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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21224/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha revocato ilbeneficio della pena sospesa condizionata ai sensi dell’art. 165, quinto comma, cod. pen.alla partecipazione a percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano diprevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati anche per il reato dicui all'art 572 cod. pen. concesso a XXXXXXXXXXXXX con sentenza del 21 febbraio 2024,divenuta irrevocabile in data 8 Marzo 2024.A ragione della decisione il Tribunale, premesso di avere adottato in data 3 settembre2025, sempre in funzione di giudice dell'esecuzione, un provvedimento con cui avevadisposto “procedersi all'esecuzione” della sentenza sopra menzionata con l'applicazione delbeneficio della sospensione condizionale della pena in considerazione della documentazionesulla base dei fatti nuovi dedotti dal pubblico ministero richiedente e comunque inprecedenza non valutati, risulta accertato che il condannato, contrariamente a quantoagli adempimenti ai quali era condizionato il beneficio.Infatti, XXXXXXXXXXXXX nel periodo in cui aveva frequentato i percorsi di recuperoprescritti aveva reiterato condotte vessatorie nei confronti dei propri familiari, sia della moglieche dei figli, commettendo i reati per i quali gli era stata applicata la misura cautelare.Le vittime del reato non avevano avuto né conoscenza della partecipazione ai corsi néavevano apprezzato un cambiamento positivo del comportamento del condannato, il qualeaveva reiterato le condotte delittuose sempre nell'ambito domesticoIn ogni caso, risulta dalla documentazione in atti che XXXXXXXXXXXXX hapresenziato, tra luglio 2024 gennaio 2025, a solo quattordici incontri, a fronte dei quarantottoprevisti quale minimo legale di partecipazione secondo il disposto dell'art. 165, quintocomma, cod. pen., interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che il percorsodeve svolgersi almeno due volte a settimana e non con una cadenza minima di un incontroogni due settimane come avvenuto nel caso di specie.2.

Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia,articolando tre motivi.2.1.

Con il primo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 665 e 666 sotto ilprofilo della violazione del giudicato esecutivoAd avviso del ricorrente il Giudice dell’esecuzione ha illegittimamente revocato unbeneficio, già confermato con precedente provvedimento definitivo nel quale avevaespressamente valutato la documentazione proveniente dall’UEPE, già in possesso delpubblico ministero, attestando l'esito positivo del percorso di recupero ex art 165, quintocomma, cod. pen.In ogni caso, tutti gli elementi indicati nell'ordinanza impugnata erano già esistenti econoscibili al momento della prima decisione è comunque già conosciuti dal pubblicoministero, che, pertanto, avrebbe dovuto ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza cheaveva confermato il beneficio.2.2.

Con il secondo motivo deduce manifesta illogicità e contraddittorietà dellamotivazioneAd avviso del ricorrente, il Tribunale procedente si è discostato dalla precedenteordinanza senza che la base istruttoria fosse mutata.

In particolare, ha contestato la validitàdel percorso di recupero, basandosi sulla frequenza degli incontri e valorizzando i datirelativi alle presenze già ampiamente disponibili e cristallizzati ben prima della decisione del3 settembre 2025, non impugnata2.3.

Con il terzo motivo deduce erronea applicazione dell'art 165, quinto comma, cod.pen. nonché travisamento della prova.Il Tribunale ha negato l'efficacia rieducativa del percorso basandosi sulle dichiarazionidei familiari, nonostante le stesse non siano risultate credibili perché smentite dalladocumentazione in atti che attesta la partecipazione del condannato a quattordici incontri.L’ordinanza ha operato un’interpretazione retroattiva del termine bisettimanale, finendoper punire il condannato per le modalità organizzative del corso un incontro ogni duesettimane e non due volte alla settimana – pur trattandosi di modalità decise dall'ente edinizialmente avallate sia dall’UEPE sia dal TribunaleCONSIDERATO IN DIRITTO1.

I primi due motivi che, sia pure sotto diversi profili, deducono la violazione dellapreclusione del cd. giudicato esecutivo, non sono fondati.Anche in materia esecutiva vale, come ripetutamente affermato da questa Corte (Sez.1, n. 36547 del 18/9/2025 Rv. 288873; Sez. 1, n. 36547 del 18/09/2025, Sorgente, Rv.288873-01; Sez. 1, n. 47041 del 24/01/2017, Prostamo, Rv. 271453-01; Sez. 1, n. 7877 del21/01/2015, Conti, Rv. 262596- 01), la preclusione derivante da preesistente giudicato, nonopera non solo quando siano dedotti elementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamentesopravvenuti alla decisione, ma anche quando siano prospettati elementi pregressi che,tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte delprimo decidente.Il ricorrente, obliterando tale principio, non si confronta con il ragionamento svoltodall’ordinanza impugnata, correttamente indirizzato ad evidenziare, a fronte dell’intervenutaapplicazione con provvedimento non più soggetto ad impugnazione della sospensionecondizionale della pena per esito positivo del percorso di recupero imposta dalla sentenza dicondanna come condizione ai sensi dell’art. 165 cod. pen., l’acquisizione di elementi, primanon oggetto di valutazione ma idonei a consentire la rivisitazione del decisum sia pure incontrasto con l’accertamento già definitivamente operato che, tuttavia, opera per le solequestioni dedotte ed effettivamente decise e non anche per le questioni meramentededucibili, ovvero per le questioni proponibili ma non dedotte o non valutate nemmenoimplicitamente nella precedente decisione definitiva.All’ordinanza impugnata che, in questa corretta prospettiva, ha valorizzato per superarel’ accertamento contenuto nel provvedimento del 3 settembre 2025, fondato in via esclusivasul formale esito positivo del percorso di recupero attestato dall’UEPE, gli elementi acquisitiin altro e più recente procedimento penale in cui è stata emessa nei confronti delcondannato misura cautelare perché raggiunto da garvi indizi di colpevolezza in ordine allaripetuta consumazione di reati di minacce e lesioni ai danni degli stessi familiari vittime dellecondotte maltrattanti accertate con la sentenza che gli aveva concesso la sospensionecondizionale dlela pena, il ricorrente nulla di concreto e specifico ha opposto, limitandosi adenunciare l’stratta violazione della preclusione e a sostenere in termini meramente assertivil’identità della base fattuale posta a fondamento dei due provvedimenti adottati dal giudicedell’esecuzione con decisioni di opposto contenuto.2.

Il terzo motivo, versato in fatto e quindi inammissibile nella parte in cui sollecita unalettura alternativa del compendio probatorio mediante apprezzamenti riservati al giudice delmerito, è infondato nella parte in cui censura l’interpretazione alla disposizione previstadall’art. 165, quinto comma, cod. pen. inserito dall'art. 6 comma 1 della L. 19 luglio 2019 n.69, successivamente modificato dall'art. 2, comma 13 della L. n. 134 del 2021 e, da ultimo,sostituito dall'articolo 15, comma 1, l. n. 168 2023 («Nei casi di condanna … per i delitti,consumati o tentati, di cui agli articoli 572 … la sospensione condizionale della pena èsempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e alsuperamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioniche si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannatiper i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze postea fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164….)».Come si comprende anche dal chiaro contenuto dell'art. 18-bis disp. att. cod. pen.,aggiunto dall'art. 15, comma 2 della L. 24 novembre 2023, n. 168 ( «Nei casi di cuiall'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso lasentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, cheaccerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunical'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza.

Gli enti o leassociazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediatacomunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimentodel percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua voltaimmediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione aisensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1), del codice penale»), il sistema delineatodal legislatore è imperniato sull’attribuzione del controllo del positivo superamento dellaprova, rappresentata dalla partecipazione ai corsi di recupero, al giudice, il quale devevalutare i contenuti delle relazioni informative degli enti interessati, verificando larispondenza degli obiettivi raggiunti dall'imputato alle prescrizioni impartite, a cominciaredall’effettiva partecipazione ai suddetti corsi, nonché le eventuali violazioni rilevanti ai finidella revoca della sospensione.Ciò che costituisce l’evento condizionante la conservazione della concessasospensione condizionale, non è, quindi, la formale partecipazione e la documentatafrequentazione del corso di recupero stabilito quale percorso riabilitativo, ma le concretemodalità di tale frequenza e, soprattutto, il raggiungimento del recupero, a cui il "percorso" èfinalizzato.In linea con tale interpretazione, l’ordinanza impugnata ha pertinentemente osservato,sulla scorta di elementi fattuali non precedentemente valutati, che il percorso di recuperonon aveva conseguito un risultato positivo apprezzabile a cagione non solo dello scarsoimpegno profuso dal condannato, il quale aveva partecipato ad un numero assai ridotto diincontri, ma soprattutto, della reiterazione da parte di XXXXXXXXXXXXX di condottevessatorie in concomitanza con la frequentazione del corso.3.

Il ricorso deve essere dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha revocato ilbeneficio della pena sospesa condizionata ai sensi dell’art. 165, quinto comma, cod. pen.alla partecipazione a percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano diprevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati anche per il reato dicui all'art 572 cod. pen. concesso a XXXXXXXXXXXXX con sentenza del 21 febbraio 2024,divenuta irrevocabile in data 8 Marzo 2024.A ragione della decisione il Tribunale, premesso di avere adottato in data 3 settembre2025, sempre in funzione di giudice dell'esecuzione, un provvedimento con cui avevadisposto “procedersi all'esecuzione” della sentenza sopra menzionata con l'applicazione delbeneficio della sospensione condizionale della pena in considerazione della documentazionesulla base dei fatti nuovi dedotti dal pubblico ministero richiedente e comunque inprecedenza non valutati, risulta accertato che il condannato, contrariamente a quantoagli adempimenti ai quali era condizionato il beneficio.Infatti, XXXXXXXXXXXXX nel periodo in cui aveva frequentato i percorsi di recuperoprescritti aveva reiterato condotte vessatorie nei confronti dei propri familiari, sia della moglieche dei figli, commettendo i reati per i quali gli era stata applicata la misura cautelare.Le vittime del reato non avevano avuto né conoscenza della partecipazione ai corsi néavevano apprezzato un cambiamento positivo del comportamento del condannato, il qualeaveva reiterato le condotte delittuose sempre nell'ambito domesticoIn ogni caso, risulta dalla documentazione in atti che XXXXXXXXXXXXX hapresenziato, tra luglio 2024 gennaio 2025, a solo quattordici incontri, a fronte dei quarantottoprevisti quale minimo legale di partecipazione secondo il disposto dell'art. 165, quintocomma, cod. pen., interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che il percorsodeve svolgersi almeno due volte a settimana e non con una cadenza minima di un incontroogni due settimane come avvenuto nel caso di specie.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia,articolando tre motivi.2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 665 e 666 sotto ilprofilo della violazione del giudicato esecutivoAd avviso del ricorrente il Giudice dell’esecuzione ha illegittimamente revocato unbeneficio, già confermato con precedente provvedimento definitivo nel quale avevaespressamente valutato la documentazione proveniente dall’UEPE, già in possesso delpubblico ministero, attestando l'esito positivo del percorso di recupero ex art 165, quintocomma, cod. pen.In ogni caso, tutti gli elementi indicati nell'ordinanza impugnata erano già esistenti econoscibili al momento della prima decisione è comunque già conosciuti dal pubblicoministero, che, pertanto, avrebbe dovuto ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza cheaveva confermato il beneficio.2.2. Con il secondo motivo deduce manifesta illogicità e contraddittorietà dellamotivazioneAd avviso del ricorrente, il Tribunale procedente si è discostato dalla precedenteordinanza senza che la base istruttoria fosse mutata. In particolare, ha contestato la validitàdel percorso di recupero, basandosi sulla frequenza degli incontri e valorizzando i datirelativi alle presenze già ampiamente disponibili e cristallizzati ben prima della decisione del3 settembre 2025, non impugnata2.3. Con il terzo motivo deduce erronea applicazione dell'art 165, quinto comma, cod.pen. nonché travisamento della prova.Il Tribunale ha negato l'efficacia rieducativa del percorso basandosi sulle dichiarazionidei familiari, nonostante le stesse non siano risultate credibili perché smentite dalladocumentazione in atti che attesta la partecipazione del condannato a quattordici incontri.L’ordinanza ha operato un’interpretazione retroattiva del termine bisettimanale, finendoper punire il condannato per le modalità organizzative del corso un incontro ogni duesettimane e non due volte alla settimana – pur trattandosi di modalità decise dall'ente edinizialmente avallate sia dall’UEPE sia dal TribunaleCONSIDERATO IN DIRITTO1. I primi due motivi che, sia pure sotto diversi profili, deducono la violazione dellapreclusione del cd. giudicato esecutivo, non sono fondati.Anche in materia esecutiva vale, come ripetutamente affermato da questa Corte (Sez.1, n. 36547 del 18/9/2025 Rv. 288873; Sez. 1, n. 36547 del 18/09/2025, Sorgente, Rv.288873-01; Sez. 1, n. 47041 del 24/01/2017, Prostamo, Rv. 271453-01; Sez. 1, n. 7877 del21/01/2015, Conti, Rv. 262596- 01), la preclusione derivante da preesistente giudicato, nonopera non solo quando siano dedotti elementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamentesopravvenuti alla decisione, ma anche quando siano prospettati elementi pregressi che,tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte delprimo decidente.Il ricorrente, obliterando tale principio, non si confronta con il ragionamento svoltodall’ordinanza impugnata, correttamente indirizzato ad evidenziare, a fronte dell’intervenutaapplicazione con provvedimento non più soggetto ad impugnazione della sospensionecondizionale della pena per esito positivo del percorso di recupero imposta dalla sentenza dicondanna come condizione ai sensi dell’art. 165 cod. pen., l’acquisizione di elementi, primanon oggetto di valutazione ma idonei a consentire la rivisitazione del decisum sia pure incontrasto con l’accertamento già definitivamente operato che, tuttavia, opera per le solequestioni dedotte ed effettivamente decise e non anche per le questioni meramentededucibili, ovvero per le questioni proponibili ma non dedotte o non valutate nemmenoimplicitamente nella precedente decisione definitiva.All’ordinanza impugnata che, in questa corretta prospettiva, ha valorizzato per superarel’ accertamento contenuto nel provvedimento del 3 settembre 2025, fondato in via esclusivasul formale esito positivo del percorso di recupero attestato dall’UEPE, gli elementi acquisitiin altro e più recente procedimento penale in cui è stata emessa nei confronti delcondannato misura cautelare perché raggiunto da garvi indizi di colpevolezza in ordine allaripetuta consumazione di reati di minacce e lesioni ai danni degli stessi familiari vittime dellecondotte maltrattanti accertate con la sentenza che gli aveva concesso la sospensionecondizionale dlela pena, il ricorrente nulla di concreto e specifico ha opposto, limitandosi adenunciare l’stratta violazione della preclusione e a sostenere in termini meramente assertivil’identità della base fattuale posta a fondamento dei due provvedimenti adottati dal giudicedell’esecuzione con decisioni di opposto contenuto.2. Il terzo motivo, versato in fatto e quindi inammissibile nella parte in cui sollecita unalettura alternativa del compendio probatorio mediante apprezzamenti riservati al giudice delmerito, è infondato nella parte in cui censura l’interpretazione alla disposizione previstadall’art. 165, quinto comma, cod. pen. inserito dall'art. 6 comma 1 della L. 19 luglio 2019 n.69, successivamente modificato dall'art. 2, comma 13 della L. n. 134 del 2021 e, da ultimo,sostituito dall'articolo 15, comma 1, l. n. 168 2023 («Nei casi di condanna … per i delitti,consumati o tentati, di cui agli articoli 572 … la sospensione condizionale della pena èsempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e alsuperamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioniche si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannatiper i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze postea fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164….)».Come si comprende anche dal chiaro contenuto dell'art. 18-bis disp. att. cod. pen.,aggiunto dall'art. 15, comma 2 della L. 24 novembre 2023, n. 168 ( «Nei casi di cuiall'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso lasentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, cheaccerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunical'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o leassociazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediatacomunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimentodel percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua voltaimmediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione aisensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1), del codice penale»), il sistema delineatodal legislatore è imperniato sull’attribuzione del controllo del positivo superamento dellaprova, rappresentata dalla partecipazione ai corsi di recupero, al giudice, il quale devevalutare i contenuti delle relazioni informative degli enti interessati, verificando larispondenza degli obiettivi raggiunti dall'imputato alle prescrizioni impartite, a cominciaredall’effettiva partecipazione ai suddetti corsi, nonché le eventuali violazioni rilevanti ai finidella revoca della sospensione.Ciò che costituisce l’evento condizionante la conservazione della concessasospensione condizionale, non è, quindi, la formale partecipazione e la documentatafrequentazione del corso di recupero stabilito quale percorso riabilitativo, ma le concretemodalità di tale frequenza e, soprattutto, il raggiungimento del recupero, a cui il "percorso" èfinalizzato.In linea con tale interpretazione, l’ordinanza impugnata ha pertinentemente osservato,sulla scorta di elementi fattuali non precedentemente valutati, che il percorso di recuperonon aveva conseguito un risultato positivo apprezzabile a cagione non solo dello scarsoimpegno profuso dal condannato, il quale aveva partecipato ad un numero assai ridotto diincontri, ma soprattutto, della reiterazione da parte di XXXXXXXXXXXXX di condottevessatorie in concomitanza con la frequentazione del corso.3. Il ricorso deve essere dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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