Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29401/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ntaCocomello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 20/10/2025, la Corte di appello di L’Aquila haconfermato la pronuncia del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diPescara del 21/09/2023, con la quale XXXXXXXXXXX, a seguito di giudizioabbreviato, è stato condannato alla pena di sei anni di reclusione per i reatidi tentato omicidio di XXXXXXXXXXX, attinto da una coltellata sferrataall’altezza dell’addome (capo 1), di lesioni personali aggravate di XXXXXXXX,colpito con più fendenti all’altezza delle gambe (capo 2), e di porto senzagiustificato motivo di un coltello (capo 3); fatti commessi in Pescara il11/05/2022.In base alla concorde ricostruzione operata dai Giudici di merito, i fattipossono essere così brevemente sintetizzati.Il 11/05/2022, all’interno del locale [OSCURATO:PERSONA] di Pescara,XXXXXXXXXXX veniva inizialmente aggredito da XXXXXXXX ed XXXXXXXXXXX:il primo gli sferrava un pugno, mentre entrambi lo colpivano ripetutamente,fino all’intervento di due soggetti che li separavano.

Successivamente, dopo cheXXXXXX e [OSCURATO:PERSONA] si erano già allontanati, [OSCURATO:PERSONA] li raggiungeva e colpivadapprima [OSCURATO:PERSONA] all’addome; quindi si rivolgeva contro [OSCURATO:PERSONA], il quale cadevaa terra e, una volta raggiunto dall’imputato, veniva colpito più volte alle gambe.I Giudici di merito, esclusa la legittima difesa e l’eccesso colposo dilegittima difesa, ritenuta corretta la qualificazione giuridica dei fatti così comecontestati, riconosciuta l’attenuante della provocazione stimata equivalente allacontestata recidiva, pervenivano alle statuizioni di cui in premessa.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazioneXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]Incecco,articolando i motivi di impugnazione, che vengono di seguito riassunti entro ilimiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att.cod. proc. pen..2.1.

Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione per travisamento della prova e ricostruzione illogica dei fatti inrelazione all'art. 192 cod. proc. pen..La sentenza impugnata è affetto da travisamento della prova, avendo igiudici di merito attribuito al ricorrente la responsabilità dell'innesco dellaviolenza, sulla base di una lettura parziale e selettiva delle risultanze istruttorie,giungendo ad escludere la legittima difesa reale o putativa.In particolare la Corte territoriale ha stravolto il contenuto delledeposizioni testimoniali, omettendo di confrontarsi criticamente con ledichiarazioni dei testi oculari, i quali hanno escluso qualsiasi atteggiamentoaggressivo iniziale dell'imputato, e attribuendo valore determinante al videoche documenta l'aggressione ma non consente di cogliere il contenuto verbaledel tono del dialogo; in tal modo il giudice d'appello ha effettuato unaricostruzione congetturale, colmandolo le lacune probatorie mediante inferenzesoggettive, in violazione dei criteri di valutazione della prova di cui all'art. 192cod. proc. pen..2.2.

Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione per omessa valutazione della legittima difesa reale o putativa odell’eccesso colposo ex artt. 52, 55 e 59, comma 4, cod. pen..Anche a voler ritenere insussistente una legittima difesa reale, la Corted'appello ha escluso, travisando la prova, la configurabilità della legittima difesaputativa, pur in presenza di una situazione oggettivamente idonea adingenerare nel ricorrente la convinzione di trovarsi in pericolo attuale per lapropria incolumità.Osserva il ricorrente come l'aggressione subita dall'imputato fu plurima esimultanea, provenendo da due soggetti fisicamente più robusti e si èsviluppata in uno spazio ristretto; essa è proseguita nonostante l'intervento diterzi ed è stata riattivata da [OSCURATO:PERSONA] con una manovra di aggiramento delparapetto.

In tale contesto era indubitabile la percezione di un pericolo da partedel ricorrente, il che imponeva una valutazione ai sensi dell'art. 59, comma 4,cod. pen..In subordine, la condotta doveva essere ricondotta all'eccesso colposo dilegittima difesa, attesa la concitazione dell'evento e l'assenza di qualsiasivolontà aggressiva autonoma.2.3.

Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione per erronea qualificazione giuridica dei fatti come tentato omicidioin presenza di dolo di impeto e provocazione.La Corte d’appello non ha adeguatamente chiarito per quali ragionil’unico colpo inferto a [OSCURATO:PERSONA], nel contesto di un’aggressione plurima e mentrela parte inferiore del corpo della persona offesa era schermata dal parapetto,dovesse ritenersi espressivo di una volontà omicida; né ha spiegato perché isuccessivi colpi sferrati alle gambe di [OSCURATO:PERSONA], unitamente all’immediatoallontanamento dell’imputato, dovessero essere interpretati come indici di unavolontà diretta a cagionare la morte.2.4.

Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e motivazioneapparente- errata applicazione dell’art. 56 cod. pen.La Corte ha applicato la riduzione per il tentativo in misura non massimasenza fornire alcuna motivazione specifica, e ciò nonostante la cessazioneimmediata dell'azione, l'assenza di reiterazione ed il contesto difensivol'episodio.2.5.

Con il quinto motivo denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione apparente- sproporzionato aumento per la continuazione ex art. 81cod. pen.L'aumento di pena per la continuazione risulta eccessivo eimmotivatamente gravoso nonostante l'unicità del contesto spazio temporale,l'identità della spinta psicologica e la natura reattiva delle condotte.2.6.

Con il sesto motivo denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione apparente in punto di riconoscimento della recidiva reiterataspecifica e di diniego delle attenuanti generiche.La Corte d’appello ha ritenuto sussistente la recidiva reiterata specificasenza adeguatamente motivare in ordine alla sua concreta incidenza sullacondotta e sulla maggiore capacità a delinquere dell’imputato.

Ha, inoltre,negato le attenuanti generiche valorizzando esclusivamente la gravosa biografiacriminale del ricorrente, senza indicare specifici elementi ostativi e senzasviluppare un adeguato apparato logico-argomentativo, in violazione deiprincipi che governano la valutazione discrezionale del trattamentosanzionatorio.3.

All'esito della discussione le parti hanno concluso nei termini di cui inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, poiché articolato in doglianze meramentefattuali e rivalutative, che non si confrontano con la motivazione della sentenzaimpugnata, né individuano vizi riconducibili ai paradigmi dell’art. 606 c.p.p.come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità.2.

Preliminarmente, si precisa che ci si trova al cospetto della confermanei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado,cioè ad una c.d.

«doppia conforme».

Tale costruzione postula che il vizio dimotivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quelloche, a presidio del devolutum, discende dalla pretermissione dell’esame di temiprobatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati inquella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv.272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n.2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anchemanifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del09/01/2018, Rv. 272018).Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio dimotivazione secondo la nuova espressione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi dimerito del medesimo compendio probatorio.

Deve altresì ribadirsi che nei casidi doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in unapparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpodecisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), che in tali terminideve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti dellaloro rilevanza.Va anche ricordato come siano precluse al giudice di legittimità larilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata el'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazionedei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di unamigliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr.Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione nel giudiziodi legittimità di sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processualia quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del14/02/2012, Rv. 253099).3.

I primi due motivi, da esaminare congiuntamente perché entrambidiretti a censurare la ricostruzione della dinamica del fatto e l’esclusione dellalegittima difesa, reale o putativa, nonché dell’eccesso colposo, sonoinammissibili, in quanto generici, rivalutativi e manifestamente infondati.La Corte di appello, in termini concordi rispetto alla valutazione delprimo giudice, ha ricostruito la sequenza dell’azione sulla base delle immaginitratte dal sistema di videosorveglianza e delle ulteriori emergenze istruttorie,rilevando che, pur essendo stata la prima iniziativa violenta assunta da XXXXXXe [OSCURATO:PERSONA], l’episodio si era innestato in un atteggiamento provocatorio eminaccioso tenuto da [OSCURATO:PERSONA].Tale rilievo, tuttavia, non costituisce il perno esclusivo della decisione,poiché la Corte territoriale ha espressamente chiarito che, anche a volerconcentrare l’analisi sulla sola fase centrale e decisiva dello scontro, la tesidifensiva non poteva comunque essere accolta.La sentenza impugnata ha infatti individuato una netta cesura temporalee materiale tra la prima fase, nella quale [OSCURATO:PERSONA] era stato percosso a maninude dalle persone offese, e la successiva iniziativa aggressiva dell’imputato,posta in essere quando erano già intervenuti terzi soggetti a separare icontendenti e quando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano già allontanati dal punto in cuiera avvenuto il primo alterco.

In tale intervallo, pur breve, l’offesa in dannodell’imputato era cessata e non si presentava più in termini di attualepericolosità, sicché [OSCURATO:PERSONA] aveva la concreta possibilità di non proseguire loscontro, ovvero di allontanarsi, senza che ciò comportasse un pregiudizio per lapropria incolumità.Muovendo da tale ricostruzione, la Corte territoriale ha correttamenteescluso la legittima difesa.

La reazione scriminata, infatti, deve costituire, nelleconcrete circostanze del fatto, l’unico mezzo necessario per salvaguardare ildiritto minacciato e non può essere sostituita da una condotta alternativa,meno lesiva ed egualmente idonea a neutralizzare il pericolo.Nel caso di specie, invece, l’imputato, dopo essere stato separato dagliantagonisti, non si limitò a sottrarsi alla prosecuzione del conflitto, ma ripresel’iniziativa e utilizzò il coltello dapprima contro [OSCURATO:PERSONA], colpito all’addome, esubito dopo contro [OSCURATO:PERSONA], attinto alle gambe.

La Corte territoriale hacoerentemente valorizzato, oltre alla cessazione dell’offesa e alla concretapossibilità di allontanamento, anche la sproporzione tra i mezzi utilizzati:[OSCURATO:PERSONA] era stato percosso a mani nude, mentre la sua reazione si tradussenell’impiego di un’arma da taglio contro entrambe le persone offese, secondouna progressione incompatibile con la necessità di respingere un pericoloLa Corte di appello ha dunque escluso che l’imputato avesse agito perfronteggiare un pericolo ancora attuale, osservando che «lungi dall’esserepreda di un turbamento emotivo derivante dall’altrui ingiustificatocomportamento, [OSCURATO:PERSONA] si pose autonomamente in un atteggiamento di sfida,come dimostra la varietà dei colpi assestati a entrambe le vittime,neutralizzando prima una, poi l’altra, quando invece, una volta apertosi il varcotra i due pacificatori, avrebbe potuto agevolmente allontanarsi, se davverofosse stato mosso da un istinto di autodifesa» (pag. 11, sentenza impugnata).La valutazione della Corte di appello è dunque pienamente coerente con il datodecisivo della vicenda: non vi era più un’aggressione da respingere, ma unascelta dell’imputato di proseguire il contrasto con modalità offensivequalitativamente diverse e più gravi rispetto alla condotta inizialmente subita.Il ricorso, sul punto, non individua un dato probatorio decisivo,manifestamente travisato in entrambi i gradi di merito, ma si limita acontrapporre alla lettura della Corte territoriale una diversa interpretazionedella medesima sequenza fattuale.La decisione impugnata è coerente con il principio secondo cui, «intemadi legittima difesa, la volontaria determinazione di una situazione di pericoloche poteva essere evitata allontanandosi senza pregiudizio e disonore osta allaconfigurabilità della causa di giustificazione, che opera solo quando l'agente ècostretto a reagire al «pericolo attuale di un'offesa ingiusta», e non anchequando egli stesso ha dato «ab initio» causa alla specifica situazione pericolosao l'ha, comunque, affrontata, accettando il rischio di subirne gli effetti» (Sez. 1,n. 21577 del 20/02/2024, Nuredini, Rv. 286440 - 01).

Nella medesimaprospettiva si è affermato che «non è invocabile la scriminante della legittimadifesa da chi reagisca ad una situazione di pericolo alla cui determinazione eglistesso abbia concorso e nonostante disponga della possibilità di allontanarsi dalluogo senza pregiudizio e senza disonore» (Sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013,Paoletti, Rv. 256016).Parimenti corretta è l’esclusione della legittima difesa putativa.L’errore rilevante ai sensi dell’art. 59, comma 4, cod. pen. deve fondarsisu elementi di fatto concreti, idonei a rappresentare all’agente l’attualità di unpericolo in realtà insussistente; non può, invece, essere desunto da unapercezione meramente soggettiva e non ragionevole della situazione,soprattutto quando, come nella specie, l’offesa iniziale sia cessata, gliantagonisti siano stati separati e l’agente abbia scelto di riprendere l’iniziativabrandendo un’arma da taglio.

La Corte territoriale ha dunque escluso, conmotivazione non apparente né illogica, che [OSCURATO:PERSONA] potesse ragionevolmenteritenersi ancora esposto a un pericolo attuale e inevitabile.La motivata esclusione dei presupposti della scriminante impedisce diravvisare anche l’eccesso colposo.

Quest’ultimo presuppone, infatti, l’esistenzadi una situazione difensiva effettiva, rispetto alla quale l’agente eccedacolposamente i limiti della necessità o della proporzione; non può, invece,essere riconosciuto quando manchi in radice un’offesa attuale da respingere.Va, sul punto, ribadito che l’eccesso colposo può ipotizzarsi solo sel’esimente sussiste nei suoi presupposti strutturali (Sez. 5, n. 26172 del11/05/2010, P., Rv. 247898; Sez. 5, n. 2505 del 14/11/2008, dep. 2009, P.G.in proc.

Olari e altri, Rv. 242349).4.

Il terzo motivo, relativo alla qualificazione giuridica della condottacontestata al capo 1 come tentato omicidio, è manifestamente infondato e,comunque, aspecifico.Va anzitutto rilevato che il ricorrente articola parte delle propriededuzioni evocando l’assenza di animus necandi con riguardo alla condottaposta in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA], attinto da plurimi fendenti agli arti inferioridopo essere caduto a terra; ma, rispetto a tale persona offesa, l’imputazioneriguarda il delitto di lesioni personali aggravate, sicché la censura non coglie laratio decidendi della sentenza impugnata e risulta, in parte qua, eccentricarispetto al tema devoluto.Quanto alla condotta posta in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA], la Corteterritoriale ha dato conto, con motivazione non illogica, degli indici sintomaticidella volontà omicida, valorizzando non solo la sede corporea attinta —l’addome, sede di organi vitali — ma anche le caratteristiche dell’armautilizzata, un coltello della lunghezza complessiva di circa 25-30 centimetri conlama seghettata, la violenza e la direzione perpendicolare del fendente.

LaCorte ha, inoltre, attribuito rilievo alla successiva prosecuzione dell’azione neiconfronti della medesima persona offesa, evidenziando che [OSCURATO:PERSONA], ormai inposizione eretta, sferrò un ulteriore fendente dall’alto verso il basso, diretto allaregione del collo di [OSCURATO:PERSONA], che non attingeva il bersaglio solo perché andato avuoto.

Anche tale segmento della condotta, per la zona corporea presa di mirae per la direzione del colpo, rafforza la lettura della sequenza in termini di attiidonei e univocamente diretti a cagionare la morte, ed è rimastosostanzialmente privo di specifica confutazione nel ricorso, che sul puntoincorre anche nel vizio di aspecificità.Quanto alle conseguenze concretamente prodotte, la persona offesagiunse in ospedale con diagnosi di «ferita da arma bianca con eviscerazioneintestinale», fu sedata, intubata e sottoposta ad intervento di «anastomosiintestinale»; la Corte ha inoltre richiamato le dichiarazioni del chirurgo, secondocui l’intestino era perforato e, in assenza di immediato intervento, [OSCURATO:PERSONA] sisarebbe trovato in pericolo di vita.La valutazione della Corte territoriale si pone in linea con il principiosecondo cui l’idoneità e la direzione non equivoca degli atti, nonché l’elementosoggettivo del delitto tentato, devono essere apprezzati con giudizio ex ante,avendo riguardo alla concreta situazione in cui l’agente operava, al mezzoadoperato, alla zona del corpo presa di mira, alla violenza dell’azione e allacomplessiva dinamica del fatto, senza che possa attribuirsi valore decisivo, insenso contrario, al solo mancato verificarsi dell’evento o alla mancatareiterazione dei colpi.Né assume rilievo dirimente l’argomento difensivo secondo cui l’imputatoavrebbe agito in un contesto di impeto e provocazione.Il dolo d’impeto non è incompatibile con il dolo omicidiario, potendo lavolontà di uccidere formarsi anche istantaneamente; e, nel caso di specie,l’azione è stata correttamente letta non come gesto meramente disordinato ointimidatorio, ma come fendente portato con arma micidiale verso una regionevitale del corpo e con intensità tale da determinare lesioni interne gravissime.La riconosciuta attenuante della provocazione, del resto, incide sultrattamento sanzionatorio, ma non elide l’elemento soggettivo del tentatoomicidio, ove questo sia desunto — come avvenuto nella specie — da unapluralità di indici oggettivi convergenti.5.

Il quarto e il quinto motivo, concernenti rispettivamente la misuradella diminuzione per il tentativo e gli aumenti applicati a titolo dicontinuazione, sono parimenti inammissibili.La Corte di appello ha fornito specifica risposta ai corrispondenti motividi gravame, evidenziando che la mancata applicazione della diminuzione ex art.56 cod. pen. nella misura massima, con uno scarto contenuto, è giustificatadalla gravità del fatto, dalle modalità dell’azione, dall’elevata potenzialità lesivadella condotta e dall’intensità della messa in pericolo del bene giuridicoprotetto.Si tratta di motivazione congrua, atteso che la graduazione delladiminuente per il tentativo rientra nella discrezionalità del giudice di merito epuò essere sindacata in cassazione solo quando sia sorretta da argomentazioneassente, apparente o manifestamente illogica; evenienza che qui non ricorre,avendo la Corte territoriale correlato la scelta sanzionatoria alla concretaoffensività della condotta.Congruamente motivati risultano anche gli aumenti per la continuazione.Quanto al capo 2), la Corte ha valorizzato il numero dei fendenti sferrati contro[OSCURATO:PERSONA], già caduto a terra, nonché l’entità delle lesioni cagionate; quanto al capo3), ha rimarcato la rilevanza del porto del coltello utilizzato per la commissionedei reati contro la persona e successivamente non rinvenuto.

La doglianza,anche su tale punto, si limita a invocare una diversa e più favorevolevalutazione della gravità dei fatti, senza individuare alcun vizio di legittimità.6.

Il sesto motivo, relativo alla recidiva e al mancato riconoscimentodelle attenuanti generiche, è manifestamente infondato.La Corte di appello ha ritenuto la recidiva reiterata specifica sulla base diuna valutazione concreta della personalità dell’imputato e del suo percorsocriminale, evidenziando come [OSCURATO:PERSONA] sia gravato da cinque condanne perlesioni personali, oltre che da precedenti per minacce ed estorsione.

Non sitratta, dunque, di un richiamo meramente formale ai precedenti penali, madella valorizzazione di un dato biografico omogeneo rispetto alla natura violentadei fatti per cui si procede, idoneo a dimostrare una maggiore capacità adelinquere e una significativa ricaduta nel reato.Le medesime considerazioni sorreggono, in modo non illogico, il diniegodelle attenuanti generiche.La sentenza impugnata ha infatti richiamato, oltre alla negativabiografia criminale, la gravità concreta delle condotte, l’uso di un’arma dataglio, la reiterazione dell’aggressione nei confronti di due persone offese e laparticolare intensità offensiva dell ’azione.

Ne emerge un quadrocomplessivamente incompatibile con il riconoscimento di ulteriori elementi difavore, a fronte del quale il ricorso oppone mere affermazioni generiche eassertive.7.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella proposizionedell’impugnazione, anche al versamento della somma indicata in dispositivo infavore della Cassa delle ammende.Deve, infine, ri levarsi che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi,a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dallalegge.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntaCocomello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 20/10/2025, la Corte di appello di L’Aquila haconfermato la pronuncia del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diPescara del 21/09/2023, con la quale XXXXXXXXXXX, a seguito di giudizioabbreviato, è stato condannato alla pena di sei anni di reclusione per i reatidi tentato omicidio di XXXXXXXXXXX, attinto da una coltellata sferrataall’altezza dell’addome (capo 1), di lesioni personali aggravate di XXXXXXXX,colpito con più fendenti all’altezza delle gambe (capo 2), e di porto senzagiustificato motivo di un coltello (capo 3); fatti commessi in Pescara il11/05/2022.In base alla concorde ricostruzione operata dai Giudici di merito, i fattipossono essere così brevemente sintetizzati.Il 11/05/2022, all’interno del locale [OSCURATO:PERSONA] di Pescara,XXXXXXXXXXX veniva inizialmente aggredito da XXXXXXXX ed XXXXXXXXXXX:il primo gli sferrava un pugno, mentre entrambi lo colpivano ripetutamente,fino all’intervento di due soggetti che li separavano. Successivamente, dopo cheXXXXXX e [OSCURATO:PERSONA] si erano già allontanati, [OSCURATO:PERSONA] li raggiungeva e colpivadapprima [OSCURATO:PERSONA] all’addome; quindi si rivolgeva contro [OSCURATO:PERSONA], il quale cadevaa terra e, una volta raggiunto dall’imputato, veniva colpito più volte alle gambe.I Giudici di merito, esclusa la legittima difesa e l’eccesso colposo dilegittima difesa, ritenuta corretta la qualificazione giuridica dei fatti così comecontestati, riconosciuta l’attenuante della provocazione stimata equivalente allacontestata recidiva, pervenivano alle statuizioni di cui in premessa.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazioneXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]Incecco,articolando i motivi di impugnazione, che vengono di seguito riassunti entro ilimiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att.cod. proc. pen..2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione per travisamento della prova e ricostruzione illogica dei fatti inrelazione all'art. 192 cod. proc. pen..La sentenza impugnata è affetto da travisamento della prova, avendo igiudici di merito attribuito al ricorrente la responsabilità dell'innesco dellaviolenza, sulla base di una lettura parziale e selettiva delle risultanze istruttorie,giungendo ad escludere la legittima difesa reale o putativa.In particolare la Corte territoriale ha stravolto il contenuto delledeposizioni testimoniali, omettendo di confrontarsi criticamente con ledichiarazioni dei testi oculari, i quali hanno escluso qualsiasi atteggiamentoaggressivo iniziale dell'imputato, e attribuendo valore determinante al videoche documenta l'aggressione ma non consente di cogliere il contenuto verbaledel tono del dialogo; in tal modo il giudice d'appello ha effettuato unaricostruzione congetturale, colmandolo le lacune probatorie mediante inferenzesoggettive, in violazione dei criteri di valutazione della prova di cui all'art. 192cod. proc. pen..2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione per omessa valutazione della legittima difesa reale o putativa odell’eccesso colposo ex artt. 52, 55 e 59, comma 4, cod. pen..Anche a voler ritenere insussistente una legittima difesa reale, la Corted'appello ha escluso, travisando la prova, la configurabilità della legittima difesaputativa, pur in presenza di una situazione oggettivamente idonea adingenerare nel ricorrente la convinzione di trovarsi in pericolo attuale per lapropria incolumità.Osserva il ricorrente come l'aggressione subita dall'imputato fu plurima esimultanea, provenendo da due soggetti fisicamente più robusti e si èsviluppata in uno spazio ristretto; essa è proseguita nonostante l'intervento diterzi ed è stata riattivata da [OSCURATO:PERSONA] con una manovra di aggiramento delparapetto. In tale contesto era indubitabile la percezione di un pericolo da partedel ricorrente, il che imponeva una valutazione ai sensi dell'art. 59, comma 4,cod. pen..In subordine, la condotta doveva essere ricondotta all'eccesso colposo dilegittima difesa, attesa la concitazione dell'evento e l'assenza di qualsiasivolontà aggressiva autonoma.2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione per erronea qualificazione giuridica dei fatti come tentato omicidioin presenza di dolo di impeto e provocazione.La Corte d’appello non ha adeguatamente chiarito per quali ragionil’unico colpo inferto a [OSCURATO:PERSONA], nel contesto di un’aggressione plurima e mentrela parte inferiore del corpo della persona offesa era schermata dal parapetto,dovesse ritenersi espressivo di una volontà omicida; né ha spiegato perché isuccessivi colpi sferrati alle gambe di [OSCURATO:PERSONA], unitamente all’immediatoallontanamento dell’imputato, dovessero essere interpretati come indici di unavolontà diretta a cagionare la morte.2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e motivazioneapparente- errata applicazione dell’art. 56 cod. pen.La Corte ha applicato la riduzione per il tentativo in misura non massimasenza fornire alcuna motivazione specifica, e ciò nonostante la cessazioneimmediata dell'azione, l'assenza di reiterazione ed il contesto difensivol'episodio.2.5. Con il quinto motivo denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione apparente- sproporzionato aumento per la continuazione ex art. 81cod. pen.L'aumento di pena per la continuazione risulta eccessivo eimmotivatamente gravoso nonostante l'unicità del contesto spazio temporale,l'identità della spinta psicologica e la natura reattiva delle condotte.2.6. Con il sesto motivo denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione apparente in punto di riconoscimento della recidiva reiterataspecifica e di diniego delle attenuanti generiche.La Corte d’appello ha ritenuto sussistente la recidiva reiterata specificasenza adeguatamente motivare in ordine alla sua concreta incidenza sullacondotta e sulla maggiore capacità a delinquere dell’imputato. Ha, inoltre,negato le attenuanti generiche valorizzando esclusivamente la gravosa biografiacriminale del ricorrente, senza indicare specifici elementi ostativi e senzasviluppare un adeguato apparato logico-argomentativo, in violazione deiprincipi che governano la valutazione discrezionale del trattamentosanzionatorio.3. All'esito della discussione le parti hanno concluso nei termini di cui inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, poiché articolato in doglianze meramentefattuali e rivalutative, che non si confrontano con la motivazione della sentenzaimpugnata, né individuano vizi riconducibili ai paradigmi dell’art. 606 c.p.p.come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità.2. Preliminarmente, si precisa che ci si trova al cospetto della confermanei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado,cioè ad una c.d. «doppia conforme». Tale costruzione postula che il vizio dimotivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quelloche, a presidio del devolutum, discende dalla pretermissione dell’esame di temiprobatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati inquella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv.272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n.2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anchemanifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del09/01/2018, Rv. 272018).Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio dimotivazione secondo la nuova espressione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi dimerito del medesimo compendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casidi doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in unapparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpodecisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), che in tali terminideve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti dellaloro rilevanza.Va anche ricordato come siano precluse al giudice di legittimità larilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata el'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazionedei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di unamigliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr.Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione nel giudiziodi legittimità di sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processualia quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del14/02/2012, Rv. 253099).3. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente perché entrambidiretti a censurare la ricostruzione della dinamica del fatto e l’esclusione dellalegittima difesa, reale o putativa, nonché dell’eccesso colposo, sonoinammissibili, in quanto generici, rivalutativi e manifestamente infondati.La Corte di appello, in termini concordi rispetto alla valutazione delprimo giudice, ha ricostruito la sequenza dell’azione sulla base delle immaginitratte dal sistema di videosorveglianza e delle ulteriori emergenze istruttorie,rilevando che, pur essendo stata la prima iniziativa violenta assunta da XXXXXXe [OSCURATO:PERSONA], l’episodio si era innestato in un atteggiamento provocatorio eminaccioso tenuto da [OSCURATO:PERSONA].Tale rilievo, tuttavia, non costituisce il perno esclusivo della decisione,poiché la Corte territoriale ha espressamente chiarito che, anche a volerconcentrare l’analisi sulla sola fase centrale e decisiva dello scontro, la tesidifensiva non poteva comunque essere accolta.La sentenza impugnata ha infatti individuato una netta cesura temporalee materiale tra la prima fase, nella quale [OSCURATO:PERSONA] era stato percosso a maninude dalle persone offese, e la successiva iniziativa aggressiva dell’imputato,posta in essere quando erano già intervenuti terzi soggetti a separare icontendenti e quando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano già allontanati dal punto in cuiera avvenuto il primo alterco. In tale intervallo, pur breve, l’offesa in dannodell’imputato era cessata e non si presentava più in termini di attualepericolosità, sicché [OSCURATO:PERSONA] aveva la concreta possibilità di non proseguire loscontro, ovvero di allontanarsi, senza che ciò comportasse un pregiudizio per lapropria incolumità.Muovendo da tale ricostruzione, la Corte territoriale ha correttamenteescluso la legittima difesa. La reazione scriminata, infatti, deve costituire, nelleconcrete circostanze del fatto, l’unico mezzo necessario per salvaguardare ildiritto minacciato e non può essere sostituita da una condotta alternativa,meno lesiva ed egualmente idonea a neutralizzare il pericolo.Nel caso di specie, invece, l’imputato, dopo essere stato separato dagliantagonisti, non si limitò a sottrarsi alla prosecuzione del conflitto, ma ripresel’iniziativa e utilizzò il coltello dapprima contro [OSCURATO:PERSONA], colpito all’addome, esubito dopo contro [OSCURATO:PERSONA], attinto alle gambe. La Corte territoriale hacoerentemente valorizzato, oltre alla cessazione dell’offesa e alla concretapossibilità di allontanamento, anche la sproporzione tra i mezzi utilizzati:[OSCURATO:PERSONA] era stato percosso a mani nude, mentre la sua reazione si tradussenell’impiego di un’arma da taglio contro entrambe le persone offese, secondouna progressione incompatibile con la necessità di respingere un pericoloLa Corte di appello ha dunque escluso che l’imputato avesse agito perfronteggiare un pericolo ancora attuale, osservando che «lungi dall’esserepreda di un turbamento emotivo derivante dall’altrui ingiustificatocomportamento, [OSCURATO:PERSONA] si pose autonomamente in un atteggiamento di sfida,come dimostra la varietà dei colpi assestati a entrambe le vittime,neutralizzando prima una, poi l’altra, quando invece, una volta apertosi il varcotra i due pacificatori, avrebbe potuto agevolmente allontanarsi, se davverofosse stato mosso da un istinto di autodifesa» (pag. 11, sentenza impugnata).La valutazione della Corte di appello è dunque pienamente coerente con il datodecisivo della vicenda: non vi era più un’aggressione da respingere, ma unascelta dell’imputato di proseguire il contrasto con modalità offensivequalitativamente diverse e più gravi rispetto alla condotta inizialmente subita.Il ricorso, sul punto, non individua un dato probatorio decisivo,manifestamente travisato in entrambi i gradi di merito, ma si limita acontrapporre alla lettura della Corte territoriale una diversa interpretazionedella medesima sequenza fattuale.La decisione impugnata è coerente con il principio secondo cui, «intemadi legittima difesa, la volontaria determinazione di una situazione di pericoloche poteva essere evitata allontanandosi senza pregiudizio e disonore osta allaconfigurabilità della causa di giustificazione, che opera solo quando l'agente ècostretto a reagire al «pericolo attuale di un'offesa ingiusta», e non anchequando egli stesso ha dato «ab initio» causa alla specifica situazione pericolosao l'ha, comunque, affrontata, accettando il rischio di subirne gli effetti» (Sez. 1,n. 21577 del 20/02/2024, Nuredini, Rv. 286440 - 01). Nella medesimaprospettiva si è affermato che «non è invocabile la scriminante della legittimadifesa da chi reagisca ad una situazione di pericolo alla cui determinazione eglistesso abbia concorso e nonostante disponga della possibilità di allontanarsi dalluogo senza pregiudizio e senza disonore» (Sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013,Paoletti, Rv. 256016).Parimenti corretta è l’esclusione della legittima difesa putativa.L’errore rilevante ai sensi dell’art. 59, comma 4, cod. pen. deve fondarsisu elementi di fatto concreti, idonei a rappresentare all’agente l’attualità di unpericolo in realtà insussistente; non può, invece, essere desunto da unapercezione meramente soggettiva e non ragionevole della situazione,soprattutto quando, come nella specie, l’offesa iniziale sia cessata, gliantagonisti siano stati separati e l’agente abbia scelto di riprendere l’iniziativabrandendo un’arma da taglio. La Corte territoriale ha dunque escluso, conmotivazione non apparente né illogica, che [OSCURATO:PERSONA] potesse ragionevolmenteritenersi ancora esposto a un pericolo attuale e inevitabile.La motivata esclusione dei presupposti della scriminante impedisce diravvisare anche l’eccesso colposo. Quest’ultimo presuppone, infatti, l’esistenzadi una situazione difensiva effettiva, rispetto alla quale l’agente eccedacolposamente i limiti della necessità o della proporzione; non può, invece,essere riconosciuto quando manchi in radice un’offesa attuale da respingere.Va, sul punto, ribadito che l’eccesso colposo può ipotizzarsi solo sel’esimente sussiste nei suoi presupposti strutturali (Sez. 5, n. 26172 del11/05/2010, P., Rv. 247898; Sez. 5, n. 2505 del 14/11/2008, dep. 2009, P.G.in proc. Olari e altri, Rv. 242349).4. Il terzo motivo, relativo alla qualificazione giuridica della condottacontestata al capo 1 come tentato omicidio, è manifestamente infondato e,comunque, aspecifico.Va anzitutto rilevato che il ricorrente articola parte delle propriededuzioni evocando l’assenza di animus necandi con riguardo alla condottaposta in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA], attinto da plurimi fendenti agli arti inferioridopo essere caduto a terra; ma, rispetto a tale persona offesa, l’imputazioneriguarda il delitto di lesioni personali aggravate, sicché la censura non coglie laratio decidendi della sentenza impugnata e risulta, in parte qua, eccentricarispetto al tema devoluto.Quanto alla condotta posta in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA], la Corteterritoriale ha dato conto, con motivazione non illogica, degli indici sintomaticidella volontà omicida, valorizzando non solo la sede corporea attinta —l’addome, sede di organi vitali — ma anche le caratteristiche dell’armautilizzata, un coltello della lunghezza complessiva di circa 25-30 centimetri conlama seghettata, la violenza e la direzione perpendicolare del fendente. LaCorte ha, inoltre, attribuito rilievo alla successiva prosecuzione dell’azione neiconfronti della medesima persona offesa, evidenziando che [OSCURATO:PERSONA], ormai inposizione eretta, sferrò un ulteriore fendente dall’alto verso il basso, diretto allaregione del collo di [OSCURATO:PERSONA], che non attingeva il bersaglio solo perché andato avuoto. Anche tale segmento della condotta, per la zona corporea presa di mirae per la direzione del colpo, rafforza la lettura della sequenza in termini di attiidonei e univocamente diretti a cagionare la morte, ed è rimastosostanzialmente privo di specifica confutazione nel ricorso, che sul puntoincorre anche nel vizio di aspecificità.Quanto alle conseguenze concretamente prodotte, la persona offesagiunse in ospedale con diagnosi di «ferita da arma bianca con eviscerazioneintestinale», fu sedata, intubata e sottoposta ad intervento di «anastomosiintestinale»; la Corte ha inoltre richiamato le dichiarazioni del chirurgo, secondocui l’intestino era perforato e, in assenza di immediato intervento, [OSCURATO:PERSONA] sisarebbe trovato in pericolo di vita.La valutazione della Corte territoriale si pone in linea con il principiosecondo cui l’idoneità e la direzione non equivoca degli atti, nonché l’elementosoggettivo del delitto tentato, devono essere apprezzati con giudizio ex ante,avendo riguardo alla concreta situazione in cui l’agente operava, al mezzoadoperato, alla zona del corpo presa di mira, alla violenza dell’azione e allacomplessiva dinamica del fatto, senza che possa attribuirsi valore decisivo, insenso contrario, al solo mancato verificarsi dell’evento o alla mancatareiterazione dei colpi.Né assume rilievo dirimente l’argomento difensivo secondo cui l’imputatoavrebbe agito in un contesto di impeto e provocazione.Il dolo d’impeto non è incompatibile con il dolo omicidiario, potendo lavolontà di uccidere formarsi anche istantaneamente; e, nel caso di specie,l’azione è stata correttamente letta non come gesto meramente disordinato ointimidatorio, ma come fendente portato con arma micidiale verso una regionevitale del corpo e con intensità tale da determinare lesioni interne gravissime.La riconosciuta attenuante della provocazione, del resto, incide sultrattamento sanzionatorio, ma non elide l’elemento soggettivo del tentatoomicidio, ove questo sia desunto — come avvenuto nella specie — da unapluralità di indici oggettivi convergenti.5. Il quarto e il quinto motivo, concernenti rispettivamente la misuradella diminuzione per il tentativo e gli aumenti applicati a titolo dicontinuazione, sono parimenti inammissibili.La Corte di appello ha fornito specifica risposta ai corrispondenti motividi gravame, evidenziando che la mancata applicazione della diminuzione ex art.56 cod. pen. nella misura massima, con uno scarto contenuto, è giustificatadalla gravità del fatto, dalle modalità dell’azione, dall’elevata potenzialità lesivadella condotta e dall’intensità della messa in pericolo del bene giuridicoprotetto.Si tratta di motivazione congrua, atteso che la graduazione delladiminuente per il tentativo rientra nella discrezionalità del giudice di merito epuò essere sindacata in cassazione solo quando sia sorretta da argomentazioneassente, apparente o manifestamente illogica; evenienza che qui non ricorre,avendo la Corte territoriale correlato la scelta sanzionatoria alla concretaoffensività della condotta.Congruamente motivati risultano anche gli aumenti per la continuazione.Quanto al capo 2), la Corte ha valorizzato il numero dei fendenti sferrati contro[OSCURATO:PERSONA], già caduto a terra, nonché l’entità delle lesioni cagionate; quanto al capo3), ha rimarcato la rilevanza del porto del coltello utilizzato per la commissionedei reati contro la persona e successivamente non rinvenuto. La doglianza,anche su tale punto, si limita a invocare una diversa e più favorevolevalutazione della gravità dei fatti, senza individuare alcun vizio di legittimità.6. Il sesto motivo, relativo alla recidiva e al mancato riconoscimentodelle attenuanti generiche, è manifestamente infondato.La Corte di appello ha ritenuto la recidiva reiterata specifica sulla base diuna valutazione concreta della personalità dell’imputato e del suo percorsocriminale, evidenziando come [OSCURATO:PERSONA] sia gravato da cinque condanne perlesioni personali, oltre che da precedenti per minacce ed estorsione. Non sitratta, dunque, di un richiamo meramente formale ai precedenti penali, madella valorizzazione di un dato biografico omogeneo rispetto alla natura violentadei fatti per cui si procede, idoneo a dimostrare una maggiore capacità adelinquere e una significativa ricaduta nel reato.Le medesime considerazioni sorreggono, in modo non illogico, il diniegodelle attenuanti generiche.La sentenza impugnata ha infatti richiamato, oltre alla negativabiografia criminale, la gravità concreta delle condotte, l’uso di un’arma dataglio, la reiterazione dell’aggressione nei confronti di due persone offese e laparticolare intensità offensiva dell ’azione. Ne emerge un quadrocomplessivamente incompatibile con il riconoscimento di ulteriori elementi difavore, a fronte del quale il ricorso oppone mere affermazioni generiche eassertive.7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella proposizionedell’impugnazione, anche al versamento della somma indicata in dispositivo infavore della Cassa delle ammende.Deve, infine, ri levarsi che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi,a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dallalegge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 29401/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris