CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 gennaio 2026
Cassazione n. 16178/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/4/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleAntonietta Picardi, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 1.12.2023, la Quinta Sezione della Corte di cassazioneha annullato con rinvio, limitatamente ai fatti di bancarotta documentale, la sentenza dellaCorte d’appello di Roma del 21.3.2023, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in qualità diamministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per il reato di cui all’art. 216 l. fallim.L’annullamento ha riguardato il dolo specifico del reato in questione, non avendo igiudici di merito specificato a quale prova fosse ancorata l’affermazione dello scopo direcare pregiudizio ai creditori, che deve essere dimostrato sulla base di specifici indici difraudolenza.Essendo stata accertata la responsabilità dell’imputato per una sola condottadistrattiva, i giudici di merito – rileva la sentenza rescindente – hanno affermato la ricorrenzadel dolo specifico in virtù del fatto che le scritture contabili erano state tenute ma nonconsegnate, in tal modo argomentando l’elemento oggettivo del reato, ma non quellosoggettivo.2. In sede di rinvio, la Corte d’appello di Roma con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] haconfermato la condanna di primo grado anche per il reato di bancarotta documentale e harideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] previo riconoscimento delle circostanzeLa Corte d’appello ha richiamato la circostanza che la società, costituita nel 2004, erasempre stata amministrata da [OSCURATO:PERSONA] e che, pur risultando perdite per circa 225.000 eurodall’ultimo bilancio relativo all’esercizio 2009, approvato nel 2010, non era stato effettuato unconferimento di capitale da parte dei soci e la società aveva continuare ad operare sulmercato negli anni successivi fino alla dichiarazione di fallimento del 2014, compiendooperazioni quale parte cedente, come risultava dalla banca dati “spesometro integrato”.Di conseguenza, i giudici del rinvio hanno ritenuto provata la sussistenza del dolospecifico di recare pregiudizio ai creditori attraverso l’omesso deposito della documentazionesocietaria, attesa la prosecuzione dell'attività commerciale per quattro anni nonostante leperdite e l'assenza di qualsiasi iniziativa al riguardo da parte dell'amministratore, a fronte diuno stato passivo quasi interamente costituito da debiti erariali per oltre 300.000 euro nellatotale assenza di cespiti attivi.3. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore diMaurizio [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.3.1 Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazionealla sussistenza del dolo specifico della bancarotta documentale.Il ricorso lamenta che la sentenza impugnata affermi la ricorrenza del dolo specifico inmaniera apodittica e tautologica, facendo riferimento alla circostanza oggettiva dell'omessodeposito della documentazione. Tenuto conto che l'unica responsabilità accertatadell'imputato era per la distrazione di un solo bene, a maggior ragione i giudici di meritoavrebbero dovuto motivare in ordine all'elemento soggettivo della bancarotta documentale,non potendo far derivare dalla mancata consegna delle scritture contabili l'integrazionedell'elemento psicologico del reato nella forma specifica.Tuttavia, la sentenza impugnata ha fatto riferimento alla mancata consegna delladocumentazione, richiamando la deposizione del teste della Guardia di finanza e lacircostanza che la società avesse continuato a operare anche dopo il 2009, ma senzaargomentare specificamente sulla sussistenza del dolo specifico richiesto dalla prima delleipotesi disciplinate dall'art. 216 legge fallim.3.2 Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla mancata sussunzione della condotta della fattispecie di cui all’art. 217 leggefallim.La Corte d’appello non ha chiarito sulla base di quali elementi ha ritenuto che l'imputatoabbia avuto coscienza e volontà di non consentire la ricostruzione del patrimonio e degliaffari anziché aver più semplicemente trascurato la regolare tenuta delle scritture contabili,ciò che avrebbe integrato il reato di cui all'art. 217 legge fallim.3. Con requisitoria scritta del 9.1.2026, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso, osservando che la sentenza, sia pure in modo scarno, haritenuto la sussistenza del dolo specifico sulla base di specifici indici probatori, quali laesistenza dell’ultimo bilancio certo del 2009, la circostanza che negli anni successivi lasocietà ha continuato a operare sul mercato fino alla dichiarazione di fallimento avvenuta nel2014 nonostante la perdita dell’intero capitale sociale e l’assenza di iniziativa ai sensi degliartt. 2446 e 2447 cod. civ. e compiendo operazioni quale parte cedente per importi nonirrisori, il fatto che l’amministratore non ha risposto alla convocazione del curatorefallimentare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è complessivamente infondato.1. Quanto al primo motivo, la motivazione della pronuncia oggi impugnata è da ritenersiadeguata, in quanto desume il dolo specifico da una complessiva ricostruzione dellavicenda, nel contesto della quale sono stati valorizzati in modo congruo una serie di elementie di circostanze suscettibili di comprovare la valenza fraudolenta dell’occultamento dellescritture contabili, e cioè: l’omesso deposito delle scritture contabili; la irreperibilitàdell’amministratore che non ha risposto alla convocazione del curatore fallimentare; laprosecuzione dell’attività societaria per quattro anni nonostante le perdite; l’assenza diqualsiasi iniziativa per ripianare le perdite stesse.Da questi elementi, è stata ragionevolmente tratta la conseguenza che, se [OSCURATO:PERSONA] hacontinuato ad operare a dispetto del passivo, il successivo occultamento delle scritture, unitoalla sua sostanziale irreperibilità, è la conferma della fraudolenza della condotta delricorrente, tesa a dissimulare che i guadagni realizzati in una situazione di già evidentedifficoltà della società fossero stati incamerati per fini di profitto e sottratti alle ragionicreditorie dei terzi.Peraltro, si deve aggiungere il dato che non è stato rinvenuto dalla curatela un furgoneche risultava nella disponibilità della società (come emerso dalla consultazione della bancadati del PRA) e il dato che comunque, in mancanza delle scritture della società, non sonostati rinvenuti altri beni aziendali.Dunque, la sottrazione dei libri contabili, di fatto, ha nascosto gli introiti societariconseguiti in uno stato di crisi e ha impedito di individuare i beni aziendali che, infine, nonsono stati reperiti presso la sede legale o presso l’amministratore irreperibile, il tuttoevidentemente in pregiudizio dei creditori.In questo modo, la Corte di Appello di Roma ha fatto corretta applicazione del principiosecondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta dellacontabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fattigestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dallecircostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificitàl'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato aevidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicendegestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/1/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284304 - 01).Peraltro, è stato specificamente affermato che, in tema di bancarotta fraudolentadocumentale, lo scopo di recare pregiudizio ai creditori può essere desunto anchedall'irreperibilità dell'amministratore, a condizione che ad essa si accompagnino ulterioriindici di fraudolenza, quali il passivo rilevante e la distrazione dei beni aziendali (Sez. 5, n.2228 del 4/11/2022, dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983 - 01).Il ricorso oppone genericamente una doglianza di motivazione carente e apoditticadella sentenza impugnata, ma senza affatto individuare quale sarebbe la fallaciaargomentativa del ragionamento dei giudici di secondo grado, i quali invece hannoappropriatamente enumerato una pluralità di indici di fraudolenza, su cui hanno in modocoerente fondato la prova del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori.Le censure difensive, di contro, non arrivano ad inficiare la tenuta del percorso logico-inferenziale seguito dai giudici del rinvio e, pertanto, devono essere disattese.2. Consegue, da quanto appena considerato, la manifesta infondatezza del secondomotivo di ricorso.La prospettazione difensiva è evidentemente incompatibile con la ricostruzione dellacomplessiva condotta dell'imputato – di cui s’è sopra detto – come finalizzata ad occultare leconsistenti operazioni distrattive e a precludere la possibilità di riordinare l’andamentodell’attività societaria, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori.Integra, infatti, il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non quello dibancarotta semplice, l'occultamento e l’omessa consegna della documentazione contabilequando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo laricostruzione dei fatti gestionali (v. Sez. 5, n. 18320 del 7/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv.279179 – 01).È l’elemento della frode che traccia la linea di confine tra la bancarotta documentale dicui all'art. 216 legge fall., dalle ipotesi, che ne sono prive, di bancarotta semplice, previstedal successivo art. 217, il cui comma 2 incrimina l'omessa o irregolare tenuta dei libricontabili, sia essa volontaria o dovuta a mera negligenza (v. Sez. 5, n. 2900 del 2/10/2018,dep. 2019, Pisano, Rv. 274630-01).Il secondo motivo di ricorso, pertanto, è inammissibile.3. Alla luce di quanto fin qui complessivamente osservato, dunque, il ricorso deveessere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 06/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]