Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 26071/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto ilrigetto del ricorso;udito l’[OSCURATO:PERSONA], che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha chiestol’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Perugia ha autorizzato laconsegna di [OSCURATO:PERSONA] alla Autorità giudiziaria dell’Austria in esecuzionedel mandato di arresto europeo emesso dalla Procura della Repubblica di Ried imInnkreis per procedere a suo carico in relazione ai reati di appropriazione indebitae truffa aggravata poiché accusato di avere ingannato, assieme a rei rimasti ignoti,i responsabili della società "[OSCURATO:PERSONA]", offrendo a dettospedizioniere, attraverso la società "[OSCURATO:SOCIETA]." la di consegnare duecarichi di alluminio da consegnare alla "[OSCURATO:PERSONA]" presso ModinePontevico, consegne mai effettuate cagionando un danno di oltre 175.000 euroallo spedizioniere, con condotte indicate come commesse l’8 e il 9 ottobre 2025nel territorio di [OSCURATO:PERSONA].2.

La Corte d’appello ha deciso a seguito dell’annullamento con rinvio diprecedente sentenza della Corte di appello di Ancona disposto dalla Corte dicassazione (Sez. 6 n. 20594 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) poiché dagli atti non risultavaavvenuta la necessaria traduzione integrale in lingua italiana del mandato diarresto europeo.3.

Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annullamentodella sentenza.3.1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di leggeassumendo che la Corte di appello di Perugia non si è uniformata al principio didiritto enunciato nella sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato laprecdente sentenza della Corte di appello.Si rileva, al riguardo, che la Corte di appello ha nominato, senza comunicarloalle parti, un perito traduttore per verificare se la traduzione del mandato di arrestoeuropeo, già presente nel fascicolo, riproduce integralmente il contenuto dellepagine originali in lingua tedesca e che il perito ha risposto che le pagine da ON13.2.9. o ON 13.2.18 non hanno contenuto ulteriore rispetto a quello già ritradotto.Si osserva che, così procedendo, la Corte di appello ha violato non soltanto ilprincipio del contraddittorio, ma anche l’art. 627 cod. proc. pen. perché hasostituito alla integrale traduzione del mandato di arresto europeo prescritta dallaCorte di cassazione una verifica circa la presunta irrilevanza delle parti mancantie non ha reso disponibile alla difesa di [OSCURATO:PERSONA] una traduzione integrale delmandato di arresto europeo, del quale neanche l’originale in lingua tedesca e lacorrelata traduzione sono stati resi disponibili prima dell’udienza del 19 giugno2026, conclusasi con la decisione oggetto del ricorso.3.2.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di leggenell’avere la Corte di appello omesso di rinnovare il giudizio di merito dopol’annullamento con rinvio adottando una motivazione che è meramente apparenteperché si risolve in un acritico recepimento della sentenza annullata.3.3.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione di legge perché ladescrizione del reato contestato nel mandato di arresto europeo risulta generica,limitandosi a asserire che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe «attestato falsamente l’esecuzione ditrasporti di merce in realtà non avvenuti», sicché non risulta comprensibileall’interessato il nucleo essenziale dell’addebito e non è dato alla Autoritàgiudiziaria italiana di verificare la sussistenza della doppia incriminazione richiestadall’art. 7 legge 22 aprile 2005 n. 69 e di valutare se la condotta configurata siaspecificamente riconducibile alla figura normativa delineata nell’art. 640 cod. pen.o a quella delineata nell’art. 646 cod. pen. giacché non basta una genericapunibilità in base alla legge italiana.Inoltre, si osserva che la Corte di appello non ha valutato i contenuti delladocumentazione prodotta, che dimostrano l’avvenuto scarico della merce edovrebbero condurre a un inquadramento della vicenda in termini soltantocivilistici (p. 10-11).Si aggiunge che la Corte di appello non ha accertato compiutamente se il reatosia stato commesso in tutto o in parte in Italia, come richiesto dall’art. 18-bis leggen. 69/2005 nella prospettiva di un eventuale esercizio della facoltà di rifiuto dellaconsegna.Si evidenzia che la Corte di appello neanche ha specificamente esaminato leprospettazioni difensive concernenti lo stato di salute di [OSCURATO:PERSONA] e la suacompatibilità con le condizioni carcerarie in Austria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è infondato.La precedente sentenza di questa Corte di cassazione ha rilevato che ilmandato di arresto tradotto in lingua italiana trasmesso dall'autorità giudiziariaestera, non è comprensivo di tutto il testo del mandato emesso dall'autoritàgiudiziaria austriaca, mancando delle pagine da 13.2.9 a seguire, e ha ribadito cheil mandato di arresto tradotto in lingua italiana, lingua degli atti dell'autoritàgiudiziaria italiana e, nel caso in esame, della persona richiesta in consegna, devecontenere ex art. 6, comma 7, legge n. 69 del 2005 tutte le informazioni utili alladifesa del consegnando, e, fra queste, quelle relative ai diritti che la personainteressata può esercitare dinanzi all'autorità giudiziaria straniera, o che sianofunzionali alla verifica dell'eventuale sussistenza di cause ostative alla consegnaall'estero.Pertanto, la traduzione integrale del mandato di arresto europeo èindispensabile per consentire all'autorità giudiziaria italiana di effettuare ilcontrollo di legalità che le è assegnato (ex aliis: Sez. 6, n. 49888 del 20/12/2012,Rv. 253913; Sez.

F, n. 31766 del 25/08/2022, Rv. 283710; Sez. 6, n. 44933 del01/12/2021, non mass.).Su questa base la Corte di cassazione ha statuito che la Corte di appello diAncona avrebbe dovuto disporre la traduzione integrale del mandato di arresto,come richiesto dalla difesa e ha affermato, anche richiamando precedentedecisione di questa Corte (relativa all’imputato alloglotto: Sez. 6, n. 3993 del30/11/2023, dep. 2024, Rv. 286113) che non vi è la necessità che la difesaeccepisca l'esistenza di un concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative,giacché questo è in re isa e permane fino all'adempimento dell'obbligo ditraduzione dell'atto.Nella sentenza della Corte di appello di Perugia impugnata si puntualizza (p.4) che il perito traduttore ha concluso che «la traduzione già in atti dalla pag.

ON13.2.1 alla pag.

ON \13.2.7 – riproduce integralmente il contenuto del mandato diarresto europeo in lingua tedesca, di cui alle pagg. da ON 13.2.9 a ON 13.2.18.Queste ultime pagine non rappresentano un contenuto ulteriore dell’atto, di cui sirenda necessaria una diversa e aggiuntiva traduzione».In altri termini si precisa che la traduzione integrale del mandato di arrestoeuropeo era contenuta nella traduzione già in atti, e non vi è una parte che risultisoltanto nella versione tedesca (p. 4), non che vi sia una parte non tradotta manon rilevante, e questa conclusione non è specificamente contestata nel ricorso inesame.La Corte d’appello può, d’ufficio o su richiesta di parte, disporre ogniaccertamento che ritiene necessario ai fini della decisione e il rispetto delcontraddittorio è necessario nel procedimento conseguente al ricevimento di unmandato di arresto europeo, ma non per gli accertamenti, nonprocedimentalizzati, necessari al fine della decisione.2.

Il secondo motivo di ricorso è infondato.A differenza di quel che si deduce nel ricorso, nella sentenza impugnata laCorte di Perugia non si è limitata a riportarsi alla motivazione della precedentesentenza della Corte di appello di Ancona, ma ha espressamente dichiara dicondividere gli argomenti che la sostengano e ha puntualmente esplicitato taliargomenti relativamente a ciascuna delle questioni sollevate.3.

Il terzo motivo di ricorso è infondato.La Corte di appello ha ritenuto sufficientemente concreta la contestazione aTrinchera di avere attestato falsamente l’esecuzione di trasporti di merci in realtànon avvenuti e ha correttamente escluso che le competesse una approfonditarivalutazione delle basi indiziarie della imputazione, precisando che ladocumentazione, prodotta dalla difesa, che attesterebbe l’avvenuta consegna dellamerce nel luogo di destinazione può essere valutata solo nel procedimentopendente in Austria, perché le questioni inerenti alla gravità degli indizi sonoestranee al procedimento davanti alla Autorità giudiziaria dello Stato richiesto dellaconsegna.Ha osservato, inoltre, che, comunque una parte della condotta fu attuata inAustria, dovendosi ritenere che la merce fu presa in carico da [OSCURATO:PERSONA] già con lavolontà di non portarla dove si era impegnato a portarla e che questa condotta, inogni caso, risulta compatibile sia con la sua configurazione come truffa che con lasua configurazione (richiedente l’interversione del possesso) come appropriazioneindebita, mentre non è riconducibile a una vicenda di rilevanza meramentecivilistica.Ha così adeguatamente valutato la sussistenza della condizione della doppiapunibilità prevista dall'art. 7, comma primo, legge 22 aprile 2005, n. 69, giacchénon è necessario che lo schema astratto della norma incriminatricedell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una normadell'ordinamento italiano, ma basta che la concreta fattispecie sia punibile comereato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre chedel trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti perla configurazione del reato (Sez. 6, n. 22249 del 03/05/2017, Rv. 269918; Sez. 2,n. 36038 del 18/06/2009, Rv. 245589)Vale ribadire che, quando la richiesta di consegna in esecuzione di unamandato di arresto europeo riguarda fatti commessi in tutto o in parte nel territoriodello Stato o in altro luogo assimilato, il motivo facoltativo di rifiuto previstodall'art. 18-bis, comma 1, lett. b), della legge 22 aprile 2005, n. 69, sussiste solose, al momento della ricezione della richiesta di consegna, risulti l'effettivo epregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul medesimo reato oggetto delmandato (Sez. 6, n. 20539 del 24/05/2022, Rv. 283600).Relativamente alle prospettazioni difensive concernenti lo stato di salute diTrinchera e la sua compatibilità con le condizioni carcerarie in Austria, deverilevarsi che né dal ricorso, né dalla sentenza impugnata si desume in che cosaesse consisterebbero, sicché rimane comunque valido l’argomento, espresso nellasentenza, secondo cui non emergono ragioni per escludere che le esigenze relativealla salute di [OSCURATO:PERSONA] posson essere soddisfatte in Austria.4.

Dal rigetto del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, leggen. 69/2005.Così deciso il 9/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAngelo [OSCURATO:PERSONA] DiStefano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto ilrigetto del ricorso;udito l’[OSCURATO:PERSONA], che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha chiestol’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Perugia ha autorizzato laconsegna di [OSCURATO:PERSONA] alla Autorità giudiziaria dell’Austria in esecuzionedel mandato di arresto europeo emesso dalla Procura della Repubblica di Ried imInnkreis per procedere a suo carico in relazione ai reati di appropriazione indebitae truffa aggravata poiché accusato di avere ingannato, assieme a rei rimasti ignoti,i responsabili della società "[OSCURATO:PERSONA]", offrendo a dettospedizioniere, attraverso la società "[OSCURATO:SOCIETA]." la di consegnare duecarichi di alluminio da consegnare alla "[OSCURATO:PERSONA]" presso ModinePontevico, consegne mai effettuate cagionando un danno di oltre 175.000 euroallo spedizioniere, con condotte indicate come commesse l’8 e il 9 ottobre 2025nel territorio di [OSCURATO:PERSONA].2. La Corte d’appello ha deciso a seguito dell’annullamento con rinvio diprecedente sentenza della Corte di appello di Ancona disposto dalla Corte dicassazione (Sez. 6 n. 20594 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) poiché dagli atti non risultavaavvenuta la necessaria traduzione integrale in lingua italiana del mandato diarresto europeo.3. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annullamentodella sentenza.3.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di leggeassumendo che la Corte di appello di Perugia non si è uniformata al principio didiritto enunciato nella sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato laprecdente sentenza della Corte di appello.Si rileva, al riguardo, che la Corte di appello ha nominato, senza comunicarloalle parti, un perito traduttore per verificare se la traduzione del mandato di arrestoeuropeo, già presente nel fascicolo, riproduce integralmente il contenuto dellepagine originali in lingua tedesca e che il perito ha risposto che le pagine da ON13.2.9. o ON 13.2.18 non hanno contenuto ulteriore rispetto a quello già ritradotto.Si osserva che, così procedendo, la Corte di appello ha violato non soltanto ilprincipio del contraddittorio, ma anche l’art. 627 cod. proc. pen. perché hasostituito alla integrale traduzione del mandato di arresto europeo prescritta dallaCorte di cassazione una verifica circa la presunta irrilevanza delle parti mancantie non ha reso disponibile alla difesa di [OSCURATO:PERSONA] una traduzione integrale delmandato di arresto europeo, del quale neanche l’originale in lingua tedesca e lacorrelata traduzione sono stati resi disponibili prima dell’udienza del 19 giugno2026, conclusasi con la decisione oggetto del ricorso.3.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di leggenell’avere la Corte di appello omesso di rinnovare il giudizio di merito dopol’annullamento con rinvio adottando una motivazione che è meramente apparenteperché si risolve in un acritico recepimento della sentenza annullata.3.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione di legge perché ladescrizione del reato contestato nel mandato di arresto europeo risulta generica,limitandosi a asserire che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe «attestato falsamente l’esecuzione ditrasporti di merce in realtà non avvenuti», sicché non risulta comprensibileall’interessato il nucleo essenziale dell’addebito e non è dato alla Autoritàgiudiziaria italiana di verificare la sussistenza della doppia incriminazione richiestadall’art. 7 legge 22 aprile 2005 n. 69 e di valutare se la condotta configurata siaspecificamente riconducibile alla figura normativa delineata nell’art. 640 cod. pen.o a quella delineata nell’art. 646 cod. pen. giacché non basta una genericapunibilità in base alla legge italiana.Inoltre, si osserva che la Corte di appello non ha valutato i contenuti delladocumentazione prodotta, che dimostrano l’avvenuto scarico della merce edovrebbero condurre a un inquadramento della vicenda in termini soltantocivilistici (p. 10-11).Si aggiunge che la Corte di appello non ha accertato compiutamente se il reatosia stato commesso in tutto o in parte in Italia, come richiesto dall’art. 18-bis leggen. 69/2005 nella prospettiva di un eventuale esercizio della facoltà di rifiuto dellaconsegna.Si evidenzia che la Corte di appello neanche ha specificamente esaminato leprospettazioni difensive concernenti lo stato di salute di [OSCURATO:PERSONA] e la suacompatibilità con le condizioni carcerarie in Austria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è infondato.La precedente sentenza di questa Corte di cassazione ha rilevato che ilmandato di arresto tradotto in lingua italiana trasmesso dall'autorità giudiziariaestera, non è comprensivo di tutto il testo del mandato emesso dall'autoritàgiudiziaria austriaca, mancando delle pagine da 13.2.9 a seguire, e ha ribadito cheil mandato di arresto tradotto in lingua italiana, lingua degli atti dell'autoritàgiudiziaria italiana e, nel caso in esame, della persona richiesta in consegna, devecontenere ex art. 6, comma 7, legge n. 69 del 2005 tutte le informazioni utili alladifesa del consegnando, e, fra queste, quelle relative ai diritti che la personainteressata può esercitare dinanzi all'autorità giudiziaria straniera, o che sianofunzionali alla verifica dell'eventuale sussistenza di cause ostative alla consegnaall'estero.Pertanto, la traduzione integrale del mandato di arresto europeo èindispensabile per consentire all'autorità giudiziaria italiana di effettuare ilcontrollo di legalità che le è assegnato (ex aliis: Sez. 6, n. 49888 del 20/12/2012,Rv. 253913; Sez. F, n. 31766 del 25/08/2022, Rv. 283710; Sez. 6, n. 44933 del01/12/2021, non mass.).Su questa base la Corte di cassazione ha statuito che la Corte di appello diAncona avrebbe dovuto disporre la traduzione integrale del mandato di arresto,come richiesto dalla difesa e ha affermato, anche richiamando precedentedecisione di questa Corte (relativa all’imputato alloglotto: Sez. 6, n. 3993 del30/11/2023, dep. 2024, Rv. 286113) che non vi è la necessità che la difesaeccepisca l'esistenza di un concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative,giacché questo è in re isa e permane fino all'adempimento dell'obbligo ditraduzione dell'atto.Nella sentenza della Corte di appello di Perugia impugnata si puntualizza (p.4) che il perito traduttore ha concluso che «la traduzione già in atti dalla pag. ON13.2.1 alla pag. ON \13.2.7 – riproduce integralmente il contenuto del mandato diarresto europeo in lingua tedesca, di cui alle pagg. da ON 13.2.9 a ON 13.2.18.Queste ultime pagine non rappresentano un contenuto ulteriore dell’atto, di cui sirenda necessaria una diversa e aggiuntiva traduzione».In altri termini si precisa che la traduzione integrale del mandato di arrestoeuropeo era contenuta nella traduzione già in atti, e non vi è una parte che risultisoltanto nella versione tedesca (p. 4), non che vi sia una parte non tradotta manon rilevante, e questa conclusione non è specificamente contestata nel ricorso inesame.La Corte d’appello può, d’ufficio o su richiesta di parte, disporre ogniaccertamento che ritiene necessario ai fini della decisione e il rispetto delcontraddittorio è necessario nel procedimento conseguente al ricevimento di unmandato di arresto europeo, ma non per gli accertamenti, nonprocedimentalizzati, necessari al fine della decisione.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.A differenza di quel che si deduce nel ricorso, nella sentenza impugnata laCorte di Perugia non si è limitata a riportarsi alla motivazione della precedentesentenza della Corte di appello di Ancona, ma ha espressamente dichiara dicondividere gli argomenti che la sostengano e ha puntualmente esplicitato taliargomenti relativamente a ciascuna delle questioni sollevate.3. Il terzo motivo di ricorso è infondato.La Corte di appello ha ritenuto sufficientemente concreta la contestazione aTrinchera di avere attestato falsamente l’esecuzione di trasporti di merci in realtànon avvenuti e ha correttamente escluso che le competesse una approfonditarivalutazione delle basi indiziarie della imputazione, precisando che ladocumentazione, prodotta dalla difesa, che attesterebbe l’avvenuta consegna dellamerce nel luogo di destinazione può essere valutata solo nel procedimentopendente in Austria, perché le questioni inerenti alla gravità degli indizi sonoestranee al procedimento davanti alla Autorità giudiziaria dello Stato richiesto dellaconsegna.Ha osservato, inoltre, che, comunque una parte della condotta fu attuata inAustria, dovendosi ritenere che la merce fu presa in carico da [OSCURATO:PERSONA] già con lavolontà di non portarla dove si era impegnato a portarla e che questa condotta, inogni caso, risulta compatibile sia con la sua configurazione come truffa che con lasua configurazione (richiedente l’interversione del possesso) come appropriazioneindebita, mentre non è riconducibile a una vicenda di rilevanza meramentecivilistica.Ha così adeguatamente valutato la sussistenza della condizione della doppiapunibilità prevista dall'art. 7, comma primo, legge 22 aprile 2005, n. 69, giacchénon è necessario che lo schema astratto della norma incriminatricedell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una normadell'ordinamento italiano, ma basta che la concreta fattispecie sia punibile comereato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre chedel trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti perla configurazione del reato (Sez. 6, n. 22249 del 03/05/2017, Rv. 269918; Sez. 2,n. 36038 del 18/06/2009, Rv. 245589)Vale ribadire che, quando la richiesta di consegna in esecuzione di unamandato di arresto europeo riguarda fatti commessi in tutto o in parte nel territoriodello Stato o in altro luogo assimilato, il motivo facoltativo di rifiuto previstodall'art. 18-bis, comma 1, lett. b), della legge 22 aprile 2005, n. 69, sussiste solose, al momento della ricezione della richiesta di consegna, risulti l'effettivo epregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul medesimo reato oggetto delmandato (Sez. 6, n. 20539 del 24/05/2022, Rv. 283600).Relativamente alle prospettazioni difensive concernenti lo stato di salute diTrinchera e la sua compatibilità con le condizioni carcerarie in Austria, deverilevarsi che né dal ricorso, né dalla sentenza impugnata si desume in che cosaesse consisterebbero, sicché rimane comunque valido l’argomento, espresso nellasentenza, secondo cui non emergono ragioni per escludere che le esigenze relativealla salute di [OSCURATO:PERSONA] posson essere soddisfatte in Austria.4. Dal rigetto del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, leggen. 69/2005.Così deciso il 9/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAngelo [OSCURATO:PERSONA] DiStefano
Sentenza Cassazione n. 26071/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris