CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 aprile 2026
Cassazione n. 26000/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del 10 aprile 2026, ha chiesto l'accoglimento del ricorso con annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e trasmissione degli atti al Tribunale di Agrigento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza in epigrafe depositata in data 9 dicembre 2025, ha accolto l'istanza formulata in data 17 giugno 2025 da [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra molteplici reati di truffa per i quali lo stesso è stato condannato con le pronunce di cui all'istanza, tutte emesse tra il 2022 ed il 2024 da diversi Tribunali (Lucca, Castrovillari, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Locri), e, per l'effetto, ha rideterminato la pena complessiva in anni due e mesi sei di reclusione. 12. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] che, con unico motivo, deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed inosservanza di norme processuali, ex art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 664, comma 4, cod. proc. pen. Il giudice dell'esecuzione competente a decidere sulla richiesta continuazione non era il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] perché, come risulta dal casellario giudiziale allegato agli atti, la sentenza divenuta irrevocabile per ultima è quella pronunciata dal Tribunale di Agrigento n. 1745/2024, confermata dalla Corte d'appello di Palermo, con sentenza n. 540/2025, divenuta irrevocabile il 17 giugno 2025. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del 10 aprile 2026, ha chiesto l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e trasmissione degli atti al Tribunale di Agrigento, competente a decidere quale giudice dell'esecuzione in forza della sentenza divenuta irrevocabile per ultima. 4. Il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria in data 22 aprile 2026 in cui ha chiesto il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero, in quanto basato su un'interpretazione meramente formalistica e cronologica dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., che non tiene conto del principio-cardine che governa la determinazione della competenza in executivis: la perpetuatio iurisdictionis e - si aggiunge - si scontra con il principio di effettività del diritto di difesa e di certezza del diritto, giacché è materialmente e giuridicamente inesigibile Ad avviso del difensore, la competenza del giudice dell'esecuzione va determinata in base alla situazione giuridica esistente e conoscibile al momento della proposizione della domanda: nella specie, al momento del deposito dell'istanza, in data 17 giugno 2025, la situazione giuridica, così come risultante dal certificato giudiziale e, quindi, oggettivamente conoscibile dalla difesa e dalla Procura, vedeva quale ultima sentenza di condanna quella emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], divenuta irrevocabile il 16 marzo 2025; la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1745/2024, confermata dalla Corte d'appello di Palermo, è divenuta irrevocabile lo stesso giorno, il 17 giugno 2025, ed è stata annotata nel casellario soltanto in data 29 agosto 2025, come da attestazione (allegata alla memoria) in calce alla sentenza datata 15 settembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e, come tale, merita accoglimento. 21. L'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. stabilisce che «se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo». Conformemente al dato normativo, costituisce principio consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che, nell'ipotesi di una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione si radica in capo a quello che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo (Sez. 1, n. 9547 del 15/01/2018, Trib. Enna, Rv. 272491- 01; Sez. 1, n. 23252 del 19/05/2010, confl. comp. in proc. Chiarello, Rv. 247648- 01; Sez. 1, n. 49256 del 21/10/2004, Garofalo, Rv. 230301-01), anche se la questione dedotta o l'incidente di esecuzione proposto non riguardano il provvedimento da lui emesso (Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014, Jadid, Rv. 259600-01) ed anche nel caso in cui si tratti di sentenza di proscioglimento emessa ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 16916 del 13/03/2025, Trib. Ancona, Rv. 288021-01). La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze, infatti, deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico, da individuarsi sulla base del criterio fissato dall'art. 665 cod. proc. pen. (ancora Sez. 1, n. 16916 del 13/03/2025, cit., in motiv. § 2). Si è ripetutamente precisato che il momento in cui tale competenza si radica è quello della presentazione della domanda, che, in virtù della perpetuatio jurisdictionis, non muta anche in caso di sopravvenienza di ulteriori titoli esecutivi (Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Trib. Sez. dist. Portoferraio, Rv. 277733-01; Sez. 1, n. 6739 del 30/01/2014, P.M. in proc. Santanielo, Rv. 259171-01; Sez. 1, n. 23252 del 19/05/2010, cit.; Sez. 1, n. 24438 del 3/06/2008, confl. comp. in proc. Torres e altri, Rv. 240811-01). Ai fini dell'individuazione del giudice competente ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. occorre avere riguardo alla reale situazione di fatto esistente al momento del deposito del ricorso e non a quella, eventualmente difforme, risultante dal casellario giudiziale non aggiornato (Sez. 1, n. 12758 del 2/02/2021, confl. comp. Trib. Ancona, Rv. 280683-01). Peraltro, non tutte le pronunce che rilevano a fini esecutivi possono essere inserite nel casellario (sul punto, Sez. 1, n. 9547 del 15/01/2018, Trib. Enna, Rv. 272491-01, secondo cui rileva anche la sentenza di proscioglimento, a condizione che tale sentenza comporti effetti esecutivi per effetto dei quali deve essere inserita nel casellario giudiziale oppure, pur non dovendo essere inserita nel casellario giudiziale, contenga statuizioni geneticamente idonee ad investire il giudice dell'esecuzione), essendovi pronunce che, pur non dovendo essere 3annotate, contengono statuizioni geneticamente idonee a investire il giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 12758 del 2/02/2021, cit., in motiv. § 1). 2. Ciò premesso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - che ha tenuto udienza il 28 novembre 2025 (come da verbale in atti) e depositato l'impugnata ordinanza il 9 dicembre 2025 (dunque in date ampiamente successive all'annotazione nel casellario giudiziale della sentenza del Tribunale di Agrigento la cui irrevocabilità è stata annotata in data 29 agosto 2025, come da annotazione prodotta dal difensore dello [OSCURATO:PERSONA] con memoria del 22 aprile 2026) - ha erroneamente radicato presso di sé la competenza funzionale a provvedere ex artt. 665, comma 4, e 671 cod. proc. pen., quale giudice dell'esecuzione, sull'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui alle sentenze ivi indicate presentata lo stesso 17 giugno 2025. Difatti, come risulta dal certificato giudiziale in atti, la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 14 ottobre 2024, irrevocabile il 16 marzo 2025 (sub 16 casellario giudiziale) non è il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo nei confronti del condannato [OSCURATO:PERSONA], perché successivamente è divenuta irrevocabile a suo carico e, precisamente, proprio in data 17 giugno 2025 - ossia lo stesso giorno di deposito dell'istanza difensiva ex art. 671 cod. proc. pen. - la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 31 gennaio 2025, di (mera) conferma di quella (sia pure precedentemente) emessa dal Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, in data 10 luglio 2023, di condanna in ordine al reato di truffa in concorso commesso il 6 maggio 2020 (sub 17 casellario giudiziale). Orbene, pur constatando il Collegio la peculiarità della vicenda al vaglio - in cui la data di deposito dell'istanza difensiva di riconoscimento della continuazione e quella di irrevocabilità dell'ultimo provvedimento di condanna valevole agli effetti dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. coincidono - non v'è ragione di discostarsi dalla costante ermeneusi di questa Corte, secondo la quale la competenza funzionale a provvedere sull'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. depositata nell'interesse del condannato la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione si radica in capo a quello che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, a prescindere dalla situazione, eventualmente difforme, a quella data, risultante dal casellario giudiziale non aggiornato (Sez. 1, n. 12758 del 2/02/2021, cit., Rv. 280683-01). Nella specie spettava al Tribunale di Agrigento (avendo la Corte d'appello pronunciato sentenza di conferma la decisione di primo grado: cfr. art. 665, comma 2, cod. proc. pen.), a nulla rilevando, alla data di presentazione dell'istanza suddetta, il mancato aggiornamento del casellario giudiziale; aggiornamento che - osserva il Collegio - alla data dell'udienza d'esecuzione del 28 novembre 2025 4in cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha raccolto le richieste delle parti (v. pag. 1 ord. imp.) era stato già effettuato dal competente ufficio sicché, se fosse stato estratto un certificato a quella data, avrebbe palesato l'incompetenza (essendo stata annotata la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 31 gennaio 2025, di conferma di quella del Tribunale di Agrigento del 10 luglio 2023, sin dal 29 agosto 2025, come da attestazione prodotta in sede di memoria difensiva). Del tutto generiche e comunque manifestamente infondate sono le doglianze del condannato, come rappresentate nella memoria difensiva depositata in vista dell'odierna udienza, ove si lamenta che la tesi (giudicata "meramente formalistica e cronologica" del pubblico ministero ricorrente ed invece conforme alla costante ermeusi di questa Corte) violerebbe il diritto all'effettività della difesa ed i principi della perpetuatio iurisdictionis e della certezza del diritto (pag. 2 memoria). Orbene, in disparte l'improprio richiamo a quest'ultimo principio, del tutto inconferente, ed a quello della perpetuiatio iurisdictionis, che non giustifica di certo il radicamento presso un giudice (da considerarsi) incompetente alla data di presentazione della domanda, quanto alle garanzie difensive, evocanti un principio di rilievo costituzionale (art. 24 Cost.), alcuna concreta violazione è stato in concreto dedotta in questa sede e, d'altra parte, non si vede quale lesione avrebbe potuto subire la difesa del condannato istante qualora - come sarebbe accaduto nella (peculiare) vicenda di specie se fosse stato (doverosamente) aggiornato il casellario in vista dell'udienza camerale di esecuzione svoltasi il 28 novembre 2025 - il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], avvedutosi propria incompetenza, l'avesse rilevata nel contraddittorio delle parti e, sentite le parti sul punto, avesse dichiarato la propria incompetenza funzionale ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al Tribunale di Agrigento ex art. 665, comma 2, cod. proc. pen., innanzi al quale la difesa del condannato avrebbe potuto riarticolare le proprie richieste, senza alcun pregiudizio. 2. In conclusione, in accoglimento dell'interposto ricorso l'ordinanza impugnata va dunque annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Agrigento, per l'ulteriore corso, in applicazione del seguente principio di diritto: «La competenza funzionale del giudice dell'esecuzione a provvedere sull'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. di riconoscimento della continuazione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, si radica ex art. 665, comma 4, cod. proc. pen. in capo a quello che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo al momento della presentazione dell'istanza, senza che rilevi l'eventuale mancato aggiornamento del casellario giudiziale alla data dell'udienza d'esecuzione». 5 P.Q.[OSCURATO:PERSONA] iL FUNZIO 7 ARTO A 6