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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06887/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 827/2019 in data 08/01/2020 della Corte di appello di Trieste, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali da liquidarsi in euro 6.030,00 oltre accessori di legge; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso ed in subordine l'annullamento della sentenza impugnata per essere il reato ascritto estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Trieste confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Udine in data 14/02/2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 642, comma 2, cod. pen. 2.

Avverso la sunnominata sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione, per lamentare quanto segue.

Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta tempestività della querela sporta il 28/03/2014.

Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta infondatezza dell'eccezione difensiva di inammissibilità della costituzione di parte civile di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in quanto la stessa veniva formalizzata attraverso il deposito del relativo atto a firma del difensore e procuratore speciale della persona offesa da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], mero sostituto d'udienza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Terzo motivo: violazione di legge in merito alla ritenuta ammissibilità della costituzione di parte civile di [OSCURATO:PERSONA] pur in presenza della violazione dell'art. 78, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. che prevede, a pena di inammissibilità, l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo.

La sentenza impugnata, con motivazione del tutto plausibile che il ricorrente non sottopone a critica argomentata, ha evidenziato come "la querela, presentata in data 28/03/2014, deve ritenersi tempestiva in quanto fu solo a seguito della segnalazione della [OSCURATO:PERSONA] arrivata alla compagnia il 07/03/2014 che (venne appreso) il fatto.

Trattandosi di modesto risarcimento, infatti, la compagnia non aveva svolto alcuna indagine".

Nella fattispecie, prima dell'inoltro della succitata nota della [OSCURATO:PERSONA], la compagnia assicuratrice, gravata di indennizzo diretto, aveva ricevuto, solo indirettamente, mere generiche contestazioni da parte dell'autrice del denunciato sinistro, così valutate alla luce degli elementi testimoniali dedotti, a sostegno delle proprie tesi, da parte dello stesso denunciante.

E la scelta aziendale di non dar corso a specifici approfondimenti alla luce dell'entità del danno denunciato appare del tutto congrua e giuridicamente insindacabile.Su questi presupposti, appare indiscutibile che il termine di cui all'art. 124 cod. pen. non potesse decorrere sino al momento in cui la persona offesa, pur potendo nutrire sospetti, sia venuta ad effettiva conoscenza certa dell'esito delle indagini di polizia giudiziaria, uniche capaci di acquisire la congerie di dati necessaria per avere adeguata certezza della falsità ideologica del sinistro denunciato (cfr., Sez. 2, n. 10978 del 12/12/2017, dep. 2018, Puiatti, Rv. 272373).

Peraltro, va in ogni caso ricordato che, l'onere della prova della intempestività della querela è a carico del querelato che la deduce e, nella eventuale situazione di incertezza, va risolta a favore del querelante (in senso conforme, Sez. 5, n. 13335 del 17/01/2013, Moggi, Rv. 255060).

3. Medesime conclusioni di aspecificità e manifesta infondatezza vanno tratte con riferimento al secondo motivo.

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte nel suo più alto consesso, il sostituto processuale del difensore al quale il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l'azione civile nel processo penale non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura ovvero che la costituzione in udienza avvenga in presenza del danneggiato, situazione questa che consente di ritenere la costituzione come avvenuta personalmente (Sez.

U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018 Zucch, Rv. 272169).

Le conclusioni a cui perviene il ricorrente dall'analisi di detta pronuncia non appaiono per nulla condivisibili in quanto ne "tradiscono" i principi di diritto ivi affermati.

Invero, le Sezioni Unite hanno precisato che la disciplina relativa all'esercizio dell'azione civile nel processo penale, nel consentire al danneggiato di costituirsi anche per il tramite di procuratore speciale, tiene distinti profilo della legitimatio ad causam, vale a dire quello attinente all'esercizio del diritto sostanziale, e il profilo della legitimatio ad processum, attinente alla rappresentanza tecnico-defensionale; in particolare, la procura speciale rilasciata al difensore dalla parte civile in conformità alla previsione dell'art. 100 cod. proc. pen. è unicamente finalizzata al conferimento dei poteri di rappresentanza in giudizio, "senza che la stessa possa allo stesso tempo conferire il potere di splendida del diritto sostanziale a reclamare le restituzioni e il risarcimento del danno generati dal reato, potere che può essere trasferito da un danneggiato al terzo solo in virtù della distinta procura speciale di cui all'art. 122 cod. proc. pen. come richiamata dall'art. 76 cod. proc. pen.".Sussiste, pertanto, una "radicale differenza", sotto tale profilo, tra le due procure, pur nei casi in cui, "unitamente alla procura di cui agli artt. 76 e 122 cod. proc. pen., venga, con lo stesso atto, conferita alla stessa persona anche l'altra procura, cosa, peraltro, ben possibile in quanto, pur in presenza di distinte disposizioni normative, non si rinviene nell'ordinamento una disposizione che vieti il cumulo, in unico atto, di tali distinte scritture", derivandone che "essendo l'art.102 cod. proc. pen. necessariamente collegato al ruolo esercitato dal difensore quale patrocinatore tecnico volto a far stare in gìudìzìo la parte rappresentata, anche la nomina di un sostituto non può che restare confinata all'interno di tale veste senza poter estendere la propria efficacia al diverso piano della legittimazione ad esercitare l'azione civile che lo stesso difensore, nel "ruolo" di ordinario mandatario, può trarre unicamente dalla procura di cui agli artt. 76 e 122 cod. proc. pen.".

Ne consegue che, come già riconosciuto, "il discrímine non può che essere dato ... dalla necessaria distinzione concettuale tra legitimatio ad causam e legitimatio ad processum, potendo il sostituto del difensore effettuare la costituzione di parte civile solo laddove una tale facoltà di derivi dalla volontà espressa dal danneggiato all'atto del conferimento dei poteri di esercizio del diritto sostanziale ad agire"; in altri termini "fermo dunque il concetto secondo cui la legitimatio ad processum non conferisce al difensore la facoltà di farsi sostituire, per la costituzione di parte civile in udienza, da altro difensore, nulla toglie, al contempo, che lo stesso danneggiato, con la procura speciale rilasciata ai fini della costituzione, attribuisca al difensore la facoltà di farsi sostituire l'altro difensore, dovendosi intendere tale facoltà finalizzata - atteso l'ambito formale nel quale la stessa è conferita - all'esercizio del potere di costituzione; in particolare "una tale previsione, contenuta nella procura ex art. 76, viene in definitiva a configurare anche in capo ad altro soggetto, per espressa volontà del titolare del diritto, Il potere di costituzione di parte civile, restando in tal modo rispettati i confini dogmatici imposti dal legislatore".

Ciò - evidenzia la Corte territoriale - è proprio quanto si è verificato nel caso di specie, avendo la [OSCURATO:PERSONA], in sede di nomina e conferimento di procura speciale in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], espressamente conferito allo stesso legale, quale "procuratore speciale", ogni facoltà di legge "ivi compresa quella di sottoscrivere e presentare l'atto di costituzione di parte civile, di rinuncia alla costituzione, di transigere e conciliare, riscuotere e quietanzare ai finì civilistici, nominare sostituti processuali ex art. 102 cod. proc. pen., anche per l'udienza di costituzione".

4. Manifestamente infondato è il terzo motivo.Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di costituzione di parte civile, l'indicazione delle ragioni che giustificano la domanda risarcítoria è funzionale esclusivamente all'individuazione della pretesa fatta valere in giudizio, non essendo necessaria un'esposizione analitica della "causa petendi", sicchè per soddisfare i requisiti di cui all'art. 78, lett. d), cod. proc. pen., è sufficiente il mero richiamo al capo di imputazione descrittivo del fatto, allorquando il nesso tra il reato contestato e la pretesa risarcitoria azionata risulti con immediatezza (cfr., Sez. 2, n. 23940 del 15/07/2020, Rosati, Rv. 279490; Sez. 6, n. 32705 del 17/04/2014, Coccia, Rv. 260325).

Nel caso in esame, nell'atto di costituzione la parte civile ha fatto riferimento, ai fini della giustificazione della pretesa civilistica azionata, sia al capo di imputazione che agli atti di indagine nei quali si sostanziano le acquisizioni conoscitive circa la falsità del sinistro denunciato alla [OSCURATO:PERSONA], esprimendo la volontà di ottenere il risarcimento del danno, discendente dall'accertamento della condotta descritta: ciò rende pienamente valido l'atto di costituzione in parola.

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che si liquidano in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 827/2019 in data 08/01/2020 della Corte di appello di Trieste, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali da liquidarsi in euro 6.030,00 oltre accessori di legge; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso ed in subordine l'annullamento della sentenza impugnata per essere il reato ascritto estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Trieste confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Udine in data 14/02/2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 642, comma 2, cod. pen. 2. Avverso la sunnominata sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione, per lamentare quanto segue. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta tempestività della querela sporta il 28/03/2014. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta infondatezza dell'eccezione difensiva di inammissibilità della costituzione di parte civile di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in quanto la stessa veniva formalizzata attraverso il deposito del relativo atto a firma del difensore e procuratore speciale della persona offesa da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], mero sostituto d'udienza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Terzo motivo: violazione di legge in merito alla ritenuta ammissibilità della costituzione di parte civile di [OSCURATO:PERSONA] pur in presenza della violazione dell'art. 78, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. che prevede, a pena di inammissibilità, l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo. La sentenza impugnata, con motivazione del tutto plausibile che il ricorrente non sottopone a critica argomentata, ha evidenziato come "la querela, presentata in data 28/03/2014, deve ritenersi tempestiva in quanto fu solo a seguito della segnalazione della [OSCURATO:PERSONA] arrivata alla compagnia il 07/03/2014 che (venne appreso) il fatto. Trattandosi di modesto risarcimento, infatti, la compagnia non aveva svolto alcuna indagine". Nella fattispecie, prima dell'inoltro della succitata nota della [OSCURATO:PERSONA], la compagnia assicuratrice, gravata di indennizzo diretto, aveva ricevuto, solo indirettamente, mere generiche contestazioni da parte dell'autrice del denunciato sinistro, così valutate alla luce degli elementi testimoniali dedotti, a sostegno delle proprie tesi, da parte dello stesso denunciante. E la scelta aziendale di non dar corso a specifici approfondimenti alla luce dell'entità del danno denunciato appare del tutto congrua e giuridicamente insindacabile.Su questi presupposti, appare indiscutibile che il termine di cui all'art. 124 cod. pen. non potesse decorrere sino al momento in cui la persona offesa, pur potendo nutrire sospetti, sia venuta ad effettiva conoscenza certa dell'esito delle indagini di polizia giudiziaria, uniche capaci di acquisire la congerie di dati necessaria per avere adeguata certezza della falsità ideologica del sinistro denunciato (cfr., Sez. 2, n. 10978 del 12/12/2017, dep. 2018, Puiatti, Rv. 272373). Peraltro, va in ogni caso ricordato che, l'onere della prova della intempestività della querela è a carico del querelato che la deduce e, nella eventuale situazione di incertezza, va risolta a favore del querelante (in senso conforme, Sez. 5, n. 13335 del 17/01/2013, Moggi, Rv. 255060). 3. Medesime conclusioni di aspecificità e manifesta infondatezza vanno tratte con riferimento al secondo motivo. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte nel suo più alto consesso, il sostituto processuale del difensore al quale il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l'azione civile nel processo penale non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura ovvero che la costituzione in udienza avvenga in presenza del danneggiato, situazione questa che consente di ritenere la costituzione come avvenuta personalmente (Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018 Zucch, Rv. 272169). Le conclusioni a cui perviene il ricorrente dall'analisi di detta pronuncia non appaiono per nulla condivisibili in quanto ne "tradiscono" i principi di diritto ivi affermati. Invero, le Sezioni Unite hanno precisato che la disciplina relativa all'esercizio dell'azione civile nel processo penale, nel consentire al danneggiato di costituirsi anche per il tramite di procuratore speciale, tiene distinti profilo della legitimatio ad causam, vale a dire quello attinente all'esercizio del diritto sostanziale, e il profilo della legitimatio ad processum, attinente alla rappresentanza tecnico-defensionale; in particolare, la procura speciale rilasciata al difensore dalla parte civile in conformità alla previsione dell'art. 100 cod. proc. pen. è unicamente finalizzata al conferimento dei poteri di rappresentanza in giudizio, "senza che la stessa possa allo stesso tempo conferire il potere di splendida del diritto sostanziale a reclamare le restituzioni e il risarcimento del danno generati dal reato, potere che può essere trasferito da un danneggiato al terzo solo in virtù della distinta procura speciale di cui all'art. 122 cod. proc. pen. come richiamata dall'art. 76 cod. proc. pen.".Sussiste, pertanto, una "radicale differenza", sotto tale profilo, tra le due procure, pur nei casi in cui, "unitamente alla procura di cui agli artt. 76 e 122 cod. proc. pen., venga, con lo stesso atto, conferita alla stessa persona anche l'altra procura, cosa, peraltro, ben possibile in quanto, pur in presenza di distinte disposizioni normative, non si rinviene nell'ordinamento una disposizione che vieti il cumulo, in unico atto, di tali distinte scritture", derivandone che "essendo l'art.102 cod. proc. pen. necessariamente collegato al ruolo esercitato dal difensore quale patrocinatore tecnico volto a far stare in gìudìzìo la parte rappresentata, anche la nomina di un sostituto non può che restare confinata all'interno di tale veste senza poter estendere la propria efficacia al diverso piano della legittimazione ad esercitare l'azione civile che lo stesso difensore, nel "ruolo" di ordinario mandatario, può trarre unicamente dalla procura di cui agli artt. 76 e 122 cod. proc. pen.". Ne consegue che, come già riconosciuto, "il discrímine non può che essere dato ... dalla necessaria distinzione concettuale tra legitimatio ad causam e legitimatio ad processum, potendo il sostituto del difensore effettuare la costituzione di parte civile solo laddove una tale facoltà di derivi dalla volontà espressa dal danneggiato all'atto del conferimento dei poteri di esercizio del diritto sostanziale ad agire"; in altri termini "fermo dunque il concetto secondo cui la legitimatio ad processum non conferisce al difensore la facoltà di farsi sostituire, per la costituzione di parte civile in udienza, da altro difensore, nulla toglie, al contempo, che lo stesso danneggiato, con la procura speciale rilasciata ai fini della costituzione, attribuisca al difensore la facoltà di farsi sostituire l'altro difensore, dovendosi intendere tale facoltà finalizzata - atteso l'ambito formale nel quale la stessa è conferita - all'esercizio del potere di costituzione; in particolare "una tale previsione, contenuta nella procura ex art. 76, viene in definitiva a configurare anche in capo ad altro soggetto, per espressa volontà del titolare del diritto, Il potere di costituzione di parte civile, restando in tal modo rispettati i confini dogmatici imposti dal legislatore". Ciò - evidenzia la Corte territoriale - è proprio quanto si è verificato nel caso di specie, avendo la [OSCURATO:PERSONA], in sede di nomina e conferimento di procura speciale in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], espressamente conferito allo stesso legale, quale "procuratore speciale", ogni facoltà di legge "ivi compresa quella di sottoscrivere e presentare l'atto di costituzione di parte civile, di rinuncia alla costituzione, di transigere e conciliare, riscuotere e quietanzare ai finì civilistici, nominare sostituti processuali ex art. 102 cod. proc. pen., anche per l'udienza di costituzione". 4. Manifestamente infondato è il terzo motivo.Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di costituzione di parte civile, l'indicazione delle ragioni che giustificano la domanda risarcítoria è funzionale esclusivamente all'individuazione della pretesa fatta valere in giudizio, non essendo necessaria un'esposizione analitica della "causa petendi", sicchè per soddisfare i requisiti di cui all'art. 78, lett. d), cod. proc. pen., è sufficiente il mero richiamo al capo di imputazione descrittivo del fatto, allorquando il nesso tra il reato contestato e la pretesa risarcitoria azionata risulti con immediatezza (cfr., Sez. 2, n. 23940 del 15/07/2020, Rosati, Rv. 279490; Sez. 6, n. 32705 del 17/04/2014, Coccia, Rv. 260325). Nel caso in esame, nell'atto di costituzione la parte civile ha fatto riferimento, ai fini della giustificazione della pretesa civilistica azionata, sia al capo di imputazione che agli atti di indagine nei quali si sostanziano le acquisizioni conoscitive circa la falsità del sinistro denunciato alla [OSCURATO:PERSONA], esprimendo la volontà di ottenere il risarcimento del danno, discendente dall'accertamento della condotta descritta: ciò rende pienamente valido l'atto di costituzione in parola. 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che si liquidano in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge. Cos
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