CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021
Cassazione n. 09323/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 9 giugno 2021 del Tribunale di sorveglianza di Roma, che ha rigettato il reclamo ex art. 69 bis, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 15 maggio 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Roma aveva rigettato la sua richiesta di concessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri di pena maturati dal 23 gennaio 2019 al 23 gennaio 2021. 2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea interpretazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 54, comma 1, Ord. pen. e 27, terzo comma, Cost., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che, ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione della condotta del detenuto in relazione al semestre di pena espiata cui si riferisce l'istanza, non può essere negativamente influenzata dalla commissione da parte del condannato di reati in un periodo antecedente a quello oggetto della richiesta, e fuori del regime di detenzione in carcere, poiché tale comportamento non offre alcun elemento utile ad apprezzare la mancata adesione del soggetto all'opera rieducativa successivamente sperimentata (Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, P., Rv. 280859). Il Tribunale di sorveglianza, quindi, avrebbe omesso di considerare che i reati contestati erano tutti antecedenti al 23 gennaio 2019. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. È opportuno premettere che, al fine dell'ottenimento della liberazione anticipata, è necessario che il condannato non tenga una condotta esclusivamente passiva di disciplinata osservanza delle norme che regolano l'espiazione della pena, ma occorre che invece che ponga in essere un attivo modo di operare di particolare valenza rispetto ai fini perseguiti dalla legge. In altri termini, necessitano condotte concrete (quali la correttezza nei rapporti interpersonali, il rispetto delle regole, la disponibilità ai colloqui con gli operatori, il riguardo verso le figure istituzionali et cetera) che siano significative di una volontaria cooperazione tesa al più efficace reinserimento nella società. Infatti, il beneficio previsto dall'art. 54 Ord. pen. presuppone un giudizio positivo sulla partecipazione del soggetto al trattamento rieducativo da desumersi mediante una valutazione globale.Si consideri che il citato articolo, nel fare riferimento ad una condotta regolare e partecipativa, addirittura non fa espresso riferimento a vere e proprie sanzioni disciplinari o ad altri provvedimenti sfavorevoli, ma - in modo più lato - a tutti quei comportamenti che denotino una scarsa adesione alle regole restrittive ed una mancanza di quel particolare impegno che specifica la meritevolezza del beneficio nella prospettiva della rieducazione, che è il fine del trattamento. È agevole notare che queste considerazioni vanno ripetute a fortiori allorquando il condannato abbia commesso delle irregolarità, abbia riportato sanzioni disciplinari o denunzie di reato, dimostrative dell'incostanza del senso di responsabilità: la commissione di comportamenti sintomatici di una insofferenza alle regole ed alle norme fa riscontrare non un semplice difetto di partecipazione all'opera di rieducazione, ma addirittura il difetto del requisito di base, costituito dalla regolarità della condotta. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto infondato il reclamo, poiché il condannato risultava indagato, in regime di custodia cautelare in carcere, per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti accertato dal giugno 2018 con condotta permanente. Il giudice di merito, quindi, avendo ritenuto la permanenza cessata con il deposito da parte del pubblico ministero dell'istanza di misura cautelare al G.i.p., ha evidenziato che le condotte ascritte potevano considerarsi interrotte solo il 21 aprile 2020, circostanza con la quale il ricorrente non si è confrontato. Il giudice di merito, quindi, ha evidenziato che, in tale lasso temporale, il condannato aveva mantenuto costanti contatti con l'associazione di riferimento durante il periodo relativo ai semestri compresi nel periodo dal 23 gennaio 2019 al 23 luglio 2020. In ordine all'ultimo semestre, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che il condannato, autorizzato a recarsi a lavorare presso una ditta lontana dal luogo della dimora, in più occasioni non era stato trovato sul posto negli orari prescritti. La Corte, quindi, ritiene che il giudice di merito, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha correttamente evidenziato che il condannato non aveva dato prova di partecipazione all'opera rieducativa, dimostrando di approfittare dello spazio di autonomia per soddisfare interessi avulsi dallo scopo per il quale era stato autorizzato.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10/12/2021 Il Consigliere estenso