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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 04543/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3956-2023 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calceal ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] – società cooperativa , (già [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E MONTEPULCIANO), in persona del legale r appresentante p .t. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine delcontroricorso. - controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -intimato- avverso la sentenza n. 7690/2022 d e lla Corte d’Appello di Roma , pubblicata il30 novembre 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/9/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma , con sentenza del 30.11.2022, ha respinto il reclamo ex art. 18 l. fall. pr oposto da [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’85% delle quote di [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della società,emessa dal Tribunale di Roma su istanza di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] di Chiusi e Montepulciano soc. coop. (oggi [OSCURATO:PERSONA] di Valdichiana e Maremma –[OSCURATO:PERSONA] soc. coop.; di seguito Banca TEMA).

La corte del merito, per quanto ancora interessa, ha escluso che ricorressero i denunciati vizi della notificazione del ricorso e del decreto di convocazione e che, in conseguenza, la sentenza impugnata, pronunciata nella contumacia della fallenda,dovesse dichiararsi nulla, rilevando che era stato seguito l’iter notificatorio previsto dall’art. 15, 3° comma, l. fall. e che, poiché l’indirizzo PEC di [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) era variato d’ufficio senza che la società comunicasse il nuovo e, come attestato nella relata dell’ufficiale giudiziario, la debitrice era risultata sconosciuta presso la sede legale, la notificazione si era perfezionata mediante deposito dell’atto presso la casa comunale.

2. La sentenza, pubblicata il 30 novembre 2022, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui Banca [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese.

CONSIDERATO CHE1.Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazionedegli artt. 15 l. fall. e 140 c.p.c.

Asserisce che [OSCURATO:SOCIETA]., in origine denominata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., era titolare d ella casella Pec . , , la cui variazione d’ufficio con decreto del 22/5/2019 del Giudice del R.I. non le era mai stata comunicata; aggiunge che l’esame del fascicolo telematico non recava traccia della notificazione che avrebbe dovuto essere eseguita presso la sede legale della società “di persona” (ovvero nei confronti) del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], subentrato nella carica a [OSCURATO:PERSONA] sin dal 2012, ancorché dalla visura camerale risultasse che la carica di amministratore era ancora rivestita da quest’ultimo, per verosimile negligenza del professionista incaricato della comunicazione.

Osserva ancora che l’art. 145 c.p.c. prevede la possibilità di notificazione ex art. 140 c.p.c. nella specie eseguita (ma comunque incompleta, mancando prova della spedizione della raccomandata), ma solo nel cas o in cui sia impedita quella presso la sede sociale o presso il legale rappresentante.

Ribadisce, pertanto, che la nullità della notifica del ricorso avrebbe impedito alla fallenda di partecipare al procedimento prefallimentare, con conseguente nullità della sentenza dichiarativa. 2.Il motivo è inammissibile per più di una ragione.

2.1. Sotto un primo profilo, le censure (che sembrano muovere dall’errato presupposto che notificazione “di persona” – ovvero effettuata personalmente dall’ufficiale giudiziario - significhi invece notificazione “a mani” del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società) non contestano gli accertamenti della corte del merito in ordine all’inoperatività della casella P ec d i Tecnomont ed al fatto che la società fosse sconosciuta presso la sede legale. 2.2.Sotto altro profilo, il motivo non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ritenuto la notifica validamente eseguita ai sensi dell’art. 15, 3° comma, l. fall., e non già degli artt.140 e 145 c.p.c. 2.3.Risulta, del resto, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l'art. 15, comma 3, l. fall. ( come novellato dall'art. 17, comma 1, lett. a), d.l n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012) nel prevedere che la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento alla società può essere eseguita all’indirizzo PEC della stessa, e in caso di esito negativo, presso la sua sede legale come risultante dal registro delle imprese, oppure, qualora neppure questa modalità sia andata a buon fine, mediante deposito dell’atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro, ha introdotto una disciplina speciale semplificata, che esclude l’applicabilità di quella ordinaria prevista dall’art. 145 c.p.c. per le ipotesi di irreperibilità del destinatario della notifica (Cass. nn. 19688/2017, 5311/2020, 4030/2022; cfr. anche Cass. n. 7258/2022, che ha ulteriormente precisato che l’art. 15, comma 3 cit. non richiede, nel caso in cui la notifica a mezzo PEC non vada a buon fine, che l'ufficiale giudiziario che si è recato personalmente presso la sede dell'impresa e che, per qualsiasi ragione, non ha potuto ivi eseguire la notificazione, effettui ulteriori ricerche, al fine di accertare l'irreperibilità del destinatario, sicché, una volta attestata l'impossibilità dicompimento della notifica presso la sede, la notificazione deve ritenersi correttamente eseguita e perfezionata con il deposito dell'atto presso la casa comunale.

3. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000per compensi e in euro 200,00 , per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 % e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto,per il ricorso principale,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3956-2023 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calceal ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] – società cooperativa , (già [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E MONTEPULCIANO), in persona del legale r appresentante p .t. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine delcontroricorso. - controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -intimato- avverso la sentenza n. 7690/2022 d e lla Corte d’Appello di Roma , pubblicata il30 novembre 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/9/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma , con sentenza del 30.11.2022, ha respinto il reclamo ex art. 18 l. fall. pr oposto da [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’85% delle quote di [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della società,emessa dal Tribunale di Roma su istanza di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] di Chiusi e Montepulciano soc. coop. (oggi [OSCURATO:PERSONA] di Valdichiana e Maremma –[OSCURATO:PERSONA] soc. coop.; di seguito Banca TEMA). La corte del merito, per quanto ancora interessa, ha escluso che ricorressero i denunciati vizi della notificazione del ricorso e del decreto di convocazione e che, in conseguenza, la sentenza impugnata, pronunciata nella contumacia della fallenda,dovesse dichiararsi nulla, rilevando che era stato seguito l’iter notificatorio previsto dall’art. 15, 3° comma, l. fall. e che, poiché l’indirizzo PEC di [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) era variato d’ufficio senza che la società comunicasse il nuovo e, come attestato nella relata dell’ufficiale giudiziario, la debitrice era risultata sconosciuta presso la sede legale, la notificazione si era perfezionata mediante deposito dell’atto presso la casa comunale. 2. La sentenza, pubblicata il 30 novembre 2022, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui Banca [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese. CONSIDERATO CHE1.Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazionedegli artt. 15 l. fall. e 140 c.p.c. Asserisce che [OSCURATO:SOCIETA]., in origine denominata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., era titolare d ella casella Pec . , , la cui variazione d’ufficio con decreto del 22/5/2019 del Giudice del R.I. non le era mai stata comunicata; aggiunge che l’esame del fascicolo telematico non recava traccia della notificazione che avrebbe dovuto essere eseguita presso la sede legale della società “di persona” (ovvero nei confronti) del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], subentrato nella carica a [OSCURATO:PERSONA] sin dal 2012, ancorché dalla visura camerale risultasse che la carica di amministratore era ancora rivestita da quest’ultimo, per verosimile negligenza del professionista incaricato della comunicazione. Osserva ancora che l’art. 145 c.p.c. prevede la possibilità di notificazione ex art. 140 c.p.c. nella specie eseguita (ma comunque incompleta, mancando prova della spedizione della raccomandata), ma solo nel cas o in cui sia impedita quella presso la sede sociale o presso il legale rappresentante. Ribadisce, pertanto, che la nullità della notifica del ricorso avrebbe impedito alla fallenda di partecipare al procedimento prefallimentare, con conseguente nullità della sentenza dichiarativa. 2.Il motivo è inammissibile per più di una ragione. 2.1. Sotto un primo profilo, le censure (che sembrano muovere dall’errato presupposto che notificazione “di persona” – ovvero effettuata personalmente dall’ufficiale giudiziario - significhi invece notificazione “a mani” del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società) non contestano gli accertamenti della corte del merito in ordine all’inoperatività della casella P ec d i Tecnomont ed al fatto che la società fosse sconosciuta presso la sede legale. 2.2.Sotto altro profilo, il motivo non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ritenuto la notifica validamente eseguita ai sensi dell’art. 15, 3° comma, l. fall., e non già degli artt.140 e 145 c.p.c. 2.3.Risulta, del resto, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l'art. 15, comma 3, l. fall. ( come novellato dall'art. 17, comma 1, lett. a), d.l n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012) nel prevedere che la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento alla società può essere eseguita all’indirizzo PEC della stessa, e in caso di esito negativo, presso la sua sede legale come risultante dal registro delle imprese, oppure, qualora neppure questa modalità sia andata a buon fine, mediante deposito dell’atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro, ha introdotto una disciplina speciale semplificata, che esclude l’applicabilità di quella ordinaria prevista dall’art. 145 c.p.c. per le ipotesi di irreperibilità del destinatario della notifica (Cass. nn. 19688/2017, 5311/2020, 4030/2022; cfr. anche Cass. n. 7258/2022, che ha ulteriormente precisato che l’art. 15, comma 3 cit. non richiede, nel caso in cui la notifica a mezzo PEC non vada a buon fine, che l'ufficiale giudiziario che si è recato personalmente presso la sede dell'impresa e che, per qualsiasi ragione, non ha potuto ivi eseguire la notificazione, effettui ulteriori ricerche, al fine di accertare l'irreperibilità del destinatario, sicché, una volta attestata l'impossibilità dicompimento della notifica presso la sede, la notificazione deve ritenersi correttamente eseguita e perfezionata con il deposito dell'atto presso la casa comunale. 3. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000per compensi e in euro 200,00 , per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 % e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto,per il ricorso principale,