CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024
Cassazione n. 46134/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] MILICI ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Gela di condanna del predetto per concorso con soggetto rimasto ignoto nel furto con strappo subito da Grazia VITALE con la recidiva qualificata; ritenuto che il ricorso è inammissibile, avendo parte ricorrente dedotto motivi (in punto utilizzabilità della individuazione fotografica da parte della persona *offesa e recidiva) del tutto reiterativi delle doglianze esaminate dalla Corte territoriale e da questa rigettate con argomentazioni del tutto congrue, oltre che non contraddittorie e neppure manifestamente illogiche, avendo perciò omesso un effettivo confronto con dette argomentazioni (sui requisiti dell'atto di impugnazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, in particolare, quanto alla individuazione, la Corte ha valorizzato il riconoscimento effettuato dalla persona offesa in epoca più prossima all'accaduto, valutando altresì gli ulteriori elementi convergenti verso l'affermazione della penale responsabilità (racconto della sorella della vittima, deposizione del teste di PG, riscontri video e documentali quanto alla targa del veicolo ritratto presso l'abitazione della vittima), giustificando anche la ritenuta attendibilità del dichiarato della persona offesa (sez. 5, n. 23090 del 10/7/2020, Signorelli, Rv. 279437-01, in cui si è spiegato che la forza probatoria della individuazione non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art.213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice; sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018, dep.2019, Aouchini, Rv. 275548-01, in cui si è confermata la natura di prova atipica del riconoscimento fotografico effettuato in sede di indagini precisato che la sua rilevanza dipende dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi l'ha compiuto); che, con riferimento alla recidiva, contrariamente agli assunti difensivi, la Corte territoriale ha dato conto dei precedenti numerosi, per gravi reati contro il patrimonio, t tra cui plurimi episodi di furto con strappo, elementi che ha ritenuto sintomatici di una maggiore offensività, siccome indicativi di una propensione a delinquere, motivazione del tutto congrua, siccome calibrata sui parametri legali di cui all'art. 133, cod. pen. che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] U