CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 maggio 2021
Cassazione n. 27962/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16759/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente in Roma, via Campello sul Clitunno n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso e indica per le comunicazioni la p.e.c. ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso il provvedimento emesso dal Giudice di pace di Roma in data 5 maggio 2021 e depositato in data 7 maggio 2021 R.G. n. 52839/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]. Considerato in fatto e diritto che: Con ordinanza del 7.5.2021 ilgiudice di pace di Roma ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] , avverso il decreto diespulsione del Prefetto di Roma emesso in data 22 dicembre 2020 ritenendo che: il decreto era stato motivato esaustivamente e che non ricorrevano le condizioni di cui agli artt. 29 e 30 TUI, per ottenere ilpermesso di soggiorno per coes ione con una cittadina italiana; in particolare in mancanza della prova dell'effettiva convivenza. Rilevava il Giudice di pace che il ricorrente era inottemperante al precedente provvedimento espulsivo del 9.11.2009; che l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno era stata dichiarata irricevibile; che il ricorrente aveva precedenti penali per reati relativi alla detenzione e spaccio di stupefacenti; che pur avendo il ricorrente documentato il proprio matrimonio, contratto in Italia con una cittadina italiana, in data 29 giugno 2020, non aveva dimostrato l’effettiva convivenza con la moglie non potendosi considerare tale necessario requisito provato in base alla produzione di una comunicazione di cessione di fabbricato da parte del coniuge in favore del ricorrente perché tale documento oltre non costituire una prova sufficiente era privo dell’indicazione della data, dell’autorità di P.S. a cui sarebbe stata presentata la comunicazione e del numero di protocollo ottenuto in seguito alla presentazione. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione dell'ordinanza con atto affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] intimate non hanno svolto difese. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art 360 primo comma nr 3 e nr 5 c.p.c. per essere stato il provvedimento impugnato emesso sulla base di un presupposto errato. Rileva infatti il ricorrente che, nelle more del procedimento davanti al Giudice di pace, era stato impugnato il diniego di rilascio del permesso di soggiorno, diniegoin base al quale era stata emessa la misura dell’espulsione sospesa dal Tribunale per tutta la durata del processo relativo al permesso di soggiorno richiesto per motivi familiari. Quest’ultimo procedimento era tutt’ora pendente sicché il venir meno del provvedimento di diniego “a monte“ avrebbe dovuto comportare la caducazione o quanto meno l’inefficacia d el provvedimento di espulsione. Con un secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 comma 1 n. 3, degli articoli 19, secondo comma,del d. lgs . n. 286/1998 e dell’art 13, comma 2 del d. lgs . n. 286/1998 per aver ritenuto il Giudice di pace corretta la misura espulsiva fondando il suo convincimento su una “ stigmatizzazione di precedenti penali commessi dal ricorrente nel lontano 2009 nonché su una valutazione delle circostanze fattuali considerate in modo inesatto. Con il terzo motivo si duole della violazione dell’art 112 c.p.c. in relazione all’art 360 primo comma nr 3 per essersi il Giudice di pace pronunciato su di un punto non oggetto di contestazione né da parte della Questura né da parte della Prefettura con ciò incorrendo nel vizio menzionato in rubrica. Il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente non precisa se, quando e come abbia dedotto davanti alGiudice di Pace la circostanza dell'avvenuta impugnazione del provvedimento didiniego della sua domanda di permesso di soggiorno. Nell'ordinanza impugnata non vi è menzione dell'impugnazione richiamata in ricorso, né della pendenza del relativo giudizio di merito. La doglianza difetta, pertanto, di autosufficienza, perché non consente a questa Corte di verificare che la questione non sia "nuova", ossia non dedotta soltanto, inammissibilmente, in sede di legittimità, e di valutarne, conseguentemente, la fondatezza (tra le tanteCass. 17049/2015). II secondo motivo è infondato. La decisione impugnata si basa sullo stato di irregolarità del soggiorno in Italia del richiedente; stato di irregolarità al quale, ilgiudice di pace ha esplicitamente attribuito una rilevanza oggettiva, oltre alla circostanza anch’essa ritenuta dirimente per cui il medesimo era già gravato dalla misura di sicurezza dell’espulsione dall’Italia disposta con sentenza del Tribunale di Roma confermata dall’ufficio di sorveglianza di Catanzaro del 11.12.2013. Per quanto concerne la seconda censura - concernente la inespellibilità conseguente alla condizione di convivenza relativa a parenti entro il secondo grado quale elemento impeditivo dell'espulsione- l'inammissibilità della censura deriva dal fatto che, al di là della deduzione in rubrica del vizio di violazione o falsa applicazione di legge,ex art. 360 c.p.c., n. 3, il tenore sostanziale della doglianza è nel senso di un sindacato prettamente di merito su un accertamento che ilgiudice di pace ha compiutamente svolto e del quale ha ricostruito adeguatamente, sul piano motivazionale, i passaggi essenziali e gli esiti (nel senso del difetto di prova della convivenza del ricorrente con una cittadina italiana e dell’inidoneità della comunicazione di cessione del fabbricato in quanto priva sia dell’indicazione dell’Autorità di P.S. a cu i era stata presentata e della relativa data e del protocollo).Peraltro il motivo non contesta neanche genericamente la motivazione del Giudice di pace sul punto e tantomeno indica l’omesso esame di elementi di fatto decisivi ai fini del giudizio. Il terzo motivo è infondato non essendo configurabile alcun vizio di extrapetizione in merito alla verifica del requisito della convivenza che deve essere provata da chi la invoca come causa di inespellibilità e conseguentemente accertata dal giudice a nulla rilevando la posizione processuale della Questura e della Prefettura. E' proprio in forza di tale convincimento fattuale –che ha escluso la rilevanza della documentazione prodotta ai fini della prova della convivenza - che il giudice di merito ha poi fatto applicazione puramente consequenziale della disciplina di specie, escludendo in concreto la sussistenza della dedotta condizione di non espellibilità ex art. 19, comma 2, lett. c). Il ricorso va rigettatosenza statuizioni sulle spese. Non è luogo al raddoppio del contributo unificato ex art. 13 c. 1 quater D.P.R. per e