CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05158/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo proposto è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza, con rilievo decisivo, non solo il lasso di tempo intercorso tra i fatti (ben tre anni), ma anche la loro consumazione in contesti ambientali diversi (Roma e Marino). Tali elementi sono stati plausibilmente considerati sintomatici della rfl comportamenti illeciti piuttosto che dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso. Le censure del ricorrente, che prospettano una diversa ed alternativa valutazione del dato temporale e considerano irrilevante e comunque recessiva rispetto all'omogeneità delle violazioni (detenzione e spaccio dello stesso tipo di sostanza stupefacente) la diversità del luogo di consumazione dei reati isono, di contro, manifestamente infondate e non consentite in sede di legittimità perché finiscono per sollecitare, nella sostanza, una rilettura delle circostanze fattuali prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione. Resta dunque solo da aggiungere che il ricorso è, nella sostanza anche assolutamente generico, perché ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico non considerato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delha ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 novemb