CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 39559/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sassari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Sassari ha parzialmente accolto il ricorso per riesame formulato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del sequestro adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari in data 8 giugno 2020, riducendolo «sino alla concorrenza dell'importo di euro 973.991,03». Il sequestro disposto ai sensi degli art. 322-ter cod. pen. e 321 cod. proc. Pen., quale prezzo del contestato reato di corruzione, originariamente aveva ad oggetto le «somme giacenti sui conti IBAN RS351 7000030001 766400128 [OSCURATO:PERSONA] (Unicredit di Belgrado); nonché, in caso di incapienza, il sequestro per equivalente sui beni dell'indagato per la differenza tra le somme reperite al fine del sequestro diretto e l'importo di euro 1.325.320,00». [OSCURATO:PERSONA] si contesta di essere stato promotore e capo di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di "numerosissimi delitti contro la pubblica amministrazione". Secondo l'ipotesi di accusa il ruolo del ricorrente sarebbe stato quello di intermediario tra i privati corruttori e i pubblici ufficiali corrotti con riferimento all'appalto relativo al Lotto 3 della strada Sassari-Olbia; in particolare, il ricorrente, dopo aver "imbastito gli accordi corruttivi", avrebbe ricevuto tangenti che avrebbe girato ai pubblici ufficiali; al fine di creare una giustificazione documentale per il trasferimento del danaro il Pinna avrebbe ricevuto il prezzo della corruzione quale apparente corrispettivo di proprie prestazioni professionali ed avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti. 2. Gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori del Pinna, ricorrono avverso tale ordinanza e ne chiedono l'annullamento, deducendo: a) la violazione del diritto di difesa (artt. 3 e 24 Cost.) nonché l'omessa o illogica motivazione, in quanto il sequestro era stato disposto in seguito all'annullamento del precedente sequestro preventivo per equivalente disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 11637 del 2020 e alla reiterata richiesta, rimasta inevasa, di restituzione dei beni; b) il difetto assoluto di motivazione in ordine all'attuale sussistenza dei presupposti di legge, la violazione del principio di uguaglianza e di proporzionalità; c) la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 324 cod. pen. per difetto assoluto di motivazione in punto di corretta quantificazione del prezzo del reato; d) la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 322-ter cod. pen. per aver identificato il prezzo della corruzione con l'ammontare versato dagli imprenditori costruttori e indicato nelle fatture emesse dalle società Essepi e Essegi, al netto dell'IVA, dovendo invece la somma oggetto di sequestro preventivo essere decurtata anche dall'IRES e dal contributo dovuto alla Cassa di previdenza (Inarcassa). 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. Con requisitoria e conclusioni scritte del 12 ottobre 2021 il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.Con memoria del 27 ottobre 2021 i difensori del ricorrente hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato. 2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del diritto di difesa (artt. 3 e 24 Cost.) nonché l'omessa o illogica motivazione, in quanto il sequestro impugnato era stato disposto in seguito all'annullamento del precedente sequestro preventivo per equivalente disposto da questa Corte, con sentenza n. 11637 del 2020, e ad onta delle successive reiterate richieste, rimaste inevase, di restituzione dei beni. Tale censura si rivela inammissibile quanto al vizio dedotto di illogicità della motivazione e, comunque, infondata. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è, infatti, ammesso solo per violazione di legge, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tale nozione si devono ricomprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis: Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 5, n. 8434 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ladiana, Rv. 236255). La censura si risolve, peraltro, in una mera riproposizione dell'omologa doglianza svolta innanzi al Tribunale del riesame senza confrontarsi con la motivazione di rigetto adottata del provvedimento impugnato. Il Tribunale del riesame in questo provvedimento ha, infatti, rilevato che l'annullamento del precedente sequestro era stato disposto per ragioni meramente formali (e, segnatamente, per l'omesso rispetto del termine di cui all'art. 27 cod. proc. pen) e, dunque, la cessazione dell'efficacia del vincolo reale, disposta per motivi meramente formali, non precludeva l'emissione di un nuovo sequestro. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, è legittima l'emissione di un provvedimento di sequestro, preventivo o probatorio, dopo che un primo analogo provvedimento sia stato revocato, vertendosi in ipotesi di provvedimenti reiterabili ed autonomi l'uno dall'altro, purché la revoca intervenuta in sede di riesame o di appello sia basata su profili formali e/o processuali e non sulla insussistenza del fumus delicti (Sez. 3, n. 9972 del 5/11/2019, Pmt. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278422; Sez. 3, n. 29975 del 08/05/2014, Betti, Rv. 259944). 3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il difetto assoluto di motivazione in ordine all'attuale sussistenza dei presupposti di legge e la violazione del principio di uguaglianza e di proporzionalità. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe, infatti, stato l'indagato ad essere maggiormente penalizzato dall'adozione della misura cautelare reale, in quanto avrebbe subito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in misura maggiore rispetto ad altri concorrenti nel reato, ancorché il prezzo o il profitto percepito sia stato inferiore a quello percepito dai medesimi. Tale censura si rivela inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non risulta essere stata previamente sottoposta all'esame del Tribunale del riesame. In tema di misure cautelari è, del resto, preclusa la possibilità di prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati innanzi al Tribunale del riesame ove essi non siano rilevabili d'ufficio (Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, Iuliucci, Rv. 266226; Sez. 4, n. 44146 del 03/10/2014, Parisí, Rv. 260952; Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254037). D'altra parte la doglianza formulata dal ricorrente oblitera che, quanto all'applicazione della confisca e del sequestro finalizzato alla confisca, tra concorrenti nel reato opera pur sempre il regime della solidarietà, che legittimamente attribuisce al pubblico ministero la scelta del concorrente (o dei concorrenti) da escutere. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, la misura cautelare può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti nel reato, anche per l'intera entità del profitto accertato, indipendentemente dalla sua materiale percezione o godimento, ma non può complessivamente eccedere nel quantum l'ammontare del profitto complessivo, non potendo avere un ambito più ampio di quello della successiva confisca (ex plurimis: Sez. 5, n. 19091 del 26/2/2020, Buonpensiere, Rv. 279494; Sez. 2, n. 29395 del 26/04/2018, Pasero, Rv. 272968). Nella specie, peraltro, il ricorrente non ha contestato che il sequestro eseguito sulle proprie disponibilità abbia esorbitato l'ambito quantitativo della futura confisca.4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 324 cod. pen. per difetto assoluto di motivazione in punto di corretta quantificazione del prezzo del reato, con riguardo alle attività economiche effettivamente svolte. Ad avviso del ricorrente, infatti, dal prezzo del reato doveva essere scorporato la misura del corrispettivo dovuto per le proprie prestazioni professionali concretamente rese, non potendosi apoditticamente ritenere che le fatture emesse corrispondano ad operazioni oggettivamente inesistenti. Anche tale censura, tuttavia, non risulta essere stata dedotta innanzi al Tribunale del riesame e, dunque, si rivela inammissibile. Nel provvedimento impugnato, peraltro, le prestazioni dedotte in fatture sono state considerate integralmente inesistenti sulla base delle dichiarazioni dell'imprenditore corrotto, il [OSCURATO:PERSONA], riscontrate dalle dichiarazioni del Cosentino, del Perrotti e dello Zallocco. Apoclittica si rivela, dunque, la deduzione del ricorrente che le fatture siano state emesse a fronte di operazioni solo parzialmente inesistenti e, pertanto, che le prestazioni professionali dedotte nelle fatture siano state solo sovrafatturate. 5. Con l'ultimo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 322-ter cod. pen., in quanto il Tribunale del riesame nel provvedimento impugnato avrebbe identificato il prezzo della corruzione con l'ammontare versato dagli imprenditori costruttori e indicato nelle fatture emesse dalle società Essepi e Essegi, al netto dell'IVA, laddove la somma oggetto di sequestro preventivo dovrebbe essere decurtata anche dell'IRES e del contributo dovuto alla Cassa di previdenza (Inarcasse). Tali importi, infatti, non rappresentano il corrispettivo pattuito per l'aggiudicazione delle gare d'appalto, bensì somme dovute per ragioni fiscali e contributive, che non si inseriscono in un rapporto sinallagmatico con l'ipotizzata condotta illecita del pubblico ufficiale. La censura si rivela manifestamente infondata, in quanto è stata già formulata innanzi al Tribunale del riesame e accolta nel provvedimento impugnato. Lo stesso ricorrente, peraltro, dopo aver svolto la propria censura, ha rilevato che il Tribunale del riesame ha decurtato tali importi e ha concluso che sul punto non vi è «nulla da eccepire». 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.