CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 32322/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, Sost. Dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel corso del processo in corso, presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato di omicidio colposo con violazione della disciplina antinfortunistica, in relazione ad un incidente mortale occorso il 26 maggio 2014 a [OSCURATO:PERSONA] mentre lavorava alle dipendenze della società di cui Perrone è amministratore e legale rappresentante, ammesse le prove, esaurito l'ascolto dei testi del P.M., all'udienza del 15 giugno 2022 la Difesa dell'imputato ha chiesto, ai sensi dell'art. 495, comma 4, cod. proc. pen., la revoca del provvedimento di ammissione di quattro tra i testi introdotti dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] (cioè: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) in ragione della - ritenuta - assoluta genericità delle circostanze su cui gli stessi sono chiamati a riferire. [OSCURATO:PERSONA], sentite le parti, ha così - testualmente - provveduto: «ritenuta l'eccezione comunque tardiva la rigetta e, tuttavia, preso atto del fatto che si procede per reati asseritamente commessi in data molto remota e, comunque, prossima alla prescrizione, anche nell'interesse delle pp.cc ., invita i Difensori delle pp.cc. a ridimensionare notevolmente i propri testi all'uopo concordando l'esclusione dei testi: ing. [OSCURATO:PERSONA] (c.t.) e nn. 1, 10, 11 e 12 ([OSCURATO:PERSONA], Costarella, Spinella e Cannella) con rinuncia all'escussione di [OSCURATO:PERSONA]. Si rinuncia al teste [OSCURATO:PERSONA] e altri testi non altrimenti già sentiti. Il Tribunale rinvia all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [...] per testi di PC, con onere delle pp.cc. della loro citazione». 2. Ciò posto, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensori di fiducia, per la cassazione del provvedimento di rigetto della richiesta di revoca parziale dell'ammissione dei testimoni di parte civile, affidandosi ad un solo motivo con il quale lamenta promiscuamente difetto di motivazione e violazione di legge (artt. 495, comma 4, e 468, commi 1 e 4, cod. proc. pen.). Richiamati gli antefatti, sottolinea che il capitolo di prova sul quale sono chiamati a deporre i testi [OSCURATO:PERSONA], Spinella, Cannella e Triolo, di cui non si indicano nemmeno dati anagrafici o qualifiche professionali che potrebbero suggerire il ruolo nella vicenda, sarebbe talmente vago ed indeterminato (testualmente: "in merito ai fatti per cui è processo") da non potersi comprendere quale sarà l'oggetto dell'esame dibattimentale, con violazione - si assume - delle garanzie processuali dell'imputato, che, non essendo mai state le persone in questione sentite a sommarie informazioni né nominate da alcuno, non sarebbe in grado di prevedere su quali temi verterà l'esame ed articolare le proprie difese. Si sarebbe in presenza quindi di una - non consentita - prova "a sorpresa". Si richiama al riguardo giurisprudenza di legittimità stimata pertinente (Sez. 3, n. 41691 del 19/10/2005, Latini, Rv. 232369, secondo cui «L'obbligo della indicazione delle circostanze sulle quali deve vertere l'esame testimoniale, imposto dall'art. 468 cod. proc. pen., è necessario soltanto allorché le circostanze si discostino dal fatto descritto nel capo di imputazione. Pertanto, l'obbligo deve intendersi rispettato allorché sia possibile dedurre per relationem che il soggetto indicato è in grado di riferire i fatti articolati nel capo di imputazione e le circostanze sulle quali è chiamato a deporre sono ricom prese nello stesso o in altri atti noti alle parti, stante la finalità del citato art. 468 di impedire la introduzione di prove a sorpresa consentendo alle altre parti la tempestiva predisposizione di proprie controdeduzioni»; e Sez. 5, n. 27698 del 04/05/2018, B., Rv. 273555, secondo cui: «L'obbligo di indicare nella lista testimoniale le circostanze sulle quali deve vertere l'esame è adempiuto anche in presenza di un'implicita articolazione delle circostanze dell'esame testimoniale del pubblico ministero inequivocabilmente riferibile alle condotte illecite contestate, purché non vi sia alcuna apprezzabile violazione del diritto di difesa nel senso di una sostanziale imprevedibilità del contenuto della prova prospettata»). Si evidenzia il nocumento già arrecato alla Difesa al momento dell'ammissione delle prove, non avendo potuto l'imputato chiedere, proprio in ragione della denunziata genericità delle circostanze, l'ammissione di testi "a prova contraria". Si sottolinea, inoltre, che nemmeno all'esito della escussione dei testi del P.M. si è potuto comprendere quale sia l'eventuale ruolo dei quattro testi della parte civile nella vicenda in questione. Il rigetto, motivato con la intempestività, della richiesta di revoca parziale dell'ordinanza ammissiva, richiesta peraltro sollecitata anche con memoria scritta datata 15 giugno 2022, sarebbe affetto da abnormità, per i seguenti motivi: a) perché in contrasto con le norme codicistiche (art. 495, comma 4, cod. proc. pen.); b) in quanto causativo di «grave pregiudizio per l'imputato che certamente conseguirà alla predetta decisione»; c) ed anche per la «impossibilità di ricorrere tempestivamente avverso la medesima [ordinanza], prima che determini i cennati effetti lesivi per le garanzie difensive e produca, quindi, un ulteriore provvedimento viziato» (così alla p. 11 del ricorso). Infine, si richiama la nozione di abnormità e si pongono in luce le - ritenute - ritualità e tempestività della richiesta avanzata, paventando il rischio che le dichiarazioni dei testi in questione ledano il diritto al "giusto processo", consacrato da fonti_ nazionali e sovranazionali, e sottolineando la mancanza nell'ordinamento di rimedi tempestivi ed efficaci, non essendo all'uopo adeguata - ad avviso del ricorrente - la possibilità, pur prevista dall'art. 586 cod. proc. pen., di impugnare le ordinanze dibattimentali insieme alla sentenza che definisce il giudizio. Si domanda, in definitiva, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta del 4 dicembre 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. [OSCURATO:PERSONA] delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tramite memoria in data 23 gennaio 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso non è consentito, per le seguenti ragioni. Mancano nel provvedimento impugnato entrambe le caratteristiche che connotano l'abnormità (secondo il costante orientamento di legittimità, cfr., ex plurimis, Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603, Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094, e successive Sezioni semplici conformi): difetta, infatti, la causazione di una stasi irrimediabile del processo, stasi, invero, nemmeno evidenziata dal ricorrente; e difetta anche la stranezza-singolarità del contenuto, da ritenersi fuori dal sistema, e la carenza di potere del Giudice, cui la potestà in questione è, invece, attribuita espressamente dall'ordinamento. Il provvedimento, pertanto, non può definirsi abnorme. Peraltro, giova rammentare che la Parte che ritenga di essere lesa nel proprio diritto di difendersi provando non è sprovvista di strumenti di tutela, poiché il codice di rito penale prevede la possibilità di ricorso dell'ordinanza dibattimentale unitamente alla sentenza, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen. (invero, leggendo il prosieguo dell'ordinanza, che si è testualmente riferito sub n. 1 del "ritenuto in fatto", si comprende che per tre testimoni su quattro - e cioè Spinella, Cannella e Triolo - vi è stata revoca o rinunzia, quindi il ragionamento della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di parte civile resterebbe in concreto limitato ad un unico teste, ossia [OSCURATO:PERSONA]). 2.Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu