CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30584/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];190/RG. 298 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il primo motivo di ricorso generico in quanto non tiene conto degli argomenti contenuti alle pagg. 4-5 della sentenza in cui è stato esclusa l'esimente dello stato di necessità mancando qualsiasi allegazione probatoria volta a dimostrare l'imminente sfratto dell'imputato e dunque il pericolo attuale di un danno grave alla persona tale da imporgli di allontanarsi dal luogo di lavoro per prelevare una somma di denaro in un altro comune; Anche il secondo motivo di ricorso è generico in quanto sia la recidiva che il diniego delle circostanze attenuanti generiche sono avvenute alla luce dei plurimi e recenti precedenti dell'imputato e dell'assenza di elementi positivi da valutare. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. L. Dichiara inammissibile il P.Q.M