CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 14386/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18206/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SEZ.DIST. LIVORNO n. 54/2020depositata il 14/01/2020 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, con sentenza n. 54/10/2020, depositata il 14/01/2020 e non notificata, pronunziando sull’ appello principale proposto dalla società contribuente e sull’ appello incidentale avanzato dall’ ufficio, in riforma della sentenza di primo grado -in forza della quale era stato parzialmente accolto il ricorso proposto dalla contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con parziale annullamento dell’ avviso di rettifica di rendita catastale, dichiarata con modello DOCFA, relativa ad una centrale termoelettrica, con rideterminazione della rendita catastale nella misura dieuro 2.500.000,00 in relazione ad una rettifica dell’ ufficio in misura pari ad euro 2.600.000,00 a fronte dell’ importo di euro 2.041.880,00 indicato dalla parte contribuente nella scheda DOCFA – rigettava l’ appello dell’ ufficio ed in accoglimento dell ’ appello principale e, quindi, del ricorso originario proposto dalla parte contribuente annullava l’ atto impugnato in quanto privo di idonea motivazione; 2. Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi; 3. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso, eccependone la inammissibilità e l'infondatezza; [OSCURATO:PERSONA] 1. l’Agenzia delle entrate, con tre motivi da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, denuncia, ex art . 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 241/1990, dell’art. 7 legge 212/2020 e dei principi generali in materia di motivazione degli atti impositivi, nonché la violazione dell’art. 2697 cod. civ. sull’ onere della prova sulla scorta della normativa in materia di DOCFA ed, exart. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza exart. 132, comma 2°, n. 4, cod. proc. civ. e art. 36 comma 2 d.lgs. 546/1992; 1.1. a parere della ricorrente la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto dell’iter che aveva portato alla rettifica oggetto di impugnazione e, in particolare, che essa era conseguente alla proposta di rendita avanzata dalla contribuente (mediante procedura DOCFA) senza, dunque, disattendere gli elementi di fatto proposti dalla parte contribuente, con la conseguenza che era sufficiente il richiamo delle indicazioni catastali e di una sintetica stima; 1.2. in ragione di ciò, secondo quanto previsto dalle norme richiamate e quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, l’avviso impugnato non era affetto dal vizio di omessa motivazione rilevato dai giudici di merito; 1.3. risultava, poi, violato il principio dell’onere della prova in quanto l’ufficio aveva utilizzato i valori già accertati nell’ anno 2000 con la notifica n. 17248/2000 divenuti definitivi “all’ esito di un lungo contenzioso” sicchè sarebbe spettato a parte contribuente giustificare i diversi valori attribuiti e dimostrare gli elementi differenti rispetto alla precedente valutazione; 1.4. la motivazione della sentenza impugnata era da ritenere meramente apparente in quanto i giudici di merito avevano lapidariamente affermato che la rendita indicata dall’ ufficio non aveva considerato il diverso quadro valutativo attuale rispetto a quello risalente all’ anno 2000; 2. il ricorso deve essere rigettato in ragione della infondatezza di tutte le censure proposte; 2.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019); 2.2. nel caso di specie, i giudici di appello hanno ritenuto la sussistenza del vizio di motivazione dell’atto di accertamento in quanto l’ufficio non aveva indicato parametri certi ai fini della determinazione del maggior valore dei cespiti, richiamando una relazione in cui non erano esplicitati i parametri di riferimento ed avente ad oggetto un quadro valutativo pregresso, non in linea con lo stato attuale; 2.3. la decisione si fonda, pertanto, su di una ratio decidendi logica e comprensibile, sicché non sussiste il lamentato vizio di motivazione inesistente o apparente; 2.4. nella fattispecie in esame, secondo quanto risulta dagli atti di causa, la rideterminazione della rendita catastale è avvenuta mediante il riferimento ad una nuova stima dei cespiti alla luce del valore accertato con la notifica n. 17248/2000 sebbene, secondo quanto è incontroverso, nel periodo successivo (anni 2000/2013) il complesso ha subito radicali modifiche con la divisione dell’unica unità originaria in dieci unità indipendenti e la demolizione di alcuni manufatti e quanto alla documentazione prodotta dalla parte contribuente non risulta chiarito, come eccepito da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., come partendo dai dai dati di acquisto risalenti al 1968-1971 l’ amministrazione finanziaria era pervenuta al valore definitivamente attribuito al periodo 1988-1989; 2.5. risulta, poi, peraltro, che nell’ avviso si fa riferimento ad un atto “una relazione allegata” non fornita a parte contribuente; 2.6. deve richiamarsi il consolidato principio secondo cui in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente esia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso. (La S.C. ha affermato l'enunciato principio in una fattispecie in cui l'accatastamento operato dall'Ufficio, diverso da quello proposto dal contribuente, teneva comunque conto della destinazione e delle caratteristiche dell'immobile, così come risultanti dall'elaborato DOCFA presentato). (Cass. n. 31809 del 07/12/2018); 2.7. nel caso in esame risulta, quindi, evidente che la riclassificazione è stata operata dall’ ufficio sulla scorta di elementi difatto esterni all’avviso e non indicati nella dichiarazione DOCFA, in relazione ai quali occorreva sicuramente una adeguata e specifica motivazione, il cui relativo onere non può essere successivamente adempiuto in sede contenziosa; 2.8. del resto parte ricorrente si è limitata ad affermare che la rettifica era stata effettuata sulla scorta dei medesimi dati fattuali indicati dalla contribuente operando solamente “una diversa valutazione tecnica del valore economico dei singoli beni”, salvo, poi, in modo contraddittorio affermare che il tecnico incaricato aveva verificato una “sostanziale invarianza delle consistenze” e che l’ufficio, partendo dai valori accertati nel 2000, aveva, comunque, tenuto conto delle “demolizioni” operando una diminuizione dei valori, circostanze queste ultime di cui tuttavia non si fa cenno alcuno nell’atto di accertamento, secondo quanto desumibile dagli stralci contenuti negli scritti difensivi; 2.9. non pare possa dubitarsi della legittimità della decisione impugnata che, rispetto ad un accertamento nel quale l'Ufficio si era limitato ad affermare, all'interno di una tabella gli elementi descrittivi e i valori unitari attribuiti in rettifica rispetto alla proposta della parte contribuente, ha ritenuto l’insussistenza di un completo apparato motivazionale in difetto di elementi certi idonei a ricostruire i criteri ed i parametri utilizzati per attribuire il maggior valore ai cespiti; 2.10. risulta, quindi, evidente che l’ufficio non si è limitato a prendere atto degli elementi di fatto indicati dal contribuente stabilendo una differenza tra la rendita proposta e quella attribuita esclusivamente sulla scorta di una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni ma ha finito per adottare, nel caso di specie, una vera e propria diversa valutazione degli elementi di fatto, senza una adeguata motivazione e contravvenendo all’ onere probatorio a suo carico di prova di un maggior valore; 2.11. inverol'accertamento fiscale è provvedimento autoritativo con il quale l'Amministrazione fa valere la propria pretesa tributaria, esternandone il titolo e le ragioni giustificative al solo fine di consentire al contribuente di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, nell'ambito della quale l'Ufficio finanziario è tenuto a passare dall'allegazione della propria pretesa alla prova del credito tributario vantato nei confronti del contribuente, fornendo la dimostrazione degli elementi costitutivi del proprio diritto, in applicazione del principio dettato dall'art. 2697 cod. civ.; è compito specifico del giudice di merito operare, con adeguata motivazione, il controllo critico sulla correttezza e portata probatoria e sulla coerenza logica e giuridica degli elementi addotti. (vedi Cass. n. 8136 del 23/05/2012, Rv. 622684 -01), risultando, quindi, priva di fondamento alcuno la censura di parte ricorrente in ordine alla violazione del principio di cui all’ art. 2697 cod. civ. in quanto la Commissione Tributaria di appello, nel pervenire alle proprie conclusioni, ha valutato tutti elementi di prova messi a disposizione dalle parti, pervenendo alla corretta conclusione circa le lacune motivazionali dell’atto impositivo in ragione delle carenze sopra richiamate; 3. il ricorso va, pertanto, rigettato e le spese del presente giudizio regolate secondo il principio della soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi € 11.000,00, per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella m