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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 dicembre 2021

Cassazione n. 12753/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bari ha accolto l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], diretta al riconoscimento della continuazione tra i reati accertati in due sentenze di condanna del medesimo Tribunale, rispettivamente per il delitto ex artt. 56, 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen., e per la contravvenzione ex art.707 cod. pen., ed ha rideterminato la pena complessiva in mesi nove di arresto.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando a motivo di impugnazione la violazione di legge, per avere il giudice dell'esecuzione erroneamente considerato quale reato più grave la contravvenzione ex art. 707 cod. pen., anziché il tentato furto aggravato, in contrasto con la regola per cui nel caso di concorso tra delitto e contravvenzione, il reato più grave è sempre il delitto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

La regola della prevalenza del delitto sulla contravvenzione in tema di applicazione dell'istituto della continuazione, alla quale si è appellato il ricor- rente, è valida per la fase di cognizione, in cui ai fini della determinazione della pena per il reato continuato deve aversi riguardo alla violazione più grave considerata in astratto e non in concreto, in quanto in tale settore il giudizio di maggiore gravità discende direttamente dalle scelte del legislatore.

Invece, in fase esecutiva, deve aversi riguardo alla specifica disposizione dell'art. 187 delle norme di attuazione cod. proc. pen., secondo cui, ai fini dell'applicazione della disciplina del reato continuato da parte del giudice della esecuzione, «si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave» (Sez.

U, n. 15 del 26/11/1997, dep. 1998, Pm in proc.

Varnelli, Rv. 209485).

La ratio della norma speciale è evidente, in quanto la valutazione di gravità del reato concretamente attuata nel giudizio di cognizione si è espressa proprio nella sanzione, graduata in termini quantitativi tali da consentire un sicuro giudizio di maggiore gravità per il reato al quale si è applicata la pena più consistente.

Deve quindi concludersi che il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcuna violazione, avendo fatto corretta applicazione della disposizione speciale prevista per la continuazione in executivis.2.

Pertanto, il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il giorno 3 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bari ha accolto l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], diretta al riconoscimento della continuazione tra i reati accertati in due sentenze di condanna del medesimo Tribunale, rispettivamente per il delitto ex artt. 56, 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen., e per la contravvenzione ex art.707 cod. pen., ed ha rideterminato la pena complessiva in mesi nove di arresto. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando a motivo di impugnazione la violazione di legge, per avere il giudice dell'esecuzione erroneamente considerato quale reato più grave la contravvenzione ex art. 707 cod. pen., anziché il tentato furto aggravato, in contrasto con la regola per cui nel caso di concorso tra delitto e contravvenzione, il reato più grave è sempre il delitto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. La regola della prevalenza del delitto sulla contravvenzione in tema di applicazione dell'istituto della continuazione, alla quale si è appellato il ricor- rente, è valida per la fase di cognizione, in cui ai fini della determinazione della pena per il reato continuato deve aversi riguardo alla violazione più grave considerata in astratto e non in concreto, in quanto in tale settore il giudizio di maggiore gravità discende direttamente dalle scelte del legislatore. Invece, in fase esecutiva, deve aversi riguardo alla specifica disposizione dell'art. 187 delle norme di attuazione cod. proc. pen., secondo cui, ai fini dell'applicazione della disciplina del reato continuato da parte del giudice della esecuzione, «si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave» (Sez. U, n. 15 del 26/11/1997, dep. 1998, Pm in proc. Varnelli, Rv. 209485). La ratio della norma speciale è evidente, in quanto la valutazione di gravità del reato concretamente attuata nel giudizio di cognizione si è espressa proprio nella sanzione, graduata in termini quantitativi tali da consentire un sicuro giudizio di maggiore gravità per il reato al quale si è applicata la pena più consistente. Deve quindi concludersi che il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcuna violazione, avendo fatto corretta applicazione della disposizione speciale prevista per la continuazione in executivis.2. Pertanto, il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 3 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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