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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 30331/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

VEGLIANZA di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paolo A. M. Fiore,che chiede l’annullamento con rinvio del decreto impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il decreto in esame il Tribunale di sorveglianza di Milano hadichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.,l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata da OrazioSebastiano, per avervi già provveduto il Tribunale di sorveglianza diBologna con precedente ordinanza.2.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione OrazioSebastiano, deducendo violazione dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.(primo motivo), violazione degli artt. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord.pen.) e 678 cod. proc. pen. (secondo motivo) e vizio di motivazione(terzo motivo).Si rileva che all’istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] e dichiaratainammissibile dal Tribunale di sorveglianza di Milano erano allegati nuovie sopravvenuti elementi, quali il certificato di residenza anagrafica inMilano, il contratto di locazione regolarmente registrato per l’immobile diresidenza, lo svolgimento di una nuova attività lavorativa nel nuovocontesto territoriale e la dichiarazione di disponibilità a collaborare conl’Uepe; e che, ciò nondimeno, è stata dichiarata l’inammissibilità ai sensidell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., impedendosi in radice qualsiasiLamenta la difesa che il decreto non spende una sola parola perspiegare perché i nuovi e rilevanti elementi prodotti dal ricorrente(contratto di lavoro, contratto di locazione e nuova residenza) non sianorilevanti.E insiste per l’annullamento del decreto impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.Invero, nessuna preclusione poteva derivare alla decisione delTribunale di sorveglianza di Milano sull’istanza presentata da OrazioSebastiano il 20 febbraio 2026 dalla pronuncia dell’ordinanza del 29gennaio 2026, da parte del Tribunale di sorveglianza di Bologna, attesi idiversi elementi posti fondamento della nuova richiesta di affidamento inprova al servizio sociale (stabile residenza in Milano e svolgimento didel la misura alternativa richiesta, come documentato, perl ’autosuff ic ienza, col r icorso proposto.E ciò per il principio fissato in materia di esecuzione, che vale ancheper i provvedimenti in materia di sorveglianza, secondo cui la preclusionestabilita dall'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen. ad una nuovapronuncia sul medesimo petitum, legittimante la dichiarazione de plano diinammissibilità di istanze meramente reiterative di altre già rigettate, nonè assoluta, ma opera soltanto allo stato degli atti, con la conseguenza chela prospettazione di nuovi elementi di fatto (sopravvenuti o preesistenti,purché diversi da quelli precedentemente presi in considerazione)comporta che il relativo provvedimento possa essere assunto solo adesito di procedimento camerale in contraddittorio (Sez. 3, n. 6051 del27/09/2016, dep. 2017, Barone, Rv. 268834).2.

Si impone, pertanto, l’annullamento del decreto impugnato ed ilrinvio per nuovo giudizio, alla luce dei principi sopra fissati, al Tribunale disorveglianza di Milano.

P.Q.MAnnulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alTribunale di sorveglianza di Milano.Così deciso, il 5 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGaetano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
VEGLIANZA di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paolo A. M. Fiore,che chiede l’annullamento con rinvio del decreto impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il decreto in esame il Tribunale di sorveglianza di Milano hadichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.,l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata da OrazioSebastiano, per avervi già provveduto il Tribunale di sorveglianza diBologna con precedente ordinanza.2. Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione OrazioSebastiano, deducendo violazione dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.(primo motivo), violazione degli artt. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord.pen.) e 678 cod. proc. pen. (secondo motivo) e vizio di motivazione(terzo motivo).Si rileva che all’istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] e dichiaratainammissibile dal Tribunale di sorveglianza di Milano erano allegati nuovie sopravvenuti elementi, quali il certificato di residenza anagrafica inMilano, il contratto di locazione regolarmente registrato per l’immobile diresidenza, lo svolgimento di una nuova attività lavorativa nel nuovocontesto territoriale e la dichiarazione di disponibilità a collaborare conl’Uepe; e che, ciò nondimeno, è stata dichiarata l’inammissibilità ai sensidell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., impedendosi in radice qualsiasiLamenta la difesa che il decreto non spende una sola parola perspiegare perché i nuovi e rilevanti elementi prodotti dal ricorrente(contratto di lavoro, contratto di locazione e nuova residenza) non sianorilevanti.E insiste per l’annullamento del decreto impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.Invero, nessuna preclusione poteva derivare alla decisione delTribunale di sorveglianza di Milano sull’istanza presentata da OrazioSebastiano il 20 febbraio 2026 dalla pronuncia dell’ordinanza del 29gennaio 2026, da parte del Tribunale di sorveglianza di Bologna, attesi idiversi elementi posti fondamento della nuova richiesta di affidamento inprova al servizio sociale (stabile residenza in Milano e svolgimento didel la misura alternativa richiesta, come documentato, perl ’autosuff ic ienza, col r icorso proposto.E ciò per il principio fissato in materia di esecuzione, che vale ancheper i provvedimenti in materia di sorveglianza, secondo cui la preclusionestabilita dall'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen. ad una nuovapronuncia sul medesimo petitum, legittimante la dichiarazione de plano diinammissibilità di istanze meramente reiterative di altre già rigettate, nonè assoluta, ma opera soltanto allo stato degli atti, con la conseguenza chela prospettazione di nuovi elementi di fatto (sopravvenuti o preesistenti,purché diversi da quelli precedentemente presi in considerazione)comporta che il relativo provvedimento possa essere assunto solo adesito di procedimento camerale in contraddittorio (Sez. 3, n. 6051 del27/09/2016, dep. 2017, Barone, Rv. 268834).2. Si impone, pertanto, l’annullamento del decreto impugnato ed ilrinvio per nuovo giudizio, alla luce dei principi sopra fissati, al Tribunale disorveglianza di Milano. P.Q.MAnnulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alTribunale di sorveglianza di Milano.Così deciso, il 5 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGaetano [OSCURATO:PERSONA]
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