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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02111/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 28.4.2025 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Noia di condanna alla pena di tre anni e due mesi di reclusione e 6.000 euro di multa per i reati di cui agli artt. 23 L. n. 110 del 1975, 648 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA], quanto alla prima parte del motivo di ricorso, che la Corte d'appello abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui la clandestinità costituisce una "qualità" dell'arma tale da attribuirle una particolare pericolosità per l'ordine pubblico attesa l'impossibilità di risalire alla sua provenienza, sicché la circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 5 L. n. 895 del 1967 non è applicabile in relazione alle armi clandestine (Sez. 1, n. 12526 del 10/1/2025, Commisso, Rv. 287784 - 01; Sez. 1, n. 43805 del 15/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274484 - 01); [OSCURATO:PERSONA], inoltre, che la doglianza relativa al complessivo trattamento sanzionatorio non arriva a confutare la motivazione della sentenza nient'affatto viziata sul punto, la quale fa adeguato riferimento alle modalità del fatto e ai precedenti dell'imputato per concludere in modo logico che la pena sia rispondente ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 28.4.2025 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Noia di condanna alla pena di tre anni e due mesi di reclusione e 6.000 euro di multa per i reati di cui agli artt. 23 L. n. 110 del 1975, 648 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA], quanto alla prima parte del motivo di ricorso, che la Corte d'appello abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui la clandestinità costituisce una "qualità" dell'arma tale da attribuirle una particolare pericolosità per l'ordine pubblico attesa l'impossibilità di risalire alla sua provenienza, sicché la circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 5 L. n. 895 del 1967 non è applicabile in relazione alle armi clandestine (Sez. 1, n. 12526 del 10/1/2025, Commisso, Rv. 287784 - 01; Sez. 1, n. 43805 del 15/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274484 - 01); [OSCURATO:PERSONA], inoltre, che la doglianza relativa al complessivo trattamento sanzionatorio non arriva a confutare la motivazione della sentenza nient'affatto viziata sul punto, la quale fa adeguato riferimento alle modalità del fatto e ai precedenti dell'imputato per concludere in modo logico che la pena sia rispondente ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 02111/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris