato esito negativo; che l'azione criminosa sarebbe iniziata nel novembre 2017, mentre il colloquio relativo al battesimo si collocherebbe nell'agosto 2018; che i colloqui tra i due cugini dimostrerebbero una generica condivisione di vicende familiari e non un contributo agevolatore della condotta estorsiva; che l'ottenimento di un vantaggio economico non potrebbe automaticamente tradursi nel concorso al reato, essendo necessario accertare aliunde il contributo del beneficiario alla realizzazione del fatto di reato; che non sarebbe stato dimostrato che le richieste poste nei confronti dell'imprenditore fossero illecite e poste in essere con violenza o minaccia. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. per essere stato il fatto alternativamente commesso con metodo mafioso e in favore dell'associazione. Premesso che ai fini della configurabilità della circostanza, occorrerebbe valutare sia l'idoneità del delitto ad agevolare l'attività dell'associazione mafiosa o una delle manifestazioni esterne della vita della medesima, sia che, sotto il profilo soggettivo, il fine di favorire l'associazione sia stato l'obiettivo «diretto» della condotta, il Tribunale riterrebbe, contraddittoriamente, che la condotta estorsiva sia stata finalizzata a reperire denaro per acquistare i vestiti per la cerimonia di battesimo del proprio figlio e, dunque, per uno scopo prettamente personale, non coincidente con un interesse dell'associazione. Del pari, sarebbe stata omessa la spiegazione sul come la condotta ascritta all'indagato abbia esercitato una coartazione psicologica avente i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale. L'aggravante del metodo mafioso, inoltre, non potrebbe ritenersi sussistente sulla scorta della vicinanza dell'agente a clan mafiosi locali, salvo legare l'aggravante al «contesto ambientale» in cui sarebbero occorsi i fatti di intimidazione . 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen., con conseguente motivazione illogica in relazione alla ritenuta partecipazione all'associazione mafiosa. Il Tribunale non indicherebbe un qualsivoglia «apporto» alla vita dell'associazione indicativo di un inserimento nel sodalizio in modo stabile e consapevole, contribuendo in maniera apprezzabile al suo rafforzamento, ma uno status, ossia la conoscenza di quanto accade all'interno della cosca. Non potrebbe, invero, ritenersi sufficiente la mera «messa a disposizione» del clan, atteso che tale condotta si porrebbe in insanabile contrasto con il principio di materialità delle condotte punibili posto dall'art. 25 Cost. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. In materia di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. deve avere ad oggetto la violazione di norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, senza potersi estendere alla ricostruzione dei fatti o all'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori; apprezzamento che, ove non manifestamente illogico, si sottrae a qualunque possibilità di censura nel giudizio di cassazione. Ne consegue che non è consentito dedurre profili di doglianza che, pur investendo, in apparenza, la motivazione, si risolvono, in realtà, nella richiesta di una diversa valutazione di circostanze fattuali esaminate dal giudice di merito, il quale abbia dato adeguato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione sulla gravità del quadro indiziario attraverso una congrua motivazione degli elementi indizianti, rispondente ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. F, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976). 2.1. Sotto altro profilo, va ricordato che quando il compendio indiziario sia costituito da conversazioni oggetto di intercettazione, anche ove ad esse l'indagato non abbia partecipato, gli elementi di fatto acquisiti in tale frangente costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento, razionalmente motivato, previsto dall'art. 192 comma 1, cod. proc. pen.; e, pertanto, se il medesimo deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però necessario reperire gli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263714-01; nella giurisprudenza successiva v. Sez. 5, n. 4572 del 17/7/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747-01; Sez. 5, n. 48286 del 12/7/2016, Cigliola, Rv. 268414-01). Qualora, tuttavia, tali elementi abbiano natura soltanto indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37588 del 18/6/2014, Amaniera, Rv. 260842 - 01; Sez. 6, n. 8211 del 11/2/2016, Ferrante, Rv. 266509-01; Sez. 5, n. 42981 del 28/6/2016, Modica, Rv. 268042-01; Sez. 5, n. 40061 del 12/7/2019, Valorosi, Rv. 278314-02; Sez. 6, n. 5224 del 2/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278611-02). In ogni caso, resta inteso che in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza di un travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice 4 j„, di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e sempre che la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Donno, Rv. 237994-01; Sez. 6, n. 11189 del 8/3/2012, Asaro, Rv. 252190-01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516-01; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558-01). 3. Tanto premesso in termini generali, deve osservarsi che il ragionamento indiziario articolato dai due provvedimenti di merito, appare conformarsi alla già richiamata cornice di principio. 3.1. Nel dettaglio, le ordinanze hanno sottolineato come dalle intercettazioni ambientali relative alle conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e il cugino [OSCURATO:PERSONA] (classe '92) si evincesse che i due stavano discutendo sulle modalità dì realizzazione di una estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] ScatGriggia; che, in data 11/8/2021, la vittima si era incontrata con l'indagato, dopo che l'abboccamento era stato ad essa preannunciato dal cugino del ricorrente; che [OSCURATO:PERSONA] aveva beneficiato di parte dei proventi dell'estorsione, da destinare alle spese per il battesimo del figlio. Dunque, a partire dalle menzionate intercettazioni il Collegio del riesame ha ricavato gli elementi indicativi di una piena partecipazione del ricorrente alla realizzazione del delitto, di cui egli si è avvantaggiato, attraverso il parziale conseguimento dei proventi, non realizzando un post factum rispetto a una fattispecie ormai consumata, ma inserendosi in un iter crimínís non ancora esaurito, essendo Sca&rl-ggia, secondo quanto si evince dalle conversazioni in parola, da tempo sottoposto a estorsione da parte del clan. 3.2. Con riferimento, poi, alla contestazione associativa, il Tribunale ha riferito che dal compendio intercettivo era emerso come Pesce, oltre a compiere un reato- fine rientrante nell'attività ordinaria dell'associazione, fosse a conoscenza della composizione e delle modalità operative del sodalizio, ricevendo confidenze sul coinvolgimento di un cugino latitante nella estorsione a Scatarbgia e, anzi, consigliando il suo interlocutore sulla necessità di adottare metodi più incisivi contro gli estorti, "come si faceva un tempo", auspicando la prossima scarcerazione delle figure apicali del clan al fine di dare rinnovato impulso alle relative attività criminali (v. conversazione in data 10/8/2018); che era a conoscenza della spartizione di somme di danaro di provenienza illecita con la cosca dei Bellocco e che, nella conversazione del 10/3/2018, si interrogava, insieme al cugino, su chi «tiene il bastone» dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] (classe '93); che aveva suggerito di compiere rapine o una estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] per soddisfare le esigenze di liquidità del clan connesse anche alla necessità di corrispondere le «mesate» ai carcerati e al fallimento di un affare in materia di stupefacenti. Elementi, questi, che sono stati correttamente valorizzati dal Tribunale del riesame quali circostanut indicative di una piena intraneítà al sodalizio, siccome espressive di un effettivo coinvolgimento dell'indagato nelle dinamiche criminali della cosca e, in definitiva, di quel rapporto di stabile e organica compenetrazione nel sodalizio in forza del quale l'interessato «prende parte» al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione di esso per il perseguimento dei comuni fini criminosi. E del resto, davvero non si vedrebbe, alla stregua dei comuni canoni della logica, per quale ragione un soggetto estraneo a una consorteria votata alla segretezza circa i suoi componenti e le sue attività criminali, possa essere a conoscenza, in maniera così approfondita, delle dinamiche del sodalizio, interloquendo con altri membri dell'associazione e dando consigli e indicazioni sulle condotte da tenere per lo svolgimento di iniziative chiaramente rientranti nel programma delinquenziale della cosca. 3.3. Infondata, da ultimo, deve ritenersi anche la censura relativa alla configurabilità dell'aggravante, tenuto conto, da un lato, del metodo mafioso utilizzato, attesa la partecipazione all'attività estorsiva di soggetti facenti parte, in posizione qualificata, della consorteria (cfr. Sez. 2, n. 39424 del 9/9/2019, Pagnotta, Rv. 277222-01, secondo cui ricorre l'aggravante del metodo mafioso quando l'azione incriminata sia posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa); e, dell'altro lato, delle finalità di agevolazione del clan, cui l'estorsione era riferibile e nella cui gestione si era inserito l'odierno ricorrente. Non rilevante, in proposito, appare la circostanza che il provento fosse stato, in parte, destinato ad esigenze personali dello stesso Pesce, tenuto conto che tale profilo appartiene, all'evidenza, alla dimensione del cd. movente, ovvero agli scopi soggettivi dell'azione delittuosa, e che al contempo l'attività illecita costituiva una delle più tipiche espressioni dell'attività criminali del sodalizio mafioso. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. da al