CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16750/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];a. RG.34116/25 ritenuto che le deduzioni sviluppate nel motivo unico di ricorso (in punto di recidiva) concernendo apprezzamenti riservati al merito sono inammissibili atteso che la Corte di appello di Palermo ha dato atto di avere valutato come determinante la gravità e numero dei precedenti penali quali indici ragionevoli di una maggiore capacità criminale insita nella commissione del nuovo delitto così da rendere generica la doglianza relativa alla valutazione della specificità dagli stessi; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. P.Q.M,gtt 2