CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 13923/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'Appello di Torino;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1. La Corte d’Appello di Torino, decidendo sull’impugnazione proposta da[OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza di condanna del locale Tribunale, ha preso attodell’accordo raggiunto dalle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen. e ha ridotto lapena inf litta all’imputato in primo grado.2. [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di f iducia, ha proposto ricorsocontro la sentenza di secondo grado denunciando il vizio di carenza di motivazione.Il motivo, che si illustra di seguito ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.,ha ad oggetto il mancato adeguamento della motivazione ai principi dettati dallagiurisprudenza di legittimità in ordine al dovere del giudice di dare conto, consuff iciente precisione, delle ragioni poste a fondamento della decisione.3. Il ricorso è inammissibile.Va innanzitutto rilevata la genericità del motivo, che si esaurisce nel richia-mare la giurisprudenza di questa Corte sui limiti dell’obbligo di motivazione e nellamentare, senza ulteriori specif icazioni, l’assenza di “un’accurata disamina logico-giuridica, atta a far emergere il pensiero del medesimo Giudice circa il concretoadeguamento della pena all’effettiva gravità del fatto ed alla personalità dell’im-putato”.Inoltre, come questa Corte ha più volte affermato, in seguito alla reintro-duzione del c.d. patteggiamento in appello, deve ritenersi nuovamente applicabileil principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudiced'appello, a fronte della richiesta formulata su accordo delle parti, deve limitare lasua cognizione ai motivi non oggetto di rinuncia (che nel caso di specie si limita-vano al tema della configurabilità dell’attenuante ex art. 62 n. 4) cod. pen.); perla stessa ragione, nemmeno sussiste un obbligo di motivazione circa il mancatoproscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., anche tenuto conto dellaradicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti equello in questione (v., ex multis, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170–01;Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853; Sez. 5, n. 3391del 15/10/2009, Rv. 245919 - 01). E’ dunque inammissibile il ricorso per cassa-zione che riguardi questioni, anche rilevabili d'uff icio, cui l'interessato abbia rinun-ciato in sede di concordato o che contesti il silenzio del giudice di appello sulleragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.La sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. non può essere impu-gnata con ricorso per cassazione neanche in ordine alla qualif icazione giuridica delfatto, poiché l'accordo sui punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel suc-cessivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se riguardante que-stioni rilevabili di uff icio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale(Sez. 6, n. 41254 del 4/7/2019, Rv. 277196–01).Identiche considerazioni valgono per il versante sanzionatorio: il ricorso checontesti la quantif icazione della pena precedentemente concordata è inammissi-bile, poiché il negozio processuale stipulato dalle parti, una volta recepito dal giu-dice, non può essere unilateralmente modif icato, salva l'ipotesi di illegalità dellapena (fra le altre: Sez. U, Ord. n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715-01;Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01).Detto questo, siccome nel caso di specie non è ravvisabile né è stata pro-spettata l’illegalità della pena, il ricorso deve ritenersi inammissibile.4. All’inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalitàdi procedura ex art. 610, 5° comma bis cod. proc. pen., consegue la condanna alpagamento delle spese processuali. Inoltre, alla luce della causa di inammissibilitàdel ricorso, l’imputato deve essere condannato al pagamento della somma di euro4.000 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle am-mende.Così deciso, 01/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]