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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 giugno 2023

Cassazione n. 23342/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32013/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , con sede in [OSCURATO:PERSONA] in Marignano (Rimini), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in R oma, via Dardanelli n. 46, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni n. 268 - A, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2429/2018 depositata il2/10/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/6/2023dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 28/2018, dichiarava il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. su istanza del condominio Garage degli Sforza.

2. La Corte d’appello di Bologna, a seguito del reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., riteneva –per quanto di interesse – che la mancanza dell’indicazione della data sulla relata di notifica redatta in occasione dell’accesso alla sede della società non assumesse rilievo, dato che dalla notificazione non decorreva alcun termine perentorio entro il quale il destinatario doveva esercitare determinati diritti.

Osservava, inoltre, che l’ufficiale giudiziario aveva dato atto di un trasferimento della sede dell’impresa, riportando nella relata di notifica l’impressione empiricamente ricavata dalla totale assenza di beni o persone riferibili alla destinataria della notificazione.

Constatava, infine, che i crediti scaduti e non pagati erano ben superiori al limite previsto dall’art. 15, ultimo comma, l. fall..

3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 2 ottobre 2018, prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..

L’intimato condominio Garage degli Sforza non ha svolto difese.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che: 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 148 cod. proc. civ., in quanto la Corte d’appello ha ritenuto valida la notifica dell’istanza di fallimento sulla base della mera presunzione che l’ufficiale giudiziario si fosse recato presso il luogo dove si trova la società fallenda, avesse svolto le opportune ricerche e avesse accertato che la società avesse trasferito la propria sede altrove.

Una simile constatazione della regolarità della notifica deve ritenersi – a dire di parte ricorrente – errata, vuoi perché nella relata di notifica non è stata indicata la data dell’accesso, vuoi perché dal contenuto della stessa relata non risulta che l’ufficiale giudiziario abbia effettuato alcuna ricerca, avendo totalmente omesso di fornire informazioni a questoproposito.

I giudici di merito, inoltre, avrebbero dovuto disporre la notifica presso la residenza del legale rappresentante della società. 4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 3, l. fall.: la Corte d’appello -in tesi - ha erroneamente ritenuto che la notifica presso la sede della società fosse risultata impossibile, dato che l’ufficiale giudiziario si era limitato ad attestare (contrariamente al vero) che la destinataria si era trasferita.

L’impossibilità della notifica presso la sede, che avrebbe legittimato la notifica presso la casa comunale, si sarebbe invece potuta concretizzare solo nel caso in cui l’ufficiale giudiziario avesse certificato l’irreperibilità del destinatario, all’esito di ulteriori ricerche finalizzate anche ad accertare dove la sede fosse stata trasferita. 4.3 Il terzo motivo di ricorso si duole, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. e in relazione agli artt. 148 cod. proc. civ. e 15 l. fall., dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e discussi fra le parti: la Corte d’appello avrebbe omesso di motivare le ragioni per le quali ha considerato valida la notifica, basandosi sulla mera presunzione che l’ufficiale giudiziario avesse svolto tutta l’attività richiesta dall’art. 148 cod. proc. civ..

5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili.

La Corte d’appello ha respinto tanto i motivi di reclamo di ordine processuale in ordine alla ritualità della notifica dell’istanza di fallimento, quanto la doglianza attinente alla sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento.

Il ricorsoper cassazione, proponendo solo censure processuali e non più questioni sostanziali, ha determinato il formarsi del giudicato sullo stato di insolvenza e sull’esistenza dei presupposti di fallibilità.

Il che rende inammissibile, per difetto di interesse, le censure relative agli argomenti di ordine processuale offerti dalla Corte di merito, le quali, essendo oramai divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbero produrre l'annullamento della sentenzaimpugnata.

Risulta così superfluo sottolineare che: i) la portata del rigoroso disposto dell’art. 160 cod. proc. civ., a mente del quale la notificazione è nulla se vi è incertezza assoluta sulla data, deve essere limitata a quelle ipotesi in cui la data sia rilevante al fine di stabilire il compimento di un atto nel rispetto di un termine (Cass. 30873/2017); cosicché la Corte d’appello non ha errato laddove ha escluso che la mancata indicazione della data in cui l’ufficiale giudiziario fece accesso presso la sede della fallenda abbia provocato una nullità della notificazione, dato che dalla data della notificazione non decorreva alcun termine perentorio entro il quale il destinatario doveva esercitare determinati diritti; ii) in questa materia vale il principio secondo cui l’art. 15, comma 3, l. fall., nel prevedere tre distinte, e fra loro subordinate, modalità di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del correlato decreto di convocazione, non richiede, nel caso in cui la notifica a mezzo p.e.c. non s ia andata a buon fine, che l’ufficiale giudiziario che si è recato personalmente presso la sede dell’impresa e che, per qualsiasi ragione, non ha potuto ivi eseguire la notificazione, effettui ulteriori ricerche onde accertare l’irreperibilità del destinatario; pertanto, una volta che l’ufficiale giudiziario abbia attestato l’impossibilità di compimento della notifica presso la sede, la notificazione deve ritenersi correttamente eseguita e perfezionata con il deposito dell’atto presso la casa comunale (Cass. 7258/2022); iii) la Corte d’appello ha constatato che l’ufficiale giudiziario, recatosi presso la sede dell’impresa, non aveva potuto eseguire la notificazione, per la totale assenza di persone riferibili all’impresa destinataria della notificazione, e tanto bastava (posto che l’attestazione del notificante di essersi recato presso la sede legale della fallenda e di non aver lì potuto procedere alla notifica, in mancanza di querela di falso, aveva fede privilegiata ex art. 2700 cod. civ. rispetto al luogoin cui l’accesso era avvenuto e all’esito che lo stesso aveva avuto) per ritenere che la notificazione fosse stata correttamente eseguita con il successivo deposito dell’atto presso la casa comunale, senza necessità che fossero effettuate ulteriori ricerche onde accertare l’irreperibilità del destinatario.

6. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32013/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , con sede in [OSCURATO:PERSONA] in Marignano (Rimini), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in R oma, via Dardanelli n. 46, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni n. 268 - A, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2429/2018 depositata il2/10/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/6/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 28/2018, dichiarava il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. su istanza del condominio Garage degli Sforza. 2. La Corte d’appello di Bologna, a seguito del reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., riteneva –per quanto di interesse – che la mancanza dell’indicazione della data sulla relata di notifica redatta in occasione dell’accesso alla sede della società non assumesse rilievo, dato che dalla notificazione non decorreva alcun termine perentorio entro il quale il destinatario doveva esercitare determinati diritti. Osservava, inoltre, che l’ufficiale giudiziario aveva dato atto di un trasferimento della sede dell’impresa, riportando nella relata di notifica l’impressione empiricamente ricavata dalla totale assenza di beni o persone riferibili alla destinataria della notificazione. Constatava, infine, che i crediti scaduti e non pagati erano ben superiori al limite previsto dall’art. 15, ultimo comma, l. fall.. 3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 2 ottobre 2018, prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. L’intimato condominio Garage degli Sforza non ha svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 148 cod. proc. civ., in quanto la Corte d’appello ha ritenuto valida la notifica dell’istanza di fallimento sulla base della mera presunzione che l’ufficiale giudiziario si fosse recato presso il luogo dove si trova la società fallenda, avesse svolto le opportune ricerche e avesse accertato che la società avesse trasferito la propria sede altrove. Una simile constatazione della regolarità della notifica deve ritenersi – a dire di parte ricorrente – errata, vuoi perché nella relata di notifica non è stata indicata la data dell’accesso, vuoi perché dal contenuto della stessa relata non risulta che l’ufficiale giudiziario abbia effettuato alcuna ricerca, avendo totalmente omesso di fornire informazioni a questoproposito. I giudici di merito, inoltre, avrebbero dovuto disporre la notifica presso la residenza del legale rappresentante della società. 4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 3, l. fall.: la Corte d’appello -in tesi - ha erroneamente ritenuto che la notifica presso la sede della società fosse risultata impossibile, dato che l’ufficiale giudiziario si era limitato ad attestare (contrariamente al vero) che la destinataria si era trasferita. L’impossibilità della notifica presso la sede, che avrebbe legittimato la notifica presso la casa comunale, si sarebbe invece potuta concretizzare solo nel caso in cui l’ufficiale giudiziario avesse certificato l’irreperibilità del destinatario, all’esito di ulteriori ricerche finalizzate anche ad accertare dove la sede fosse stata trasferita. 4.3 Il terzo motivo di ricorso si duole, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. e in relazione agli artt. 148 cod. proc. civ. e 15 l. fall., dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e discussi fra le parti: la Corte d’appello avrebbe omesso di motivare le ragioni per le quali ha considerato valida la notifica, basandosi sulla mera presunzione che l’ufficiale giudiziario avesse svolto tutta l’attività richiesta dall’art. 148 cod. proc. civ.. 5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili. La Corte d’appello ha respinto tanto i motivi di reclamo di ordine processuale in ordine alla ritualità della notifica dell’istanza di fallimento, quanto la doglianza attinente alla sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento. Il ricorsoper cassazione, proponendo solo censure processuali e non più questioni sostanziali, ha determinato il formarsi del giudicato sullo stato di insolvenza e sull’esistenza dei presupposti di fallibilità. Il che rende inammissibile, per difetto di interesse, le censure relative agli argomenti di ordine processuale offerti dalla Corte di merito, le quali, essendo oramai divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbero produrre l'annullamento della sentenzaimpugnata. Risulta così superfluo sottolineare che: i) la portata del rigoroso disposto dell’art. 160 cod. proc. civ., a mente del quale la notificazione è nulla se vi è incertezza assoluta sulla data, deve essere limitata a quelle ipotesi in cui la data sia rilevante al fine di stabilire il compimento di un atto nel rispetto di un termine (Cass. 30873/2017); cosicché la Corte d’appello non ha errato laddove ha escluso che la mancata indicazione della data in cui l’ufficiale giudiziario fece accesso presso la sede della fallenda abbia provocato una nullità della notificazione, dato che dalla data della notificazione non decorreva alcun termine perentorio entro il quale il destinatario doveva esercitare determinati diritti; ii) in questa materia vale il principio secondo cui l’art. 15, comma 3, l. fall., nel prevedere tre distinte, e fra loro subordinate, modalità di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del correlato decreto di convocazione, non richiede, nel caso in cui la notifica a mezzo p.e.c. non s ia andata a buon fine, che l’ufficiale giudiziario che si è recato personalmente presso la sede dell’impresa e che, per qualsiasi ragione, non ha potuto ivi eseguire la notificazione, effettui ulteriori ricerche onde accertare l’irreperibilità del destinatario; pertanto, una volta che l’ufficiale giudiziario abbia attestato l’impossibilità di compimento della notifica presso la sede, la notificazione deve ritenersi correttamente eseguita e perfezionata con il deposito dell’atto presso la casa comunale (Cass. 7258/2022); iii) la Corte d’appello ha constatato che l’ufficiale giudiziario, recatosi presso la sede dell’impresa, non aveva potuto eseguire la notificazione, per la totale assenza di persone riferibili all’impresa destinataria della notificazione, e tanto bastava (posto che l’attestazione del notificante di essersi recato presso la sede legale della fallenda e di non aver lì potuto procedere alla notifica, in mancanza di querela di falso, aveva fede privilegiata ex art. 2700 cod. civ. rispetto al luogoin cui l’accesso era avvenuto e all’esito che lo stesso aveva avuto) per ritenere che la notificazione fosse stata correttamente eseguita con il successivo deposito dell’atto presso la casa comunale, senza necessità che fossero effettuate ulteriori ricerche onde accertare l’irreperibilità del destinatario. 6. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorre
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